FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documento approvato |
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2 ottobre 2003 |
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ALLEGATO 1
Art. x (Incentivi per la localizzazione degli impianti)
1. Al fine di favorire la localizzazione degli impianti necessari per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti urbani e per l’utilizzo dei rifiuti come combustibile, ivi compresa l’attivazione di impianti di produzione di energia elettrica e di calore, sono previste incentivazioni economiche a carico dello Stato per i Comuni sedi degli impianti sottoindicati e nei comuni limitrofi alla zona sede degli stessi: 1 Nuovi impianti di incenerimento (termovalorizzazione) di rifiuti con produzione di energia (% di recupero energetico non inferiore a ………) 2 Nuovi impianti di produzione di energia che utilizzano i rifiuti come combustibile anche in attuazione della direttiva 2001//77/CE con un rendimento energetico pari al x% 3 Nuovi impianti di teleriscaldamento che utilizzano rifiuti come combustibile con produzione di calore non inferiore al x%. 4 Nuovi impianti industriali che utilizzano i rifiuti combustibile alternativo. 2. Gli incentivi economici sono utilizzati dai Comuni per risolvere criticità ambientali esistenti sul proprio territorio. 3. I fondi vengono assegnanti alle Regioni in relazione agli obbiettivi dei Piani Regionali di gestione rifiuti nonché dei Piani energetici ambientali, sentita la conferenza unificata. 4. I fondi sono reperiti sui capitoli di competenza del ministero Ambiente e Territorio e del ministero delle attività produttive. 5. L’entità del finanziamento è commisurato: · alla potenzialità degli impianti di cui al comma 1 punto 1, · alla potenzialità di produzione di energia elettrica per gli impianti di cui al comma 1 punto 2, · alla potenzialità di produzione di energia termica per gli impianti di cui al comma 1 punto 3, · alla quantità di rifiuti utilizzati in sostituzione del combustibile tradizionale in relazione alla quantità complessiva del combustibile. 6. I fondi vengono erogati in un’unica soluzione all’atto dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e sono revocati di diritto nel caso in cui l’impianto non viene messo in esercizio.
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