FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

27 marzo 2003

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2000/77/CE E DEL 2001/46/CE RELATIVE

ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NELLA ALIMENTAZIONE ANIMALE

 

Punto 2.3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte di emendamento presentate, che sono state ritenute accoglibili, salvo verifica, per quanto concerne gli articolo 4 e 7 dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali nella riunione tecnica mista del 20 marzo scorso.

 

Si riportano di seguito gli emendamenti proposti:

 

Articolo 4:

alla seconda alinea, dopo la parola “d’intesa” eliminare le seguenti " Presidenza Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento Protezione Civile”.

 

Articolo. 7:

hanno proposto di aggiungere al comma 4 i sottoelencati commi per dare valore pregnante al controllo degli additivi vietati nella UE, onde rafforzare quanto previsto dalla circolare esistente, per un ulteriore chiarimento del quadro normativo:

 

Comma 1:

Gli importatori ed i produttori che intendono introdurre, stoccare e/o manipolare nel territorio nazionale i suddetti prodotti, per il fine sopra specificato, debbono essere in possesso di un’apposita autorizzazione rilasciata dai Ministero della salute- D.G.S.P.V.A.N.

 

Comma 2:

E’ fatto obbligo per gli stessi importatori e produttori, la tenuta di un registro relativo alla movimentazione dei prodotti vietati (carico e scarico), conformemente a quanto previsto dal D.L.vo 123/99, distinto da quello in cui riportano la movimentazione dei prodotti di libera circolazione nella Comunità.

 

Comma 3:

Gli importatori, inoltre, sono tenuti agli adempimenti previsti all'art. 15, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 433 del 2 novembre 2001 e dalla circolare del Ministero della salute n. 4 del 4 luglio 2002.

 

Comma 4:

Il Ministero della salute predispone gli elenchi degli importatori e degli stabilimenti autorizzati ad introdurre, stoccare e trasformare gli additivi, premiscele di additivi e mangimi composti non autorizzati nella Comunità europea. Tale elenco, aggiornato annualmente, viene trasmesso agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome ed alla Comunità europea.

 

Comma 5:

Gli additivi vietati, le premiscele ed i mangimi composti che li contengono, analogamente agli altri prodotti destinati all'alimentazione animale, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo attraverso un posto di ispezione frontaliera (PIF), conformemente alle disposizioni dei presente decreto. I prodotti vietati nella Comunità europea, devono essere inviati sotto vincolo doganale direttamente allo stabilimento di destinazione.

 

Comma 6:

Il veterinario dei PIF informa immediatamente dell'arrivo dei prodotto l'Assessorato alla sanità della Regione o Provincia autonoma e l'Azienda U.S.L. competenti per territorio dello stabilimento di destinazione, affinché venga predisposta un'efficace attività di vigilanza.

 

Comma 7:

Sulle confezioni, sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento dei prodotti non ammessi nella Comunità deve essere indicata in maniera chiara ed indelebile l'indicazione: " PRODOTTO PER L'ESPORTAZIONE ‑VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL’ U.E."

 

Comma 8:

Dai magazzini di stoccaggio o dagli stabilimenti di produzione i prodotti vietati devono essere inviati direttamente alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281.

 

Comma 9:

A garanzia dell'effettiva destinazione di tutti i prodotti vietati al di fuori della Comunità, il produttore è tenuto a comunicare all'Assessorato alla sanità della Regione o Provincia autonoma ed ai Servizi Veterinari dell'Azienda sanitaria locale sede dello stabilimento o deposito, le seguenti informazioni:

a)data prevista per la spedizione;

b)quantità e tipologia dei prodotto;

c)paese terzo di destinazione.

 

Comma 10:

Tali Autorità informano la Regione o Provincia autonoma e la Aziende sanitarie locali di destinazione, della spedizione dei prodotti vietati al di fuori dei territorio comunitario.

 

Comma 11:

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero della salute ‑ D.G.S.P.V.A.N. ‑ Uff. XIV, un resoconto relativo alla produzione e alla movimentazione dei prodotti vietati nel quale devono essere indicate:

 

a) le quantità introdotte, quantità stoccate e riesportate senza ulteriore lavorazione;

b) le quantità sottoposte a lavorazione distinte per tipologia di prodotto finito (premiscele, mangimi composti, complementari, medicati ecc.);

c) i Paesi terzi di destinazione.

 

Comma 12:

Nel caso di introduzione nel territorio nazionale di additivi vietati destinati alla produzione di medicinali veterinari o alimenti medicamentosi (mangimi medicati o prodotti intermedi) di cui non è vietato il commercio nel territorio comunitario, il titolare dei l'autorizzazione ministeriale all'importazione deve essere in possesso anche dell'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 27/1/1992 n. 119 e successive modifiche.

 

Comma 13:

Gli operatori che detengono principi farmacologicamente attivi destinati alla produzione di medicinali veterinari o alimenti medicamentosi, vietati come additivi nell'alimentazione animale, devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 e successive modifiche.

 

Comma 14:

In ogni caso tali sostanze dovranno essere depositate in locali diversi da quelli utilizzati per lo stoccaggio degli additivi e dei prodotti contenenti additivi di cui è vietata l'immissione in commercio in ambito comunitario.

 

Articolo 9:

al comma 2 aggiungere la lettera “d) distruzione dei prodotti”.

 

Articolo 10:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma

1 bis: Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome assicurano il necessario coordinamento delle attività”.

 

Articolo 12:

al comma 1, al primo e secondo periodo, aggiungere dopo la parola “titolare dello stabilimento, le seguenti : “direttamente o per il tramite del responsabile dello stabilimento”.


 

 

Articolo 13

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“Qualora le sostanze indesiderabili o il pericolo per la presenza di tali sostanze abbiano potuto interessare altre partite o la catena alimentare umana, le autorità competenti effettuano immediatamente l'identificazione e l'assunzione dei controllo sulle altre partite di prodotti ritenuti pericolosi, procedendo, se dei caso, al l'identificazione e degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi e all'applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 o da altre disposizioni normative relative alla salute degli animali o alla sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale, garantendo il coordinamento tra i competenti servizi di controllo, allo scopo di evitare che prodotti pericolosi vengano immessi in circolazione e affinché siano applicate le procedure di ritiro dei prodotti già presenti sul mercato”.

 

Articolo 14:

al comma 1 eliminare le seguenti " Presidenza Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento Protezione Civile

 

Articolo 14:

al comma 2 alla seconda alinea dopo le parole “in questione e, ”sopprimere le seguenti "se necessario"

 

Inoltre i rappresentanti delle Regioni hanno proposto di aggiungere un apposito articolo in materia di sanzioni “15 bis.”Sanzioni” e di richiamare le norme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 15 gennaio 1963, n. 281 e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

 

 

 

Roma, 27 marzo 2003