FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

6 novembre 2003

EMENDAMENTI SANITA’

Emendamenti al

decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269


(SENZA IMPATTO FINANZIARIO)

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Art. 48

comma 2

il comma 2 è così modificato:

“ fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire  in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1 gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia. Per la funzione di impostazione delle politiche del farmaco, comprese le modifiche del prontuario, l’Agenzia riceve gli indirizzi dalla Conferenza Stato Regioni; per le funzioni di ricerca e valutazione scientifica dei farmaci, l’Agenzia riceve gli indirizzi dal Ministero della Salute. L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.”

comma 5

La lettera c) è così sostituita:” provvedere entro il 30 settembre di ogni anno , anche al fine del mantenimento della compatibilità finanziaria, a redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base degli indirizzi espressi in sede di Conferenza Stato-Regioni”.

comma 11

alla fine del comma 11 aggiungere: “Il fondo così costituito viene utilizzato d’intesa con le Regioni e le Province Autonome”.

(EMENDAMENTO TECNICO)

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA

Art. 50 è sostituito con il seguente testo

 

1.     Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l’attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC), la sua generazione e la sua progressiva consegna, a partire dall’1 gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d’ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, la cui acquisizione avviene in occasione dell’erogazione delle prestazioni a carico del S.S.N.

2.      Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa, concordando, con le regioni interessate e su richiesta delle stesse,  l’eventuale adattamento alle esigenze informative locali. Il ministero dell’economia e delle finanze cura, su indicazione della regione, la distribuzione alle Unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del S.S.N abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3.     Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l’inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all’atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell’assistito in luogo del codice sanitario.

4.     Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere consegnano i ricettari ai medici del S.S.N. di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e rilevano su archivi informatici il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l’indirizzo dello studio, dell’ambulatorio ovvero l’identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonchè la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate.

5.     Il Ministero dell’economia e delle finanze cura il collegamento, secondo modalità definite di concerto con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con le Regioni, e utilizzando, ove presenti, le infrastrutture disponibili a livello regionale,  delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di servizi sanitari. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle farmacie e dagli altri enti di cui al periodo precedente, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui al comma 7.

6.     Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce, di concerto con il Ministero della salute, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema Informativo Sanitario, di cui all’accordo quadro siglato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni  con proprio decreto, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente articolo e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute relaziona, al termine del primo semestre e del primo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche al fine di apportare eventuali integrazioni e modificazioni.

7.     All’atto della spedizione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci spediti nonché il codice a barre della TC ovvero il codice a barre del codice fiscale dell’assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC ovvero il codice a barre del codice fiscale dell’assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell’assistito riportato sulla ricetta.

8.     Nel comma 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole “indicazione delle generalità” sono inserite le parole “tranne il codice fiscale”.

9.     I dati rilevati ai sensi del comma 7 e del comma 4  sono trasmessi telematicamente al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui all’accordo quadro del 22 febbraio 2001,  per la condivisione con le Regioni, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute, l’Agenzia Italiana del farmaco e gli altri Enti interessati, ciascuno per i dati di propria competenza. La struttura dei flussi informativi e le modalità di trasmissione telematica per l’invio dei dati stessi sono definite, entro il 31 dicembre 2003, dalla cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario,  prevedendo in ogni caso una frequenza minima mensile di invio dei dati. Il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell’assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell’assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

10. Al momento della ricezione, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, sono inseriti con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell’assistito. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabili i dati che le Regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti statali che li detengono, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi per realizzare l’allineamento dell’archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti.

11. Al Ministero dell’economia e delle finanze non è consentito accedere ai  dati relativi al codice fiscale degli assistiti; allo stesso è consentito accedere e trattare gli altri  dati condivisi ai sensi del comma 8 per fornire periodicamente alle Regioni che ne fanno richiesta gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonché gli archivi per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari.

12. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, con decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l’assorbimento della tessera del cittadino (TC) nella carta nazionale dei servizi (CNS).

13. L’adempimento regionale, di cui all’articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s’intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Nuovo Sistema Informativo Sanitario di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati insieme alla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario  risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo.

14. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Emendamenti al DDL finanziaria 2004

(AS 2512)

(CON IMPATTO FINANZIARIO)

ONERI DI PERSONALE – RINNOVI CONTRATTUALI

Art. 10

comma 6:

le parole " e di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite con " e di 580 milioni di euro per l'anno 2004 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005"

Motivazioni:

Le risorse individuate al comma 6 dell’art. 10 del DDL Finanziaria per il 2004 relativamente al finanziamento dello 0,99% di incremento contrattuale previsto dall’accordo del febbraio 2002 per il biennio 2002-2003, appaiono non correttamente conteggiate. Difatti tali quote, come ogni parametro che riguarda i CCNL per il biennio sopra indicato, devono essere calcolate avendo come base il monte salari per l’anno 2001. Tale monte salari è stato individuato e formalizzato nell’ambito degli atti di indirizzo formulati dal Comitato di Settore del comparto Sanità per le diverse aree contrattuali ed ammonta complessivamente a 21.382 ml euro c.a..

L’onere finanziario complessivo per le diverse aree contrattuali ammonta a circa 30 milioni di euro per il biennio 2002-2003 e a partire dal 2004 di circa15 milioni di euro  annui

 

(EMENDAMENTO INDISPENSABILE)

EDILIZIA SANITARIA

 

 

Articolo….

1. La Tabella D nel punto “Legge n.488 del 1998”: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo è così modificata:

" Art.50 comma 1 punto C: edilizia sanitaria (settore 17) e articolo 83 comma 3 legge 388/2000”

(4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - Cap. 7464)

2. La tabella F al punto 17 EDILIZIA è così modificata:

" Legge 448 del 1998 art. 50, comma 1, punto C e Legge 388/2000 art. 83 comma 3.

Nella colonna  "anno terminale" inserire  "2007"

Nella colonna 2007 e successiva va indicata l’ulteriore somma di € 2980 milioni di euro.

3. Nella relazione, al punto 3, “edilizia sanitaria” il secondo capoverso è così modificato:

" Tale finanziamento consente alle Regioni di proseguire nella realizzazione degli interventi approvati e di stipulare Accordi di programma a completamento degli interventi programmati."


(SENZA IMPATTO FINANZIARIO)

STRUTTURA INTERREGIONALE PER LA NEGOZIAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE, MEDICI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE, CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Articolo …

Personale a rapporto convenzionale

 

1.     L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano previsto dal comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2.     L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con intesa nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3.     Sono abrogate le norme di contrasto o incompatibili con il presente articolo di legge.

(EMENDAMENTO TECNICO) 

INDENNIZZO AI SOGGETTI DANNEGGIATI A CAUSA DI VACCINAZIONI E TRASFUSIONI

Emendamento alla L. n. 210/1992

Articolo…….

"La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1, dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3, dell'articolo 2 della stessa legge."

Motivazioni:

Come noto,  con il Dlgs 112/1998 molte funzioni amministrative prima attribuite allo Stato sono state trasferite alle Regioni e in tale percorso si sono registrati diversi problemi interpretativi in merito a  disposizioni legislative.

         Nello specifico sono sorti problemi di interpretazione relativi alla reversibilità dell’assegno di indennizzo introdotto dalla L. n. 238/1997 di modifica della L. n. 210/1992. La legge 238, articolo 2 commi 1 e 3, introdusse in tema di reversibilità dell’assegno in caso di decesso dell’avente diritto, la possibilità per gli eredi di optare per la corresponsione dell’una tantum o per l’assegno reversibile. La disposizione normativa richiamata non chiarisce però con esattezza il concetto di reversibilità che è legato al nesso di causalità tra la morte del danneggiato e la patologia contratta tanto è vero che più volte si è intervenuti sia da parte del Ministero della Salute che, da ultimo, nelle “Linee guida interregionali” approvate in Conferenza Stato-Regioni dell’1 agosto 2002, a precisare tale concetto.  Di tali oneri, dovrebbero farsi carico le Regioni ora titolari della competenza, senza aver ricevuto dallo Stato le corrispondenti risorse finanziarie. E’ indispensabile pertanto chiarire in un articolo di legge l’interpretazione della reversibilità.
 

 Emendamento all'art.1 comma 2 della legge 210/92

"All’art. 1 comma 3 della L. n. 210/1992 dopo le parole”post-trasfusionali” aggiungere “nonché agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni irreversibili conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue ed i suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti”.

Motivazioni:

L’emendamento è volto a recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 467/2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Ciò in quanto la stessa norma  prevede l’indennizzabilità dei sanitari contagiati da virus HIV. Si rende necessario, in via analogica, tale estensione.

(CON IMPATTO FINANZIARIO)

ASSETTO NORMATIVO E FINANZIARIO PER I MEDICI SPECIALIZZANDI

Articolo.…..

“ La presente legge prevede le risorse necessarie per l’attuazione di quanto previsto dalla legge n. 368/1999. A tal fine il contratto di cui  alla legge n. 368/1999 per i medici specializzandi si intende quale contratto di formazione specialistica.”

Da una prima stima l’onere finanziario è quantificabile in

circa 300 milioni di euro annui

 
(EMENDAMENTO TECNICO)

 Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico

 Articolo ……

1.     All’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole “interventi previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche ed integrazioni,”.

2.      Alla fine del comma 1 dell’articolo 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente periodo: “Gli accordi di programma possono essere sottoscritti fino alla concorrenza degli importi di cui al successivo comma 3.”.

3.     Il comma 3 dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

3. I programmi d’intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri soggetti pubblici interessati ai programmi di cui al precedente comma 1 si considerano già  impegnati fino alla concorrenza degli importi stabiliti dalle delibere CIPE 6 maggio 1998, n. 52, e 2 agosto 2002, n. 65; i programmi di esecuzione del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, sono altresì considerati già impegnati fino alla concorrenza degli importi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 di approvazione dei predetti programmi; i programmi per il potenziamento delle strutture di radioterapia si considerano già impegnati fino alla concorrenza degli importi stabiliti dal decreto del Ministero della Salute 28 dicembre 2001.

4.          In relazione a quanto previsto dal presente articolo ed al fine di assicurare la prosecuzione del programma nazionale di interventi anche mediante la stipula di ulteriori accordi di programma, le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa fino alla concorrenza dell'importo stabilito dall'articolo 83, c.3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono rimodulate a favore dei soggetti di cui al comma 1, annualmente , dal Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di elementi certi di  appaltabilità degli interventi, ferma restando la garanzia dell’avanzamento complessivo del programma nazionale.”      

(CON IMPATTO FINANZIARIO)

COPERTURA DISAVANZI PER IRCCS, AZIENDE MISTE E POLICLINICI UNIVERSITARI

Articolo…….

“Resta confermato quanto previsto dal punto 13 dell’Accordo dell’8 agosto 2001: i disavanzi degli IRCCS, delle Aziende miste e dei Policlinici universitari, dal 1 gennaio 2001, sono da intendersi a carico dello Stato”.

Da una prima stima l’onere finanziario è quantificabile per gli anni 2001 e 2002 in circa euro 1.563 milioni di euro