FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documento approvato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ottobre 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO AVENTE ORIGINE DAL TRAFFICO VEICOLARE, PREDISPOSTO SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN ESECUZIONE DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447.
Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata
Le Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM esprimono parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, condizionato all’accoglimento delle proposte emendative evidenziate nell’allegato testo del decreto, già accolte in sede tecnica.
Roma, 2 ottobre 2003
PROPOSTA DPR Rumore stradale CONCORDATA IL 30 SETTEMBRE 2003(testo con emendamenti evidenziati) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo dei veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1997, n. 280, recante “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1998, n.76, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.285, recante “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;
Viste le direttive relative alle modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 giugno 2001, n. 3484;
Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade ed autostrade;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del …….;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del .........;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura stradale: l’insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell’ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa; b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c)
infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase
di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque non ricadente nel punto b) d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare; e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse; f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni; g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni; h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento; i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive; j) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a); k) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
l) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.
Articolo 2(Campo di applicazione)
1. Il
presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento
dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle
2. le
infrastrutture stradali sono A. autostrade; B. strade extraurbane principali; C. strade extraurbane secondarie; D. strade urbane di scorrimento; E. strade urbane di quartiere; F. strade locali
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Alle
infrastrutture di cui al comma
5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione in conformità al disposto di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente del 16 marzo 1998 e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Articolo 3(Fascia di pertinenza acustica)
l. Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C e D, E ed
F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono
fissate
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
(Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione)
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all’art. 2, comma 3, lettera b).
2.
Per le infrastrutture di cui
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dall’Allegato 1, tab. 1.
Articolo 5[3] (Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti)
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all’art. 2, comma 3, lettera a)
2. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite fissati dall’Allegato 1, tab. 2.
3.
4.
|
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada) |
SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade) |
Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) |
Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo |
Altri Ricettori |
|||
Diurno dB(A) |
Notturno dB(A) |
Diurno dB(A) |
Notturno dB(A) |
||||
A - autostrada |
|
250 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
B - extraurbana principale |
|
250 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
C - extraurbana secondaria |
C1 |
250 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
C2 |
150 |
50 |
40 |
65 |
55 |
||
D - urbana di scorrimento |
|
100 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
50 |
40 |
65 |
55 |
||||
E - urbana di quartiere |
|
30 |
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995. |
||||
F - locale |
|
30 |
* per le scuole vale il solo limite diurno
Tab. 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada) |
SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) |
Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) |
Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo |
Altri Ricettori |
|||
Diurno dB(A) |
Notturno dB(A) |
Diurno dB(A) |
Notturno dB(A) |
||||
A - autostrada |
|
100 (fascia A) |
50 |
40 |
70 |
60 |
|
150 (fascia B) |
65 |
55 |
|||||
B - extraurbana principale |
|
100 (fascia A) |
50 |
40 |
70 |
60 |
|
150 (fascia B) |
65 |
55 |
|||||
C - extraurbana secondaria |
Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) |
100 (fascia A) |
50 |
40 |
70 |
60 |
|
150 (fascia B) |
65 |
55 |
|||||
Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie) |
100 (fascia A) |
50 |
40 |
70 |
60 |
||
50 (fascia B) |
65 |
55 |
|||||
D - urbana di scorrimento |
Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) |
100 |
50 |
40 |
70 |
60 |
|
Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) |
100 |
50 |
40 |
65 |
55 |
||
E - urbana di quartiere |
|
30 |
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995. |
||||
F - locale |
|
30 |
* per le scuole vale il solo limite diurno
[1] I limiti sono espressi in forma tabellare (tab 1 e 2 allegate)
[2] I contenuti dei numerosi commi soppressi, che risultavano ripetuti all’art. 5, sono stati riportati nel nuovo art. 6
[3] si vedano le note all’art. 4
[4] La viabilità secondaria è stata normata insieme a quella principale con gli artt. 4 e 5, e con le tabelle 1 e 2