FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

9 Settembre 2003

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N., medici e altre professionalità sanitarie

 

(comma 27, articolo 52, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

 

 

 

 

 

 


 

 

ATTO DI INDIRIZZO

COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO SANITA'

 

Area Personale Convenzionato con il S.s.n.

Rinnovo dei seguenti accordi collettivi nazionali

D.P.R.  28 luglio 2000, n.270 (disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale);

D.P.R. 28 luglio 2000, n.271 (disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);

D.P.R. 28 luglio 2000, n.272 (disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta);

D.P.R. 21 dicembre 2001, n.446 (disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali).

 

Linee generali

 

II Comitato di Settore assume la seguente direttiva per attivare le procedure di rinnovo contrattuale per l’Area del Personale Convenzionato con il S.s.n., ai sensi del comma 27, dell’articolo 52, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

 

Il Comitato di Settore indica i seguenti indirizzi generali

 

Premessa

 

Dall’analisi dell’attuale contesto giuridico ed economico emergono alcuni nuovi elementi che sono determinanti per la fase di rinnovo degli AA.CC.NN.:

 

-         A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) la “tutela della salute” (in sostituzione della vecchia dizione “assistenza sanitaria ed ospedaliera”) costituisce ora materia di legislazione regionale concorrente (art.117, c.3), da esercitarsi entro i seguenti limiti: Costituzione; vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; “principi fondamentali”, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato.

 

-         Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  29 novembre 2001, sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria. 

 

-         Con l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia sanitaria sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state stabilite le risorse da destinare al finanziamento del Sevizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2004.

 

-         Il Piano sanitario nazionale 2003-2005.

  

Il nuovo assetto normativo di riferimento per il Sistema sanitario, consente di affrontare la materia in questione secondo una più ampia prospettiva di intervento regionale, rafforzando le scelte operate dai piani sanitari regionali anche nella gestione delle relazioni negoziali in oggetto.

 

In un Servizio sanitario che resta nazionale nelle garanzie, si delineano sistemi regionali peculiari nella organizzazione e nelle responsabilità.


 

Gli ambiti, i livelli e le fasi della contrattazione

 

Il sistema di contrattazione collettiva deve ispirarsi ai principi ed al processo di privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, cui fa esplicito riferimento il comma 27, dell’articolo 52, della legge 27 dicembre 2002, n.289 ed articolarsi su più livelli di negoziazione: nazionale, regionale e aziendale.

 

Nel rispetto dei principi di federalismo e di decentramento, gli accordi nazionali devono essere alleggeriti nella loro architettura, poiché alle Regioni spettano la definizione degli istituti contrattuali e le funzioni di indirizzo e coordinamento per il livello aziendale.

 

Da ciò deriva che:

 

a)      Il livello di negoziazione nazionale individua: le garanzie per i cittadini; il ruolo, le responsabilità, i criteri di verifica periodica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; la compatibilità economica;

b)      Il livello di negoziazione regionale definisce: gli obiettivi di salute, i modelli organizzativi, i meccanismi operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e l’organizzazione del Servizio sanitario regionale, sostituendo l’elencazione, remunerazione ed incentivazione di compiti con l’individuazione, pagamento e sviluppo di funzioni;

c)      Il livello di negoziazione aziendale determina: i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all’attuazione degli indirizzi regionali.

 

Lo sviluppo dei nuovi rapporti convenzionali richiede un processo contraddistinto dalle seguenti fasi:

 

a)      la prima, di competenza di questo Comitato di Settore, per la determinazione degli indirizzi generali per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.s.n.;

b)      la seconda, negoziale, per la definizione dei nuovi disciplinari tecnici degli  AA.CC.NN che prevedano, anche, la individuazione in via preliminare delle indicazioni di carattere generale valide per tutte le categorie dei professionisti.

 

Deve essere consentito alla singola Regione, in accordo con le OO.SS., sperimentare forme di rapporto extra convenzioni.

 

Indirizzi

 

Il ruolo del professionista convenzionato incardina il rapporto fiduciario tra cittadino e medico nel sistema di responsabilità e competenze proprie del governo clinico, della guida dei percorsi assistenziali degli assistiti, del rispetto e dell’adesione alle strategie aziendali e della partecipazione al governo della domanda.

 

Gli accordi collettivi nazionali devono stabilire gli elementi qui di seguito indicati:

 

§         durata dell’accordo;

§         costituzione del rapporto di lavoro;

§         incompatibilità;

§         requisiti necessari al mantenimento della convenzione;

§         ridefinizione del rapporto ottimale e dei massimali di scelta;

§         definizione delle funzioni assistenziali del personale convenzionato, correlate al livello  essenziale di assistenza delle cure primarie, specificando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico a livello territoriale e di continuità assistenziale;

§         struttura del compenso;

§         esercizio della libera professione;

§         aspetti sanzionatori e risoluzione anticipata del rapporto.

 

Le seguenti tematiche devono trovare a livello regionale la definizione degli aspetti specifici:

 

§         responsabilità convenzionali e violazioni;

§         integrazione professionale nell’ambito dell'organizzazione aziendale e distrettuale, ivi comprese le équipe territoriali e le forme associative, anche ai fini di attuare la presa in carico a livello territoriale e la continuità assistenziale;

§         appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell’uso delle risorse (monitoraggio, analisi e controllo); responsabilizzazione, con approcci budgetari, per l’attuazione degli obiettivi previsti dai programmi di attività;

§         debito informativo nei confronti delle Regioni e delle aziende;

§         formazione continua;

§         organismi di partecipazione e rappresentanza a livello regionale;

§         continuità assistenziale, con la ridefinizione delle modalità di accesso e dei percorsi di sviluppo professionale; 

§         individuazione dell’area funzionale e giuridica dell’Emergenza e della Medicina dei servizi.

 

Gli istituti non definiti a livello nazionale sono oggetto di contrattazione decentrata.

 

Vanno individuati gli istituti dell’A.C.N. per i quali le Regioni non possono definire una disciplina sostitutiva di quella nazionale.

 
Nuova struttura del compenso

 

La complessità della attuale struttura del compenso non permette la necessaria flessibilità del trattamento economico e la sua coerenza con la realizzazione, a livello regionale, delle attività assistenziali e della loro organizzazione.

 

La struttura del compenso richiede quindi un profondo rinnovamento che permetta l’accorpamento e la semplificazione delle quote vigenti in grandi categorie, qui di seguito indicate:

 

a)      quota capitaria per assistito ponderata;

 

b)      quota, per medico singolo o per gruppi, per il raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi, concordati a livello regionale o aziendale;

 

c)      quota per servizi, per medico singolo o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello aziendale;

 

La quota a), é pari al 70% del totale degli attuali compensi dei MMG, ed è negoziata a livello nazionale.

 

Le quote b) e c), assommano al 30% del totale degli attuali compensi dei MMG, e sono negoziate a livello regionale.

 

Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sull’intero compenso, vanno ad incrementare solo le quote b) e c).

  

Le Regioni possono definire eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari.

 

Gli accordi regionali e aziendali devono essere stipulati entro 180 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell’accordo collettivo nazionale di categoria.

 

Durata e validità degli AA.CC.NN.

 

L’accordo, in via di definizione, ha validità giuridica fino al 31 Dicembre 2005.

 

Al fine di allineare la disciplina dei rapporti convenzionali con quella del personale dipendente si  stabilisce una medesima durata giuridica ed economica tra AA.CC.NN. e CC.NN.LL.

 

Risorse economiche per il rinnovo degli AA.CC.NN.

 

Sono determinate tenuto conto degli effetti economici prodotti dagli AA.CC.NN. stipulati nel 2000 e dai successivi accordi regionali, e in funzione della durata economica dei nuovi AA.CC.NN.

 

Attuazione dell’atto d’indirizzo

 

Gli indirizzi contenuti nel presente documento sono attuati dalla Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SISAC) conformemente all’“Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il S.s.n.”

 

Disposizione finale

 

Le disposizioni delle presenti linee generali, in quanto compatibili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali.

 

 

 

Roma, 9 settembre 2003