FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

2 ottobre 2003

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE REGIONI  E DELLE PROVINCE AUTONOME CONCERNENTE INDIRIZZI REGIONALI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 13 MARZO 2003 IN MATERIA DI DISCARICHE

 

 

 

Il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. 13 marzo 2003 di recepimento della direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle discariche, e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l’adeguamento delle discariche esistenti alla nuova normativa.

Tale adeguamento deve essere approvato dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (Regioni o Province delegate).

Quindi, per evitare una disomogenea applicazione sul territorio nazionale delle suddette norme, si rende necessario fornire in materia i seguenti indirizzi regionali.

 

 

1) Esclusione dall’ applicazione del d. lgs. 36/2003 al deposito di terra non inquinata  (art. 3, comma 2, lettera d)

 

Il deposito di terra non inquinata, ai sensi del D.M. 471/1999, è escluso dall’applicazione del decreto legislativo 36/2003, nel caso in cui siano rispettati i commi 17, 18 e 19 dell’art. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici” (c.d. Legge Lunardi).

 

2) Disposizioni transitorie – Articolo 17

 

L’articolo 17, comma 1, si applica a tutte le discariche autorizzate, vale a dire quelle autorizzate all’esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o autorizzate esclusivamente alla realizzazione ex art. 27 dello stesso decreto. Tale articolo si riferisce pertanto anche alle discariche non ancora in esercizio.

I titolari di autorizzazione di dette discariche devono presentare il piano di adeguamento sulla base del D.Lgs. 36/2003, entro il 27 settembre 2003.

 

3) Piano di adeguamento – Articolo 17.

 

Non si applicano i criteri di cui al D.Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda il piano di adeguamento e le procedure di gestione, alle discariche che hanno cessato definitivamente la coltivazione entro il 27 marzo 2003.

 

Soggetti che devono presentare il piano di adeguamento:

 

- Titolari di autorizzazione o gestori di discarica ( su loro delega) già in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003;

- Titolari o gestori di discarica (su loro delega) in possesso di approvazione di progetto e autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997.

 

Contenuto minimo del piano di adeguamento:

 

Il piano di adeguamento deve contenere i seguenti documenti:

 

·  Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili;

·  Piano di gestione operativa della discarica;

·  Piano di gestione post-operativa della discarica;

·  Piano di sorveglianza e controllo;

·  Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;

·  Piano finanziario.

·  Relazione geotecnica sulla stabilità del fronte dei rifiuti verificata in corso d’opera;

·  Garanzie finanziarie.

 

- Non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l’individuazione dei rifiuti smaltibili nella discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali il singolo impianto è già stato autorizzato; ciò non toglie che possa essere richiesta, con un’autonoma istanza, l’integrazione dei rifiuti previsti in autorizzazione.

La presentazione del piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano quindi una automatica estensione dell’autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui al D.M. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica.

 

 

Approvazione del piano di adeguamento:

 

Il piano di adeguamento è approvato ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003, e come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 8, articolo 27, del D.Lgs. n. 22/1997.

 

4) Ampliamenti.

 

a) Gli ampliamenti di discariche autorizzate che comportano la realizzazione di nuove vasche sono assoggettati agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A..

In questo caso possono essere applicate le deroghe ai criteri previsti negli Allegati al D.Lgs. n. 36/2003 e nel D.M. 13/03/2003 (criteri localizzativi).

 

b) Le sopraelevazioni delle discariche per le quali è stato approvato il piano di adeguamento, devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A.

In questi casi, trattandosi di discariche già in esercizio, si deve fare riferimento ai criteri tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e al D.M. 13 marzo 2003, per quanto applicabili.

Sono fatte salve le diverse procedure adottate dalle singole Regioni, per sopraelevazioni di limitate entità, considerate modifiche non sostanziali.

Tali sopraelevazioni non devono comportare aumento della superficie massima orizzontale della discarica.

 

5) Garanzie finanziarie – Articolo 14

 

 

A) Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per l’attivazione della discarica.

Si ritiene che la parola attivazione possa essere intesa come momento del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Da tale momento è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 36/2003.

L’efficacia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

 

B) Il comma 3 prevede che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura, siano presentate contestualmente, e che siano trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

 

C) Poiché la durata delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è pari, se non superiore, ad un periodo di 30 anni, con conseguenti notevoli difficoltà da parte dei soggetti autorizzati a farsi rilasciare fideiussioni di tale durata, gli Enti competenti alla verifica delle garanzie finanziarie possono accettare garanzie finanziarie riferite all’intero periodo di post-chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili.

 

 

6) Pianificazione generale

 

Preso atto che i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti non pericolosi sono unici, è opportuno nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni continuare ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani separatamente da quello dei rifiuti speciali, per permettere una efficace pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

In ogni caso devono essere valutati gli effetti del mescolamento di rifiuti urbani ancora in parte putrescibili con rifiuti speciali.

 

 

 

Roma, 2 ottobre 2003