FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

27 marzo 2003

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE E DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA GIUSTIZIA, DELLA SALUTE, DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CAPACITA’ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI

 

 

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame con la verifica dell’accoglimento in sede politica della riformulazione dell’art. 2 dello schema di decreto recante inserimento di un articolo 8 bis al decreto legislativo 626/1994 concordato in sede tecnica.

 

“Art. 8 bis”

(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)

 

 

1.      Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2.      Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla scuola media superiore ed essere inoltre in  possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza Stato-Regioni saranno individuati i soggetti formatori e gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi

3.      Per lo svolgimento della funzioni di responsabili del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

4.      I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, con cadenza almeno quinquennale.

5.      Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della Sicurezza e Protezione” o di “Scienze della Sicurezza e Protezione” o di “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

6.      Le capacità ed i requisisti professionali di cui al comma 2 si intendono acquisiti da coloro che dimostrino di aver svolto, alle dipendenze di un datore di lavoro, l’attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione protezione per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto ed abbiano conseguito un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, entro i due anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto.

7.      E’ fatto salvo l’art. 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

 

 

 

Roma, 27 marzo 2003