PARERE SU
schema di decreto legislativo
recante il testo unico della radiotelevisione
Punto 3
odg) Conferenza Stato-Regioni
Le Regioni
danno atto che lo schema di decreto legislativo in
attuazione della delega cui all’art 16 della legge 3
maggio 2004 n. 112, è rivolto ad una complessiva
ridefinizione del sistema radiotelevisivo, ma la volontà
espressa di una generale riorganizzazione ed
armonizzazione della disciplina della materia alla luce
del titolo V della Costituzione va meglio definita per
quanto riguarda il ruolo delle Regioni..
In
particolare le Regioni in armonia con quanto già
espresso in sede di audizione sul riassetto del Sistema
radiotelevisivo ed in occasione dell’esame
dell’allora disegno di legge Gasparri,, ribadiscono il
principio che, in virtù della riforma costituzionale, la
comunicazione è oggetto di legislazione concorrente e
quindi ogni ulteriore passaggio normativo ed applicativo
va considerato in questa ottica.
Ancora
oggi si impone di definire rapidamente il contenuto
della materia “ordinamento della comunicazione”, non
tanto e non solo per gli aspetti legati all’informazione
del servizio radiotelevisivo, quanto e soprattutto per
quello che concerne il sistema delle trasmissioni, della
gestione delle reti e l’assegnazione delle frequenze.
Alla luce
della concorrenzialità della materia comunicazione,
delle direttive comunitarie, dell’ imminenza del
passaggio della tecnologia analogica alla tecnologia
digitale nelle reti radio televisive terrestri in
chiaro, è necessaria la riaffermazione di “principi
fondamentali” in grado di disciplinare gli aspetti
tecnologici, economici e sociali correlati allo sviluppo
dei mezzi di comunicazione. Nel nuovo contesto di
centralità del potere legislativo regionale, tali
“principi fondamentali” sono un elemento di
armonizzazione e individuazione del livello essenziale
delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.
La riforma
costituzionale ha attribuito allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali in queste
materie, mentre alle Regioni è conferito il compito di
sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio
dell’articolazione territoriale della comunicazione come
espressione delle identità e delle culture locali,
attraverso anche il sistema radio televisivo a carattere
territoriale.
Le Regioni
devono poter esercitare pienamente la loro competenza in
materia di emittenza locale.
Tale competenza dovrebbe avere come ambito di azione sia
quello tecnologico, attraverso l’espressione di un
parere vincolante per l’individuazione dei siti per i
ripetitori, che quello della gestione dell’intervento
finanziario pubblico. Le Regioni avvertono la necessità
di una disciplina statale di riferimento che stabilisca
il carattere degli aiuti all’innovazione tecnologica in
modo da favorire l’associazionismo delle imprese volto
all’adeguamento tecnologico e alla bonifica degli
impianti esistenti, ma anche alla realizzazione di
economie di scala nel campo della produzione. Inoltre le
Regioni concorrono con lo Stato all’elaborazione del
piano delle frequenze e, successivamente, provvedono
all’ assegnazione in sede regionale delle frequenze
stesse.
Le regioni
ritengono che non debba sussistere nessun tentativo
invasivo della loro autonomia nella gestione della spesa
a carattere comunicazionale, promozionale e
pubblicitario.
Tutto ciò
premesso e considerato le Regioni ritengono di esprimere
un parere in linea di massima favorevole allo schema di
decreto legislativo contenente il Testo Unico della
radiotelevisione a condizione che vengano recepite le
seguenti osservazioni, integrazioni ed emendamenti:
-
Si
ritiene in particolare che la formulazione dell’art.12,
debba limitarsi a sancire la “potestà legislativa
concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva
in ambito regionale o provinciale
nel rispetto dei principi fondamentali del
TitoloI del Testo Unico”ritenendo il dettaglio
dei principi limitativo e limitante potestà
legislativa stessa .
-
Si
ritiene inoltre che,
per il principio
di reciprocità,-in base al quale, ai sensi
dell’art. 46, secondo comma, della Proposta di Testo
Unico, le Regioni che intendano stipulare contratti
di servizio con la società concessionaria del
servizio pubblico generale di radiodiffusione,
devono acquisire l’intesa con il Ministero delle
Comunicazioni-, anche il Ministero delle
comunicazioni acquisisca l’intesa con le Regioni
prima di stipulare il contratto nazionale di
servizio.
In
alternativa si chiede l’impegno del Ministero a
modificare con successiva legge l’articolo della Legge
112 del 2004 che prevede l’acquisizione dell’intesa del
Ministero delle Comunicazioni nei contratti di servizio
fra la Regione e la Rai.
-
Occorre chiarire poi, che la norma
relativa ai commi 10, 11,
12 dell’art 7 della legge n° 112 del 3/5/2004 ed
all’art. 41 della proposta di Testo Unico, non
riguarda le Regioni, che ai sensi del nuovo art.
117 della Costituzione, hanno una propria autonomia
finanziaria. La norma, infatti, si riferisce in modo
generico alle amministrazioni pubbliche senza fare
riferimento alle Regioni.
Diversamente sarebbe un’invadenza
statale anticostituzionale ed inaccettabile.
Le
Regioni chiedono infine delle modifiche volte a
rendere le disposizioni del Testo
Unico aderenti alle specificità della Regione Autonoma
Valle d’Aosta e delle Province Autonome:
·
al comma 5
dell'articolo 18 (Autorizzazione per fornitore di
contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito
regionale o provinciale) sopprimere le parole: "o
della Provincia autonoma”
·
alla
lettera f) del comma 2 dell’articolo 45 (Definizione dei
compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
sostituire le parole: "in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento” con
le seguenti: "in lingua ladina e tedesca per la
provincia autonoma dì Trento” e le parole “in lingua
francese per la Regione Autonoma Valle d’Aosta” con le
parole “in lingua francese e tedesca per la Regione
Autonoma Valle d’Aosta”
·
sempre
nella lettera f) del comma 2 dell’articolo 45 sostituire
la parola “diffusione” con la
parola “effettuazione”;
·
dopo la
lettera f) comma 2 dell’articolo 45 riprodurre il
disposto di cui alla lett. a) dell’articolo 19 della
Legge 103/75.
Roma, 16
dicembre 2004
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