Emendamenti formulati sulla base dei contenuti del documento “Prime
valutazioni delle Regioni sui documenti della manovra finanziaria 2004”
approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta dell’8 ottobre
2003 e consegnato nel corso dell’audizione presso le Commissioni congiunte
Bilancio di Senato e Camera del 9 ottobre 2003
Emendamenti al disegno di legge finanziaria 2004
(AS
2512)
Copertura oneri di assistenza sanitaria per gli immigrati regolarizzati
Emendamento all’art. 3 ddl AS 2512
Nell’art. 3 dopo il comma 6
aggiungere il seguente comma 6 quater:
“6 quater. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall’Accordo fra Governo,
Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n°207 del 6 settembre 2001, ed in via
aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate sono posti a carico
del Bilancio dello Stato gli oneri per il finanziamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari
regolarizzati ai sensi della Legge 30 luglio 2002 n°189.
L’onere di cui al precedente
comma è quantificato in 975 milioni di euro annui per gli anni
2004-2005-2006.”
Le relative somme sono individuate riducendo
per l’importo di 575 milioni di euro l’U.P.B. 4.1.5.10 “Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d’ordine”, per l’importo di 200 milioni di euro l’U.PB.
4.1.5.2 “Altri fondi di riserva” e per l’importo di 200 milioni di euro l’U.P.B.
4.1.5.9 “Fondo speciale” dello Stato di Previsione del Ministero
dell’Economia e delle finanze del ddl Bilancio di previsione 2004 e del
bilancio pluriennale.
L’onere finanziario è
quantificabile in euro 975 milioni annui
Motivazioni:
L’accordo dell’8 agosto 2001 stabiliva che “
il governo si impegna ad accompagnare eventuali variazioni in incremento dei
Livelli Essenziali di Assistenza, decise a livello centrale, con le
necessarie risorse aggiuntive”. A seguito della “legge Bossi – Fini” sulla
emersione e sulla regolarizzazione dell’immigrazione extra comunitaria le
Regioni, contrariamente a quanto qualcuno pensa, sono state gravate dei
conseguenti oneri senza l’accompagnamento delle necessarie risorse
aggiuntive in difformità dell’Accordo dell’8 agosto 2001.
Infatti per le
Regioni si tratta di un onere aggiuntivo vero e proprio in quanto prima
della emersione e regolarizzazione gli immigrati usufruivano solo delle
prestazioni sanitarie nei casi di emergenza e di urgenza, mentre adesso
usufruiscono di tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di
assistenza, ossia medicina di base, farmaceutica, diagnostica, assistenza
ospedaliera etc.
Assicurare l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente
Emendamento
all’art. 3 ddl AS 2512
Nell’art. 3 dopo il comma 6
aggiungere il seguente comma 6 quinquies:
“6 quinquies. Al fine di assicurare
l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente, e fino a quando non
si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui
meccanismi strutturali del federalismo fiscale, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario
anticipazioni annue in misura corrispondente al 98% del fabbisogno dell’anno
di competenza determinato per garantire le prestazioni dei Livelli
Essenziali di Assistenza sanitaria, fermi restando i conguagli conseguenti
agli esiti del tavolo di monitoraggio previsti dall’accordo 8 agosto 2001.
Nelle more delle deliberazioni del Cipe di determinazione delle quote di
ciascuna Regione per l’anno di competenza, le anticipazioni sono corrisposte
in misura pari al 100% del fabbisogno dell’anno precedente .”
Motivazioni:
L’attuale sistema di
erogazione delle risorse finanziarie stanziate per la spesa sanitaria
corrente, e quindi nei limiti della compatibilità col bilancio dello Stato,
sta comportando pesanti ritardi nelle disponibilità di cassa da parte delle
Regioni.
Infatti risultano ancora
da erogare a valere sull’anno 2002 7,8 miliardi e sull’anno 2003 stanno
maturando nei primi 10 mesi circa 7 miliardi.
Le Regioni, a causa di tali ritardi, sono
costrette ad allungare i tempi di pagamento ai fornitori, di solito piccole
e medie imprese, fino a 400 giorni ed oltre, mettendo in crisi il settore,
oppure a ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa. Le Regioni, con
l’emendamento proposto, non
chiedono risorse aggiuntive, ma di velocizzare e di rendere certa
l’erogazione delle somme già stanziate.
Il meccanismo proposto fa salvo l’esito del tavolo di monitoraggio previsto
dall’Accordo dell’8 agosto 2001 in quanto non prevede l’anticipazione
dell’intero importo.
Il sistema di anticipazione
proposto potrà essere adeguato ai nuovi meccanismi strutturali del
federalismo fiscale di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) della L.289 del
27/12/2002. L’emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
E’ da
notare che questo meccanismo consentirebbe alle regioni di ricevere le
risorse di parte corrente secondo la tempistica normalmente adottata per il
sistema delle Autonomie Locali.
Fondo
di Garanzia
Emendamento all’art. 3 del d.d.l AS 2512
Nell’art.
3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6bis:
“6 bis.
Nel comma 3 e nel comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 56 del
2000 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell’art.10
della legge 13 maggio 1999 n. 133” le parole ‘triennio 2001 – 2003’ sono
sostituite con le parole ‘periodo 2001 – 2005’”.
Motivazioni:
L’art.13 comma 3 del dlgs. 56/2000 limita al
triennio 2001-2003 l’applicazione del fondo di garanzia per il ristoro di
minori entrate Irap e Addizionale Irpef 0,5%; questo nell’assunto che a
decorrere dal 2004 fosse pienamente a regime l’impianto del dlgs 56/00. Dal
momento che questa prospettiva non si è realizzata le Regioni ritengono
indispensabile una proroga dell’applicazione del fondo di garanzia fino
all’entrata in vigore del nuovo sistema di federalismo fiscale.
Trasferimenti per lo
svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Regioni
Emendamento all’art. 3 ddl AS 2512

Nell’art. 3 dopo il comma 6
aggiungere il seguente comma 6 ter:
“6 ter.
All’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 le
parole ‘a decorrere dal primo gennaio 2004’ sono sostituite ‘a decorrere dal
primo gennaio 2005’”
“All’articolo 6 comma 2 del dlgs. 18/2/2000 n. 56 le parole ‘entro il 30
giugno 2003’ sono sostituite con le parole ‘entro il 30 giugno 2004’”
Motivazioni:
L’art. 6, comma 1 del dlgs
56/00 prevedeva la confluenza dei trasferimenti del decentramento
amministrativo nel sistema di finanziamento attraverso la fiscalità. La
legge finanziaria 2003 all’articolo 30, comma 4 aveva disposto proroga al 1°
gennaio 2004 del regime dei trasferimenti. Poiché entro l’anno 2003 non pare
possibile assicurare la sostituzione dei trasferimenti con le risorse
fiscali del decreto legislativo 56/00, le Regioni chiedono che il sistema
dei trasferimenti venga prorogato per tutto l’anno 2004 ed allegano
specifico emendamento. Per altro già nel parere sul DPEF 2004 – 2007 le
Regioni avevano segnalato la necessità di un confronto immediato Stato
Regioni per pervenire ad una soluzione concordata di modifica dei meccanismi
del federalismo fiscale definiti dal dlgs 56/2000 in coerenza con i
contenuti degli articoli 117 e 119 della Cost. tenendo anche presenti le
caratteristiche di ridotte dimensioni territoriali.
L’emendamento non comporta maggiori spese sul bilancio statale perché a
legislazione vigente tali somme avrebbero dovuto confluire nel meccanismo
del federalismo fiscale ex Dlgs 56/2000 e avrebbero dovuto comunque essere
assicurate alle Regioni per garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni
amministrative conferite ex legge n.59/1997 e Dlgs n.112/1998.
Iva Trasporto
Emendamento all’articolo 7
comma 1 ddl AS 2512

All’art.7, comma 1, le parole
“della determinazione dell’aliquota definitiva di compartecipazione
regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’art.2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n.56” sono sostituite dalle parole “della
definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale con gli
interventi, anche di carattere legislativo, in relazione ai lavori dell’Alta
Commissione di cui all’art.3 della legge n°289/2002”.
Motivazioni:
La
decurtazione dai contributi delle somme corrispondenti alle quote dell’IVA
spettanti alle Regioni a Statuto Ordinario in base alla normativa vigente (dlgs
56/2000) si configura quale effettiva sottrazione di risorse; le Regioni
chiedono di riconsiderare il meccanismo di rimborso solo quando sarà in
vigore il nuovo sistema di federalismo fiscale che potrà assicurare
effettivi margini di autonomia tributaria e finanziaria.
Patto
di stabilità interno
Emendamento all’articolo
10 comma 5 ddl AS 2512
All’art.10 comma 5, sono
aggiunte le seguenti parole:
“nonché ai fini del calcolo dei limiti di
spesa per le Regioni a statuto ordinario di cui all’art.1 della legge 16
novembre 2001 n°405.”
Motivazioni:
Estensione anche alle Regioni del trattamento
relativo agli oneri di personale per rinnovi contrattuali ai fini del patto
di stabilità interno. Tali spese, con l’emendamento proposto, sono escluse
dai vincoli.
Assunzioni di personale

Emendamento all’articolo
11 comma 1 ddl AS 2512
Al comma 1 dell’art.11, dopo il primo
periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
“nonché quelle previste ed autorizzate col
DPCM di attuazione dell’articolo 34 comma 11 della legge n°289/2002.”
Motivazioni:
L’emendamento raccorda le nuove disposizioni
con il percorso attuato sulla base dell’articolo 34 della legge finanziaria
2003 (L.289/2002).
In tal senso sono fatte salve
le assunzioni già autorizzate per l’anno 2003 nei limiti stabiliti dal DPCM
previsto dall’art.34 della legge 289/2002 (non ancora pubblicato) non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Assunzioni di personale

Emendamento all’articolo
11 comma 6 ddl AS 2512
Il comma 6 dell’art.11 è così sostituito:
“Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, fatto
salvo il ricorso alle procedure di mobilità, le assunzioni a tempo
indeterminato per l’anno 2004 devono essere contenute, fatta eccezione per
il personale infermieristico del servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel corso dell’anno 2003.
Per gli enti del servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti,
di personale appartenente al ruolo sanitario.
I singoli enti in caso di assunzioni di
personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni per il patto
di stabilità interno per l’anno 2003.
In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle Regioni e agli Enti locali il cui onere sia
coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di unità di personale.
Per le Camere di commercio, industria e
artigianato e agricoltura e Unioncamere, con decreto del Ministero delle
attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione pubblica e con il Ministero dell’Economia e
delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente
comma.”
Motivazioni:
Tenuto conto dell’esperienza 2003, si propone
di sostituire la macchinosa procedura, riproposta anche per il 2004, con una
disposizione già operativa e indicativa dei margini disponibili per le
assunzioni. Si conferma la necessità del rispetto del patto di stabilità
interno.
Tali emendamenti mettono le
regioni nelle condizioni di avere una modalità migliorativa rispetto
all’art. della finanziaria e soprattutto di non avere mesi e mesi (non sono
stati rispettati i sessanta giorni) con il blocco completo delle assunzioni.
Limiti
di impegno
Emendamento all’articolo
50 del ddl AS 2512

I commi 2
e 3 dell’articolo 50 sono soppressi.
Motivazioni:
Le Regioni ritengono che i commi 2 e 3
dell’articolo 50 precostituiscano vincoli ed obblighi alle stesse in materia
di politiche di investimento e di indebitamento. Inoltre il meccanismo di
compartecipazione finanziaria potrà essere attuato solo quando sarà
realizzato il sistema di federalismo fiscale. Si chiede quindi
l’eliminazione dei commi 2 e 3 di detto articolo.
Emendamenti al decreto
legge 30 settembre 2003, n.269 “disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”
Servizi
pubblici locali
Emendamento all’art. 14 del
decreto legge
All’art. 14 “servizi pubblici locali” del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 che modifica l’art. 113 “Gestione
delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”
del d.lgs. n. 267/2000, già modificato dall’art.35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il comma 1, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del
presente articolo disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei
servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni nazionali e regionali
di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie”.
Motivazioni:
Le Regioni propongono un
emendamento per tutelare la competenza esclusiva di settore riservata alle
Amministrazioni Regionali dall’art.117 della Costituzione, come modificato
dalla legge cost. n. 3/2001. In particolare le Regioni che hanno
disciplinato la materia del trasporto pubblico regionale e locale hanno già
svolto le gare e aggiudicati i servizi automobilistici di trasporto pubblico
locale, e quindi la riforma è in corso di attuazione. L’emendamento proposto
intende, da un lato, salvaguardare la disciplina regionale, e, soprattutto,
le azioni intraprese dalle Regioni e dagli Enti Locali per aprire il settore
al mercato e alla concorrenza, dall’altro è anche volto ad eliminare
situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori. Infatti, alcune
aziende pubbliche locali non sono riuscite ad aggiudicarsi i servizi messi a
gara dal proprio Ente e non potranno nemmeno partecipare ad altre gare in
quanto gli Enti, avvalendosi delle norme introdotte dal D.L., potranno
consentire alle proprie aziende di mantenere l’attuale posizione di
monopolio.
Rimborso IVA sulle esternalizzazioni di servizi sanitari

Emendamento all’art. 49
“Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere” del decreto legge
All’art.49, comma 1, le parole
“dalla definitiva determinazione dell’aliquota di compartecipazione
regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’art.2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n.56” sono sostituite dalle parole “dalla
definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale con gli
interventi, anche di carattere legislativo, in relazione ai lavori dell’Alta
Commissione di cui all’art.3 della legge n°289/2002”.
Motivazioni:
La preliminare detrazione
delle quote dell’IVA spettanti alle Regioni a Statuto Ordinario in base alla
normativa vigente (dlgs 56/2000) si configura quale effettiva sottrazione di
risorse; le Regioni chiedono di riconsiderare il meccanismo di detrazione di
tali quote rinviandolo a quando sarà in vigore il nuovo sistema di
federalismo fiscale che potrà assicurare effettivi margini di autonomia
tributaria e finanziaria.
L’emendamento non comporta oneri, l’attribuzione delle somme si compensa con
le maggiori entrate in quanto si intende che tali somme non confluiscono
nella compartecipazione IVA spettante alle Regioni in sostituzione di alcuni
trasferimenti erariali soppressi.

Accantonamento di risorse per le aree sottoutilizzate
Emendamento all’art.51 del decreto legge
“L’articolo 51 è soppresso.”
Motivazioni:
La disposizione riversa in altri settori,
anche di spesa di investimento, le eventuali difficoltà finanziarie
verificatesi in campo sanitario, depauperando gli interventi per le aree
sottoutilizzate di 350 milioni di euro. Le Regioni chiedono che l’articolo
venga soppresso.
Emendamenti proposti da
specifiche Regioni
Emendamento proposto dalle
Regioni Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna.
Motivazioni
Oltre la questione dei
disavanzi degli IRCCS pubblici e dei Policlinici, che è già contenuta
nell’allegato 1 sanità, sarebbe il caso di introdurre anche una norma che
potrebbe sbloccare le risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel 2001
ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania, Calabria, Abruzzo, Molise,
Sardegna) e che dovrebbe valere anche per il 2002 e gli anni futuri.
In sostanza dovrebbero essere
considerate idonee le misure delle Regioni che danno luogo alla copertura
dei disavanzi anche su base pluriennale.
Del resto, visto il contesto,
non è sicuramente possibile per le Regioni con grossi disavanzi coprire gli
stessi con le risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del blocco di
strumenti di imposizione fiscale come Irpef ed Irap.
Emendamento
Art.
(Disavanzi delle aziende
sanitarie)
Il comma 14 dell’art. 80 della
L. 289/02 è così sostituito:
“14. Limitatamente alle misure
adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini
dell’accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato,
sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati
disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo
pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese
regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti
iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati
alla sanità.
14-bis. Nella valutazione
delle coperture dei disavanzi di cui al precedente comma ai fini
dell’accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato, non
si tiene conto dei disavanzi prodotti dagli IRCCS, dai Policlinici
Universitari e delle Aziende miste.
Emendamento presentato dalla
Regione Friuli - Venezia Giulia
La legge finanziaria 2004
prevede per il triennio 2004-2006 uno stanziamento di 25.823.000 € annui a
favore delle due leggi che riguardano gli indennizzi agli esuli: la n. 16
del 1980 e la n. 137 del 2001. Mentre la n. 137/2001 riguarda solo gli
indennizzi agli esuli istriani, la prima (16/80) si riferisce anche a
indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che
abbiano perduto beni, diritti ed interessi, in territori già soggetti alla
sovranità italiana e all’estero.
Comprendendo così la Libia,
l’Eritrea, ecc. Non sappiamo perciò quanti siano effettivamente i soldi
destinati solo agli indennizzi degli esuli istriani e giuliano dalmati. Si
tratta comunque di una cifra del tutto inadeguata rispetto all’equo e
definitivo indennizzo, soluzione ormai condivisa anche dalle associazioni
degli esuli.
La somma di 25.823.000 € annui
è esattamente quella prevista dalla finanziaria 2003, ritenuta insufficiente
da tutti, tanto che il centro sinistra presentò in commissione Bilancio,
nell’ambito della discussione della legge, sia alla Camera (a firma Damiani,
Illy, Maran) sia al Senato (a firma Budin, Bordon), un emendamento (all. 1)
tendente a modificare i coefficienti di rivalutazione della legge 137/2001,
al fine di alzare il contributo a 450.000.000 € annui. Emendamento però
bocciato da governo e maggioranza. Il governo inserì però un preciso
articolo nella legge finanziaria 2003 (vedi all. 2) e giudicato subito dal
centrosinistra una proposta solo propagandistica. E tale si è dimostrato,
perché nel previsto fondo Inps non risulta sia confluito alcunché per gli
indennizzi, come dimostra peraltro l’identico stanziamento della finanziaria
2004 rispetto alle previsioni del 2003.
Con tutta probabilità sarà
perciò ripresentato quest’anno l’emendamento bocciato già lo scorso anno.
Questo perché la rivalutazione del coefficiente dei beni al 1938, dunque
l’aumento dei contributi statali agli esuli, rappresenta l’unica strada per
un effettivo equo e definitivo indennizzo.
All. 1
Emendamento:
la tab. A, di cui agli art. 1
e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:
Valore del bene al 1938 |
Coefficiente di rivalutazione |
Fino a lire 100.000 |
600 |
Da lire 100.001 a 200.000 |
300 |
Da lire 200.001 a 500.000 |
100 |
Da lire 500.001 fino a 1.000.000 |
60 |
Da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 |
40 |
Oltre i 5.000.000 |
20 |
Emendamento proposto dalla
Regione Lombardia
Argomento
L. 2 maggio 1990 n° 102 “Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e
agosto 1987.
Motivazioni:
Le procedure previste per la
modifica dei piani richiedono le analoghe procedure stabilite per la prima
approvazione dei piani stessi ed un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. I piani sono stati approvati rispettivamente:
Difesa del suolo 1°
fase DPCM del 28/12/1991;
Piano di Ricostruzione e
sviluppo DPCM del 04/12/1992;
Difesa del suolo 2° fase
DPCM del 10/01/2003.
Ad oggi lo stato di attuazione dei piani è ad
un significativo stato di attuazione. Le modifiche che si rendono necessarie
riguardano la ritaratura di alcune azioni, l’opportunità della realizzazione
di alcuni interventi talora non più significativi e l’adeguamento di altri
in base a eventi successivamente avvenuti. Si tratta quindi di
modifiche di entità contenuta,
che non richiedono alcun onere aggiuntivo
rispetto alle risorse già stanziate e per i quali si ritiene inopportuno un
iter così lungo e complesso come l’approvazione con DPCM.
L’introduzione
dell’emendamento così concepito comporta uno snellimento delle procedure di
attuazione dei piani e la possibilità di una conclusione più rapida delle
attività.
L’art. 9 della l.r. 23/92
prevede infatti che i piani possano essere sottoposti a revisione annuale,
su proposta del comitato di coordinamento istituzionale che, acquisite le
proposte degli enti locali, sottopone le proposte di revisione
all’approvazione della Giunta Regionale che le trasmette al Consiglio
Regionale.
Testo dell’emendamento:
Art…
Il terzo comma dell’art. 2
della L. 102/90 è sostituito dal seguente:
“Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico del bacino del Po di cui all’art. 3 e il piano di cui
all’art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, nel quadro
delle medesime disponibilità finanziarie, secondo le procedure
disciplinate dalla normativa della Regione
Lombardia che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.” |