FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documento approvato |
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6 novembre 2003 |
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EMENDAMENTI POLITICHE SOCIALI
DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003 N.269
ASSEGNO PER IL SECONDO FIGLIO
Emendamento all’art. 21
comma 5 Dopo la parola “finanze” inserire le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs.281/1997”
comma 6 Dopo la parola “politiche” inserire la parola “regionali”
Motivazioni:Si ritiene necessario specificare che tale finanziamento si deve riferire ad interventi delle Regioni
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILEEmendamento all’art. 42
Dopo il comma 3 inserire il comma 3 bis“Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle Regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all’art. 130 del D.lgs 112/98, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.”
Dopo il comma 3 bis inserire il comma 3 ter“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a definire lo stato di attuazione del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di invalidità civile, in ordine alle risorse umane e finanziarie trasferite dallo Stato e a quelle impiegate dalle Regioni per lo svolgimento della funzione, entro non oltre il 30 giugno 2004”
Motivazioni:Gli emendamenti non comportano maggiori spese sul bilancio statale perché, a legislazione vigente, tali somme avrebbero dovuto confluire nel meccanismo del federalismo fiscale ex Dlgs 56/2000 e avrebbero dovuto comunque essere assicurate alle Regioni per garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni amministrative conferite ex legge n.59/1997 dlgs. 112/1998.
comma 6 “Il comma 6 dell’art. 42 è soppresso” Motivazione:Il comma è formulato sulla base della legge 104/92 che riguarda la funzione di accertamento dalla disabilità, oggi attribuita alle Regioni. Alle Commissioni di verifica, in capo al ministero dell’Economia, compete solo la funzione di controllo dei verbali sull’invalidità civile e non sulla disabilità. Si tratta di spesa inutile e che porterà a molti contenziosi.
comma 7Dopo la parola “salute” inserire le parole “e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs. 281/97”
comma 10“Il comma 10 dell’articolo 42 è soppresso”
MotivazioneLa soppressione è conseguente all’abrogazione del comma 6.
ASILI NIDO
Emendamento all’art. 22
Dopo la parola “salute”, inserire “contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei comuni. L’attivazione dell’asilo nido deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.”
Motivazione:L’emendamento è volto a consentire che l’attivazione dell’asilo nido sia preventivamente coordinata con le politiche territorio.
DISEGNO di LEGGE FINANZIARIA 2004 (AS 2512)
FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI
Emendamento alla Tabella C
La dotazione del Fondo per le politiche sociali prevista per un ammontare di 1.215.333.000,00 euro è sostituita con euro un ammontare pari a 1.757.753.273,00
Motivazioni: La nuova cifra richiesta è calcolata sulla base del fondo 2003 (1.716.555.931,00 euro) aumentato del tasso d’inflazione programmata (2,4%) di cui al DPEF 2004-2007.
I maggiori oneri complessivi risultano pari a 542 milioni di euro.
FONDO PER GLI ASILI NIDO
Emendamento alla Tabella C
Inserire uno stanziamento pari a 200.000.000,00 di euro per il Fondo degli asili nido di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001 n. 448
FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI
(SENZA IMPATTO FINANZIARIO)
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