FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

2 ottobre 2003

 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE REGIONI E DELLE

PROVINCE AUTONOME

 

 

 

 

 

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO AVENTE ORIGINE DAL TRAFFICO VEICOLARE, PREDISPOSTO SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN ESECUZIONE DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447.

 

 

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

 

 

Le Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM esprimono parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, condizionato all’accoglimento delle proposte emendative evidenziate nell’allegato testo del decreto, già accolte in sede tecnica.

 

 

 

 

Roma, 2 ottobre 2003

 


 

 

 

PROPOSTA DPR Rumore stradale CONCORDATA IL 30 SETTEMBRE 2003

(testo con emendamenti evidenziati)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

 

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo dei veicoli ai fini acustici;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1997, n. 280, recante “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”;

 

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1998, n.76, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

 

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.285, recante “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;

 

Viste le direttive relative alle modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 giugno 2001, n. 3484;

 

Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;

 

Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade ed autostrade;

 

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del …….;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del .........;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......;

 

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

Emana

 

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

(Definizioni)

 

1.                  Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

 

a)                  infrastruttura stradale: l’insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell’ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b)                 infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c)                  infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nel punto b), o l’ampliamento fuori sede di un’infrastruttura stradale esistente;

d)                 ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

e)                  affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali

esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

f)                   confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

g)                  sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h)                  variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

i)                    ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;

j)                   ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a);

k)                 centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

 

l)                           fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

 

Articolo 2

(Campo di applicazione)

 

1.      Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle seguenti infrastrutture stradali di cui al comma successivo.

2.       le infrastrutture stradali sono come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 del 1992 e sue successive modifiche, nonché dall’allegato 1 al presente decreto:

A.            autostrade;

B.            strade extraurbane principali;

C.      strade extraurbane secondarie;

D.      strade urbane di scorrimento;

E.      strade urbane di quartiere;

F.      strade locali

 

3.      Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a)       alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b)      alle infrastrutture di nuova realizzazione.

 

4.         Alle infrastrutture di cui al comma 1 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

 

5.       I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione in conformità al disposto di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente del 16 marzo 1998 e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

 

Articolo 3

(Fascia di pertinenza acustica)

 

l.       Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C e D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate in: come dall’Allegato 1, tab. 1 e 2.

a)       250 m per le infrastrutture ex articolo 2, comma 2, lettera a).

Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura della larghezza di 100 m, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;

b)      250 m per le infrastrutture ex articolo 2, comma 2, lettera b).

 

2.                  Per le infrastrutture stradali di tipo E ed F, le fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate in metri 30. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all’infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B

 

3.                  Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

 

Articolo 4[1][2]

(Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione)

 

1.      Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all’art. 2, comma 3, lettera b).

 

2.       Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 1 di tipo A, B, C e D, di nuova realizzazione al comma precedente il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all’interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia, in caso di pertinenza acustica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). In presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, il proponente l’opera è tenuto a valutare l’opportunità di estendere fino a 500 m la fascia di pertinenza acustica, all’interno della quale devono essere individuate ed adottate le opere di mitigazione di cui al comma 2.

 

2. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico, l'inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura di nuova realizzazione.

 

3.      All’interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione sono i seguenti:

a)    50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b)        65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

 

4.      Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza dei ricettori.

 

5.      Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3, e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

  a)     35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b)        40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori in ambiente abitativo;

c)         45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

 

6.           I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1.5 m dal pavimento.

 

7.           Per le infrastrutture di tipo A, B e C, gli interventi di cui al comma 5, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell’Ambiente del 29 novembre 2000, sono attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della salute, che dovrà esprimersi, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Ai componenti della predetta commissione non è corrisposto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni previste.

 

8.           Per le strade locali urbane e le strade urbane di quartiere, i limiti di cui al comma 5 costituiscono obiettivi di risanamento, da raggiungere entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

3.         Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dall’Allegato 1, tab. 1.

 

Articolo 5[3]

(Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti)

 

1.         Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all’art. 2, comma 3, lettera a)

 

2.         Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite fissati dall’Allegato 1, tab. 2.

 

1.       Per le infrastrutture esistenti di cui all'articolo 2 comma 1 di tipo A e B e per le infrastrutture esistenti di cui all’articolo 2, comma 1 di tipo C con volume di traffico nell’ora di punta superiore ai 500 veicoli l’ora, nonché loro varianti e loro ampliamenti; per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle medesime sono i seguenti:

a)       50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b)      70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;

c)       65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

 

2.      Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico, l'inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura.

 

3.      Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

 

4.      Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a)    35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cure e case di riposo;

b)    40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori in ambiente abitativo;

c)    45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

 

5       I valori di cui al comma 4 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

 

6    Per le infrastrutture di tipo A, B e C, con volume di traffico nell’ora di punta superiore a 500 veicoli l’ora, gli interventi di cui al comma 4, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell’Ambiente del 29 novembre 2000, verranno attuati con le modalità e con le procedure dall’articolo 4, comma 7, del presente decreto. Per l'approvazione varrà il criterio del silenzio assenso.

 

3. 7. I valori limite di immisione di cui ai commi 1 e 4 al comma 2, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e degli ampliamenti in sede delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell’insieme degli interventi effettuati nell’anno di riferimento del gestore .

 

4. 8. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda all'interno della fascia A, tutti gli altri ricettori, all’interno della fascia più vicina all’infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 del 1995. All'esterno della fascia A più vicina all’infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge n. 447 del 1995.

 

             Articolo 6[4]

                                           (Limiti di immissione per viabilità secondarie)

 

1.         Per le infrastrutture esistenti di tipo C, con volumi di traffico nell’ora di punta inferiori a 500 veicoli l’ora, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono 60 dB(A) Leq diurno, 50 dB(A) Leq notturno.

 

2.         Qualora le strade di cui al presente articolo siano interne al tessuto urbano ed ove sussista una continuità di edifici frontistanti, la fascia di pertinenza è limitata dalla superficie degli edifici.

 

3.       Per le infrastrutture di tipo E ed F e per le infrastrutture esistenti  di tipo D, all’interno della fascia di pertinenza, i valori limite assoluti di immissione del rumore sono definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995.

 

4.                  Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza di cui all’articolo 3, devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico, l'inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura.

 

 

Articolo 6

(Interventi per il rispetto dei limiti)

 

1.      Per tutte le infrastrutture di cui all’art. 2, comma 3, il rispetto dei valori di cui all’art. 4 comma 3 e all’art. 5, comma 2 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

2.      Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma precedente, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a)      35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b)      40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori in ambiente abitativo;

c)      45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

3.      I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 m dal pavimento.

4.      Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all’art. 3, devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

 

Articolo 7 (articolo inserito)

(Interventi diretti sul ricettore)

 

1.                  Per tutte le infrastrutture di cui all’art. 2, comma 3, gli interventi di cui all’art 6 comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Articolo 8 7

(Interventi di risanamento acustico a carico del ricettore)

 

1.      In caso di infrastrutture di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della licenza o concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2.                  In caso di infrastrutture di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono a carico del titolare della licenza o concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto esecutivo definitivo dell’infrastruttura stradale, per la parte eccedente l’intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all’art. 1, comma 1, lettera j), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

 

Articolo 9 8

(Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli)

 

1.         Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

 

Articolo 10 9

(Monitoraggio)

 

1.         I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs  285 del 30 aprile 1992.

2.         Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori I soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Articolo 11 10

(Disposizioni finali)

 

1.         Ai fini della valutazione dell’indice di priorità degli interventi di risanamento di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente del 29 novembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2.         Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: gli allegati che seguono costituiscono emendamenti integrativi

 


 

Allegato 1

 

Tab. 1

(strade di nuova realizzazione)

 

TIPO DI STRADA                    (secondo Codice della Strada)

SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI

(secondo D.M. 5.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)

Ampiezza fascia di pertinenza acustica

(m)

Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo

Altri Ricettori

 

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

 

A - autostrada

 

250

50

40

65

55

B - extraurbana principale

 

250

50

40

65

55

C - extraurbana secondaria

C1

250

50

40

65

55

C2

150

50

40

65

55

D - urbana di scorrimento

 

100

50

40

65

55

50

40

65

55

E - urbana di quartiere

 

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.

 

F - locale

 

30

 

                                                                                                                                                         

* per le scuole vale il solo limite diurno                                                                                       

 


 

 

Tab. 2

 

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

 

 

TIPO DI STRADA                    (secondo Codice della Strada)

SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI                       (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)

Ampiezza fascia di pertinenza acustica

(m)

Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo

Altri Ricettori

 

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

 

A - autostrada

 

100

(fascia A)

50

40

70

60

 

150

(fascia B)

65

55

 

B - extraurbana principale

 

100

(fascia A)

50

40

70

60

 

150

(fascia B)

65

55

 

C - extraurbana secondaria

Ca

(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)

100

(fascia A)

50

40

70

60

 

150

(fascia B)

65

55

 

Cb

(tutte le altre strade extraurbane secondarie)

100

(fascia A)

50

40

70

60

 

50

(fascia B)

65

55

 

D - urbana di scorrimento

Da

(strade a carreggiate separate e interquartiere)

100

50

40

70

60

 

Db

(tutte le altre strade urbane di scorrimento)

100

50

40

65

55

 

E - urbana di quartiere

 

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.

 

F - locale

 

30

 

 

* per le scuole vale il solo limite diurno

 


 

[1] I limiti sono espressi in forma tabellare (tab 1 e 2 allegate)

[2] I contenuti dei numerosi commi soppressi, che risultavano ripetuti all’art. 5, sono stati riportati nel nuovo art. 6

[3] si vedano le note all’art. 4

[4] La viabilità secondaria è stata normata insieme a quella principale con gli artt. 4 e 5, e con le tabelle 1 e 2