1 – ANALISI DELLA
SITUAZIONE NORMATIVA ED OBIETTIVI
L’adozione, con la
conseguente trasposizione nelle legislazioni nazionali
delle disposizioni della direttiva macchine, recepita in
Italia con il DPR n. 459/96, ha avuto l’indubbio effetto
di armonizzare e semplificare sul territorio comunitario
le regolamentazioni nazionali concernenti le macchine
comprese nel suo campo di applicazione.
D’altro canto, essa non
ha avuto alcun riflesso giuridico sulla regolamentazione
nazionale concernente le macchine escluse, alle quali
continuano pertanto ad applicarsi le prescrizioni
contenute nella pertinente legislazione nazionale.
È questo, in particolare,
il caso degli ascensori da cantiere per il trasporto di
persone o di persone e materiali (vedi allegato 1 –
parere comitato macchine doc. 2000.20 rev.1).
Infatti, relativamente
alla categoria degli ascensori, risulta che:
·
quelli “tradizionali” (che collegano, in
quanto in servizio permanente, piani di edifici)
sono regolamentati dalla direttiva ascensori (in Italia
recepita con il DPR n. 162/99),
·
quelli “per il trasporto di solo
materiale” sono regolamentati dalla direttiva macchine
(non comparendo tra le tipologie escluse)
·
quelli “da cantiere per il trasporto di
persone o di persone e materiale” sono esclusi sia dalla
direttiva macchine, sia da quella ascensori.
Deriva da quanto precede
che per quest’ultima famiglia di elevatori l’unico
riferimento nella regolamentazione nazionale resta il
DPR n. 547/55.
Questa circostanza è
tuttavia fonte di una serie di problematiche dovute al
mancato adeguamento della regolamentazione tecnica a
carattere cogente allo sviluppo tecnologico avvenuto.
Va osservato infatti che
nel corso degli ultimi decenni si è assistito alla
progressiva meccanizzazione delle operazioni di cantiere
in conseguenza del continuo affinamento delle tecnologie
e delle tecniche costruttive e della generale tendenza a
produrre attrezzature specificamente dedicate ai singoli
comparti di attività.
In particolare, una
costante evoluzione si è avuta sia riguardo alle
operazioni comportanti il sollevamento-posizionamento a
determinate quote, sia il sollevamento-trasporto
(verticale o subverticale), di lavoratori e materiali,
di sole persone o di soli materiali.
In questo secondo settore
si sono registrati notevoli cambiamenti rispetto alle
attrezzature in uso negli anni cinquanta, sia nel campo
dei sistemi di sollevamento, dove al classico sistema
argano/fune si sono affiancati l’accoppiamento
pignone/cremagliera (per le attrezzature destinate ad
essere utilizzate in postazione fissa) e quello
cilindro-pistone idraulico (per le attrezzature in cui
sia richiesta un’agevole trasportabilità da sito a sito
o, addirittura, il movimento di tutta o parte della
macchina durante l’effettuazione delle operazioni
lavorative in quota), sia in quello delle configurazioni
costruttive dove, accanto al tipo monostrutturato, si
sono sviluppati sistemi componibili ad elementi modulari
che, coniugando la rapidità e la semplicità delle
operazioni di montaggio e smontaggio con una
spiccatissima versatilità di impiego, conferiscono
all’attrezzatura così concepita la capacità di adattarsi
con maggiore flessibilità alle caratteristiche
morfologiche dell’opera servita.
Un parallelo sviluppo è
possibile rilevare nei documenti normativi che
codificano lo stato dell’arte costruttivo di queste
attrezzature, in particolare da quando l’entrata in
vigore della direttiva macchine, conferendo alle
macchine, costruite secondo le norme armonizzate, la
presunzione di conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza della direttiva, ha indotto i settori
produttivi interessati a sollecitare gli organismi di
normazione a produrre documenti normativi di settore,
dedicati a specifiche famiglie di macchine.
Il settore delle macchine
per il sollevamento nei cantieri non ha fatto eccezione,
infatti sono state via via pubblicate norme europee che
riguardano :
-
Piattaforme mobili di lavoro elevabili
(EN 280)
-
Piattaforme di lavoro autosollevanti su
colonne (EN 1495)
-
Piattaforme sospese a livelli variabili
(EN 1808)
-
Ascensori da cantiere (EN 12159)
-
Montacarichi da cantiere per sole cose a
piattaforma accessibile (EN 12158-1)
Nello specifico settore
degli ascensori da cantiere, a questo vivace ed
incessante progresso non ha fatto seguito un
corrispondente adeguamento delle disposizioni
legislative regolanti l’aspetto costruttivo di tali
attrezzature.
In effetti, il
legislatore del Capo III del Titolo V del DPR n. 547/55
ha preso a riferimento nel dettare le prescrizioni di
sicurezza degli ascensori e montacarichi non soggetti a
disposizioni speciali le tipologie costruttive di
attrezzature allora disponibili, individuando con
specifico riferimento a tali tipologie i requisiti
costruttivi necessari per il controllo dei rischi
dell’attrezzatura.
Con riguardo alla
specifica famiglia delle attrezzature da cantiere per il
trasporto di persone e materiali tra piani definiti si
deve rilevare che le configurazioni costruttive attuali
differiscono in modo anche sostanziale da quelle a suo
tempo prese a riferimento nel DPR n. 547/55, il che
comporta anomalie su vari fronti.
Innanzitutto esiste un
problema di mercato: a causa della configurazione
costruttiva analoga a quella di altre attrezzature per
usi similari, ma rientranti nella direttiva macchine, si
rileva la presenza sul mercato di piattaforme per sole
persone e materiali accompagnate da dichiarazione di
conformità emessa come se si trattasse di prodotti
rientranti nella direttiva macchine. Dette piattaforme
vengono peraltro acquistate e poste in servizio da
operatori che, il più delle volte, non sono a conoscenza
della reale situazione e che le usano in violazione alle
disposizioni vigenti.
D’altro canto l’estrema
semplicità di montaggio e la notevole versatilità di
impiego di questa tipologia di attrezzature, unite alla
presenza della marcatura CE (anche se non correttamente
applicata) ed alla diffusa scarsa conoscenza degli
aspetti regolamentari che ne condizionano l’uso sui
luoghi di lavoro da parte dei rispettivi
acquirenti-utilizzatori, sono fattori che ne favoriscono
la messa in servizio e l’uso, mentre la consapevolezza
(quando ci sia) di essere fuori dalla regola, a fronte
dei vantaggi pratici di cui sopra, non costituisce
deterrente sufficiente per dissuadere gli stessi
soggetti da tali comportamenti.
Allo stato attuale,
occorre pertanto riconoscere che:
-
il mercato richiede
imperativamente prodotti di questa famiglia, attese
le più soddisfacenti prestazioni di impiego che esse
forniscono,
-
questa famiglia di
macchine presenta a fronte dei rischi caratteristici
soluzioni costruttive diverse da quelle a suo tempo
previste nel DPR n. 547/55,
-
le soluzioni
costruttive presenti sul mercato risultano in linea
con la legislazione di sicurezza di molti Paesi
Europei ed è questo che ne giustifica l’elevata
produzione, la presenza sui mercati e la progressiva
diffusione su tutti i luoghi di lavoro.
-
la modifica delle
caratteristiche costruttive di tali macchine per
ricondurle nel solco DPR n. 547/55 ne vanificherebbe
le prestazioni, e non è pensabile che il mercato o
gli utilizzatori nazionali rinuncino ai vantaggi
conseguenti all’evoluzione avvenuta.
-
per altre
attrezzature caratterizzate da rischi analoghi, ma
con destinazioni di impiego diverse, rientranti del
campo di applicazione della direttiva macchine, sono
disponibili norme costruttive armonizzate alla
direttiva stessa, che ne garantiscono il rispetto
dei pertinenti requisiti di sicurezza.
La presente linea guida è
stata messa a punto, in considerazione di quanto appena
detto, allo scopo di:
·
costituire uno strumento per colmare la
lacuna normativa rappresentata dalla mancanza di una
norma specifica che stabilisca le prescrizioni di
sicurezza per le attrezzature per il trasporto di
persone e materiali tra piani definiti in cantiere;
·
dare compiuta risposta alle esigenze di
sicurezza che l’uso di questi tipo di macchine comporta,
prendendo prioritariamente in conto le tipologie di
rischio che il legislatore del DPR n. 547/55 ha, a suo
tempo, inteso eliminare o ridurre mirando ad ottenere un
livello di protezione almeno equivalente;
·
tenere conto delle acquisizioni dello
stato dell’arte in settori strettamente simili per
tipologia di rischio , per configurazione costruttiva e
per destinazione di impiego;
Pertanto,
metodologicamente, si è proceduto, in successione:
-
ad una attenta
analisi della valutazione dei rischi sulla base
della quale il legislatore del DPR n. 547/55 ha
trattato l’argomento,
-
all’esame
particolareggiato delle prescrizioni costruttive ivi
prescritte per singola tipologia di rischio
individuato,
-
ad individuare e
comporre per singola tipologia di rischio le
disposizioni costruttive e misure di sicurezza che
gli ascensori in argomento dovrebbero possedere
tenendo conto dell’attuale stato dell’arte e delle
norme europee relative a macchine similari,
opportunamente integrate, dove necessario, per
soddisfare il requisito posto dal legislatore
italiano.
Si ritiene
che la presente linea guida debba essere resa
disponibile per rappresentare un primo passo verso la
soluzione - innanzitutto giuridica - delle problematiche
di sicurezza che ha preso ad oggetto, ed un utile
riferimento per utilizzatori, fabbricanti ed organismi
di controllo relativamente alla specifica famiglia di
attrezzature da cantiere presa in esame. |