FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documento approvato
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15 gennaio 2004 |
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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
IMPATTO SULLA FINANZA REGIONALE DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2004 DELLO STATO
1. QUESTIONI FINANZIARIE URGENTI A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2004
Dall’approvazione della manovra finanziaria 2004 emergono come questioni urgenti:
a) nuove norme sull’indebitamento (art. 3 commi da 14 a 21 della legge 350/2003) b) attuazione del DLGS 56/2000 al fine di ottenere: - a titolo di anticipazione il 95% del fabbisogno sanitario (art. 3 comma 30); - come quote di tributi (compartecipazione IVA) il finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento amministrativo assicurato fino al 2003 con trasferimenti dello Stato; c) iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Unificata dell’Accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).
1.1 Nuove norme sull’indebitamento
In maniera unilaterale e improvvisa, in sede di maxiemendamento, sono state introdotte nuove norme sull’indebitamento degli Enti locali e delle Regioni, con validità di principio generale anche per le Regioni a statuto speciale, che rendono illegittimo il finanziamento mediante ricorso all’indebitamento di una serie di interventi destinati alla realizzazione di investimenti e in particolare di quelli riferiti ai trasferimenti in conto capitale a favore di privati: ciò significa che tutte le spese relative a contributi in conto capitale alle imprese, alle famiglie, alle associazioni non sono più finanziabili con il ricorso all’indebitamento. Lo stesso dicasi per la quasi totalità dei cofinanziamenti regionali di programmi comunitari. Queste norme hanno un impatto improvviso, dirompente e non governabile sugli equilibri dei bilanci regionali. Infatti è noto che, dati i ristretti margini di autofinanziamento delle Regioni, la quasi totalità delle spese regionali di investimento sono finanziate con l’indebitamento. Se tali norme non vengono modificate gli stanziamenti relativi a queste tipologie di spesa verrebbero ad essere privati di copertura finanziaria, e le relative spese verrebbero ad essere illegittime.
Peraltro la normativa richiamata responsabilizza anche gli Istituti di credito finanziatori e la stessa Banca d’Italia in modo da rendere oltreché illegittimo anche impraticabile il finanziamento con indebitamento di spese di investimento diverse da quelle indicate in tali norme, e sicuramente, quand’anche la spesa venisse effettuata e l’indebitamento fosse non contratto riportando a nuovo esercizio un deficit che incorporasse tali spese, questo deficit non potrà essere coperto con indebitamento.
Risulta quindi necessario chiedere al Governo di rivedere con urgenza la normativa ricercando un’intesa con le Regioni utilizzando uno dei provvedimenti in fase di conversione al Parlamento.
Comunque si segnala che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze è possibile modificare le tipologie di spesa di investimento per le quali è consentito il finanziamento mediante ricorso all’indebitamento. Le Regioni quindi ritengono che anche tale decreto potrebbe essere uno strumento per risolvere le gravi criticità sopra rappresentate.
1.2 Attuazione del DLGS 56/2000
Il DLGS 56/2000 prevede: · 2001, 2002 e 2003: aliquote provvisorie di compartecipazione IVA rideterminate ogni anno sulla base del fabbisogno sanitario; · dal 2002 nuova perequazione; · 2004 inclusione dei trasferimenti “Bassanini” fra i trasferimenti soppressi e sostituiti con compartecipazioni; definizione dell’aliquota definitiva; · dal 2005 crescita delle entrate proporzionale alla dinamica tributaria.
La situazione attuale è la seguente: · per l’anno 2001: determinazione con DPCM 17 maggio 2001 dell’aliquota di compartecipazione IVA al 38,55%; · per l’anno 2002: schemi di DPCM per la determinazione della compartecipazione IVA (37,39%) e per la perequazione fra le Regioni: MANCATA INTESA; · per l’anno 2003: schema di DPCM per la determinazione della compartecipazione IVA (38,69%): APPROVATO ma non pubblicato; schema di DPCM per la ripartizione della compartecipazione IVA e del fondo di perequazione fra le Regioni in corso di definizione.
Le Regioni per il 2004 hanno chiesto con emendamento alla legge finanziaria la proroga dei trasferimenti “Bassanini” e del Fondo di garanzia, con il rinvio al 2005 della determinazione delle aliquote definitive di compartecipazione. L’emendamento non è stato accolto.
Di conseguenza dal 2004: · cessano i trasferimenti statali a copertura delle funzioni trasferite, le somme corrispondenti vengono sostituite da imposte e compartecipazioni; · il Fondo di Garanzia non è più in vigore; · la determinazione delle aliquote di compartecipazione definitiva può riguardare soltanto l’IVA in quanto non ci sono i tempi tecnici per modificare le aliquote dell’IRPEF; · nelle more della determinazione dell’aliquota e della perequazione: - non sono assicurati i fondi dei trasferimenti per le funzioni “Bassanini”; - non opera l’articolo della finanziaria che adegua le anticipazioni sanità al 95% del fabbisogno 2004 lasciandole pari a quelle dell’Accordo del 3 agosto 2000.
Quindi risulta necessario chiedere al Governo la ripresentazione, in uno dei provvedimenti in fase di riconversione al Parlamento, dell’emendamento che era stato concordato in sede di Conferenza Unificata. In mancanza l’unica via percorribile è la seguente: a) per ottenere nel 2004 il 95% del fabbisogno sanitario pervenire quantomeno alla formulazione degli schemi di DPCM 2003 e 2004 per la ripartizione della compartecipazione IVA e del fondo di perequazione; b) per ottenere nel 2004 le risorse per il finanziamento delle leggi “Bassanini” pervenire alla approvazione dei relativi DPCM.
1.3 Iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Unificata dell’Accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
L’art. 2 comma 20 della Legge 350/2003 proroga le scadenze per il termine dei lavori dell’Alta Commissione. Si ricorda che Regioni ed Enti locali hanno elaborato un documento comune sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale e l’hanno presentato fin dal luglio 2003 al Governo per avviare l’iter necessario al fine di giungere ad un Accordo in sede di Conferenza Unificata. Si ricorda che l’intesa di cui sopra è precondizione per l’avvio dei lavori dell’Alta Commissione e quindi risulta necessario insistere con il Governo per giungere all’Accordo in sede di Conferenza Unificata.
2. ESITO DEGLI EMENDAMENTI REGIONALI ALLA LEGGE FINANZIARIA
Le Regioni avevano presentato un pacchetto di emendamenti al DL 269/2003 e al DDL finanziaria 2004. Di seguito rappresentiamo i principali emendamenti distinguendo quelli accolti dai respinti:
ACCOLTI· Anticipazioni di cassa sanità (in parte al 95%); · Patto di stabilità interno: sterilizzazione dei maggiori oneri per il rinnovo dei contratti del personale regionale; · Assunzione personale: recupero delle assunzioni 2003 non effettuate; · Assunzione personale: accelerazione della procedura per le assunzioni 2004; · Limiti d’impegno: esclusione degli enti della PA dall’obbligo di cofinanziare i limiti di impegno; · Finanziamento dello 0,99% degli oneri per il rinnovo del contratto sanità; · Sterilizzazione degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali in materia di tributi (tassa automobilistica).
NON ACCOLTI· Copertura oneri assistenza sanitaria immigrati regolarizzati; · proroga Fondo di Garanzia – d.lgs. 56/2000; · proroga trasferimenti svolgimento funzioni amministrative conferite alle Regioni; · IVA trasporti; · Decreto legge 269/03 art. 14 Servizi pubblici locali. Roma, 15 gennaio 2003
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