FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

1 – ANALISI DELLA SITUAZIONE NORMATIVA ED OBIETTIVI

L’adozione, con la conseguente trasposizione nelle legislazioni nazionali delle disposizioni della direttiva macchine, recepita in Italia con il DPR n. 459/96, ha avuto l’indubbio effetto di armonizzare e semplificare sul territorio comunitario le regolamentazioni nazionali concernenti le macchine comprese nel suo campo di applicazione.

D’altro canto, essa non ha avuto alcun riflesso giuridico sulla regolamentazione nazionale concernente le macchine escluse, alle quali continuano pertanto ad applicarsi le prescrizioni contenute nella pertinente legislazione nazionale.

È questo, in particolare, il caso degli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiali (vedi allegato 1 – parere comitato macchine doc. 2000.20 rev.1).

Infatti, relativamente alla categoria degli ascensori, risulta che:

·         quelli “tradizionali” (che collegano, in quanto in servizio permanente, piani di edifici) sono regolamentati dalla direttiva ascensori (in Italia recepita con il DPR n. 162/99),

·         quelli “per il trasporto di solo materiale” sono regolamentati dalla direttiva macchine (non comparendo tra le tipologie escluse)

·         quelli “da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale” sono esclusi sia dalla direttiva macchine, sia da quella ascensori.

Deriva da quanto precede che per quest’ultima famiglia di elevatori l’unico riferimento nella regolamentazione nazionale resta il DPR n. 547/55.

Questa circostanza è tuttavia fonte di una serie di problematiche dovute al mancato adeguamento della regolamentazione tecnica a carattere cogente allo sviluppo tecnologico avvenuto.

Va osservato infatti che nel corso degli ultimi decenni si è assistito alla progressiva meccanizzazione delle operazioni di cantiere in conseguenza del continuo affinamento delle tecnologie e delle tecniche costruttive e della generale tendenza a produrre attrezzature specificamente dedicate ai singoli comparti di attività.

In particolare, una costante evoluzione si è avuta sia riguardo alle operazioni comportanti il sollevamento-posizionamento a determinate quote, sia il sollevamento-trasporto (verticale o subverticale), di lavoratori e materiali, di sole persone o di soli materiali.

In questo secondo settore si sono registrati notevoli cambiamenti rispetto alle attrezzature in uso negli anni cinquanta, sia nel campo dei sistemi di sollevamento, dove al classico sistema argano/fune si sono affiancati l’accoppiamento pignone/cremagliera (per le attrezzature destinate ad essere utilizzate in postazione fissa) e quello cilindro-pistone idraulico (per le attrezzature in cui sia richiesta un’agevole trasportabilità da sito a sito o, addirittura, il movimento di tutta o parte della macchina durante l’effettuazione delle operazioni lavorative in quota), sia in quello delle configurazioni costruttive dove, accanto al tipo monostrutturato, si sono sviluppati sistemi componibili ad elementi modulari che, coniugando la rapidità e la semplicità delle operazioni di montaggio e smontaggio con una spiccatissima versatilità di impiego, conferiscono all’attrezzatura così concepita la capacità di adattarsi con maggiore flessibilità alle caratteristiche morfologiche dell’opera servita.

Un parallelo sviluppo è possibile rilevare nei documenti normativi che codificano lo stato dell’arte costruttivo di queste attrezzature, in particolare da quando l’entrata in vigore della direttiva macchine, conferendo alle macchine, costruite secondo le norme armonizzate, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva, ha indotto i settori produttivi interessati a sollecitare gli organismi di normazione a produrre documenti normativi di settore, dedicati a specifiche famiglie di macchine.

Il settore delle macchine per il sollevamento nei cantieri non ha fatto eccezione, infatti sono state via via pubblicate norme europee che riguardano :

 

-          Piattaforme mobili di lavoro elevabili (EN 280)

-          Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (EN 1495)

-           Piattaforme sospese a livelli variabili (EN 1808)

-          Ascensori da cantiere (EN 12159)

-          Montacarichi da cantiere per sole cose a piattaforma accessibile (EN 12158-1)

 

Nello specifico settore degli ascensori da cantiere, a questo vivace ed incessante progresso non ha fatto seguito un corrispondente adeguamento delle disposizioni legislative regolanti l’aspetto costruttivo di tali attrezzature.

In effetti, il legislatore del Capo III del Titolo V del DPR n. 547/55 ha preso a riferimento nel dettare le prescrizioni di sicurezza degli ascensori e montacarichi non soggetti a disposizioni speciali le tipologie costruttive di attrezzature allora disponibili, individuando con specifico riferimento a tali tipologie i requisiti costruttivi necessari per il controllo dei rischi dell’attrezzatura.

Con riguardo alla specifica famiglia delle attrezzature da cantiere per il trasporto di persone e materiali tra piani definiti si deve rilevare che le configurazioni costruttive attuali differiscono in modo anche sostanziale da quelle a suo tempo prese a riferimento nel DPR n. 547/55, il che comporta anomalie su vari fronti.

Innanzitutto esiste un problema di mercato: a causa della configurazione costruttiva analoga a quella di altre attrezzature per usi similari, ma rientranti nella direttiva macchine, si rileva la presenza sul mercato di piattaforme per sole persone e materiali accompagnate da dichiarazione di conformità emessa come se si trattasse di prodotti rientranti nella direttiva macchine. Dette piattaforme vengono peraltro acquistate e poste in servizio da operatori che, il più delle volte, non sono a conoscenza della reale situazione e che le usano in violazione alle disposizioni vigenti.

D’altro canto l’estrema semplicità di montaggio e la notevole versatilità di impiego di questa tipologia di attrezzature, unite alla presenza della marcatura CE (anche se non correttamente applicata) ed alla diffusa scarsa conoscenza degli aspetti regolamentari che ne condizionano l’uso sui luoghi di lavoro da parte dei rispettivi acquirenti-utilizzatori, sono fattori che ne favoriscono la messa in servizio e l’uso, mentre la consapevolezza (quando ci sia) di essere fuori dalla regola, a fronte dei vantaggi pratici di cui sopra, non costituisce deterrente sufficiente per dissuadere gli stessi soggetti da tali comportamenti.

Allo stato attuale, occorre pertanto riconoscere che:

  • il mercato richiede imperativamente prodotti di questa famiglia, attese le più soddisfacenti prestazioni di impiego che esse forniscono,
  • questa famiglia di macchine presenta a fronte dei rischi caratteristici soluzioni  costruttive diverse da quelle a suo tempo previste nel  DPR n. 547/55,
  • le soluzioni costruttive presenti sul mercato risultano in linea con la legislazione di sicurezza di molti Paesi Europei ed è questo che ne giustifica l’elevata produzione, la presenza sui mercati e la progressiva diffusione su tutti i luoghi di lavoro.
  • la modifica delle caratteristiche costruttive di tali macchine per ricondurle nel solco DPR n. 547/55 ne vanificherebbe le prestazioni, e non è pensabile che il mercato o gli utilizzatori nazionali  rinuncino ai vantaggi conseguenti all’evoluzione avvenuta.
  • per altre attrezzature caratterizzate da rischi analoghi, ma con destinazioni di impiego diverse, rientranti del campo di applicazione della direttiva macchine, sono disponibili norme costruttive armonizzate alla direttiva stessa, che ne garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti di sicurezza.

 

La presente linea guida è stata messa a punto, in considerazione di quanto appena detto, allo scopo di:

·         costituire uno strumento per colmare la lacuna normativa rappresentata dalla mancanza di una norma specifica che stabilisca le prescrizioni di sicurezza per le attrezzature per il trasporto di persone e materiali tra piani definiti in cantiere;

·         dare compiuta risposta alle esigenze di sicurezza che l’uso di questi tipo di macchine comporta, prendendo prioritariamente in conto le tipologie di rischio che il legislatore del DPR n. 547/55 ha, a suo tempo, inteso eliminare o ridurre mirando ad ottenere un livello di protezione almeno equivalente;

·         tenere conto delle acquisizioni dello stato dell’arte in settori strettamente simili per tipologia di rischio , per configurazione costruttiva e per  destinazione di impiego;

Pertanto, metodologicamente, si è proceduto, in successione:

  • ad una attenta analisi della valutazione dei rischi sulla base della quale il legislatore del DPR n. 547/55 ha trattato l’argomento,
  • all’esame particolareggiato delle prescrizioni costruttive ivi prescritte per singola tipologia di rischio individuato,
  • ad individuare e comporre per singola tipologia di rischio le disposizioni costruttive e misure di sicurezza che gli ascensori in argomento dovrebbero possedere tenendo conto dell’attuale stato dell’arte e delle norme europee relative a macchine similari, opportunamente integrate, dove necessario, per soddisfare il requisito posto dal legislatore italiano.

Si ritiene che la presente linea guida debba essere resa disponibile per rappresentare un primo passo verso la soluzione - innanzitutto giuridica - delle problematiche di sicurezza che ha preso ad oggetto, ed un utile riferimento per utilizzatori, fabbricanti ed organismi di controllo relativamente alla specifica famiglia di attrezzature da cantiere presa in esame.