FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

2 ottobre 2003

                                                                       ALLEGATO 1

 

 

Art. x

(Incentivi per la localizzazione degli impianti)

 

 

1.      Al fine di favorire la localizzazione degli impianti necessari per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti urbani e per l’utilizzo dei rifiuti come combustibile, ivi compresa l’attivazione di impianti di produzione di energia elettrica e di calore, sono previste incentivazioni economiche a carico dello Stato per i Comuni sedi degli  impianti sottoindicati e nei comuni limitrofi alla zona sede degli stessi:

1        Nuovi impianti di incenerimento (termovalorizzazione) di rifiuti con produzione di energia (% di recupero energetico non inferiore a ………)

2        Nuovi impianti di produzione di energia che utilizzano i rifiuti come combustibile anche in attuazione della direttiva 2001//77/CE con un rendimento energetico pari al x%

3        Nuovi impianti di teleriscaldamento che utilizzano rifiuti come combustibile con produzione di calore non inferiore al x%.

4        Nuovi impianti industriali che utilizzano i rifiuti combustibile alternativo.

2.      Gli incentivi economici sono utilizzati dai Comuni per risolvere criticità ambientali esistenti sul proprio territorio.

3.      I fondi vengono assegnanti alle Regioni in relazione agli obbiettivi dei Piani Regionali di gestione rifiuti nonché dei Piani energetici ambientali, sentita la conferenza unificata.

4.      I fondi sono reperiti sui capitoli di competenza del ministero Ambiente e Territorio e del ministero delle attività produttive.

5.      L’entità del finanziamento è commisurato:

·        alla potenzialità degli impianti di cui al comma 1 punto 1,

·        alla potenzialità di produzione di energia elettrica per gli impianti di cui al comma 1 punto 2,

·        alla potenzialità di produzione di energia termica per gli impianti di cui al comma 1 punto 3,

·        alla quantità di rifiuti utilizzati in sostituzione del combustibile tradizionale in relazione alla quantità complessiva del combustibile.

6.   I fondi vengono erogati in un’unica soluzione all’atto dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e sono revocati di diritto nel caso in cui l’impianto non viene messo in esercizio.