CONFERENZA DEI
PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
AUTORITA’
NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Il Regolamento CE 178/02 fissando i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare europea sancisce che, al
fine della tutela della salute umana, la legislazione si basa sull’analisi
del rischio.
L’analisi del rischio è un processo costituito da tre
componenti: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.
Per le attività relative alla valutazione del rischio
il Regolamento istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
demandando la gestione e la comunicazione del rischio alla Commissione
Europea e agli Stati membri dell’Unione Europea.
L’EFSA, quale punto di riferimento scientifico
indipendente, ha la funzione di contribuire ad un elevato livello di tutela
della salute e, a tal fine, fornisce alla Commissione Europea la consulenza
scientifica e l’assistenza tecnico-scientifica in materia di sicurezza degli
alimenti e dei mangimi, di nutrizione umana, di salute e benessere degli
animali e di salute dei vegetali.
L’EFSA formula pareri scientifici che costituiscono
la base scientifica per l’elaborazione e per l’adozione di misure
comunitarie nelle materie di sua competenza.
L’EFSA agisce in stretta collaborazione con gli
organi competenti che negli stati membri svolgono funzioni analoghe alla
sue.
Gli Stati membri sono chiamati a collaborare con
l’Autorità per l’espletamento delle sue funzioni.
In Italia sussistono varie istituzioni ed organismi
cui afferiscono competenze in materia di alimentazione e nutrizione, salute
e benessere animale, protezione ambientale, tutte finalizzate, direttamente
e indirettamente, a garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute
umana, ed anche, contestualmente, sono presenti diversi Istituti e
laboratori di ricerca, altamente specializzati, in grado di fornire, nel
settore, importanti contributi scientifici.
Tale articolazione di istituzioni, organismi,
istituti scientifici e laboratori di ricerca, a fronte dei principi e delle
norme individuate dal Regolamento CE 178/2002, rende necessaria, a livello
nazionale, l’istituzione di un “punto di riferimento” scientifico operativo,
indipendente e autonomo nel funzionamento,snello nella sua articolazione
strutturale, in grado di relazionarsi organicamente con le diverse
componenti del sistema e tale, quindi, da consentire la valutazione del
rischio, la consulenza e l’assistenza tecnico- scientifica alle istituzioni
e agli organismi responsabili della gestione del rischio, garantire
organicamente i rapporti con l’EFSA.
Allo stato attuale il dibattito italiano si sta
sviluppando intorno a due percorsi diversi:
-
da un lato il Governo ha proposto la stipula di un accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni per la istituzione, quindi con atto amministrativo,
di un Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
-
dall’altro è all’esame del Parlamento un testo unificato di legge per
la costituzione di una Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.
Riguardo alla iniziativa portata avanti dal Governo,
il Comitato così come definito risponde alla riconosciuta esigenza di
rendere pieno il coordinamento tra le diverse competenze istituzionali e tra
queste e i diversi organismi scientifici e risponde altresì all’opportunità
di dare una immediata risposta alle esigenze operative prospettate dal
Regolamento CE 178/2002.
D’altro canto però non risponde ai requisiti
richiesti, in quanto:
-
non è sicuramente “indipendente” visto che dovrebbe essere composto
da rappresentanti di istituzioni e organismi deputati alla gestione del
rischio;
-
non si configura come una “entità” tecnico-scientifica in grado di
relazionarsi organicamente con l’EFSA.
L’iniziativa del Parlamento, opportunamente integrata
con specifici emendamenti delle Regioni e delle Province autonome, relativi
anche all’introduzione di disposizioni per regolare i rapporti con gli
eventuali organismi che potrebbero essere istituiti sul territorio,
consolida e rafforza le peculiarità dell’organismo nei rapporti con l’EFSA e
con tutti i soggetti, istituzionali e non, nazionali e locali.
In conclusione le Regioni e le Province autonome
ritengono che l’istituzione dell’Autorità nazionale per la sicurezza
alimentare con le caratteristiche sopra delineate debba avvenire
necessariamente con legge dello Stato. Allo stesso tempo sono consapevoli
che bisogna dare immediata attuazione alle disposizioni del Regolamento CE
178/2002 e individuano lo strumento utile per raggiungere questo obiettivo
nell’istituzione di un Comitato nazionale avente carattere di
transitorietà che svolga una azione preparatoria alla istituzione
dell’Autorità nazionale.
Si allegano alla presente proposte di modifica e
integrazioni al testo unificato all’esame del Parlamento.
Roma, 27 maggio 2004
Proposte:
§
Sostituire in tutto il testo il
termine "Agenzia" con il termine "Autorità"
§
All’articolo 1, punto 1
inserire il seguente periodo:
“1. Al fine di garantire……………….., è istituita
d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano l’Autorità per la
Sicurezza Alimentare, di seguito denominata Autorità”
§
All’articolo 1, punto 2,
lettera f) aggiungere le seguenti parole:
“fornire pareri……………….., al Governo, alle
Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano”
§
All’articolo 1, punto 2,
sostituire la lettera i) con la seguente:
“i)
promuovere lo sviluppo di piani di monitoraggio e di sorveglianza della
sicurezza alimentare”
§
All’articolo 1, punto 3
aggiungere le seguenti parole:
“L’Autorità presenta annualmente una
relazione al Parlamento e alla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”
§
Sostituire l’articolo 2 con il
seguente:
art. 2
(Funzioni dell'Autorità)
1.
L'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) identificazione di tutti i fattori di
rischio tradizionali ed emergenti o riemergenti valutandone la severità, la
probabilità, le aree di maggiore esposizione, le condizioni predisponenti, i
fattori adiuvanti e di resistenza, morbilità, mortalità, impatto economico
della patologia, rapporto costi/benefici tra interventi preventivi e danni
risparmiati, valutazioni costo/efficacia, costo/opportunità eccetera;
b) raccolta, tramite le Regioni e Province
Autonome, ed elaborazione dei dati provenienti da laboratori pubblici e
privati che effettuano analisi su matrici ambientali, vegetali, animali e
alimentari che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della
sicurezza alimentare;
c) attività di censimento e di monitoraggio
della ricerca in ambito alimentare;
d) raccolta, tramite le Regioni e le Province
Autonome, ed elaborazione dei dati provenienti riferibili a fenomeni di
infezione e tossinfezione alimentare per cui sia obbligatoria la denuncia ai
sensi delle disposizioni vigenti e di tutti gli stati patologici legati al
consumo di alimenti;
e) analisi dei consumi e delle informazioni
alimentari nutrizionali di maggiore diffusione ed incidenza sullo stato
nutrizionale della popolazione;
f) verifica degli orientamenti dei
consumatori e promozione di scambi continui di informazioni con esperti e
specialisti di settore;
g) diffusione delle informazioni
specialistiche relative al settore alimentare, finalizzate alla nutrizione
adeguata alla necessità dell'organismo umano;
h) censisce le ricerche e le pubblicazioni
realizzate in ambito alimentare e nutrizionale;
i) verifica periodicamente la qualità e
l'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli interventi
realizzati ai fini educativi e didattici nel settore alimentare e
nutrizionale;
2.
Per le funzioni di cui al comma 1 all'Autorità vengono inviate le
necessarie informazioni:
·
dalle Regioni e Province
Autonome secondo l’accordo di cui all’art. 12;
·
dall’Istituto Superiore di
Sanità (ISS);
·
dall’Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione (INRAN);
·
dagli Istituti universitari
e dal CNR, che si occupano di sicurezza alimentare e dal CRA;
·
dai Centri di Referenza
Nazionale;
·
dagli organi di controllo
nazionale (NAS – Repressione frodi – NOE……..)
§
Il punto 1 dell'articolo 5 è
così riformulato:
“1. Il Consiglio di amministrazione è
composto da otto membri di cui uno nominato dal Ministero della Salute,
quattro dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, uno ciascuno dai Ministero delle politiche agricole, delle
attività produttive, dell'ambiente.”
§
Il punto 2 dell’articolo 9 è
così riformulato:
“2. Il Comitato Scientifico è composto dal
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità o un suo delegato, che lo
presiede, e da quattordici membri, individuati prioritariamente nell’ambito
dei laboratori di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione (INRAN),
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, degli Istituti Universitari,
del CNR, degli Istituti a valenza regionale".
§
Sopprimere il punto 3
dell’articolo 9.
§
Riformulare come segue
l’articolo 12:
Art. 12.
(Rapporti tra Autorità e Regioni e Province Autonome)
1.
Le Regioni e le Province Autonome, al fine di ottimizzare i
necessari rapporti con l'Autorità Nazionale Sicurezza Alimentare, ne
rappresentano il punto di riferimento e coordinano le istituzioni pubbliche
che svolgono territorialmente le funzioni di gestione e comunicazione del
rischio in materia di sicurezza alimentare.
2.
Le Regioni e le Province Autonome, per rendere più efficiente la fase
di analisi del rischio, con particolare riguardo ai prodotti di interesse
regionale, possono costituire entità locali idonee per svolgere tale
funzione in collaborazione con l'Autorità Nazionale Sicurezza Alimentare.
Le Regioni e le Province Autonome disciplinano le
modalità attraverso cui realizzare un effettivo indirizzo e coordinamento
dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici
ambientali, alimentari, vegetali, animali che abbiano una incidenza diretta
o indiretta nel campo della sicurezza alimentare, degli istituti
zooprofilattici sperimentali e degli istituti universitari che si occupano
di sicurezza alimentare.
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