PARERE SULLO SCHEMA
DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”
Punto 25) o.d.g.
Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella riunione
del 28 aprile 2004, ha espresso parere favorevole condizionato
all’accoglimento della seguente proposta di testo presentata nella
sede tecnica del 26 febbraio 2004:
PROPOSTA DELLE
REGIONI
1.
Le Regioni condividono
la necessità di un rafforzamento e di un ulteriore sviluppo della
funzione di governo clinico nelle Aziende sanitarie ed in quelle
Ospedaliere; ciò anche attraverso forme più incisive di
partecipazione di tutti gli operatori, secondo le loro specifiche
competenze e responsabilità, all’elaborazione ed attuazione delle
strategie aziendali. Per affrontare tali problematiche in modo
condiviso si propone la stipula di una intesa ai sensi del
comma 6 dell'articolo 8 della legge 131/2003 tra Governo e Regioni
in sede di Conferenza Stato Regioni. In quella sede si
potranno meglio declinare le problematiche del governo clinico
anche al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle
prestazioni. Con lo stesso strumento potranno definirsi le
eventuali indicazioni condivisibili relative alla professionalità
dei dirigenti sanitari delle strutture accreditate.
2.
Per quanto riguarda
invece la composizione del collegio di valutazione dei dirigenti
si ritiene che la stessa non possa essere oggetto diel disegno di
legge perché attinente a materia contrattuale e, comunque
eventuali linee generali in merito dovranno esere concordate con
le modalità di cui al punto precedente;
3.
Per quanto attiene
alle modalità di scelta da parte del Direttore Generale dei
dirigenti di struttura complessa, l'età pensionabile dei dirigenti
e le norme per i docenti universitari, si propongono i seguenti
emendamenti al testo del disegno di legge:
a)
gli incarichi di
dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario sono
conferiti esclusivamente previa selezione per avviso pubblico; le
commissioni, valutano distintamente i titoli professionali,
scientifici e di carriera posseduti dai candidati e individuano
una terna dei migliori concorrenti nell'ambito della
quale il Direttore generale effettua la scelta, salvo diversa
motivata determinazione; qualora i candidati risultati idonei
siano in numero minore di tre, la procedura di selezione può
essere ripetuta per una sola volta prima di assegnare l'incarico.
b)
al comma 2, primo
periodo, dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modifiche, dopo la parola
"commissione" sono aggiunte le seguenti parole:" che terrà conto
distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera
posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di
formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla
data del bando. La Commissione procede alla individuazione dei
migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio
complessivo e propone una terna di candidati al Direttore
Generale. Il Direttore generale ha facoltà di scelta fra la terna
proposta dalla Commissione. L'eventuale scelta fuori dalla terna
deve essere specificamente motivata con riferimento ai titoli
posseduti dal candidato prescelto. La procedura selettiva deve
essere ripetuta solo una volta se i candidati dichiarati idonei
nella prima selezione sono in numero inferiore a tre.";
c)
art.2 (Limiti di
età)
1.
Le aziende sanitarie,
per particolari esigenze assistenziali, possono trattenere in
servizio, anche di anno in anno, previo assenso
dell'interessato, i direttori di struttura complessa fino al
compimento del settantesimo anno di età.
2.
Il personale
medico universitario di cui all’art. 102 del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, con incarico di direttore di struttura complessa,
svolge le ordinarie attività assistenziali fino al compimento del
settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.
In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento del
settantesimo anno di età in base a disposizioni di stato giuridico
della docenza universitaria, al personale è conferito ai sensi
del comma 4 dell’art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517 un incarico che implichi lo
svolgimento delle attività assistenziali, collegate alla didattica
e alla ricerca, ma non comporti l’attribuzione di responsabilità e
della connessa indennità di direzione di struttura complessa,
semplice o di programma.
Roma,
29 aprile 2004 |