CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
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meccanismi strutturali equlibrio tra autonomia, efficienza solidarietà livelli essenziali: intesa su politica economico-finanziaria nazionale No ad arretramenti autonomia impositiva sistemi tributari: Regioni- Enti locali responsabilizzazione finanziaria: correlazione tra prelievo e beneficio centri di servizio per la gestione dei tributi erariali
riconvocazione gruppo lavoro D.lgs. 56/2000 riparto fondo perequativo entro 2003 termine per dati relativi consuntivo gettito 2002 il fondo di garanzia del D.lgs 56/2000
sviluppo parallelo tra riforma fisco Stato e federalismo fiscale la questione della soppressione dell'Irap Senato delle
Regioni e Commissione Bicamerale questioni regionali |
Le Regioni ribadiscono che gli elementi strutturali del Federalismo fiscale siano funzionali ai principi della Costituzione e, in particolare, a quelli di uguaglianza, solidarietà e progressività della imposizione fiscale (artt. 2, 3, 4 comma 2, 53 della Costituzione). Per la definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo fiscale sui quali avviare un confronto con gli Enti locali e lo Stato, le Regioni formulano i seguenti indirizzi: 1. Il Federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali. In altri termini deve realizzare il giusto equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà; 2. i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, costituzionalmente garantiti, secondo l’articolo 117, comma 2, lettera m), sono determinati dallo Stato e integralmente finanziati ai sensi del comma 4 dell’articolo 119. Per evitare il rischio che, in mancanza di un Senato delle Regioni, la loro determinazione e regolazione avvenga in maniera incompatibile con il quadro delle risorse a disposizione della finanza regionale, in questo quadro si richiede che in sede di Conferenze Stato/Regioni e Unificata si sviluppi una preventiva intesa sulla impostazione della politica economica-finanziaria nazionale, anche in relazione alla predisposizione del DPEF, dei contenuti della legge finanziaria e del Patto di stabilità e crescita; 3. il sistema dei tributi propri e delle compartecipazioni deve garantire il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell’attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; 4. la necessità di perequare, con il comma 3 dell’articolo 119, le differenti capacità fiscali per abitante in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni loro attribuite, esige la definizione di modalità di un riequilibrio economico-finanziario proseguendo nell’ottica di incentivare l’esercizio virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna Regione. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali; 5. le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali. La legge regionale istituisce i tributi locali, limitandosi a delineare i soli principi generali (presupposto impositivo, soggetti passivi, aliquota massima), lasciando agli Enti locali la facoltà di applicarli, la determinazione delle aliquote e la disciplina del procedimento tributario. Nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, alle Regioni deve essere attribuita la delega delle funzioni amministrative di ripartizione del fondo perequativo destinato agli Enti locali, che saranno esercitate attraverso il concorso del Consiglio delle Autonomie. Su questi temi, comunque, le Regioni sono impegnate a trovare una sede di confronto con gli Enti locali. 6. si richiama la necessità che, in ogni caso, l’esercizio della autonomia impositiva delle Regioni e degli Enti locali si accompagni ai principi della responsabilizzazione finanziaria, in maniera da assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio; 7. nella consapevolezza che l’attuazione della riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell’entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l’esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente; 8. l’attuazione del Federalismo fiscale, che deve ispirarsi anche al principio della semplificazione, dell’efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti. Nelle more della definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo fiscale, sulla base dei quali l’Alta Commissione di studio deve indicare al Governo i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le Regioni chiedono
Il federalismo fiscale deve essere sviluppato “in parallelo” alla riforma del sistema fiscale statale e non già “in progressione”, per evitare il rischio di adattamenti successivi, che potrebbero o scardinare il quadro generale appena costruito oppure essere costretti e compressi dentro un disegno ritenuto immodificabile e incompatibile con le esigenze delle Autonomie. A questo proposito le Regioni, chiedono di essere preventivamente coinvolte nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega. In particolare, desta forte preoccupazione la disposizione dell’art. 8 della legge delega in materia fiscale che prevede la “graduale eliminazione dell’Irap, con prioritaria esclusione della base imponibile del costo del lavoro”.Va ricordato che l’Irap assicura alle finanze regionali un gettito di circa 30 miliardi di euro e consente un margine di manovrabilità dell’aliquota di circa il 25%. Prima di procedere alla eliminazione dell’Irap, quindi, occorre garantire alle Regioni un tributo che abbia non solo il medesimo gettito, ma anche la stessa manovrabilità. Le Regioni ribadiscono che un effettivo sistema di Federalismo implica la creazione di una Camera federale, Senato delle Regioni, in maniera da assicurarne la rappresentanza politica nell’esercizio della funzione legislativa statale. Da subito deve essere attivata la Commissione Parlamentare per le Questioni regionali così come integrata dalle disposizioni dell’articolo 11 delle Legge Costituzionale n. 3/2001. Ravello, 1 aprile 2003 |