FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documento approvato |
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15 gennaio 2004 |
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Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Punto 2) Odg Conferenza Unificata
Le Regioni, esaminato lo schema di decreto legislativo sugli organi collegiali territoriali della scuola, posto all’esame della Conferenza, rilevano le seguenti questioni di metodo e di merito:
Dal punto di vista del metodo:
- Lo schema di decreto, disciplinando un aspetto organizzativo del sistema di istruzione e formazione professionale, non tiene conto della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale delle Regioni.
- Il Governo ha avuto a disposizione 18 mesi per formulare un nuovo decreto che modificasse il dlgs n 233/1999 sugli organi collegiali territoriali . Nei 18 mesi di vigenza della delega, cioè dal luglio 2002 al gennaio 2004, il MIUR non ha mai ricercato o richiesto il benché minimo confronto con le Regioni e richiede oggi, a decreto già formulato e approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, un parere della Conferenza in tempi ristrettissimi, motivati dal fatto che scade la delega.
Per quanto attiene al merito:
- Lo schema di Decreto presentato dal Governo motiva l’introduzione delle modifiche al Dlgs.233/1999 facendo riferimento all’art. 21 della legge n.59/1997, (già vigente peraltro quando il Dlgs:233/1999 fu emanato) che “ha profondamente innovato il sistema scolastico italiano introducendo nell’ordinamento il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche” (cfr.relazione illustrativa). Tale principio innovativo, peraltro, non trova riscontro nel concreto assetto degli organi collegiali territoriali delineati dal decreto. Esso innova assai poco rispetto alle forme e alle modalità di rappresentanza preesistenti all’introduzione dell’autonomia scolastica, né da luogo a forme di rappresentanza del sistema delle autonomie scolastiche, anche in riferimento all’interlocuzione con Regioni e Enti Locali.
- La modifica del Dlgs: n.233/1999 è resa necessaria, piuttosto che dalla legge 59/97, dai cambiamenti che il nuovo Titolo V, entrato in vigore successivamente al 1999, introduce nell’assetto complessivo dei poteri fra Stato e Regioni, fra Stato, Regioni, Autonomie Locali e Scolastiche; a tale assetto ogni provvedimento che riguardi il sistema nazionale di istruzione e formazione non può non fare riferimento, a maggior ragione trattandosi della materia del decreto in oggetto, riferita alla configurazione territoriale degli organi collegiali. Di contro, lo schema di Decreto presentato dal MIUR ancora una volta esclude di doversi misurare con tale problematica e non solo non tiene conto che essa può trovare nuovi spunti applicativi nella legge 131/2003 (La Loggia), ma ignora persino la vigenza del Dlgs 112/1998 che ha proceduto ad una nuova distribuzione delle competenze amministrative fra Stato, Regioni, Province e Comuni. Nel testo proposto gli organi collegiali non vengono individuati quali sede di confronto e coordinamento ai diversi livelli territoriali, tra i diversi soggetti istituzionali – equiordinati in base all’art.114 della Costituzione – che operano nei confronti del servizio Istruzione per le diverse loro attribuzioni legislative ed amministrative.
- Il testo del decreto prevede la costituzione del Consiglio nazionale dell’istruzione e della formazione, definendone composizione e competenze, tra l’altro, intrusive delle potestà regionali nelle materie di legislazione esclusiva, non prevedendo al contempo la presenza istituzionale delle Regioni in tale organismo.
- Il testo del decreto delinea organi collegiali territoriali della scuola, posti a latere dell’ufficio regionale scolastico e a latere delle articolazioni territoriali dell’ufficio regionale scolastico definite dal Regolamento di Organizzazione del Ministero nei quali le Regioni e gli Enti Locali (entità istituzionali) sono presenti fra le componenti extrascolastiche da designare, alla stessa stregua delle rappresentanze del mondo produttivo, delle associazioni professionali etc.(entità sociali ).
- La competenza legislativa da parte dello Stato, legittimamente invocata per una legge di principio sugli organi collegiali territoriali, viene ancora una volta applicata senza tenere minimamente conto della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, né di quella esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale delle Regioni , emanando norme prescrittive sulle modalità di rapporto fra le scuole, le Regioni e gli Enti Locali e prefigurando addirittura forme di rappresentanza delle Regioni e degli Enti Locali medesimi all’interno di organi collegiali territoriali della scuola.
- Il decreto definisce le funzioni degli organi collegiali territoriali come consultive e propositive, delineando organismi dentro ai quali sono rappresentati gli stessi enti che hanno la responsabilità di consultare e di recepire proposte in quanto titolari a livello regionale e locale della programmazione, dell’ organizzazione e della gestione del Sistema.
- La proposta formulata dal Governo, infatti, determina rilevanti ambiguità prevedendo la formulazione da parte degli organi collegiali territoriali di proposte e di pareri nei confronti delle istituzioni scolastiche e dell’amministrazione scolastica periferica, in materie che in realtà sono comprese nelle attribuzioni di Regioni ed Enti Locali, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n.112/98.
- Lo schema di decreto, infine, non tiene conto che nelle Province di Trento e Bolzano vigono in materia norme provinciali che delineano un quadro diverso da quello ipotizzato dallo schema stesso, da salvaguardare in coerenza con le competenze statutarie e le relative norme di attuazione.
Le Regioni ritengono, pertanto, lo schema di Decreto inemendabile e ne chiedono il ritiro.
Propongono, altresì, che il Governo istituisca un tavolo di confronto interistituzionale tecnico-politico che:
Roma, 15 gennaio 2004
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