FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
documento approvato
 

2 ottobre 2003

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULL’EMERGENZA RIFIUTI

 

 

 

Il problema del completamento del ciclo integrato dei rifiuti rappresenta a livello generale una grossa criticità e in alcune Regioni una vera e propria emergenza.

 

Il problema va altresì valutato alla luce del quadro di sviluppo sostenibile quale opportunità che può essere offerta dai rifiuti come risorsa. Tale esigenza è ancor più avvertita nel campo energetico nel quale la produzione di energia e di calore assicura la sostituzione di altre fonti produttive che costituiscono, a loro volta, fonti di pressione sull’ambiente (impedendo così l’attivazione di nuovi centri di produzione e favorendo lo spegnimento di altri).

 

In questa logica, occorre garantire, da un lato, l’attivazione dei termovalorizzatori previsti dal D.lgs 22/97 e, dall’altro, la promozione di impianti di generazione di produzione di energia alimentati a rifiuti ovvero dell’utilizzo dei rifiuti quali combustibili negli impianti industriali.

 

Per quanto attiene la realizzazione dei termovalorizzatori, occorre prevedere una strategia articolata di azioni sinergiche:

 

Ø     deciso richiamo all’attuazione dei piani di smaltimento rifiuti adottati dalle Regioni per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti urbani, attraverso la realizzazione degli impianti;

Ø     campagna informativa di sensibilizzazione sulla base di dati scientifici sanitari e ambientali che rassicurino le popolazioni dai paventati rischi, oggi non più presenti a seguito delle moderne tecnologie;

 

Ø     ai fini dell’accettabilità della localizzazione, previsione di incentivazioni finanziarie a favore dei Comuni sedi degli impianti, finalizzate a raggiungere il massimo equilibrio ambientale risolvendo le criticità preesistenti sul loro territorio, e, in generale, individuazione di strumenti che superino l’ostilità delle popolazioni e degli enti locali;

 

Ø     emanazione delle norme tecniche previste dal D.lgs 22/97 (art. 5 c. 4) che definiscano anche la soglia di recupero energetico;

 

Ø     recepimento della Direttiva europea 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti, utilizzando la normativa anche ai fini della incentivazione degli impianti e della loro distinzione rispetto agli impianti dedicati alla produzione di energia con utilizzo dei rifiuti.

 

Sotto il profilo dell’utilizzo del rifiuto quale combustibile, vanno perseguite le finalità  relative a due tipologie:

 

1.      impianti industriali che possano utilizzare il rifiuto come combustibile attraverso un mirato trattamento dei rifiuti a seguito della raccolta differenziata e della selezione degli stessi;

 

2.      impianti per la produzione di energia e di calore progettati con l’utilizzo dei rifiuti come combustibile.

 

A tale proposito, si propone il recepimento della direttiva europea 2001/77/CE con l’inclusione, già prevista dall’art. 43 della Legge 01 marzo 2003, dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, ivi compresi i rifiuti non biodegradabili.

 

Tale recepimento deve essere accelerato considerata la scadenza della delega della citata Legge comunitaria n. 43 entro settembre 2003.

 

In tale recepimento, come in occasione del ricevimento della Direttiva sugli inceneritori, potranno essere contemplate per la promozione degli impianti anche incentivi per i Comuni dove gli stessi verranno localizzati, avendo cura di finalizzare gli incentivi per il riequilibrio delle criticità ambientali essenzialmente esistenti.

 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, si propone al Governo di utilizzare per un periodo limitato nel tempo (ad esempio un triennio), una articolazione degli incentivi come da allegato (all. 1).

 

Il problema dell’emergenza rifiuti risulta ancora più acuto in relazione al diverso grado di assetto degli impianti sul territorio nazionale, risultando non procrastinabile nel tempo un generalizzato trasferimento dei rifiuti da una Regione all’altra che deve, al contrario, essere giustificato da un mutuo soccorso, limitato nel tempo e condizionato all’avvio degli impianti sul territorio deficitario.

 

A tale proposito, per uniformità di comportamento, le Regioni hanno concordato in un’apposita riunione svoltasi il 12 maggio 2003 (come da relazione, all. 2), che i rifiuti urbani ancorché trattati tramite preselezione, vagliatura, stabilizzazione, compattazione e destinazione allo smaltimento continuino a permanere nel sistema integrato dei rifiuti urbani di ciascuna Regione, al fine di chiudere il ciclo e siano assoggettati al regime pianificatorio di cui all’art. 22 del D.lgs. 22/97 indipendentemente dal Codice CER utilizzato.

 

Fermo restando l’obbligo dello sviluppo della raccolta differenziata come prevista dallo stesso Decreto Ronchi, per assicurare il recupero di materia, occorre garantire in prospettiva, utilizzando anche il Semestre di Presidenza italiana, alcune modifiche da effettuarsi sulle Direttive europee orientate a due obiettivi:

 

1.      il primo, di fondo, sulla definizione univoca del rifiuto, come auspicato dalla stessa Comunità europea nel VI programma sullo sviluppo sostenibile,

 

2.      il secondo volto a riaffermare, senza possibilità di interpretazioni strumentali, la necessità sia del recupero di materia, sia del recupero a fini energetici.

 

 

Inoltre, per permettere la prosecuzione della gestione delle discariche ubicate in territori aventi caratteristiche particolari, si richiede di integrare il d. lgs. 36/2003 con i seguenti punti:

·        all’articolo 2  inserire la definizione di ”insediamento isolato”  così come riportata all’articolo 2,  punto r)  della direttiva 1999/31/CE;

·        all’articolo 3 inserire quanto previsto all’articolo 3,  comma 4, della direttiva 1999/31/CE, permettendo così la deroga all’applicazione del  d. lgs. 36/2003 per discariche ubicate presso insediamenti isolati e per quelle ubicate su isole nei casi previsti dalle lettere a)  e b) del medesimo  dell’articolo 3, comma 4, della direttiva 1999/31/CE.

 

 

 

Roma, 2 ottobre 2003