FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 
 

27 maggio 2004

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

AUTORITA’ NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

 

 

Il Regolamento CE 178/02 fissando i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare europea sancisce che, al fine della tutela della salute umana, la legislazione si basa sull’analisi del rischio.

 

L’analisi del rischio è un processo costituito da tre componenti: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

 

Per le attività relative alla valutazione del rischio il Regolamento istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), demandando la gestione e la comunicazione del rischio alla Commissione Europea e agli Stati membri dell’Unione Europea.

 

L’EFSA, quale punto di riferimento scientifico indipendente, ha la funzione di contribuire ad un elevato livello di tutela della salute e, a tal fine, fornisce alla Commissione Europea la consulenza scientifica e l’assistenza tecnico-scientifica in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di nutrizione umana, di salute e benessere degli animali e di salute dei vegetali.

 

L’EFSA formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l’elaborazione e per l’adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza.

L’EFSA agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli stati membri svolgono funzioni analoghe alla sue.

Gli Stati membri sono chiamati a collaborare con l’Autorità per l’espletamento delle sue funzioni.

 

In Italia sussistono varie istituzioni ed organismi cui afferiscono competenze in materia di alimentazione e nutrizione, salute e benessere animale, protezione ambientale, tutte finalizzate, direttamente e indirettamente, a garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute umana, ed anche, contestualmente, sono presenti diversi Istituti e laboratori di ricerca, altamente specializzati, in grado di fornire, nel settore, importanti contributi scientifici.

 

Tale articolazione di istituzioni, organismi, istituti scientifici e laboratori di ricerca, a fronte dei principi e delle norme individuate dal Regolamento CE  178/2002, rende necessaria, a livello nazionale, l’istituzione di un “punto di riferimento” scientifico operativo, indipendente e autonomo nel funzionamento,snello nella sua articolazione strutturale, in grado di relazionarsi organicamente con le diverse componenti del sistema e tale, quindi, da consentire la valutazione del rischio, la consulenza e l’assistenza tecnico- scientifica alle istituzioni e agli organismi responsabili della gestione del rischio, garantire organicamente i rapporti con l’EFSA.

 

Allo stato attuale il dibattito italiano si sta sviluppando intorno a due percorsi diversi:

-         da un lato il Governo ha proposto la stipula di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la istituzione, quindi con atto amministrativo, di un Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

-         dall’altro è all’esame del Parlamento un testo unificato di legge per la costituzione di una Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.

 

Riguardo alla iniziativa portata avanti dal Governo, il Comitato così come definito risponde alla riconosciuta esigenza di rendere pieno il coordinamento tra le diverse competenze istituzionali e tra queste e i diversi organismi scientifici e risponde altresì all’opportunità di dare una immediata risposta alle esigenze operative prospettate dal Regolamento CE 178/2002.

D’altro canto però non risponde ai requisiti richiesti, in quanto:

-                         non è sicuramente “indipendente” visto che dovrebbe essere composto da rappresentanti di istituzioni e organismi deputati alla gestione del rischio;

-                         non si configura come una “entità” tecnico-scientifica in grado di relazionarsi organicamente con l’EFSA.

 

L’iniziativa del Parlamento, opportunamente integrata con specifici emendamenti delle Regioni e delle Province autonome, relativi anche all’introduzione di disposizioni per regolare i rapporti con gli eventuali organismi che potrebbero essere istituiti sul territorio, consolida e rafforza le peculiarità dell’organismo nei rapporti con l’EFSA e con tutti i soggetti, istituzionali e non, nazionali e locali.

 

In conclusione le Regioni e le Province autonome ritengono che l’istituzione dell’Autorità nazionale per la sicurezza alimentare con le caratteristiche sopra delineate debba avvenire necessariamente con legge dello Stato. Allo stesso tempo sono consapevoli che bisogna dare immediata attuazione alle disposizioni del Regolamento CE 178/2002 e individuano lo strumento utile per raggiungere questo obiettivo nell’istituzione di un Comitato nazionale avente carattere di transitorietà che svolga una azione preparatoria alla istituzione dell’Autorità nazionale.

 

Si allegano alla presente proposte di modifica e integrazioni al testo unificato all’esame del Parlamento.

 

 

Roma, 27 maggio 2004


 

Proposte:

 

§         Sostituire in tutto il testo il termine "Agenzia" con il termine "Autorità"

 

§         All’articolo 1, punto 1 inserire il seguente periodo:

“1. Al fine di garantire……………….., è istituita d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano l’Autorità per la Sicurezza Alimentare, di seguito denominata Autorità”

§         All’articolo 1, punto 2, lettera f) aggiungere le seguenti parole:

“fornire pareri……………….., al Governo, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano”

§         All’articolo 1, punto 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) promuovere lo sviluppo di piani di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare”

§         All’articolo 1, punto 3 aggiungere le seguenti parole:

“L’Autorità presenta annualmente una relazione al Parlamento e alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”

 

§         Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

 

art. 2

(Funzioni dell'Autorità)

1.      L'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) identificazione di tutti i fattori di rischio tradizionali ed emergenti o riemergenti valutandone la severità, la probabilità, le aree di maggiore esposizione, le condizioni predisponenti, i fattori adiuvanti e di resistenza, morbilità, mortalità, impatto economico della patologia, rapporto costi/benefici tra interventi preventivi e danni risparmiati, valutazioni costo/efficacia, costo/opportunità eccetera;

b) raccolta, tramite le Regioni e Province Autonome, ed elaborazione dei dati provenienti da laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici ambientali, vegetali, animali e alimentari che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della sicurezza alimentare;

c) attività di censimento e di monitoraggio della ricerca in ambito alimentare;

d) raccolta, tramite le Regioni e le Province Autonome, ed elaborazione dei dati provenienti riferibili a fenomeni di infezione e tossinfezione alimentare per cui sia obbligatoria la denuncia ai sensi delle disposizioni vigenti e di tutti gli stati patologici legati al consumo di alimenti;

e) analisi dei consumi e delle informazioni alimentari nutrizionali di maggiore diffusione ed incidenza sullo stato nutrizionale della popolazione;

f) verifica degli orientamenti dei consumatori e promozione di scambi continui di informazioni con esperti e specialisti di settore;

g) diffusione delle informazioni specialistiche relative al settore alimentare, finalizzate alla nutrizione adeguata alla necessità dell'organismo umano;

h) censisce le ricerche e le pubblicazioni realizzate in ambito alimentare e nutrizionale;

i) verifica periodicamente la qualità e l'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli interventi realizzati ai fini educativi e didattici nel settore alimentare e nutrizionale;

 

2.      Per le funzioni di cui al comma 1 all'Autorità vengono inviate le necessarie informazioni:

·        dalle Regioni e Province Autonome secondo l’accordo di cui all’art. 12;

·        dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS);

·        dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione (INRAN);

·        dagli Istituti universitari  e dal CNR, che si occupano di sicurezza alimentare e dal CRA;

·        dai Centri di Referenza Nazionale;

·        dagli organi di controllo nazionale (NAS – Repressione frodi – NOE……..)

 

§         Il punto 1 dell'articolo 5 è così riformulato:

“1. Il Consiglio di amministrazione è composto da otto membri di cui uno nominato dal Ministero della Salute, quattro dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, uno ciascuno dai Ministero delle politiche agricole, delle attività produttive, dell'ambiente.”

 

§         Il punto 2 dell’articolo 9 è così riformulato:

“2. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità o un suo delegato, che lo presiede, e da quattordici membri, individuati prioritariamente nell’ambito dei laboratori di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione (INRAN), degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, degli Istituti Universitari, del CNR, degli Istituti a valenza regionale".

 

§         Sopprimere il punto 3 dell’articolo 9.

 

§         Riformulare come segue l’articolo 12:

 

Art. 12.
(Rapporti tra Autorità e Regioni e Province Autonome)

1.                   Le Regioni e le Province Autonome, al fine di ottimizzare i necessari rapporti con l'Autorità Nazionale Sicurezza Alimentare, ne rappresentano il punto di riferimento e coordinano le istituzioni pubbliche che svolgono territorialmente le funzioni di gestione e comunicazione del rischio in materia di sicurezza alimentare.

2.                  Le Regioni e le Province Autonome, per rendere più efficiente la fase di analisi del rischio, con particolare riguardo ai prodotti di interesse regionale, possono costituire entità locali idonee per svolgere tale funzione in collaborazione con l'Autorità Nazionale Sicurezza Alimentare.

Le Regioni e le Province Autonome disciplinano le modalità attraverso cui realizzare un effettivo indirizzo e coordinamento dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici ambientali, alimentari, vegetali, animali che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della sicurezza alimentare, degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli istituti universitari che si occupano di sicurezza alimentare.