EMENDAMENTI POLITICHE SOCIALI
DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003 N.269
(SENZA IMPATTO FINANZIARIO)
ASSEGNO
PER IL SECONDO FIGLIO
Emendamento all’art. 21
comma 5
Dopo la parola “finanze”
inserire le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs.281/1997”
comma 6
Dopo la parola “politiche”
inserire la parola “regionali”
Motivazioni:
Si
ritiene necessario specificare che tale finanziamento si deve riferire ad
interventi delle Regioni
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE
Emendamento all’art. 42
Dopo il comma 3 inserire il
comma 3 bis
“Fino alla data di completa definizione
del trasferimento alle Regioni della funzione concessoria dei trattamenti
economici a favore degli invalidi civili, di cui all’art. 130 del D.lgs
112/98, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell’Economia
e delle Finanze.”
Dopo il comma 3 bis
inserire il comma 3 ter
“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a definire lo stato di
attuazione del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di
invalidità civile, in ordine alle risorse umane e finanziarie trasferite
dallo Stato e a quelle impiegate dalle Regioni per lo svolgimento della
funzione, entro non oltre il 30 giugno 2004”
Motivazioni:
Gli emendamenti non comportano maggiori
spese sul bilancio statale perché, a legislazione vigente, tali somme
avrebbero dovuto confluire nel meccanismo del federalismo fiscale ex Dlgs
56/2000 e avrebbero dovuto comunque essere assicurate alle Regioni per
garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni amministrative conferite ex
legge n.59/1997 dlgs. 112/1998.
comma 6
“Il comma 6 dell’art. 42
è soppresso”
Motivazione:
Il comma è formulato sulla
base della legge 104/92 che riguarda la funzione di accertamento dalla
disabilità, oggi attribuita alle Regioni. Alle Commissioni di verifica, in
capo al ministero dell’Economia, compete solo la funzione di controllo dei
verbali sull’invalidità civile e non sulla disabilità. Si tratta di spesa
inutile e che porterà a molti contenziosi.
comma 7
Dopo la parola “salute”
inserire le parole “e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs.
281/97”
comma 10
“Il comma 10
dell’articolo 42 è soppresso”
Motivazione
La soppressione è
conseguente all’abrogazione del comma 6.
ASILI NIDO
Emendamento all’art. 22
Dopo la parola “salute”,
inserire “contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei
comuni. L’attivazione dell’asilo nido deve essere concordata con l’Ente
locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei
servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il
raccordo con i servizi sociali del territorio.”
Motivazione:
L’emendamento è volto a consentire che l’attivazione dell’asilo nido sia
preventivamente coordinata con le politiche territorio.
DISEGNO di LEGGE FINANZIARIA
2004
(AS 2512)
(CON IMPATTO FINANZIARIO)
FONDO PER LE
POLITICHE SOCIALI
Emendamento alla
Tabella C
La dotazione del Fondo per le politiche sociali prevista per un ammontare di
1.215.333.000,00 euro è sostituita con euro un ammontare pari a
1.757.753.273,00
Motivazioni:
La nuova cifra richiesta è calcolata sulla base del fondo 2003
(1.716.555.931,00 euro) aumentato del tasso d’inflazione programmata (2,4%)
di cui al DPEF 2004-2007.
I maggiori oneri
complessivi risultano pari a 542 milioni di euro.
FONDO PER GLI ASILI
NIDO
Emendamento alla
Tabella C
Inserire uno
stanziamento pari a 200.000.000,00 di euro
per il Fondo degli asili nido di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre
2001 n. 448
(SENZA INPATTO FINANZIARIO)
FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI
(SENZA IMPATTO FINANZIARIO)
Emendamento all’art. 5
Aggiungere il seguente comma
“Sono ricompresi nelle missioni internazionali di pace anche quelle svolte
da Organismi non militari, autorizzati allo scopo.”
ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE
POLITICHE ANTIDROGA
Emendamento articolo 13

“L’articolo 13 è soppresso”
Motivazioni:
L’abrogazione si rende
necessaria perché l’articolo reintroduce rapporti diretti tra Stato e
servizi per la dipendenza in contrasto con le disposizioni del nuovo titolo
V della Costituzione e della legge n.131/2003
(EMENDAMENTO TECNICO)
REDDITO DI
ULTIMA ISTANZA

Emendamenti all’art. 16
comma 1
Dopo la parola “Stato”
sostituire la frase “concorre al finanziamento delle
Regioni che istituiscono il reddito” con la frase “provvede al finanziamento
per l’istituzione da parte delle Regioni del reddito”
Motivazioni:
Il finanziamento deve essere
supportato da nuove risorse, altrimenti si configurerebbe un’ulteriore
decurtazione del Fondo per le Politche sociali ed un onere aggiuntivo a
carico delle Regioni.
comma 3
Dopo la parola “finanze”
aggiungere “e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs.281/97”
Si riporta inoltre la richiesta già contenuta nel documento consegnato nel
corso dell’audizione dello scorso 9 ottobre:
Lo Stato provvede al rifinanziamento di
programmi e iniziative a favore dei disabili quali i “DOPO di NOI” e la
legge n. 13/1984 sulle barriere architettoniche, nonché ai programmi per le
estreme povertà, la telefonia per gli anziani e “informa famiglie”.
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