FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

26 novembre 2003

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.P.R. 31 AGOSTO 1999 N. 394 IN MATERIA D’IMMIGRAZIONE

Punto 8) Odg della Conferenza Unificata

Le Regioni, premesso che a seguito dell’incontro tecnico del 14 ottobre u.s. gli emendamenti presentati dalle Regioni, nella sostanza, non sono stati accolti, sottolineano, preliminarmente, l’incostituzionalità dello strumento normativo utilizzato, in considerazione del fatto che con lo stesso vengono disciplinate anche materie di competenza regionale ed evidenziano, altresì, come in questa materia l’articolo 118, comma 3, della Costituzione imponga specifiche modalità rafforzate di coordinamento fra lo Stato e le Regioni.

Le proposte presentate dalle Regioni sono orientate prevalentemente in un’ottica di semplificazione delle procedure e di rispetto delle competenze anche alla luce delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 3/2003.

Lo schema di regolamento, infatti, presenta aspetti che investono le Regioni sotto il profilo istituzionale e le proposte fatte incidono trasversalmente in termini di governo locale nelle materie di competenza regionale, quali gli interventi sociali, la formazione e il lavoro.

Rilevato che non è stato accolto lo sforzo compiuto di collegare efficacemente le politiche degli ingressi con quelle dell’integrazione sociale, le Regioni esprimono parere negativo sullo schema di regolamento salvo l’accoglimento degli emendamenti già consegnati in sede tecnica e che si allegano.

Di seguito sono riportati alcuni degli emendamenti non accolti, considerati di particolare strategicità.

-         articolo 5 (Visti per i ricongiungimenti familiari e per i familiari al seguito)

Si ritiene che la richiesta di documentazione attestante il sostegno economico fornito dal cittadino straniero residente in Italia al familiare residente all’estero, del quale viene richiesto il ricongiungimento, sia inopportuno poiché il ricongiungimento familiare è una risposta al diritto di unità familiare per figli minori e coniugi e non allo stato di bisogno.

Qualora la tale richiesta fosse riferita al ricongiungimento di figli maggiorenni e/o altri familiari a carico si fa presente che  lo stato di bisogno può essere determinato da improvvise e nuove insorte cause e non solo da stati pregressi.

-         articolo 11 (Rilascio del permesso di soggiorno)

Si ritiene necessario prevedere la durata minima almeno biennale per i titolari di permesso per asilo; condizione indispensabile ad esempio per poter accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

-         articolo 23 (Definizione delle quote d’ingresso per motivi di lavoro)

L’inserimento dell’obbligo dell’intesa con le Regioni per la predisposizione dei decreti, che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nello Stato per motivi di lavoro, è presupposto essenziale per dare sostanza alle competenze regionali in materia di formazione e lavoro. Tale modifica non altera i criteri previsti dal 4° comma dell’art. 21 del T.U. delle disposizioni normative in materia di immigrazione, ma recepisce le riforme introdotte al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

-    articolo 24

Dopo l’art. 30 sexies aggiungere:

“ART. 30 septies (Disposizioni particolari per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, provvedono all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro riferite o connesse alla applicazione degli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dell’art. 40, comma 22, del presente regolamento ed al rilascio dei relativi nulla osta, nonché alle altre funzioni spettanti allo Sportello unico ai sensi dei predetti articoli e inerenti l’ingresso di lavoratori non appartenenti all’Unione Europea.

2.Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì, sentito il Commissario del Governo competente per territorio ai fini dell’assegnazione di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato allo Sportello unico, svolgere le altre funzioni e compiti attribuiti dal testo unico e dal presente regolamento allo Sportello medesimo, che in tal caso è costituito dal Presidente della Provincia autonoma competente per territorio.

 

Al riguardo, la Regione Siciliana chiede, altresì, che l’organizzazione e il funzionamento degli Sportelli Unici previsti dall’art. 22 del T.U. rimangano disciplinati sulla base di accordi tra le competenti amministrazioni statali e regionali nel rispetto delle attribuzioni assegnate alla Regione Siciliana in materia di ordinamento dei propri uffici.

-         articolo 29 (Titoli di prelazione)

-       Si ribadisce la richiesta di prevedere l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, per la organizzazione dei programmi di formazione da realizzarsi nei paesi di origine degli immigrati;

-       non è stata accolta la possibilità per le Regioni di sottoscrivere convenzioni con il Ministero per la promozione di programmi di istruzione e formazione che valorizzino i fabbisogni locali;

-       non è stata accolta la proposta di semplificare le procedure amministrative di valutazione dei programmi formativi, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale;

-       di riconoscere alle Regioni che presentano programmi di formazione delle quote ad hoc.

In generale, si ritiene che non sia stato chiarito e valorizzato il ruolo delle Regioni e degli Enti locali, nell’ottica di un governo razionale dei flussi di mobilità dei lavoratori extra-comunitari in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. Un ruolo più attivo delle Regioni favorirebbe:

-         la definizione dei potenziali numeri di ingresso (coerentemente al numero delle persone formate, quindi potenziali lavoratori da inserire nel contesto regionale);

-         la pianificazione delle risorse finanziarie da impiegare in tali interventi;

-         un livello di informazione e coinvolgimento a monte delle parti sociali e degli stessi datori di lavoro in merito ai programmi di formazione e di possibile inserimento.

-         articolo 12 (Rinnovo del permesso di soggiorno) e articolo 32 (Variazione rapporto di lavoro) Le nuove norme regolamentari  prevedono l’estensione della procedura del contratto di soggiorno presso gli sportelli unici per l’immigrazione:

a)     anche per tutti coloro che devono rinnovare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ottenuto anteriormente alla legge 189/2002

b)     per ogni variazione del rapporto di lavoro subordinato laddove la legge 189/2002 potrebbe essere interpretata in modo tale da prevedere la stipula di un contratto di soggiorno solo ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  e dei successivi rinnovi di quelli ottenuti attraverso questa procedura. La norma così come formulata comporta:

-           un arretramento nel processo di integrazione dei lavoratori stranieri che da più anni sono presenti sul territorio svolgendo un regolare lavoro subordinato;

-           un aggravio di spese di gestione di tutto il sistema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

-           un appesantimento delle procedure burocratiche e amministrative sia per i lavoratori che per i datori di lavoro;

-           impedimenti oggettivi alla mobilità del lavoro in controtendenza con le recenti disposizioni normative in materia di lavoro che invece tendono ad assecondare la flessibilità;

-           disparità di trattamento tra il lavoratore italiano e quello straniero, già regolarmente soggiornante, in violazione delle parità di trattamento prevista dall’articolo 10 della Costituzione e dall’art. 2, c.3 del T.U.;

-           rischio di ritorno nell’illegalità e al lavoro nero di molti di coloro che hanno da anni un permesso di soggiorno o hanno usufruito della recente regolarizzazione, perché la loro assunzione comporta per i datori di lavoro maggiori oneri rispetto ai lavoratori italiani;

-           ripercussioni sull’assetto delle competenze tra Stato- Regioni ed Enti locali in particolare in materia di mercato del lavoro, con una sostanziale vanificazione del ruolo dei centri per l’impiego, e in materia di politiche per l’integrazione, con una ridimensionamento delle funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

-         articolo 37 comma 9 (Casi particolari di ingresso per lavoro)

Tra gli emendamenti non accolti si sottolinea quello riguardante la possibilità di assimilare l’addestramento formativo al tirocinio, quale strumento di politica attiva del lavoro e, in quanto tale, di competenza delle Regioni.

-     articolo 40 (Formazione professionale)

Si rileva che i commi 5 e 6 del 44 bis invadono anche competenze regionali perché prevedono un sistema che limita gli ingressi per motivi di formazione professionale o di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite mediante la fissazione di quote annuali stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la conferenza unificata.

Le due disposizioni dispongono una limitazione numerica degli ingrassi per motivi di formazione professionale che nessuna norma legislativa prevede (il che viola la riserva di legge in materia di stranieri prevista dall’art. 10 , comma 2 , cost.) e che riguarda le materia “istruzione e formazione professionale “ che l’art. 117, comma 3 cost. affida alla podestà legislativa delle regioni , per la quale pertanto lo Stato non dispone di podestà regolamentare. Un ulteriore motivo di osservazione riguarda l’art. 22 comma 15 del T.U. come modificato dalla legge n. 189/2002 , il quale espressamente prevede che il lavoratore extracomunitario può partecipare ai corsi di formazione professionale e di riqualificazione professionale programmati nell’ambito del territorio dello stato. Quella stessa norma legislativa consente altresì al Ministero del Lavoro un intervento, sentita la commissione centrale per l’impiego , per disporre condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi per i quali non sussistono accordi specifici con i Paesi di origine, ma si tratta appunto di casi singoli e non già di una limitazione numerica preventivamente stabilita in generale. 

-   articolo 44 bis (Visti d’ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca)

Aggiungere alla fine della lettera b) “Tale limite può essere ridotto ad anni 11, in caso di convenzioni stipulate tra enti locali o regioni e amministrazioni di altri paesi per progetti di solidarietà a scopo educativo di lungo termine, previo parere positivo da parte del Comitato per i Minori stranieri, sulla base di un regolamento che dovrà essere redatto dal medesimo Comitato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

La norma potrà comunque essere applicata solo ai minori stranieri rientranti da due anni in progetti di ospitalità temporanea per almeno novanta giorni all’anno da parte di famiglie italiane. In via transitoria, a titolo sperimentale, divengono immediatamente esecutivi, sotto la responsabilità dell'ente locale promotore, eventuali progetti di solidarietà a scopo educativo deliberati precedentemente al presente regolamento. Tali progetti sono posti sotto la vigilanza del Comitato per i minori stranieri.

Si allega altresì una nota in merito ad alcune questioni quali:

·        Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati(artt. 52 e 53 del DPR 394/99)

·        Ridefinizione della normativa relativa all’utilizzo del Fondo Politiche migratorie: alla luce della Finanziaria 2003 che ha fatto affluire le risorse del Fondo Nazionale Politiche migratorie nell’ambito del Fondo Nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione ( art.58-59 del DPR 394/99).

·        Consigli Territoriali per l’immigrazione ( art.57 del DPR 394/99)

Roma, 26 novembre 2003