FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

6 novembre 2003

  

Emendamenti allegati alle valutazioni sui documenti della manovra finanziaria

Emendamento all’art. 3 del d.d.l AS 2512

Nell’art. 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6bis:

“Nel comma 3 e nel comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 56 del 2000 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell’art.10 della legge 13 maggio 1999 n. 133” le parole ‘triennio 2001 – 2003’ sono sostituite con le parole ‘periodo 2001 – 2005’”.

Motivazioni:

L’art.13 comma 3 del dlgs. 56/2000 limita al triennio 2001-2003 l’applicazione del fondo di garanzia per il ristoro di minori entrate Irap e Addizionale Irpef 0,5%; questo nell’assunto che a decorrere dal 2004 fosse pienamente a regime l’impianto del dlgs 56/00. Dal momento che questa prospettiva non si è realizzata le Regioni ritengono indispensabile una proroga dell’applicazione del fondo di garanzia fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di federalismo fiscale.

Emendamento all’art. 3 ddl AS 2512

 

Nell’art. 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6 ter:

“All’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 le parole ‘a decorrere dal primo gennaio 2004’ sono sostituite ‘a decorrere dal primo gennaio 2005’”

“All’articolo 6 comma 2 del dlgs. 18/2/2000 n. 56 le parole ‘entro il 30 giugno 2003’ sono sotituite con le parole ‘entro il 30 giugno 2004’”

 

Motivazioni:

 

L’art. 6, comma 1 del dlgs 56/00 prevedeva la confluenza dei trasferimenti del decentramento amministrativo nel sistema di finanziamento attraverso la fiscalità. La legge finanziaria 2003 all’articolo 30, comma 4 aveva disposto proroga al 1° gennaio 2004 del regime dei trasferimenti. Poiché entro l’anno 2003 non pare possibile assicurare la sostituzione dei trasferimenti con le risorse fiscali del decreto legislativo 56/00, le Regioni chiedono che il sistema dei trasferimenti venga prorogato per tutto l’anno 2004 ed allegano specifico emendamento. Per altro già nel parere sul DPEF 2004 – 2007 le Regioni avevano segnalato la necessità di un confronto immediato Stato Regioni per pervenire ad una soluzione concordata di modifica dei meccanismi del federalismo fiscale definiti dal dlgs 56/2000 in coerenza con i contenuti degli articoli 117 e 119 della Cost. tenendo anche presenti le caratteristiche di ridotte dimensioni territoriali.


 

Emendamento all’art. 14 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 “disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” di modifica dell’articolo 113 del d.lgs. 8 agosto 2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

 

All’art. 14 “servizi pubblici locali” del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 che  modifica l’art. 113 “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” del d.lgs. n. 267/2000, già modificato dall’art.35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni nazionali e regionali di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie”.

 

 

 

Motivazioni:

 

Le Regioni propongono un emedamento per tutelare la competenza esclusiva di settore riservata alle Amministrazioni Regionali dall’art.117 della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3/2001. In particolare le Regioni che hanno disciplinato la materia del trasporto pubblico regionale e locale hanno già svolto le gare e aggiudicati i servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, e quindi la riforma è in corso di attuazione. L’emendamento proposto intende, da un lato, salvaguardare la disciplina regionale, e, soprattutto, le azioni intraprese dalle Regioni e dagli Enti Locali per aprire il settore al mercato e alla concorrenza, dall’altro è anche volto ad eliminare situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori. Infatti, alcune aziende pubbliche locali non sono riuscite ad aggiudicarsi i servizi messi a gara dal proprio Ente e non potranno nemmeno partecipare ad altre gare in quanto gli Enti, avvalendosi delle norme introdotte dal D.L., potranno consentire alle proprie aziende di mantenere l’attuale posizione di monopolio.

 

 

Emendamenti proposti da specifiche Regioni

 

Emendamento proposto dalle Regioni Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna.

 

Motivazioni

Oltre la questione dei disavanzi degli IRCCS pubblici e dei Policlinici, che è già contenuta  nell’allegato 1 sanità, sarebbe il caso di introdurre anche una norma che potrebbe sbloccare le risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel 2001 ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna) e che dovrebbe valere anche per il 2002 e gli anni futuri.

In sostanza dovrebbero essere considerate idonee le misure delle Regioni  che danno luogo alla copertura dei disavanzi anche su base pluriennale.

Del resto, visto il contesto, non è sicuramente possibile per le Regioni con grossi disavanzi coprire gli stessi con le risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del blocco di strumenti di imposizione fiscale come Irpef ed Irap.

 

Emendamento

Art.

(Disavanzi delle aziende sanitarie)

 

 

Il comma 14 dell’art. 80 della L. 289/02 è così sostituito:

 

“14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini dell’accesso al finanziamento  integrativo del FSN a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.

 

14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al precedente comma ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dagli IRCCS, dai Policlinici Universitari e delle Aziende miste.


 

Emendamento presentato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia

 

La legge finanziaria 2004 prevede per il triennio 2004-2006 uno stanziamento di 25.823.000 € annui a favore delle due leggi che riguardano gli indennizzi agli esuli: la n. 16 del 1980 e la n. 137 del 2001. Mentre la n. 137/2001 riguarda solo gli indennizzi agli esuli istriani, la prima (16/80) si riferisce anche a indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi, in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero.

Comprendendo così la Libia, l’Eritrea, ecc. Non sappiamo perciò quanti siano effettivamente i soldi destinati solo agli indennizzi degli esuli istriani e giuliano dalmati. Si tratta comunque di una cifra del tutto inadeguata rispetto all’equo e definitivo indennizzo, soluzione ormai condivisa anche dalle associazioni degli esuli.

La somma di 25.823.000 € annui è esattamente quella prevista dalla finanziaria 2003, ritenuta insufficiente da tutti, tanto che il centro sinistra presentò in commissione Bilancio, nell’ambito della discussione della legge, sia alla Camera (a firma Damiani, Illy, Maran) sia al Senato (a firma Budin, Bordon), un emendamento (all. 1) tendente a modificare i coefficienti di rivalutazione della legge 137/2001, al fine di alzare il contributo a 450.000.000 € annui. Emendamento però bocciato da governo e maggioranza. Il governo inserì però un preciso articolo nella legge finanziaria 2003 (vedi all. 2) e giudicato subito dal centrosinistra una proposta solo propagandistica. E tale si è dimostrato, perché nel previsto fondo Inps non risulta sia confluito alcunché per gli indennizzi, come dimostra peraltro l’identico stanziamento della finanziaria 2004 rispetto alle previsioni del 2003.

Con tutta probabilità sarà perciò ripresentato quest’anno l’emendamento bocciato già lo scorso anno. Questo perché la rivalutazione del coefficiente dei beni al 1938, dunque l’aumento dei contributi statali agli esuli, rappresenta l’unica strada per un effettivo equo e definitivo indennizzo.

 

All. 1

 

Emendamento:

 

la tab. A, di cui agli art. 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:

 

Valore del bene al 1938

Coefficiente di rivalutazione

Fino a lire 100.000

600

Da lire 100.001 a 200.000

300

Da lire 200.001 a 500.000

100

Da lire 500.001 fino a 1.000.000

60

Da lire 1.000.001 fino a 5.000.000

40

Oltre i 5.000.000

20