PATTO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA
TRA
E
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
Premesso:
·
Che per perseguire un’efficace politica dell’arte
contemporanea, capace di garantire in tempi brevi un rilancio complessivo del
sistema nazionale, è necessario anzitutto un approccio integrato da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti, anche per consentire una migliore
collaborazione con il settore privato;
·
Che un simile approccio richiede la definizione di obiettivi
nazionali e di azioni prioritarie finalizzate al loro conseguimento, per
assicurare la congruenza degli interventi e l’impiego ottimale delle risorse
pubbliche, ferma restando l’autonomia di scelta delle singole amministrazioni;
·
Che a tal fine occorre far leva anzitutto sugli
strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a
quelli della programmazione negoziata;
·
Che pertanto è necessaria una più stretta collaborazione in materia
d’arte contemporanea fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le
Regioni e le Province Autonome
Considerato:
·
Che la collaborazione tra il Ministero, le Regioni e le Province
Autonome, finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico, deve comunque inquadrarsi in un accordo più ampio, relativo
anche alle attività di promozione e valorizzazione, come auspicato dal
documento della Presidenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia
di beni culturali del 24.10.2001, nel quale si richiede un’intesa specifica con
il Ministero nel campo dell’arte contemporanea
·
Che gli obiettivi e le modalità di tale collaborazione dovranno essere resi
coerenti con la competenza legislativa delle Regioni in materia di
“valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali”.
·
Che le Regioni e le Province Autonome promuovono, valorizzano ed
incrementano il patrimonio pubblico d’arte contemporanea nei rispettivi
territori, in coerenza con
i rispettivi statuti e le leggi, attraverso l’operato
di musei e centri espositivi, manifestazioni periodiche, fiere, premi, ecc,
·
Che la legge 23 febbraio 2001 n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali” all’art. 3
prevede, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la
predisposizione del Piano per l’arte contemporanea, con una dotazione annua di
€ 5.164.569,00 (lire 10 miliardi) dal 2002, la cui finalità è l’incremento del
patrimonio pubblico d’arte contemporanea;
·
Che il Piano per l’arte contemporanea è stato adottato dal Ministro per
i Beni e le Attività culturali con decreto del 24 aprile 2002
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto
segue:
1. Le parti collaboreranno per
la promozione dell’arte contemporanea e per
l’incremento del patrimonio pubblico in questo settore, nel rispetto delle
seguenti finalità:
·
Individuare obiettivi e azioni prioritarie che
permettano di conseguire, nel triennio 2002-2004, un significativo sviluppo del
settore in Italia, anche con riferimento alla sua promozione internazionale,
ferme restando le competenze del Ministero degli Affari Esteri;
·
Definire standard, linee guida e manuali di
buona pratica volti a garantire la qualità, la congruenza e la capacità di
valutazione degli interventi, tenendo anche conto dell’Atto d’indirizzo sui
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei
musei (art.150, comma 6, D.L. n.112/1998) elaborati dal Gruppo di lavoro (D.M.
25.7.2000);
·
Assicurare la coerenza con gli obiettivi, le azioni e gli standard
sopra indicati degli interventi previsti dalle diverse forme di programmazione
negoziata che coinvolgono il Ministero, le Regioni e le Province Autonome;
·
Promuovere lo scambio e la condivisione di dati nonché
l’elaborazione di studi, ricerche e analisi propedeutici alla soluzione di
problemi giuridici, organizzativi e gestionali tipici del sistema dell’arte
contemporanea;
·
Favorire la creazione di reti e di altre forme
di cooperazione fra i diversi soggetti attivi nel settore dell’arte
contemporanea in ambito nazionale e comunitario;
·
In via generale, incentivare la collaborazione
interistituzionale nel campo oggetto dalla presente intesa, garantendo favorendo il
coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fine di
dare visibilità all’intero sistema dell’arte contemporanea,
·
Potenziare l’immagine di un territorio che coniuga la civiltà attuale
con la tradizione culturale del passato nella continuità del sostegno alle sue
espressioni artistiche;
·
Promuovere e diffondere, anche nel settore
scolastico, un’adeguata conoscenza della ricerca dell’arte contemporanea;
2. In materia di incremento del
patrimonio pubblico d’arte contemporanea, la collaborazione verterà sulle
tematiche seguenti:
·
Estensione dal 2003 del Piano per l’arte contemporanea all’intero ambito del patrimonio pubblico, prevedendo la possibilità di
partecipazione anche finanziaria delle Regioni e delle Province autonome;
·
Individuazione a tal fine di una rete di musei ed altri istituti comunque
d’interesse culturale, definibili come centri d’eccellenza cui destinare
le risorse del piano, attraverso il monitoraggio congiunto della situazione
esistente e la definizione comune di parametri di qualità in base ai quali
operare la selezione;
·
Identificazione di altri spazi e luoghi
d’eccellenza architettonica ed urbanistica per i quali gli enti perseguono una politica di acquisizione
ed esposizione d’arte contemporanea avente caratteristica di qualità,
consistenza e continuità, non limitatamente all’applicazione della legge 29
luglio 1949 n. 717 “Norme per l’arte negli edifici pubblici”;
·
Ricognizione, catalogazione, costituzione e condivisione di
banche dati in materia di patrimonio d’arte
contemporanea, in armonia
con quanto disposto dall’Accordo approvato dalla Conferenza Stato – Regioni
del !° febbraio 2001, in attuazione
all’articolo 149, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
·
Nuovi modelli di gestione dei musei e degli spazi
dedicati all’arte contemporanea;
·
Interventi di committenza legati all’applicazione
della legge 29 luglio 1949 n. 717, “Norme per l’arte negli edifici pubblici”;
3. In materia di promozione dell’arte contemporanea, la collaborazione
verterà in particolare su:
·
Individuazione di una rete di centri d’eccellenza per la promozione dell’arte contemporanea, da selezionare in base a
criteri condivisi di qualità e rilevanza
·
Nuovi modelli di gestione dei centri per la promozione
dell’arte contemporanea;
·
Ricognizione, catalogazione, costituzione e/o condivisione di banche
dati in materia di manifestazioni d’arte contemporanea;
·
Forme di coordinamento relative alle
manifestazioni di rilievo nazionale, quali rassegne espositive periodiche o
mostre di particolare impegno, premi, fiere, eccetera;
·
Forme di collaborazione in materia di azioni
educative, diffusione, comunicazione e informazione sull’arte contemporanea in
Italia;
·
Attività di sostegno alla creazione artistica, anche con la finalità di
promuovere le opere dei giovani artisti;
·
Proposte di iniziative per la promozione
dell’arte contemporanea italiana all’estero, fatte salve le competenze del
Ministero degli Affari Esteri;
·
Definizione di linee guida che facilitino, nel
settore specifico, l’attività di programmazione e valutazione;
·
Aspetti di competenza delle parti in materia di
mercato dell’arte.
4. Il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali si impegna
·
A progettare con le Regioni e le Province Autonome i
modelli, le metodologie di implementazione e gli strumenti di programmazione,
bilancio e controllo per la realizzazione del progetto
·
A mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio, le competenze e le risorse necessarie per la definizione e la messa
in opera delle attività oggetto del presente accordo
5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano, ciascuna secondo le rispettive leggi e gli ordinamenti rispettivi:
·
A progettare con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali i modelli, le metodologie di implementazione e gli
strumenti di programmazione, bilancio e controllo per la realizzazione del
progetto;
·
A mettere a disposizione, compatibilmente con
le disponibilità di bilancio, le competenze e le risorse necessarie per la
definizione e la messa in opera delle attività oggetto del presente
accordo.
6. La Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome si impegna:
·
A promuovere la partecipazione attiva delle Regioni e delle Province
Autonome all’attuazione delle attività previste
dal presente patto e, per il tramite delle
stesse Regioni, a promuovere la partecipazione dei governi locali, degli
istituti culturali e degli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo
dell’arte contemporanea;
7. Le Parti convengono che le azioni conseguenti al presente atto - ove
fatte proprie da ciascuna Regione e Provincia Autonoma secondo i rispettivi
statuti, leggi e ordinamenti - siano oggetto
dell’attività delle Commissioni per i beni e le attività culturali di cui al D.
Lgs. 31 marzo 1998, n.112, artt. 154-155 e si espletino,
ove ritenuto possibile ed opportuno, con strumenti di programmazione negoziata
di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203.
8. Per facilitare e verificare
l’attuazione del presente patto, si prevede la costituzione di un Comitato
guida, composto dai seguenti membri:
·
Il Direttore Generale per l’architettura e l’arte contemporanea, il
Direttore del Servizio Arte Contemporanea della stessa Direzione, il
Soprintendente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, tre
esperti di settore nominati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
·
Tre dirigenti in servizio delle Regioni e delle Province Autonome, tre
esperti di settore selezionati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Il Comitato avrà i seguenti compiti:
·
Orientamento e supervisione dell’intesa
·
Definizione,anche mediante l’acquisizione
del parere del Consiglio per i Beni Culturali ed ambientali, degli
obiettivi e degli indirizzi,
·
Definizione dei criteri e dei parametri d’applicazione ed attuazione
·
Monitoraggio e valutazione dei risultati
Il Comitato può costituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può stipulare accordi con singole Regioni e Province
Autonome per progetti specifici.
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome comunicherà, entro quindici giorni
dalla firma del presente patto, i nominativi dei propri rappresentanti nel
Comitato.
Roma, ……2003
Il Ministro per i Beni e
le Attività Culturali Giuliano Urbani |
Il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Enzo Ghigo |