FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

6 novembre 2003

 

 

 

EMENDAMENTI POLITICHE SOCIALI

  

 

 

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003 N.269


(SENZA IMPATTO FINANZIARIO)

 

ASSEGNO PER IL SECONDO FIGLIO

 

Emendamento all’art. 21

 

comma 5      

Dopo la parola “finanze” inserire le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs.281/1997”

 

comma 6

Dopo la parola “politiche” inserire la parola “regionali”

 

 

 

Motivazioni:

Si ritiene necessario specificare che tale finanziamento si deve riferire ad interventi delle Regioni

 


 

 

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE

 

Emendamento all’art. 42

 

Dopo il comma 3 inserire il comma 3 bis
“Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle Regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all’art. 130 del D.lgs 112/98, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.”

 

Dopo il comma 3 bis inserire il comma 3 ter

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a definire lo stato di attuazione del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di invalidità civile, in ordine alle risorse umane e finanziarie trasferite dallo Stato e a quelle impiegate dalle Regioni per lo svolgimento della funzione, entro non oltre il 30 giugno 2004”

 

Motivazioni:

Gli emendamenti non comportano maggiori spese sul bilancio statale perché, a legislazione vigente, tali somme avrebbero dovuto confluire nel meccanismo del federalismo fiscale ex Dlgs 56/2000 e avrebbero dovuto comunque essere assicurate alle Regioni per garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni amministrative conferite ex legge n.59/1997 dlgs. 112/1998.

 

comma 6

“Il comma 6 dell’art. 42 è soppresso”

 

Motivazione:

Il comma è formulato sulla base della legge 104/92 che riguarda la funzione di accertamento dalla disabilità, oggi attribuita alle Regioni. Alle Commissioni di verifica, in capo al ministero dell’Economia, compete solo la funzione di controllo dei verbali sull’invalidità civile e non sulla disabilità. Si tratta di spesa inutile e che porterà a molti contenziosi.

 

comma 7

Dopo la parola “salute” inserire le parole “e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs. 281/97”

 

comma 10

“Il comma 10 dell’articolo 42 è soppresso”

 

Motivazione

La soppressione è conseguente all’abrogazione del comma 6.

 

 

ASILI NIDO

 

Emendamento all’art. 22

 

Dopo la parola “salute”, inserire “contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei comuni.  L’attivazione dell’asilo nido deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché  il raccordo con i servizi sociali del territorio.

 

 

 

Motivazione:

L’emendamento è volto a consentire che l’attivazione dell’asilo nido sia preventivamente coordinata con le politiche territorio.


 

 

DISEGNO di LEGGE  FINANZIARIA 2004

(AS 2512)


(CON IMPATTO FINANZIARIO)

FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI

 

Emendamento alla Tabella C

 

La dotazione del Fondo per le politiche sociali prevista per un ammontare di 1.215.333.000,00 euro è sostituita con euro un ammontare pari a 1.757.753.273,00

 

Motivazioni:

La nuova cifra richiesta è calcolata sulla base del fondo 2003 (1.716.555.931,00 euro) aumentato del tasso d’inflazione programmata (2,4%) di cui al DPEF 2004-2007.

 

 

 

I maggiori oneri complessivi risultano pari a 542 milioni di euro.

 
 

FONDO PER GLI ASILI NIDO

 

Emendamento alla Tabella C

 

 

Inserire uno stanziamento pari a 200.000.000,00 di euro per il Fondo degli asili nido di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001 n. 448

 


(SENZA INPATTO FINANZIARIO)

FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI

 

(SENZA IMPATTO FINANZIARIO)
 

Emendamento all’art. 5

 

 

Aggiungere il seguente comma “Sono ricompresi nelle missioni internazionali di pace anche quelle svolte da Organismi non militari, autorizzati allo scopo.”

 


 

ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA

 

 

Emendamento articolo 13

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 

“L’articolo 13 è soppresso”

 

 

Motivazioni:

L’abrogazione si rende necessaria perché l’articolo reintroduce rapporti diretti tra Stato e servizi per la dipendenza in contrasto con le disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione e della legge n.131/2003

 


(EMENDAMENTO TECNICO)

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Casella di testo: TECNICO

Emendamenti all’art. 16

 

comma 1

 

Dopo la parola “Stato” sostituire la frase “concorre al finanziamento delle

Regioni che istituiscono il reddito” con la frase “provvede al finanziamento per l’istituzione da parte delle Regioni del reddito”

 

 

Motivazioni:

Il finanziamento deve essere supportato da nuove risorse, altrimenti si configurerebbe un’ulteriore decurtazione del Fondo per le Politche sociali ed un onere aggiuntivo a carico delle Regioni.

 

comma 3      

Dopo la parola “finanze” aggiungere “e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs.281/97”

 

Si riporta inoltre la richiesta già contenuta nel documento consegnato nel corso dell’audizione dello scorso 9 ottobre:

 

Lo Stato provvede al rifinanziamento di programmi e iniziative a favore dei disabili quali i “DOPO di NOI” e la legge n. 13/1984 sulle barriere architettoniche, nonché ai programmi per le estreme povertà, la telefonia per gli anziani e “informa famiglie”.