Valutazioni in
merito alle proposte di legge n.4091 e n. 4095 all’esame della
Camera, recanti disposizioni in materia di stato giuridico degli
insegnanti
Le proposte di legge
hanno la finalità di definire lo statuto “degli insegnanti del
sistema di istruzione e formazione”, in ciò ravvisando
l’attenzione del Parlamento per un problema particolarmente
sentito anche in riferimento alla piena attuazione dell’autonomia
scolastica ed alla qualità dell’offerta formativa.
Si ritiene,
tuttavia, che i testi esaminati non sembrano tener conto delle
norme di riforma costituzionale in materia di istruzione, né della
recente sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio 2004
(considerato che sono stati presentati nel giugno 2003), né della
stessa Legge delega 53/2003, alla quale peraltro fanno
riferimento, che, relativamente al secondo ciclo, definisce un
sistema educativo nazionale articolato nel sistema dei licei e nel
sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
Le proposte di
legge, che vanno ad incidere di fatto su tutto il sistema,
disciplinando lo stato giuridico della docenza sia che si eserciti
in ambito di legislazione concorrente sia in ambito di
legislazione esclusiva, avrebbero potuto, in un approccio
sistemico alla materia, porre principi generali e livelli minimi
delle prestazioni che fossero di riferimento per la definizione di
standard qualitativi per la docenza scolastica e per quella
professionale, a salvaguardia della pari dignità dei due percorsi.
Ciò anche in
considerazione dei percorsi già attivati ai sensi dell’Accordo del
19 giugno 2003 di offerta sperimentale di istruzione e formazione.
Si rileva, altresì,
che i due testi, molto simili nell’articolazione, si differenziano
per due aspetti significativi: la proposta Santulli si inserisce
con maggiore evidenza nel quadro normativo definito dalla L.
53/2003 e pone in maggiore raccordo la funzione docente -
attraverso l’associazionismo degli insegnanti - con la centralità
della autonomia delle istituzioni scolastiche.
Per contro, il testo
Napoli appare di più angusto respiro, restringendo la propria
portata fino a considerare, quando affronta la questione
sindacale, la soppressione delle RSU all’interno delle
istituzioni.
Perplessità desta,
poi, la proposta di istituire un albo nazionale dei docenti in una
fase in cui gli albi professionali sono oggetto di
riconsiderazione sia a livello nazionale che europeo.
Non si ravvisa,
infine, l’interconnessione fra i percorsi formativi previsti dalla
stessa Legge 53/2003 per l’accesso alla funzione di docente e
l’istituzione del previsto albo .
Entrambe le proposte
prevedono la costituzione di Organismi tecnici rappresentativi
dell’autonomia professionale a cui vengono attribuiti molteplici
compiti, ma nulla dicono in merito al grave problema della
valutazione degli insegnanti che resta il tema centrale di una
materia tanto complessa e delicata.
Rispetto
all’articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di
docente tirocinante, ordinario ed esperto, nel riconoscere che il
percorso professionale dei docenti ha stagioni e profili
differenti ai quali va correlato anche un progresso di carriera,
non appare condivisibile l’identificazione dell’ingresso in
professione del docente con la qualifica di “tirocinante”.
Nel complesso si
rileva un orientamento volto a disciplinare all’interno di un
percorso legislativo materie per lo più oggetto di contrattazione
e di relazione con le parti sociali.
Manca, inoltre,
qualsiasi riferimento all’art.1 della Legge delega 53/2003,
laddove la stessa prevede la predisposizione di un Piano
programmatico di interventi finanziari relativo, fra l’altro, alla
valorizzazione professionale del personale docente, alle
iniziative di formazione iniziale e continua del personale e al
concorso alle spese di auto aggiornamento sostenute dai docenti.
Infine, anche per
quanto rappresentato nelle premesse, non si ritiene condivisibile
la disposizione contenuta nell’articolo 8 di entrambi i disegni di
legge, laddove si prevede di attribuire al Governo un potere
regolamentare, ritenendosi tale potere improprio in una materia di
legislazione concorrente.
Roma, 18 marzo 2004 |