FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

6 novembre 2003

Emendamenti formulati sulla base dei contenuti del documento “Prime valutazioni delle Regioni sui documenti della manovra finanziaria 2004”  approvato dalla Conferenza dei Presidenti  nella seduta dell’8 ottobre 2003 e consegnato nel corso dell’audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera del 9 ottobre 2003

 

Emendamenti al disegno di legge finanziaria 2004

(AS 2512)
 

Copertura oneri di assistenza sanitaria per gli immigrati regolarizzati

 

Emendamento all’art. 3 ddl AS 2512

 

Nell’art. 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6 quater:

 

“6 quater. A decorrere dall’esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall’Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n°207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate sono posti a carico del Bilancio dello Stato gli oneri per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della Legge 30 luglio 2002 n°189.

L’onere di cui al precedente comma è quantificato in 975 milioni di euro annui per gli anni 2004-2005-2006.”

 

 

Le relative somme sono individuate riducendo per l’importo di 575 milioni di euro l’U.P.B. 4.1.5.10 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine”, per l’importo di 200 milioni di euro l’U.PB. 4.1.5.2 “Altri fondi di riserva” e per l’importo di 200 milioni di euro l’U.P.B. 4.1.5.9 “Fondo speciale” dello Stato di Previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze del ddl Bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale.

 

  L’onere finanziario è quantificabile in euro 975 milioni annui   

 

 

Motivazioni:

L’accordo dell’8 agosto 2001 stabiliva che “ il governo si impegna ad accompagnare eventuali variazioni in incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza, decise a   livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive”. A seguito della “legge Bossi – Fini” sulla emersione e sulla regolarizzazione dell’immigrazione extra comunitaria le Regioni, contrariamente a quanto qualcuno pensa, sono state gravate dei conseguenti oneri senza l’accompagnamento delle necessarie risorse aggiuntive in difformità dell’Accordo dell’8 agosto 2001.

Infatti  per le Regioni si tratta di un onere aggiuntivo vero e proprio in quanto prima della emersione e regolarizzazione gli immigrati usufruivano solo delle prestazioni sanitarie nei casi di emergenza e di urgenza, mentre adesso usufruiscono  di tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza, ossia medicina di base, farmaceutica, diagnostica, assistenza ospedaliera etc.

 

 


 

Assicurare l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente

 

Casella di testo: INDISPENSABILE
Emendamento all’art. 3 ddl AS 2512

 

Nell’art. 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6 quinquies:

 

“6 quinquies. Al fine di assicurare l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente, e fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni annue in misura corrispondente al 98% del fabbisogno dell’anno di competenza determinato per garantire le prestazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, fermi restando i conguagli conseguenti agli esiti del tavolo di monitoraggio previsti dall’accordo 8 agosto 2001. Nelle more delle deliberazioni del Cipe di determinazione delle quote di ciascuna Regione per l’anno di competenza, le anticipazioni sono corrisposte in misura pari al 100% del fabbisogno dell’anno precedente .”

 

 

Motivazioni:

L’attuale sistema di erogazione delle risorse finanziarie stanziate per la spesa sanitaria corrente, e quindi nei limiti della compatibilità col bilancio dello Stato, sta comportando pesanti ritardi nelle disponibilità di cassa da parte delle Regioni.

Infatti risultano ancora da erogare a valere sull’anno 2002 7,8 miliardi e sull’anno 2003 stanno maturando nei primi 10 mesi circa 7 miliardi.

Le Regioni, a causa di tali ritardi, sono costrette ad allungare i tempi di pagamento ai fornitori, di solito piccole e medie imprese, fino a 400 giorni ed oltre, mettendo in crisi il settore, oppure a ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa. Le Regioni, con l’emendamento proposto, non chiedono risorse aggiuntive, ma di velocizzare e di rendere certa l’erogazione delle somme già stanziate. Il meccanismo proposto fa salvo l’esito del tavolo di monitoraggio previsto dall’Accordo dell’8 agosto 2001 in quanto non prevede l’anticipazione dell’intero importo.

Il sistema di anticipazione proposto potrà essere adeguato ai nuovi meccanismi strutturali del federalismo fiscale di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) della L.289 del 27/12/2002. L’emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

E’ da notare che questo meccanismo consentirebbe alle regioni di ricevere le risorse di parte corrente secondo la tempistica normalmente adottata per il sistema delle Autonomie Locali.


 

Casella di testo: TECNICO
Fondo di Garanzia

Emendamento all’art. 3 del d.d.l AS 2512

 

Nell’art. 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6bis:

“6 bis. Nel comma 3 e nel comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 56 del 2000 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell’art.10 della legge 13 maggio 1999 n. 133” le parole ‘triennio 2001 – 2003’ sono sostituite con le parole ‘periodo 2001 – 2005’”.

 

Motivazioni:

L’art.13 comma 3 del dlgs. 56/2000 limita al triennio 2001-2003 l’applicazione del fondo di garanzia per il ristoro di minori entrate Irap e Addizionale Irpef 0,5%; questo nell’assunto che a decorrere dal 2004 fosse pienamente a regime l’impianto del dlgs 56/00. Dal momento che questa prospettiva non si è realizzata le Regioni ritengono indispensabile una proroga dell’applicazione del fondo di garanzia fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di federalismo fiscale.

 

 


 

Trasferimenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Regioni

 

Emendamento all’art. 3 ddl AS 2512

Casella di testo: TECNICO

Nell’art. 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6 ter:

“6 ter. All’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 le parole ‘a decorrere dal primo gennaio 2004’ sono sostituite ‘a decorrere dal primo gennaio 2005’”

“All’articolo 6 comma 2 del dlgs. 18/2/2000 n. 56 le parole ‘entro il 30 giugno 2003’ sono sostituite con le parole ‘entro il 30 giugno 2004’”

 

Motivazioni:

L’art. 6, comma 1 del dlgs 56/00 prevedeva la confluenza dei trasferimenti del decentramento amministrativo nel sistema di finanziamento attraverso la fiscalità. La legge finanziaria 2003 all’articolo 30, comma 4 aveva disposto proroga al 1° gennaio 2004 del regime dei trasferimenti. Poiché entro l’anno 2003 non pare possibile assicurare la sostituzione dei trasferimenti con le risorse fiscali del decreto legislativo 56/00, le Regioni chiedono che il sistema dei trasferimenti venga prorogato per tutto l’anno 2004 ed allegano specifico emendamento. Per altro già nel parere sul DPEF 2004 – 2007 le Regioni avevano segnalato la necessità di un confronto immediato Stato Regioni per pervenire ad una soluzione concordata di modifica dei meccanismi del federalismo fiscale definiti dal dlgs 56/2000 in coerenza con i contenuti degli articoli 117 e 119 della Cost. tenendo anche presenti le caratteristiche di ridotte dimensioni territoriali.

 

L’emendamento non comporta maggiori spese sul bilancio statale perché a legislazione vigente tali somme avrebbero dovuto confluire nel meccanismo del federalismo fiscale ex Dlgs 56/2000 e avrebbero dovuto comunque essere assicurate alle Regioni per garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni amministrative conferite ex legge n.59/1997 e Dlgs n.112/1998.
 Iva Trasporto

 

Emendamento all’articolo 7 comma 1 ddl AS 2512

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 

All’art.7, comma 1, le parole “della determinazione dell’aliquota definitiva di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’art.2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56” sono sostituite dalle parole “della definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale con gli interventi, anche di carattere legislativo, in relazione ai lavori dell’Alta Commissione di cui all’art.3 della legge n°289/2002”.

 

Motivazioni:

 

La decurtazione dai contributi delle somme corrispondenti alle quote dell’IVA spettanti alle Regioni a Statuto Ordinario in base alla normativa vigente (dlgs 56/2000) si configura quale effettiva sottrazione di risorse; le Regioni chiedono di riconsiderare il meccanismo di rimborso solo quando sarà in vigore il nuovo sistema di federalismo fiscale che potrà assicurare effettivi margini di autonomia tributaria e finanziaria.


 

Patto di stabilità interno

 

Emendamento all’articolo 10 comma 5 ddl AS 2512

 

All’art.10 comma 5, sono aggiunte le seguenti parole:

“nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario di cui all’art.1 della legge 16 novembre 2001 n°405.”

 

 

Motivazioni:

Estensione anche alle Regioni del trattamento relativo agli oneri di personale per rinnovi contrattuali ai fini del patto di stabilità interno. Tali spese, con l’emendamento proposto, sono escluse dai vincoli.

 


 

Assunzioni di personale

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 

Emendamento all’articolo 11 comma 1 ddl AS 2512

 

Al comma 1 dell’art.11, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:

 

“nonché quelle previste ed autorizzate col DPCM di attuazione dell’articolo 34 comma 11 della legge n°289/2002.”

 

 

 

 

 

Motivazioni:

L’emendamento raccorda le nuove disposizioni con il percorso attuato sulla base dell’articolo 34 della legge finanziaria 2003 (L.289/2002).

In tal senso sono fatte salve le assunzioni già autorizzate per l’anno 2003 nei limiti stabiliti dal DPCM previsto dall’art.34 della legge 289/2002 (non ancora pubblicato) non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 


 

Assunzioni di personale

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 

Emendamento all’articolo 11 comma 6 ddl AS 2512

 

Il comma 6 dell’art.11 è così sostituito:

 

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004 devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003.

Per gli enti del servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario.

I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni per il patto di stabilità interno per l’anno 2003.

In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle Regioni e agli Enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.”

 

Motivazioni:

Tenuto conto dell’esperienza 2003, si propone di sostituire la macchinosa procedura, riproposta anche per il 2004, con una disposizione già operativa e indicativa dei margini disponibili per le assunzioni. Si conferma la necessità del rispetto del patto di stabilità interno.

Tali emendamenti mettono le regioni nelle condizioni di avere una modalità migliorativa rispetto all’art. della finanziaria e soprattutto di non avere mesi e mesi (non sono stati rispettati i sessanta giorni) con il blocco completo delle assunzioni.

 

 

 

 


 

Limiti di impegno

 

Emendamento all’articolo 50 del ddl AS 2512

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 

I commi 2 e 3 dell’articolo 50 sono soppressi.

 

 

Motivazioni:

Le Regioni ritengono che i commi 2 e 3 dell’articolo 50 precostituiscano vincoli ed obblighi alle stesse in materia di politiche di investimento e di indebitamento. Inoltre il meccanismo di compartecipazione finanziaria potrà essere attuato solo quando sarà realizzato il sistema di federalismo fiscale. Si chiede quindi l’eliminazione dei commi 2 e 3 di detto articolo.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamenti  al decreto legge 30 settembre 2003, n.269 “disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”


 

Servizi pubblici locali

 

Emendamento all’art. 14 del decreto legge

All’art. 14 “servizi pubblici locali” del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 che  modifica l’art. 113 “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” del d.lgs. n. 267/2000, già modificato dall’art.35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni nazionali e regionali di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie”.

 

 

 

Motivazioni:

Le Regioni propongono un emendamento per tutelare la competenza esclusiva di settore riservata alle Amministrazioni Regionali dall’art.117 della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3/2001. In particolare le Regioni che hanno disciplinato la materia del trasporto pubblico regionale e locale hanno già svolto le gare e aggiudicati i servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, e quindi la riforma è in corso di attuazione. L’emendamento proposto intende, da un lato, salvaguardare la disciplina regionale, e, soprattutto, le azioni intraprese dalle Regioni e dagli Enti Locali per aprire il settore al mercato e alla concorrenza, dall’altro è anche volto ad eliminare situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori. Infatti, alcune aziende pubbliche locali non sono riuscite ad aggiudicarsi i servizi messi a gara dal proprio Ente e non potranno nemmeno partecipare ad altre gare in quanto gli Enti, avvalendosi delle norme introdotte dal D.L., potranno consentire alle proprie aziende di mantenere l’attuale posizione di monopolio.

 

 


 

Rimborso IVA sulle esternalizzazioni di servizi sanitari

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 

Emendamento all’art. 49 “Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” del decreto legge

 

All’art.49, comma 1, le parole “dalla definitiva determinazione dell’aliquota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’art.2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56” sono sostituite dalle parole “dalla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale con gli interventi, anche di carattere legislativo, in relazione ai lavori dell’Alta Commissione di cui all’art.3 della legge n°289/2002”.

 

 

Motivazioni:

La preliminare detrazione delle quote dell’IVA spettanti alle Regioni a Statuto Ordinario in base alla normativa vigente (dlgs 56/2000) si configura quale effettiva sottrazione di risorse; le Regioni chiedono di riconsiderare il meccanismo di detrazione di tali quote rinviandolo a quando sarà in vigore il nuovo sistema di federalismo fiscale che potrà assicurare effettivi margini di autonomia tributaria e finanziaria.

 

 

L’emendamento non comporta oneri, l’attribuzione delle somme si compensa con le maggiori entrate in quanto si intende che tali somme non confluiscono nella compartecipazione IVA spettante alle Regioni in sostituzione di alcuni trasferimenti erariali soppressi.
 

Casella di testo: SENZA IMPATTO FINANZIARIO
 
 

Accantonamento di risorse per le aree sottoutilizzate

 

Emendamento all’art.51 del decreto legge

 

“L’articolo 51 è soppresso.”

 

 

Motivazioni:

La disposizione riversa in altri settori, anche di spesa di investimento, le eventuali difficoltà finanziarie verificatesi in campo sanitario, depauperando gli interventi per le aree sottoutilizzate di 350 milioni di euro. Le Regioni chiedono che l’articolo venga soppresso.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamenti proposti da specifiche Regioni

 

 


 

Emendamento proposto dalle Regioni Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna.

 

Motivazioni

Oltre la questione dei disavanzi degli IRCCS pubblici e dei Policlinici, che è già contenuta  nell’allegato 1 sanità, sarebbe il caso di introdurre anche una norma che potrebbe sbloccare le risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel 2001 ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna) e che dovrebbe valere anche per il 2002 e gli anni futuri.

In sostanza dovrebbero essere considerate idonee le misure delle Regioni  che danno luogo alla copertura dei disavanzi anche su base pluriennale.

Del resto, visto il contesto, non è sicuramente possibile per le Regioni con grossi disavanzi coprire gli stessi con le risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del blocco di strumenti di imposizione fiscale come Irpef ed Irap.

 

Emendamento

Art.

(Disavanzi delle aziende sanitarie)

 

 

Il comma 14 dell’art. 80 della L. 289/02 è così sostituito:

 

“14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini dell’accesso al finanziamento  integrativo del FSN a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.

 

14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al precedente comma ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dagli IRCCS, dai Policlinici Universitari e delle Aziende miste.


 

Emendamento presentato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia

 

La legge finanziaria 2004 prevede per il triennio 2004-2006 uno stanziamento di 25.823.000 € annui a favore delle due leggi che riguardano gli indennizzi agli esuli: la n. 16 del 1980 e la n. 137 del 2001. Mentre la n. 137/2001 riguarda solo gli indennizzi agli esuli istriani, la prima (16/80) si riferisce anche a indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi, in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero.

Comprendendo così la Libia, l’Eritrea, ecc. Non sappiamo perciò quanti siano effettivamente i soldi destinati solo agli indennizzi degli esuli istriani e giuliano dalmati. Si tratta comunque di una cifra del tutto inadeguata rispetto all’equo e definitivo indennizzo, soluzione ormai condivisa anche dalle associazioni degli esuli.

La somma di 25.823.000 € annui è esattamente quella prevista dalla finanziaria 2003, ritenuta insufficiente da tutti, tanto che il centro sinistra presentò in commissione Bilancio, nell’ambito della discussione della legge, sia alla Camera (a firma Damiani, Illy, Maran) sia al Senato (a firma Budin, Bordon), un emendamento (all. 1) tendente a modificare i coefficienti di rivalutazione della legge 137/2001, al fine di alzare il contributo a 450.000.000 € annui. Emendamento però bocciato da governo e maggioranza. Il governo inserì però un preciso articolo nella legge finanziaria 2003 (vedi all. 2) e giudicato subito dal centrosinistra una proposta solo propagandistica. E tale si è dimostrato, perché nel previsto fondo Inps non risulta sia confluito alcunché per gli indennizzi, come dimostra peraltro l’identico stanziamento della finanziaria 2004 rispetto alle previsioni del 2003.

Con tutta probabilità sarà perciò ripresentato quest’anno l’emendamento bocciato già lo scorso anno. Questo perché la rivalutazione del coefficiente dei beni al 1938, dunque l’aumento dei contributi statali agli esuli, rappresenta l’unica strada per un effettivo equo e definitivo indennizzo.

 

All. 1

 

Emendamento:

 

la tab. A, di cui agli art. 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:

 

Valore del bene al 1938

Coefficiente di rivalutazione

Fino a lire 100.000

600

Da lire 100.001 a 200.000

300

Da lire 200.001 a 500.000

100

Da lire 500.001 fino a 1.000.000

60

Da lire 1.000.001 fino a 5.000.000

40

Oltre i 5.000.000

20

 

 


 

Emendamento proposto dalla Regione Lombardia

 

 

 

Argomento

L. 2 maggio 1990 n° 102 “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche  dei mesi di luglio e agosto 1987.

 

Motivazioni:

Le procedure previste per la modifica dei piani richiedono le analoghe procedure stabilite per la prima approvazione dei piani stessi ed un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I piani sono stati approvati rispettivamente:

Difesa del suolo 1° fase                                   DPCM del 28/12/1991;

Piano di Ricostruzione e sviluppo                     DPCM del 04/12/1992;

Difesa del suolo 2° fase                                   DPCM del 10/01/2003.

 

Ad oggi lo stato di attuazione dei piani è ad un significativo stato di attuazione. Le modifiche che si rendono necessarie riguardano la ritaratura di alcune azioni, l’opportunità della realizzazione di alcuni interventi talora non più significativi e l’adeguamento di altri in base a eventi successivamente avvenuti. Si tratta quindi di modifiche di entità contenuta, che non richiedono alcun onere aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziate e per i quali si ritiene inopportuno un iter così lungo e complesso come l’approvazione con DPCM.

L’introduzione dell’emendamento così concepito comporta uno snellimento delle procedure di attuazione dei piani e la possibilità di una conclusione più rapida delle attività.

L’art. 9 della l.r. 23/92 prevede infatti che i piani possano essere sottoposti a revisione annuale, su proposta del comitato di coordinamento istituzionale che, acquisite le proposte degli enti locali, sottopone le proposte di revisione all’approvazione della Giunta Regionale che le trasmette al Consiglio Regionale.

 

 

Testo dell’emendamento:

 

Art…

Il terzo comma dell’art. 2 della L. 102/90 è sostituito dal seguente:

“Gli stralci dello schema previsionale e programmatico  del bacino del Po di cui all’art. 3 e il piano di cui all’art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie, secondo le procedure disciplinate dalla normativa della Regione Lombardia che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.”