FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO  PER IL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

 

 

Art. 1. Costituzione

Presso il Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome è costituito l’OSSERVATORIO PER IL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO.

 

Art. 2. Finalità

L’Osservatorio è uno strumento tecnico di supporto alle politiche regionali, al fine di sviluppare il settore fieristico in un’ottica di sistema nazionale, integrato nel panorama fieristico europeo e internazionale.

 

Art. 3. Attività

Allo scopo l’Osservatorio svolge attività di:

¨      Monitoraggio del Sistema Fieristico Italiano;

¨      Individuazione di strumenti per il miglioramento della qualità del Sistema, con particolare riguardo alla Certificazione dei dati fieristici.

Art. 4. Composizione

L’Osservatorio è composto da:

¨      sette funzionari delle Regioni e Province Autonome (due del Nord, due del Centro, due del Sud e la regione capofila in materia fieristica, che lo presiede),

¨      un funzionario del Ministero delle Attività Produttive, esperto in internazionalizzazione del sistema fieristico;

¨      cinque esperti designati rispettivamente:

-         due dall’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI),

-         uno dal Comitato Fiere Industria (CFI),

-         uno dal Comitato Fiere Terziario (CFT),

-         uno dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Unioncamere).

Ogni Ente o Associazione designa un membro effettivo ed uno o più supplenti al fine di garantire la rappresentanza ai lavori dell’Osservatorio. In fase di costituzione la rappresentanza delle Regioni è costituita da quelle nel cui territorio si svolge il maggior numero di manifestazioni fieristiche con qualifica Internazionale e Nazionale. Per salvaguardare la rappresentanza collegiale delle Regioni, le stesse durano in carica un anno, e sono sostituite da altre, che ne fanno richiesta, seguendo l’ordine dettato dal criterio del numero di manifestazioni.

 

Art. 5 – Funzionamento

L’Osservatorio tiene la prima seduta entro sessanta giorni dalla designazione del primo rappresentante, e se è designata la maggioranza dei suoi componenti.

Entro sessanta giorni dalla prima seduta l’Osservatorio approva, a maggioranza, le norme per il proprio funzionamento. 

Roma, 16 dicembre 2004