FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

2 ottobre 2003

ALLEGATO 2

 

 

OGGETTO: Classificazione rifiuti provenienti da impianti di selezione e pretrattamento dei rifiuti urbani.

 

 

 

Nel corso della riunione del 12 maggio 2003 tra i rappresentanti delle Regioni italiane, il Ministero all’Ambiente e l’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono state affrontate, a livello tecnico, le problematiche connesse alla natura ed alla classificazione dei rifiuti provenienti da impianti di selezione e pretrattamento dei rifiuti urbani. In particolare, si è discusso se tali rifiuti debbano essere inseriti ancora nel circuito dei rifiuti urbani in quanto non danno origine ad una materia prima secondaria o ad un rifiuto che gode di una destinazione specifica oppure essere classificati rifiuti speciali così come previsto dall’articolo 7, comma 3, lett. g) d. lgs. 22/1997.

 

Le Regioni italiane ritengono tale problematica di fondamentale importanza ai fini di una efficace, ed anche possibile, pianificazione dei rifiuti urbani sia a livello regionale che provinciale che consenta di seguire il rifiuto dalla sua produzione allo smaltimento o recupero finale, così come previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

Dopo attenta analisi delle problematiche emerse nel corso della riunione si evidenziano i seguenti aspetti da sottoporre all’attenzione delle Amministrazioni presenti  alla riunione:

·        Nella quasi totalità delle Regioni le frazioni omogenee di rifiuto ottenute a valle della selezione e pretrattamento del rifiuto urbano indifferenziato sono ancora inserite nella pianificazione dei rifiuti urbani, in quanto solo in tale modo si riesce a “governarne” il ciclo dalla produzione al recupero e/o smaltimento finale consentendo una programmazione improntata alla conoscenza del fabbisogno da soddisfare. Tutto ciò in attuazione  del principio di autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali stabilito dagli articoli 5 e 22 d. lgs. 22/1997.

·        I codici europei dei rifiuti (CER) utilizzati per individuare le tipologie di rifiuti ottenute dal pretrattamento dei rifiuti urbani sono indifferentemente i codici 20 (20 03 …) ed i codici 19 (19 05 … o 19 12 …), con una prevalenza di utilizzo dei codici 19. Considerata la pronuncia dell’Unione Europea in materia di utilizzo dei codici per i rifiuti di imballaggio (che richiede l’utilizzo dei codici 15 anche per indicare le frazioni differenziate dei rifiuti urbani), si ritiene che i codici 19 possano anche essere identificativi di rifiuti urbani e pertanto utilizzati per meglio indicare la tipologia di rifiuti in questione.

 

Alla luce di queste considerazioni le Regioni ritengono che per svolgere il fondamentale compito della programmazione in materia di rifiuti sia necessario che i rifiuti urbani trattati tramite preselezione, vagliatura, stabilizzazione, compattazione e destinati allo smaltimento continuino a permanere nel sistema integrato dei rifiuti urbani al fine di chiudere il ciclo e siano assoggettati al regime di pianificazione di cui all’articolo 22 del d. lgs. 22/1997 indipendentemente dal codice CER utilizzato.