FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

23 settembre 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Schema di decreto legislativo recante “Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 luglio 2003

Punto 3) o.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di decreto legislativo in oggetto interviene in ambiti che vedono una pluralità di competenze differentemente ripartite. La Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa relativa alla produzione di energia e al governo del territorio mentre riserva allo Stato la potestà legislativa relativa alla tutela dell’ambiente.

Le funzioni amministrative sulle fonti rinnovabili, fermo restando una eventuale redistribuzione alla luce dell’art. 118 della Costituzione, vedono invece competenze autorizzatorie e di incentivazione distribuite fra i vari enti territoriali dal D.Lgs. 112/98, dal D.Lgs. 79/99 e dai relativi atti applicativi.

Di tale variegata e complessa situazione si deve tenere conto nella formulazione e nell’analisi delle politiche di sostegno e promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Si ritiene importante, in particolare, ricordare che, come anche disposto dalla legge delega n.39/2002 (art. 1 comma 5), le norme adottate nelle materie di competenza legislativa regionale perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Si pensi per esempio agli interventi normativi regionali in relazione alla nuova disciplina delle autorizzazioni degli impianti.

La legge delega n. 39/2002 prescrive poi che dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2001/77/CE non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. D’altra parte è necessario sottolineare che l’insieme delle politiche relative all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili necessita anche di strumenti di incentivazione adeguati agli obiettivi già assunti in  ambito internazionale.

Si sottolinea, infine, l’utilità, specialmente con riferimento alle disposizioni sul mercato elettrico delle fonti rinnovabili, di arrivare alla predisposizione di un corpus normativo omogeneo al fine di consentire agli operatori di avere chiarezza sui tempi di ritorno degli investimenti. In attesa di tale riordino sarebbe opportuno, laddove possibile, inserire le disposizioni innovative e/o integrative di discipline specifiche nei testi di legge che riproducono la materia e indicare espressamente le disposizioni abrogate (in riferimento, in particolare, alle leggi n.9 e n.10 del 1991 e al decreto legislativo n.79/99).

Ciò premesso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo in oggetto salvo l’accoglimento degli emendamenti di seguito riportati

Articolo 2

-         Al comma 1 alla fine della lettera d) aggiungere le parole “come definite dalla lettera a) del presente comma”. Quanto sopra per chiarire meglio la definizione degli impianti ibridi.

Articolo 3

-         al Comma 3 sostituire le parole “sentiti gli altri Ministri e la Conferenza Stato-Regioni” con “sentiti gli altri Ministri e la Conferenza Unificata”

-         al Comma 4 dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” aggiungere le parole “sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza Unificata”. E’ necessario infatti che vi sia un espresso legame fra la relazione di cui al comma 3, presentata al Parlamento, e le relazioni di cui al comma 4 pubblicate a cura dei Ministeri e valutate dalla Commissione UE.

Articolo 4

-         Al comma 1 dopo le parole “entro un anno dall’insediamento,” aggiungere le parole “tenuto conto degli approfondimenti e delle conoscenze acquisite nell’ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della Delibera CIPE 19/12/2002 n. 123 “Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra” ” Quanto sopra per stabilire un raccordo utile e necessario fra gruppi e commissioni che si trovano a studiare settori che si sovrappongono.

Articolo 6

-         Al Comma 1 dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” aggiungere le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”. E’ infatti fondamentale il coinvolgimento degli Enti territoriali nella definizione dei contenuti di un decreto che individua l’incentivazione della produzione elettrica da fonte solare.

Articolo 8

-         Al Comma 1 sostituire le parole “può effettuare la ripartizione tra le regioni degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1” con le parole “concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1, e può effettuarne la ripartizione tra le regioni”.

-         Al Comma 3 dopo le parole “aggiuntive rispetto a quelle nazionali” eliminare le parole da “ferma restando..” fino alla fine. Questo ai fini del rispetto delle scelte di politica territoriale delle singole Regioni.

Articolo 10

-         Al Comma 1 sostituire le parole “sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili e urgenti” con le parole “autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti”

-         Al Comma 1 eliminare le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n.10”. Quanto sopra al fine di evitare fraintendimenti poiché la legge 10/91 contiene una definizione di fonti rinnovabili un po’ diversa da quella presente nella direttiva che si va a recepire.

-         Aggiungere un comma 4bis recante “Le procedure di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nei casi in cui la normativa vigente non prevede il rilascio di alcuna autorizzazione“. Infatti il procedimento e l’autorizzazione unica vanno bene laddove vi sia necessità di atti autorizzativi. Si tenga presente che vi sono opere che sono o potrebbero essere semplicemente soggette a DIA o anche a nessun tipo di adempimento.

-         Al Comma 5 di seguito alle parole “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1 lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” aggiungere le parole “fatto salvo il parere contrario del Comune”

-         Al comma 6 sostituire le parole “Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 3 MW termici, nonché di potenza non superiore a 3 MW elettrici” con le parole “Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici”. Si ritiene infatti necessario fare riferimento alla potenza termica complessiva per evitare la possibilità di strumentale frazionamento degli impianti; si ritiene inoltre necessario che il testo faccia riferimento ad un'unica tipologia di potenza, quella termica, per evitare equivoci; si ritiene infine che il riferimento all'attività di inquinamento atmosferico poco significativo che non richiede autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 debba limitarsi ai 3 MW di potenza termica complessiva non solo per la necessaria coerenza con le normative esistenti (D.P.R. 25.7.91, all.1 punto 26 e D.P.C.M. 8.3.2002. all.5 punto 3-5) ma anche nella considerazione che il progetto deve essere valutato nell'ambito dello specifico contesto in cui è collocato l'impianto.

Articolo 15

-         Al comma 2 dopo le parole “le modalità” aggiungere le parole “anche promozionali”. Questo per disporre di un quadro unico e quindi coordinato sulla fonte rifiuti.

Articolo 16 bis

-         Dopo l’art. 16 aggiungere un articolo recitante “Sono fatte salve le competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”. A salvaguardia delle autonomie speciali, come già inserito nel DDL di riordino del settore energetico e all’art 16 del D.Lgs. 79/99.

Articolo 17

-         Aggiungere un comma 7bis recante “l’elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 7 non può essere concessa per la produzione di elettricità da impianti che abbiano goduto di incentivi pubblici in conto capitale”. 

Roma, 23 settembre 2003