FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

PARERE SU schema di decreto legislativo
recante il testo unico della radiotelevisione  

Punto 3 odg) Conferenza Stato-Regioni

Le Regioni danno atto che lo schema di decreto legislativo in attuazione della delega cui all’art 16 della legge 3 maggio 2004 n. 112, è rivolto ad una complessiva ridefinizione del sistema radiotelevisivo, ma la volontà espressa di una generale riorganizzazione ed armonizzazione della disciplina della materia alla luce del titolo V della Costituzione va meglio definita per quanto riguarda il ruolo delle Regioni..

In particolare le Regioni in armonia con quanto già espresso  in sede di audizione sul riassetto del Sistema radiotelevisivo  ed in occasione  dell’esame dell’allora  disegno di legge Gasparri,, ribadiscono il principio che, in virtù della riforma costituzionale, la comunicazione è oggetto di legislazione concorrente e quindi ogni ulteriore passaggio normativo ed applicativo va considerato in questa ottica.

 Ancora  oggi si impone di definire rapidamente il contenuto della materia “ordinamento della comunicazione”, non tanto e non solo per gli aspetti legati all’informazione del servizio radiotelevisivo, quanto e soprattutto per quello che concerne il sistema delle trasmissioni, della gestione delle reti e l’assegnazione delle frequenze.

Alla luce della concorrenzialità della materia comunicazione, delle direttive comunitarie, dell’ imminenza del passaggio della tecnologia analogica alla tecnologia digitale nelle reti radio televisive terrestri in chiaro, è necessaria la riaffermazione di “principi fondamentali” in grado di disciplinare gli aspetti tecnologici, economici e sociali correlati allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. Nel nuovo contesto di centralità del potere legislativo regionale, tali “principi fondamentali” sono un elemento di armonizzazione e individuazione del livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

La riforma costituzionale ha attribuito allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in queste materie, mentre alle Regioni è conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell’articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle culture locali, attraverso anche il sistema radio televisivo a carattere territoriale.

Le Regioni devono poter esercitare pienamente la loro competenza in materia di emittenza locale. Tale competenza dovrebbe avere come ambito di azione sia quello tecnologico, attraverso l’espressione di un parere vincolante per l’individuazione dei siti per i ripetitori, che quello della gestione dell’intervento finanziario pubblico. Le Regioni avvertono la necessità di una disciplina statale di riferimento che stabilisca il carattere degli aiuti all’innovazione tecnologica in modo da favorire l’associazionismo delle imprese volto all’adeguamento tecnologico e alla bonifica degli impianti esistenti, ma anche alla realizzazione di economie di scala nel campo della produzione. Inoltre le Regioni concorrono con lo Stato all’elaborazione del piano delle frequenze e, successivamente, provvedono all’ assegnazione in sede regionale delle frequenze stesse.

 

Le regioni ritengono che non debba sussistere nessun tentativo invasivo della loro autonomia nella gestione della spesa a carattere comunicazionale, promozionale e pubblicitario.

 

Tutto ciò  premesso e considerato le Regioni ritengono di esprimere un parere in linea di massima  favorevole allo schema di decreto legislativo contenente il Testo Unico della  radiotelevisione  a condizione che vengano recepite le seguenti osservazioni, integrazioni ed emendamenti:

  • Si ritiene in particolare che la formulazione dell’art.12, debba limitarsi a sancire la “potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva  in ambito regionale o provinciale  nel rispetto dei principi fondamentali del TitoloI del Testo Unico”ritenendo il dettaglio  dei principi  limitativo e limitante potestà legislativa stessa .
  • Si  ritiene inoltre che, per il principio di reciprocità,-in base al quale, ai sensi dell’art. 46, secondo comma, della Proposta di Testo Unico, le Regioni che intendano stipulare contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, devono acquisire l’intesa con il Ministero delle Comunicazioni-, anche il Ministero delle comunicazioni acquisisca l’intesa con le Regioni prima di stipulare il contratto nazionale di servizio.

In alternativa si chiede l’impegno del Ministero a modificare con successiva legge l’articolo della Legge 112 del 2004 che prevede l’acquisizione dell’intesa del Ministero delle Comunicazioni nei contratti di servizio fra la Regione e la Rai.

  • Occorre chiarire poi, che la norma relativa  ai commi 10, 11, 12 dell’art 7 della legge n° 112 del 3/5/2004 ed all’art. 41 della proposta di Testo Unico, non riguarda le Regioni, che  ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione, hanno una propria autonomia finanziaria. La norma, infatti, si riferisce in modo generico alle amministrazioni pubbliche senza fare riferimento alle Regioni. Diversamente  sarebbe un’invadenza statale anticostituzionale ed inaccettabile.

 

Le Regioni chiedono infine delle modifiche volte a rendere le disposizioni del Testo Unico aderenti alle specificità della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome:

·        al comma 5 dell'articolo 18 (Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale o provinciale) sopprimere le parole: "o della Provincia autonoma

·        alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 45 (Definizione dei compiti del  servizio pubblico generale radiotelevisivo) sostituire le parole: "in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento” con le seguenti: "in lingua ladina e tedesca  per la provincia autonoma dì Trento” e le parole “in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d’Aosta” con le parole “in lingua francese e tedesca per la Regione Autonoma Valle d’Aosta”

·        sempre nella lettera f) del comma 2 dell’articolo 45 sostituire la parola “diffusione”  con la parola “effettuazione”;

·        dopo la lettera f) comma 2 dell’articolo 45 riprodurre il disposto di cui alla lett. a) dell’articolo 19 della Legge 103/75.

 

Roma, 16 dicembre 2004