COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PER IL SISTEMA
FIERISTICO ITALIANO
Art. 1. Costituzione
Presso il
Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province Autonome è
costituito l’OSSERVATORIO PER IL SISTEMA FIERISTICO
ITALIANO.
Art. 2. Finalità
L’Osservatorio è uno strumento tecnico di supporto alle
politiche regionali, al fine di sviluppare il settore
fieristico in un’ottica di sistema nazionale, integrato
nel panorama fieristico europeo e internazionale.
Art. 3. Attività
Allo scopo
l’Osservatorio svolge attività di:
¨
Monitoraggio
del Sistema Fieristico Italiano;
¨
Individuazione di strumenti per il miglioramento della
qualità del Sistema, con particolare riguardo alla
Certificazione dei dati fieristici.
Art. 4. Composizione
L’Osservatorio è composto da:
¨
sette
funzionari delle Regioni e Province Autonome (due del
Nord, due del Centro, due del Sud e la regione capofila
in materia fieristica, che lo presiede),
¨
un
funzionario del Ministero delle Attività Produttive,
esperto in internazionalizzazione del sistema
fieristico;
¨
cinque
esperti designati rispettivamente:
-
due dall’Associazione
Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI),
-
uno dal Comitato Fiere
Industria (CFI),
-
uno dal Comitato Fiere
Terziario (CFT),
-
uno dall’Unione Italiana
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (Unioncamere).
Ogni Ente
o Associazione designa un membro effettivo ed uno o più
supplenti al fine di garantire la rappresentanza ai
lavori dell’Osservatorio. In fase di costituzione la
rappresentanza delle Regioni è costituita da quelle nel
cui territorio si svolge il maggior numero di
manifestazioni fieristiche con qualifica Internazionale
e Nazionale. Per salvaguardare la rappresentanza
collegiale delle Regioni, le stesse durano in carica un
anno, e sono sostituite da altre, che ne fanno
richiesta, seguendo l’ordine dettato dal criterio del
numero di manifestazioni.
Art. 5 – Funzionamento
L’Osservatorio tiene la prima seduta entro sessanta
giorni dalla designazione del primo rappresentante, e se
è designata la maggioranza dei suoi componenti.
Entro
sessanta giorni dalla prima seduta l’Osservatorio
approva, a maggioranza, le norme per il proprio
funzionamento.
Roma, 16
dicembre 2004 |