FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

DOCUMENTO APPROVATO

 

ROMA, 18 marzo 2004

Valutazioni in merito alle proposte di legge n.4091 e n. 4095 all’esame della Camera, recanti disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti

Le proposte di legge hanno la finalità di definire lo statuto “degli insegnanti del sistema di istruzione e formazione”, in ciò ravvisando l’attenzione del Parlamento per un problema particolarmente sentito anche in riferimento alla piena attuazione dell’autonomia scolastica ed alla qualità dell’offerta formativa.

Si ritiene, tuttavia, che i testi esaminati non sembrano tener conto delle norme di riforma costituzionale in materia di istruzione, né della recente sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio 2004 (considerato che sono stati presentati nel giugno 2003), né della stessa Legge delega 53/2003, alla quale peraltro fanno riferimento, che, relativamente al secondo ciclo, definisce un sistema educativo nazionale articolato nel sistema dei licei e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale.

Le proposte di legge, che vanno ad incidere di fatto su tutto il sistema, disciplinando lo stato giuridico della docenza sia che si eserciti in ambito di legislazione concorrente sia in ambito di legislazione esclusiva, avrebbero potuto, in un approccio sistemico alla materia, porre principi generali e livelli minimi delle prestazioni che fossero di riferimento per la definizione di standard qualitativi per la docenza scolastica e per quella professionale, a salvaguardia della pari dignità dei due percorsi.

Ciò anche in considerazione dei percorsi già attivati ai sensi dell’Accordo del 19 giugno 2003 di offerta sperimentale di istruzione e formazione.

Si rileva, altresì, che i due testi, molto simili nell’articolazione, si differenziano per due aspetti significativi: la proposta Santulli si inserisce con maggiore evidenza nel quadro normativo definito dalla L. 53/2003 e pone in maggiore raccordo la funzione docente - attraverso l’associazionismo degli insegnanti - con la centralità della autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per contro, il testo Napoli appare di più angusto respiro, restringendo la propria portata fino a considerare, quando affronta la questione sindacale, la soppressione delle RSU all’interno delle istituzioni.

Perplessità desta, poi, la proposta di istituire un albo nazionale dei docenti in una fase in cui gli albi professionali sono oggetto di riconsiderazione sia a livello nazionale che europeo.

Non si ravvisa, infine, l’interconnessione fra i percorsi formativi previsti dalla stessa Legge 53/2003 per l’accesso alla funzione di docente e l’istituzione del previsto albo .

Entrambe le proposte prevedono la costituzione di Organismi tecnici rappresentativi dell’autonomia professionale a cui vengono attribuiti molteplici compiti, ma nulla dicono in merito al grave problema della valutazione degli insegnanti che resta il tema centrale di una materia tanto complessa e delicata.

Rispetto all’articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, ordinario ed esperto, nel riconoscere che il percorso professionale dei docenti ha stagioni e profili differenti ai quali va correlato anche un progresso di carriera, non appare condivisibile l’identificazione dell’ingresso in professione del docente con la qualifica di “tirocinante”.

Nel complesso si rileva un orientamento volto a disciplinare all’interno di un percorso legislativo materie per lo più oggetto di contrattazione e di relazione con le parti sociali.

Manca, inoltre, qualsiasi riferimento all’art.1 della Legge delega 53/2003, laddove la stessa prevede la predisposizione di un Piano programmatico di interventi finanziari relativo, fra l’altro, alla valorizzazione professionale del personale docente, alle iniziative di formazione iniziale e continua del personale e al concorso alle spese di auto aggiornamento sostenute dai docenti.

Infine, anche per quanto rappresentato nelle premesse, non si ritiene condivisibile la disposizione contenuta nell’articolo 8 di entrambi i disegni di legge, laddove si prevede di attribuire al Governo un potere regolamentare, ritenendosi tale potere improprio in una materia di legislazione concorrente.

Roma, 18 marzo 2004