FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documenti approvati |
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23 Settembre 2003 |
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ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL’ESTENSIONE DELLA DEROGA ALL'ART.72 DELLA LEGGE N.289/02 (FINANZIARIA 2003) ANCHE AL V BANDO DELLA LEGGE 215/92 IN MATERIA DI IMPRENDITORIA FEMMINILE
CONSIDERATO che l'art.72 della Legge 289/2002 prevede che i contributi, concessi a decorrere dal 1 gennaio 2003, non siano totalmente a fondo perduto, ma che una quota degli stessi, pari almeno al 50%, debba essere restituita secondo un piano quinquennale di rientro a decorrere dalla concessione.
TENUTO conto che il V bando di cui alla L. 215/92, aperto dal Ministero Attività Produttive il 13 dicembre 2002 con chiusura prevista il 13 Marzo 2003 e successivamente prorogata al 15 aprile 2003, prevede contributi a fondo perduto.
CONSIDERATO che in data 27 dicembre 2002 (ovvero 15 gg. dopo l'apertura del V Bando) è stata approvata la Legge Finanziaria 2003, senza che nessuna modifica venisse introdotta nel bando, in tempi allora utili.
CONSIDERATO che nella riunione del 23 giugno scorso, tenutasi presso la struttura preposta del M.A.P., è stata invece rappresentata alle Regioni la ferma intenzione da parte del Ministero dell'Economia a non derogare detta norma in riferimento al V bando della Legge 215/92, nonostante i richiami e le segnalazioni più volte avanzate dal M.A.P. stesso.
CONSIDERATO che l'applicazione del suddetto art.72 L.289/02, a bando chiuso ed a fronte di oltre 40.000 domande pervenute nonché ad istruttorie iniziate ed attualmente in corso, comporterebbe le seguenti problematiche:
* Impossibilità a proseguire le attività istruttorie in corso; * comunicazione a tutte le imprese che hanno presentato domanda della variazione della percentuale e della natura del contributo richiesto; * conseguente richiesta di conferma delle domande presentate a tutti i soggetti proponenti; * richiesta a tutte le imprese, che riconfermano la domanda, di presentare un nuovo piano finanziario, secondo nuove indicazioni che il M.A.P. sarà tenuto a fornire; * adeguamento del software istruttorio alla luce delle nuove indicazioni del M.A.P.; * indicazioni chiare da parte del M.A.P. circa l'eventuale necessità di istituire un "fondo di rotazione"; * individuazione delle necessarie modalità attuative per le Regioni che hanno già incaricato, attraverso apposite Convenzioni, "soggetti terzi" per la gestione dell'istruttoria, la formulazione delle graduatorie e per le erogazioni dei contributi; * impossibilità di cofinanziare il V Bando con fondi comunitari (DOCUP e POR), a fronte di impegni già assunti da parte delle amministrazioni regionali.
CONSIDERATO che l' applicazione dell'art.72, L.289/02 comporterebbe gravi ripercussioni per quanto concerne l'iter di concessione dei contributi.alle imprese.(esame istruttorio delle domande, predisposizione graduatorie, approvazione e pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale, trasferimento dei fondi da parte dello Stato, concessione dei contributi, richiesta di erogazione da parte delle imprese, esame documentale ed erogazione),a causa di un conseguente prolungamento dei tempi necessari per gli espletamenti procedurali, peraltro non ancora codificati.
RITENUTO necessario salvaguardare il V bando della L. 215/92, dalla tardiva applicazione della norma in argomento che, come sopra illustrato, ad oggi comporterebbe unicamente confusione e incomprensione nelle imprese, complicazioni operative per i soggetti gestori, disattese di giuste aspettative di quanti hanno presentato domanda secondo le indicazioni contenute nel Bando, aggravio di tempi e di costi con tutte le conseguenti ripercussioni negative sulle imprese, sull'immagine delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli organi governativi centrali.
CONSIDERATO che la L.215/92 rappresenta uno dei pochi strumenti attualmente esistenti per la promozione di attività autonome/imprenditoriali femminili a cui hanno fino ad oggi fatto ricorso moltissime donne, tra le quali un'alta percentuale in possesso di titolo di laurea e di donne che desiderano reinserirsi nel mercato del lavoro, ad esempio dopo un periodo di allontanamento per dedicarsi alla cura della famiglia.
Pertanto, per quanto sopra argomentato ,anche al fine di evitare disparità di trattamento rispetto a provvedimenti quali la L.488/92. Patti territoriali, ecc.
VISTA la richiesta presentata all'ordine del giorno per la seduta del 24 luglio c.a.
LE REGIONI CHIEDONO
la deroga all'art.72 della L.289 /2002 per il V bando della L.215/92, così come già previsto per la legge 488/92 e per altri provvedimenti.
Roma, 9 settembre 2003 |