osservazioni e proposte al ddl 2544 di riforma della

 parte II della costituzione

 

Disegno di legge Costituzionale recante modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione.

 

 

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome confermano le preoccupazioni in ordine ai rischi di conflitti e confusione istituzionale.

Auspicano che la positiva apertura di un confronto di idee con i Presidenti del Senato e della Camera e con i Capigruppo della maggioranza e dell'opposizione nel Senato consenta di trovare utilmente spazi di dialogo costruttivo e di modifica del testo in direzione di un sistema istituzionale più organico, coerente e funzionale.

 

In questa prospettiva, pur mantenendo diversità di opinioni su alcuni aspetti del progetto -ad esempio, in riferimento alla devoluzione - condividono unanimemente le seguenti osservazioni e proposte:

 

a)     in relazione alla composizione del Senato federale

 

I Presidenti hanno sostenuto e auspicano l'introduzione di un criterio di contestualità tra elezioni dei senatori ed elezioni regionali, quale elemento per introdurre una nuova sinergia tra tempi, logiche e dinamiche tra Senato e istanze regionali, da un lato, e tempi, logiche e dinamiche tra Camera e Governo (Primo Ministro), dall'altro.

Nel testo approvato, tuttavia, la contestualità risulta in una forma "affievolita", in base alla quale, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, mantenendo irremovibile la durata del mandato dei Senatori, si procede invece ad un adeguamento della successiva legislatura regionale ai tempi di scadenza del Senato, configurando così la possibilità di legislature brevi o brevissime. In questi termini si incide negativamente sulla stabilità e sulla governabilità delle Regioni.

In secondo luogo, i Presidenti ritengono utile separare l'elezione dei Consigli regionali e del Senato dalla elezione della Camera.

 

b)    in relazione alla formazione delle leggi

 

Nel testo all'esame del Senato, il sistema di formazione delle leggi -si basa su una complessa tripartizione di fonti (leggi a prevalenza della Camera; leggi a prevalenza del Senato; leggi bicamerali), collegata ad una complessa tripartizione di competenze (esclusive dello Stato; concorrenti; aspetti fondamentali di attuazione della Costituzione), destinata a complicarsi ulteriormente per effetto dell'inserimento della "devoluzione". Si tratta di un sistema macchinoso e intricato, destinato inevitabilmente a sommare alla conflittualità esistente tra Stato e Regioni, una inedita conflittualità tra gli stessi Rami del Parlamento.

In questa preoccupazione di armonia del sistema, si propone di semplificare le procedure nella seguente direzione:

 

Articolo 12

 

"Art.70

 

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

 

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le leggi di coordinamento di cui all'art. 118, comma terzo, nonché il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato federale e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere.”

 

         c) in relazione all'interesse nazionale

 

I Presidenti comprendono e condividono le preoccupazioni sollevate nel dibattito politico-costituzionale in relazione al tema dell'interesse nazionale, quale esigenza di fondo di tutela di un nucleo essenziale di unitarietà del sistema.

Ritengono tuttavia non corretto che questa preoccupazione possa tradursi in una impropria censura su singole leggi approvate da Consigli regionali, sulla base di valutazioni di merito, di natura squisitamente politica. In questo senso, il coinvolgimento del Senato rischia di trasformare questa Camera da centro di armonizzazione delle istanze regionali in controllore contrapposto alle Regioni.

Con queste preoccupazioni e con obbiettivi di armonizzazione complessiva del sistema, si propone la seguente formulazione:

 

 

articolo 34

 

Dopo il comma quarto, dell’art. 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

 

"A tutela dell'interesse nazionale e dell'unitarietà giuridica o economica della Repubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i principi generali che garantiscono il coordinamento e l'armonizzazione tra la legislazione regionale e quella statale."

 

Disposizione transitoria:

"Fino all'entrata in vigore delle leggi di armonizzazione di cui al comma quinto dell'art.117, la legislazione regionale nelle materie di cui al quarto comma, precedentemente incluse nelle competenze concorrenti, opera nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato"

 

c)     in relazione alla istituzione di nuove Regioni

 

I Presidenti esprimono netta contrarietà ad un meccanismo che, derogando alle procedure di garanzia stabilite dal primo comma dell'art.132 della Costituzione, apra la prospettiva di una frantumazione delle Regioni esistenti, tra l'altro escludendo da ogni consultazione le popolazioni dei territori non soggetti a distacco, considerate non interessate persino nei casi in cui il distacco stesso riguardasse parti assai rilevanti nella essenziale configurazione territoriale della Regione.

 

d)    in relazione all'autonomia finanziaria

 

I Presidenti delle Regioni auspicano ed operano per la più rapida attuazione dei meccanismi di federalismo fiscale e di perequazione previsti dall'art.119 della Costituzione. Esprimono pertanto non condivisione ad ipotesi di inserimento nella riforma costituzionale di disposizioni volte a stabilire regimi finanziari transitori, che sarebbero inevitabilmente destinati a protrarre per un ulteriore, indefinito lasso di tempo la necessaria effettiva attuazione dell'articolo stesso.

 

 

 

 

11 marzo 2004