DISPOSIZIONI PER RAZIONALIZZARE I
FLUSSI DI EROGAZIONE FINANZIARIA E PER SEMPLIFICARE LE PROCEDURE
RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DECENTRATA
(in applicazione dell’art. 3, comma 43 della legge finanziaria
2004)
Integrazioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome
Art. A
(Attività di cooperazione decentrata)
1.
Ai sensi dell’art. 2,
comma 4, della Legge 26 febbraio 1987 n. 49 e successive
modificazioni, la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo (DCGS), di cui all’art. 10 della stessa legge, può
affidare tramite convenzione a Regioni, Province autonome, Enti
locali ed a loro consorzi o associazioni, quali l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Unione Province d’Italia (UPI),
l’Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo (OICS),
l’attuazione di attività di cooperazione internazionale, compresi
i programmi di informazione e di educazione allo sviluppo, di
propria iniziativa o recependo proposte avanzate dai suddetti
soggetti ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge citata. Tali
attività, definite “di cooperazione decentrata”, vengono
realizzate dai suddetti soggetti anche avvalendosi di operatori
pubblici e privati, lucrativi e non, attivi nel loro territorio.
Art. B
(Erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero degli Affari
Esteri)
1.
Le disposizioni della legge 28 maggio 1997, n. 140,
art. 5, comma 1 bis, introdotte dalla legge 13 aprile 1999, n. 95,
si applicano ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero
degli affari esteri per la realizzazione delle attività di
cooperazione decentrata di cui al precedente art. A. Pertanto
anche ai soggetti della cooperazione decentrata potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore
complessivo dell’iniziativa nel primo anno, seguiti da anticipi
del 40 per cento negli anni successivi
2.
Il saldo del
finanziamento e l’eventuale anticipo di quello successivo vengono
erogati a seguito dell’approvazione da parte del Ministero degli
Affari Esteri del rapporto intermedio o finale, di cui al
successivo art. C, che deve avvenire entro 60 giorni di calendario
dalla data di consegna dello stesso. Il predetto termine viene
sospeso per il periodo, non superiore a 30 giorni, necessario al
soggetto affidatario per rispondere ad eventuali comunicazioni del
Ministero degli Affari Esteri relativo a tale rapporto.
Art. C
(Esame e approvazione dei rapporti intermedi e finali)
1.
Ai fini
dell’approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, di
cui al precedente art. B, comma 2, per ciascuna delle iniziative
di cui all’art. A, i soggetti della cooperazione decentrata
interessati devono presentare:
a)
un rapporto intermedio,
quando sia stato speso almeno l’80% del finanziamento ricevuto dal
Ministero degli Affari Esteri;
b)
un rapporto finale,
entro 90 giorni dalla conclusione del programma,
2.
I rapporti di cui al
comma precedente devono contenere:
a)
lo stato di avanzamento
descrittivo delle attività realizzate;
b)
l’elenco delle spese
effettuate, in Italia e all’estero;
c)
la dichiarazione del
presidente della giunta regionale o provinciale, del sindaco o del
legale rappresentante del
consorzio o associazione di regioni, province o enti locali,
attestante la corrispondenza delle spese con il piano
finanziario del programma, nonché, relativamente al rapporto
finale, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma;
3.
Il soggetto della cooperazione decentrata ha
l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa
relativa alle iniziative menzionate presso la propria sede per un
periodo di almeno cinque anni dopo la presentazione del rapporto
finale.
L’Amministrazione ha facoltà di effettuare, sia in
corso d’opera sia entro cinque anni dalla conclusione delle
iniziative, qualsiasi controllo sia presso tale sede sia nei paesi
nei quali si stanno realizzando o si sono realizzate tali
iniziative.
Roma, 18 marzo 2004 |