VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
|
EMENDAMENTI
|
|
|
Art. 1
|
|
Definizioni |
|
|
|
1. Ai fini del
presente regolamento si intende per: |
|
|
|
a)
“testo
unico”: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero adottato con
decreto legislativo 25 luglio 1986, n.286 e successive modificazioni; |
|
b)
“decreto”:
il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni; |
|
c)
“richiedente
asilo”: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di
rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con legge 24 luglio
1954, n. 722 ; |
|
d)
“domanda di
asilo”: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi
della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
reso esecutivo in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722; |
|
e)
“centri”: i
centri di identificazione istituiti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 3,
del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 e successive modificazioni; |
|
f)
“Commissione
territoriale”: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato; |
|
g)
“Commissione
nazionale”: la Commissione nazionale per il diritto di asilo; |
|
h)
“Procedura
semplificata”: la procedura prevista dall’articolo 1-ter della legge; |
|
i)
“ACNUR”:
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; |
|
j)
"minore
non accompagnato": il minorenne apolide o di cittadinanza di
Stati estranei all’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa
nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza
legale. |
Aggiungere punto k) “ Norme minime sull’accoglienza” : le norme indicate
dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27.1.03 |
|
|
Art. 2
|
|
Istruttoria della
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato |
|
|
|
1.
L’ufficio di
polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo, prende
nota delle generalita’ fornite dal richiedente asilo, lo invita a
eleggere domicilio e, purche’ non sussistano motivi ostativi, lo
autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla
quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli
prestampati. Ove l’ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel
luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale
l’ufficio di questura territorialmente competente. |
Aggiungere dopo “moduli prestampati”::
È
prevista ove richiesta l’assistenza di interpreti qualificati, nonché,
nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna l’assistenza di personale
femminile.
Il richiedente asilo,
quali norme minime sull’accoglienza, può richiedere fin da subito la
presenza di un interprete in lingua a lui comprensibile o, se ciò non
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola, araba, ed nelle lingue
slave; può richiedere, altresì, la presenza di un legale e di un
rappresentante dell’ACNUR. Unitamente alla medesima domanda può
produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso ritenuta utile
ai fini dell’accoglimento della stessa.
Aggiungere alla
fine del comma:
La domanda di asilo è
comunque valida anche se presentata a questure site in località non di
frontiera né prossime al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
|
2.
La questura,
ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge, redige un verbale delle
dichiarazioni del richiedente a cui e’ allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d’ufficio. |
Aggiungere dopo “redige un verbale”:
su
appositi modelli predisposti dalla Commissione Nazionale (vedi art.18).
Aggiungere alla fine:
“Di
suddetto verbale e documentazione, controfirmato dal richiedente asilo,
viene rilasciata copia allo stesso.” |
3.
Salvo
quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 5, della legge, la questura
avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per
l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri
dell’Unione europea. |
|
4.
Il questore
dispone l’invio del richiedente asilo nel centro di identificazione
ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono
le ipotesi previste dall’articolo 1-bis della legge. Negli altri casi
rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino
alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato presso la competente Commissione territoriale. |
Il
comma 4 deve essere così riformulato:
Il
questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 1-bis della
legge, dispone l’invio del richiedente asilo nel centro di
identificazione, ovvero, unicamente quando ricorre l' ipotesi prevista
dall’articolo 1-bis, lett. b della legge, nel centro di permanenza
temporanea e assistenza.
Negli altri casi rilascia entro tre giorni un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo valido per tre mesi, rinnovabile fino alla completa
definizione delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato
|
5.
Qualora la richiesta
di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorita’ che
la riceve sospende il procedimento, da’ immediata comunicazione della
richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai
fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e
seguenti del codice civile, nonche’ di quelli relativi
all’accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tutore,
cosi’ nominato, conferma la domanda d’asilo e prende
immediatamente contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. |
Aggiungere dopo “Politiche sociali: “In attesa della nomina del tutore
viene assicurata la tutela del minore dalla pubblica autorità del Comune
ove si trovi il minore”
Aggiungere alla fine:
“I
minori non accompagnati non possono in alcun caso essere soggetti al
trattenimento nei centri di identificazione o presso i centri di
permanenza temporanea.”
|
6.
La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla
Commissione Nazionale secondo le modalita’ di cui all’articolo 4
contenente: |
|
a)
le fasi della
procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
b)
i principali
diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in
Italia; |
|
c)
le
prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente
asilo e le modalita’ per richiederle; |
Aggiungere:
c1)
le modalitàl’iscrizione dei minori nella scuola dell’obbligo, ai sensi
dell’art. 38 del T.U;
c2)
l’accesso ai servizi finalizzati all’accoglienza del richiedente asilo
sprovvisti di mezzi di sostentamento erogati dall’ente locale ai sensi
dell’art. 1-sexies, l. 39/1990;
.c3) le modalità di accesso ai corsi di formazione o riqualificazione
professionale. |
d)
l’indirizzo
ed il telefono dell’ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela
dei rifugiati e dei richiedenti asilo. |
|
|
|
Art. 3
|
|
Trattenimento del
richiedente asilo |
|
|
|
1.
Il
provvedimento con il quale il questore dispone l’invio del richiedente
asilo nei centri di identificazione e’ comunicato in sintesi
all’interessato secondo le modalita’ di cui all’articolo 4. Nell’ipotesi
di trattenimento previste dall’art 1-bis, comma 1, della legge, il
provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del
richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni. |
Aggiungere alla fine:
La
disposizione del trattenimento non si applica a coloro che si presentino
spontaneamente per richiedere asilo presso le autorità preposte, a
prescindere dall'eventuale carattere irregolare dell'entrata e della
presenza sul territorio nazionale.
I
richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con particolare
riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o abusi o
violenza o sfruttamento sessuale) devono essere accolti in strutture
adeguate a garantirne tutela, salute e benessere, anche con collocazione
esterna ai centri di identificazione. |
2.
Al
richiedente asilo inviato nel centro e’ rilasciato, a cura della
questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita’ di
richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di
identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.
|
|
3.
Con la
comunicazione di cui al comma 1 il richiedente asilo e’ informato: |
|
·
della
possibilita’ di contattare l’ACNUR in ogni fase della procedura; |
|
·
della
normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza
nel centro. |
|
4.
Allo scadere
del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi
dell’articolo 1–ter della legge e qualora la stessa non sia ancora
conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al precedente comma
1, o comunque, cessata l’esigenza che ha imposto il trattenimento
previsto dall’articolo 1-bis, comma 1, della legge, al momento
dell’uscita dal centro e’ rilasciato all’interessato un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale. |
….al
momento dell’uscita dal centro e’ rilasciato all’interessato
un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione dell'intera procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato, incluse le fasi dell'eventuale riesame e dell'eventuale
ricorso giurisdizionale avverso decisione negativa. |
|
|
Art. 4
|
|
Comunicazioni |
|
|
|
1.
Le
comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il
riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in una lingua a lui
comprensibile o, se cio’ non e’ possibile, in una delle lingue inglese,
francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. |
Aggiungere dopo spagnolo, arabo e lingue slave
Aggiungere alla fine :
l’interessato può inviare alla Commissione territoriale competente e
alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello Status di
rifugiato memorie o documentazione di supporto alla propria
documentazione in ogni fase del procedimento” |
|
|
Art. 5
|
|
Istituzione dei
centri di identificazione |
|
|
|
1.
Sono
istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con
decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.. |
Modificare il comma 1 come segue:
-eliminare: la parola "sette"
Il
nuovo testo verrà così composto:
“Il
Ministro dell’Interno, acquisito il parere obbligatorio delle Regioni e
Province autonome interessate, che deve pervenire entro 30 giorni dalla
presentazione della proposta motivata del Ministro, pena la non
validità, e sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce i centri di
identificazione.” |
2.
Qualora ne
ravvisi la necessita’, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto,
puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione di nuovi centri o la
chiusura di quelli esistenti. |
…Il
Ministro dell’Interno “con le medesime procedure di cui al comma 1)”
può….. |
3.
Le strutture
allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
con legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle
finalita’ di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell’Interno.
|
Aggiungere comma:
le
spese di istituzione, apprestamento e gestione dei centri di
identificazione sono a carico del Ministero degli Interni. |
|
|
Art. 6
|
|
|
|
|
|
1.
Per
l’apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero
dell’Interno puo’ disporre: |
può
disporre “previ studi di fattibilità e progettazione tecnica”:
eliminare la lettera a) |
a)
studi di
fattibilita’ e progettazione tecnica |
|
b)
acquisizioni
in proprieta’, anche tramite locazione finanziaria, nonche’ locazione di
aree o edifici; |
|
c)
costruzioni,
allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree; |
|
d)
posizionamento di padiglioni, anche mobili ed ogni altro intervento
necessario alla realizzazione di idonea struttura. |
|
2.
Nell’ambito
del centro sono resi disponibili idonei locali per l’attivita’ della
Commissione territoriale di cui all’articolo 12, nonche’ per le visite
ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivita’ ricreative o di
studio e per il culto. |
|
|
|
|
|
Art. 7
|
|
Convenzione per la
gestione del centro |
|
|
|
1.
Il prefetto
della provincia in cui e’ istituito il centro puo’ affidarne la
gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti
pubblici o privati che operino nel settore dell’assistenza ai
richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell’assistenza
sociale. |
|
2.
In
particolare, nella convenzione e’ previsto: |
|
a) l’individuazione
del direttore del centro, da scegliere tra soggetti forniti di
una formazione adeguata ai compiti affidati; |
|
b) il numero delle
persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro,
forniti di capacita’ adeguate alle caratteristiche e alle esigenze
dei richiedenti asilo nonche’ alle necessita’ specifiche dei minori e
delle donne; |
|
c)
le modalita’
di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da
ospitare nel centro e di registrazione delle presenze; |
|
d)
un costante
servizio di vigilanza e la presenza anche durante l’orario notturno e
festivo del personale ritenuto necessario per un corretto funzionamento
del centro; |
|
e)
un servizio
di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze
connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato
ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;
|
|
f)
un servizio
di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato; |
|
g)
modalita’ per
la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali
allontanamenti non autorizzati alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo, al Ministero dell’Interno e alla Commissione territoriale; |
|
h)
l’obbligo di
riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni
riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli
stessi abbiano lasciato il centro; |
|
i)
le attivita’
ed i servizi tesi a garantire il rispetto della dignita’ ed il diritto
alla riservatezza dei richiedenti asilo nell’ambito del centro. |
|
|
|
-
La prefettura –
ufficio territoriale del Governo, dispone i necessari controlli
sull’amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero
dell’Interno, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione
sull’attivita’ effettuata nel centro l’anno precedente.
|
La
medesima relazione è trasmessa all'Amministrazione Regionale,
Provinciale ed all'Amministrazione Comunale in cui hanno sede la
Commissione Territoriale ed il centro di identificazione. |
|
|
|
|
Art. 8
|
|
Funzionamento |
|
|
|
1.
Nel rispetto
delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del
Governo, il direttore del centro di cui all’articolo 7, lettera a)
provvede a predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una
qualita’ di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo,
tenendo conto delle necessita’ dei nuclei familiari, composti dai
coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici
di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato
di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. |
Aggiungere alla fine:
“Il direttore
del centro, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1,propone per i
richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con particolare
riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o abusi o
violenza o sfruttamento sessuale) l’accoglienza in strutture più
adeguate esterne ai centri di identificazione, qualora questi ultimi
non permettano il rispetto dei requisiti sopra descritti
|
2.
Il direttore
del centro provvede a regolamentare lo svolgimento delle attivita’ per
assicurare l’ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da
parte dei richiedenti asilo. |
|
3.
Il prefetto
adotta le disposizioni relative alle modalita’ e agli orari delle visite
ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni
all’allontanamento dal centro, prevedendo: |
|
a)
un orario per
le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una
ordinata convivenza; |
|
b)
visite da
parte dei rappresentanti dell’ACNUR e degli avvocati dei richiedenti
asilo; |
|
c)
visite di
rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei rifugiati autorizzati
dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 11; |
|
d)
visite di
familiari o di cittadini italiani per i quali vi e’ una richiesta da
parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura –
ufficio territoriale del Governo; |
|
|
|
Art. 9
|
|
Modalita’ della
permanenza nel centro |
|
|
|
1.
E’ garantita,
salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne
durante le ore notturne. |
|
2.
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1–ter, comma 4, della legge, e’
consentita, purche’ compatibile con l’ordinario svolgimento della
procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro,
l’uscita dal centro dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il competente
funzionario prefettizio puo’ rilasciare al richiedente asilo permessi
temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore
a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, per rilevanti motivi personali, di salute o di
famiglia o per motivi attinenti all’esame della domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato. L’allontanamento deve,
comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata
e non e’ consentito nei casi di trattenimento obbligatorio. Il
diniego e’ motivato e comunicato all’interessato secondo le modalita’ di
cui all’articolo 4. |
Modificare con:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, della
legge, è consentita l’uscita dal centro, con orario giornaliero di
almeno 12 ore regolato da ogni direttore, in accordo con il competente
funzionario prefettizio. Quest’ultimo può rilasciare al richiedente
asilo premessi temporanei di allontanamento per un periodo diverso o
superiore a quello sopra indicato, secondo le disposizioni stabilite ai
sensi dell’articolo 8, comma3, per documentate esigenze personali.
Comunque, sulla base di documentate istanze, deve essere garantita,
anche in orari diversi, la partecipazione ad attività processuali e
l’esercizio del diritto di difesa”
AGGIUNGERE dopo "procedura semplificata":
Il
mancato rispetto dell'orario di rientro non costituisce
allontanamento non autorizzato se la persona segnala e giustifica
l'impossibilità materiale di raggiungere il centro di identificazione a
causa di forza maggiore. |
3.
All’ingresso
nel centro e’ consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo,
redatto secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, in cui sono
sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 3, unitamente all’indicazione dei tempi della
procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter del decreto e alle
conseguenze che l’articolo 1–ter, comma 4 del decreto stesso prevede in
caso di allontanamento non autorizzato dal centro. |
|
4.
Le
informazioni di cui al comma 4 possono essere richieste anche agli
interpreti presenti nel centro. |
|
|
|
Art. 10
|
|
Assistenza medica |
|
|
|
1.
Il
richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’
continuative per malattia o infortunio erogate dal Servizio Sanitario ai
sensi dell’articolo 35, comma 3, del testo unico. |
Sostituire con:
Il richiedente asilo, presente nel centro o
in attesa di definizione del proprio status, ha diritto all'assistenza
ed alle cure mediche comunque necessarie e viene iscritto
obbligatoriamente e temporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale, per
un periodo pari alla durata della procedura di riconoscimento e della
definizione degli eventuali riesami e/o ricorsi giurisdizionali.
I
costi sono a carico del Ministero dell’Interno |
2.
Servizi di
prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere,
sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti
asilo. |
Aggiungere
Le
Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in accordo con la
prefettura ed eventualmente in convenzione con Aziende Ospedaliere o
altri idonei soggetti, devono assicurare servizi di prima assistenza
medico generica nei centri di identificazione. Gli oneri inerenti a
tali servizi sono posti a carico delle prefetture rispettivamente
competenti. |
|
|
Art. 11
|
|
Associazioni ed enti
di tutela |
|
|
|
1. I rappresentanti
delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche’
forniti di esperienza, dimostrata, maturata in Italia per almeno tre
anni nel settore, sono autorizzati dal prefetto della provincia in
cui e’ istituito il centro all’ingresso nei locali adibiti alle visite,
realizzati nei centri di identificazione, durate l’orario stabilito.
Il Prefetto concede l’autorizzazione che contiene l’invito a tener
conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti
asilo. |
Aggiungere alla fine:
Sono
autorizzati ad operare presso i Centri di identificazione i soggetti
iscritti nella 1° sezione dell’art. 54 del Regolamento di Attuazione del
T.U. |
2.
Gli enti
locali ed il servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4,
della legge possono attivare nei centri, previa autorizzazione del
prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione
ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche’ di
informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell’ambito dell’attivita’
svolte ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge. |
Sostituire con
”Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies,
comma 4, della legge possono accedere ai centri, e, previa comunicazione
al prefetto e raccordandosi con la direzione del Centro, provvedere
all'attivazione di servizi di insegnamento della lingua italiana, di
informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche’
di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell’ambito dell’attivita’
svolte ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge |
|
|
Art. 12
|
|
Individuazione delle
Commissioni territoriali |
|
|
|
1.
Ai sensi
dell’art. 1-quater della legge le Commissioni territoriali sono
istituite presso le seguenti prefetture - uffici territoriali del
Governo: |
comma 1 interamente stralciato (vedi art. 5): nessuna sede di
commissione viene' definita nel presente regolamento
L'individuazione delle sedi delle Commissioni Territoriali e la
dislocazione dei centri di identificazione avverrà contestualmente a
seguito di preventiva consultazione con la Regione interessata e con la
Conferenza Unificata. |
GORIZIA con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: FRIULI
VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE. |
|
MILANO
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA. |
|
BOLOGNA
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA. |
|
ROMA
con competenza a conoscere delle domande presentate
nelle Regioni: LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA,
MARCHE, UMBRIA. |
|
FOGGIA
con competenza a conoscere delle domande
presentate nella Regione PUGLIA |
|
SIRACUSA con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA. |
|
CROTONE con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA,
BASILICATA. |
|
TRAPANI con
competenza a conoscere delle domande presentate nella Province di
AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA. |
|
|
|
2.
Competente a
conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei
centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e
assistenza e’ la Commissione territoriale nella cui circoscrizione
territoriale e’ collocato il centro. |
Si
richiede di definire la competenza territoriale per i richiedenti asilo
non trattenuti
|
3.
I membri
della Commissione territoriale prima di cominciare a svolgere le proprie
funzioni sono ammessi a seguire un apposito corso organizzato
dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo. |
|
4.
Qualora se ne
ravvisi la necessita’, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto,
puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione di nuove Commissioni
territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o la modifica
delle loro circoscrizioni. |
|
5.
Il Ministro
dell’Interno con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente,
l’istituzione, nel rispetto della composizione prevista dall’art.
1-quater, comma 1, della legge, di una o piu’ Commissioni territoriali
straordinarie in una circoscrizione territoriale. I componenti delle
Commissioni territoriali straordinarie sono scelti tra i membri
effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali ordinarie. Il
presidente della Commissione territoriale ordinaria assegna le domande
di asilo alle eventuali Commissioni territoriali straordinarie
istituite. |
|
6.
Nella
provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la
Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per
la migliore razionalizzazione delle risorse, puo’ destinare idonei
locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.
|
|
|
|
Art. 13
|
|
Convocazione |
|
|
|
1. La
convocazione per l’audizione presso la Commissione territoriale e’
comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente
competente. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4,
della legge, qualora non sia stato possibile comunicare la convocazione
per l’audizione, la Commissione decide in ordine alla domanda di asilo
anche in assenza dell’audizione individuale sulla base della
documentazione disponibile. |
Si
chiede di eliminare qualora non sia stato possibile comunicare la
convocazione per l’audizione
Aggiungere alla fine:
L’effettivo svolgimento dell’audizione da parte della Commissione
costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento
di riconoscimento del diritto di asilo.salvo che il richiedente non vi
rinunci espressamente o non si presenti senza giustificato motivo.
|
2.
L’audizione puo’ essere rinviata qualora le condizioni di salute del
richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile
ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e
fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione individuale non
impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda
d’asilo. |
|
|
|
Art.14 |
|
Audizione |
|
|
|
1.
L’audizione
del richiedente asilo e’ personale e avviene in un luogo non aperto al
pubblico. Dell’audizione viene redatto verbale. |
Aggiungere alla fine:
e ne
viene consegnata copia allo straniero, unitamente alla documentazione da
lui prodotta |
2.
Il
richiedente puo’ esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui
nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete. |
Aggiungere alla fine:
Il
richiedente ha diritto ad essere assistito da un legale o da un
consulente o da una persona di propria fiducia.
L’audizione del minore può essere esclusa nel caso in cui la commissione
ritenga di avere elementi sufficienti di una decisione positiva. . |
3.
La
Commissione Territoriale adotta le idonee misure per garantire la
riservatezza dei dati che riguardano l’identita’ e le dichiarazioni dei
richiedenti lo status di rifugiato, nonche’ le condizioni dei soggetti
di cui all’art.8, comma 1. |
|
4. L’audizione dei
minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla
Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la
potesta’ sul minore, salvo il caso in cui la Commissione, con
provvedimento motivato non ricorribile, la ritenga non
necessaria. |
Il
genitore o il tutore di minore deve essere presente in ogni fase del
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba
partecipare personalmente il minore.
Aggiungere alla fine:
L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario
per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
|
|
|
Art.15 |
|
Decisione |
|
|
|
1.
La
Commissione territoriale e’ validamente costituita con la maggioranza
dei componenti previsti dall’art. 1-quater della legge, e
delibera a maggioranza dei componenti presenti. |
|
2.
La
Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla
data dell’audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle
seguenti decisioni: |
|
a)
riconosce lo
status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti
dalla Convenzione di Ginevra; |
Si
chiede un approfondimento della questione del ricongiungimento del
minore non accompagnato rifugiato con i genitori
(o
nel caso in cui questi siano deceduti o non reperibili con il tutore o
l’affidatario o altro parente entro il terzo grado) |
b)
rigetta la
domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti
previsti dalla Convenzione di Ginevra; |
|
c)
rigetta la
domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti
previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un
rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali cui l’Italia e’ firmataria, e, in particolare,
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l’applicazione
dell’articolo 5, comma 6, del testo unico. |
Aggiungere alla fine:
La
questura rilascia un permesso per motivi umanitari della durata di un
anno, rinnovabile, valido ai fini dell’unità familiare e al rilascio di
documenti sostitutivi.
Il
minore non accompagnato non può essere espulso ne respinto , ne comunque
allontanato dall’Italia sulla base del rigetto previa sentenza del
tribunale dei minori in ordine al superiore interesse del minore stesso. |
3.
La decisione
e’ comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle
modalita’ di impugnazione nonche’, per le ipotesi di cui all’articolo
1-ter, comma 6, della legge, sulla possibilita’ di chiedere il riesame e
l’autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.
|
“è
comunicata al richiedente con le modalità di cui all’art.4”
Si
chiede di precisare il termine entro cui comunicare la decisione al
richiedente. |
4.
Allo
straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la
Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del
modello stabilito dalla Commissione Nazionale. |
Aggiungere dopo certificato:
“di
riconoscimento dello stato di rifugiato, valido ai fini del
riconoscimento del permesso di soggiorno per asilo della durata di due
anni rilasciato dalla Questura” |
5. Lo straniero al
quale non sia riconosciuto lo status di rifugiato e’ tenuto a
lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato
concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il questore provvede,
ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello
straniero gia’ trattenuto nel centro di identificazione ovvero di
permanenza temporanea e assistenza, e, ai sensi dell’articolo 13, comma
5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato
rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo. |
Il
primo comma è modificato da “salvo” in poi:
“che
abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo,
incluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nei
casi previsti dall’art. 15, comma 2 lett. c, della durata di un anno,
rinnovabile, ovvero che abbia presentato istanza di riesame o ricorso
istituzionale”.
|
|
|
Art. 16 |
|
Riesame |
|
|
|
1.
Il
richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione di cui
all’art. 1-bis, comma 3, della legge, puo’ presentare, entro
cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dell’art.
1-ter, comma 6, della legge, richiesta di riesame al Presidente
della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame
l’interessato permane nel centro di identificazione. |
Aggiungere:
il
richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura
semplificata non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque
giorni previsti per la presentazione della richiesta di riesame da parte
della Commissione territoriale integrata.
|
2.
La richiesta
di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non
adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti
al fine del riconoscimento dello status di rifugiato. |
|
3.
Entro tre
giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il
Presidente dalla Commissione territoriale, valutata la non manifesta
infondatezza della richiesta, chiede al Presidente della Commissione
nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale
con un componente della Commissione nazionale. |
Non
si ravvisa nella legge la competenza del Presidente della Commissione
Territoriale di valutare la fondatezza della richiesta
|
4. La Commissione
territoriale integrata puo’ procedere ad una nuova audizione ove
richiesto dal componente della Commissione nazionale. La Commissione
decide con provvedimento motivato, comunicato all’interessato nelle
quarantotto ore successive e contro cui e’ ammesso ricorso nei
cinque giorni successivi alla comunicazione al Tribunale
territorialmente competente, che decide in composizione monocratica. |
Si
chiede di modificare le parole “nei cinque giorni successivi” con “ nei
quindici giorni successivi” ai sensi dell’art. 1 ter , co. 6 del D.L. n.
416/1989 convertito con modificazioni dalla legge 39/90 come modificato
dalla legge 1898/2002. |
|
|
Art.17 |
|
Autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso
giurisdizionale |
|
1. Il richiedente
asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo’ chiedere al prefetto,
competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere
autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6, della legge,
a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisone
sul ricorso. In tal caso il richiedente e’ trattenuto nel centro di
permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 14 del testo unico. |
Si
chiede che venga aggiunto alla fine:
Può
essere trattenuto nel CPT solo il rifugiato a che si trovi già in un CPT
e fino al termine massimo previsto dalla legge. |
2. La richiesta
dell’autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed
adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti alla
decisione della Commissione territoriale ed a motivi personali o
di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio
dello Stato. L’autorizzazione e’ concessa qualora sussista
l’interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non
rilevi il concreto pericolo che il periodo di attesa della decisione del
ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi
all’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale. |
f
OLTRE A "gravi motivi personali o di
salute " AGGIUNGERE i "rischi per l'incolumità e la libertà della
persona a seguito di allontanamento dal territorio nazionale" |
3. La decisione del
prefetto, adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma
scritta e motivata, e’ comunicata all’interessato nelle forme di cui
all’articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il
provvedimento le modalita’ di permanenza sul territorio anche disponendo
il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di
accoglienza ed assistenza. |
a)
Si
richiede una definizione precisa delle casistiche che consentono al
Prefetto di assumere la decisione di rigetto dell’autorizzazione a
permanere.
|
4. In caso di
autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore
rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta
giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le
condizioni che hanno consentito l’autorizzazione a permanere sul
territorio nazionale. |
|
|
|
Art. 18 |
|
Commissione
nazionale per il diritto di asilo |
|
|
|
1. La
Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il
Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero
dell’Interno. |
|
2. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei
Ministri dell’Interno e degli Affari Esteri, provvede, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu’ Sezioni. |
|
|
|
Art. 19 |
|
Funzioni della
Commissione nazionale per il diritto d’asilo |
|
1. Ai sensi
dell’art. 1-quinquies, comma 2, della legge, la Commissione
nazionale, nell’ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede: |
|
a)
alla
realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo,
sulla base delle informazioni raccolte ed al suo continuo aggiornamento; |
|
b)
all’individuazione
di linee guida per la valutazione delle domande di asilo anche in
relazione alla applicazione dell’articolo 5, comma 6 del testo unico; |
Si
propone una verifica con periodicità annuale delle linee guida, legata
al mutamento del quadro internazionale |
c) alla
collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero
degli Affari Esteri, ed in particolare con le rappresentanze permanenti
d’Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore
dell’asilo e della protezione dei diritti umani; |
|
d)
alla
collaborazione con gli analoghi organismi dei paesi membri dell’Unione
europea; |
|
e)
alla
organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i
componenti delle Commissioni territoriali; |
|
f)
alla
costituzione e all’aggiornamento di una banca dati informatica
contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste
d’asilo; |
|
g)
al
monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre,
ove sia ritenuto necessario, l’istituzione di nuove Commissioni
territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie; |
|
h)
a fornire,
ove necessario, le informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri
per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’art. 20, comma 1,
del testo unico. |
|
|
|
Art. 20 |
|
Cessazioni e revoche
dello status di rifugiato |
|
|
|
1.
Ai sensi
dell’art. 1-quinquies, comma 2, della legge, i casi di cessazione o
revoca dello status di rifugiato, di cui all’art. 1 della
Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti
per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale. |
|
2.
La
convocazione per l’audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere
notificata all’interessato tramite la questura competente per
territorio. L’interessato puo’, per motivi di salute o per altri motivi
debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in
altra data. Non puo’ essere chiesto piu’ di un rinvio. La Commissione
decide entro 30 giorni dall’audizione. |
|
3.
La
Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel
caso in cui l’interessato non si presenti all’audizione senza avere
presentato richiesta di rinvio. |
|
|
|
Art. 21 |
|
Norma transitoria
|
|
|
|
1.
Le richieste
di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la
Commissione Centrale al momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento sono decise, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n.
189/2002, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale
sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell’articolo
18, comma 2. |
|
2.
Il presente
regolamento entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del
regolamento nella Gazzetta ufficiale si provvede alla nomina dei
componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale
per il diritto di asilo. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la
Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i
componenti delle Commissioni territoriali. |
|
3.
Entro 90
giorni dalla pubblicazione la Commissione Nazionale provvede
all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 19 lettera b. |
|