FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

27 marzo 2003

Disposizioni di cui all’art. 24 Legge 289/2002 (Finanziaria 2003)

Ipotesi di Legge Regionale per la disciplina degli acquisti

 

 

Articolo 1. (Oggetto e finalità)

1.     La Regione, nell’esercizio della potestà legislativa di cui all’art.117, comma..., della Costituzione, e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2sexies, del 30 Dicembre 1992, n.502, come integrato e modificato, definisce i principi e criteri utilizzabili dalle Aziende (...) per la redazione dell’atto aziendale come previsto dall’articolo 3 dello stesso D.Lgs.n.502/1992, con riferimento alla disciplina delle procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi.

2.     I principi ed i criteri di cui al comma 1 sono finalizzati ad agevolare il perseguimento, da parte delle Aziende e (...), dei loro fini istituzionali in armonia con gli obiettivi di gestione indicati dalla programmazione socio-sanitaria regionale.

 

 

Articolo 2. (Principi e criteri)

Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, le Aziende (...):

a)     Definiscono metodologie di programmazione, su base annuale, delle acquisizioni di beni e servizi;

b)    Assicurano la coerenza dei programmi di acquisizione di cui alla lettera a) con i documenti di budget operativi sia di carattere generale che di struttura e di centro di responsabilità;

c)     Garantiscono la tutela della trasparenza e concorrenza, mediante la formazione di elenchi di fornitori qualificati, il preventivo esperimento di valutazioni comparative in base, anche, ad adeguate e documentate indagini di mercato, nonché attraverso l’utilizzo di e-commerce;

d)    Prevedono modalità di valutazioni diversificate in relazione alle diverse tipologie di beni e servizi, assicurando l’interdisciplinarietà degli interventi valutativi, finalizzati alla preventiva identificazione dell’impatto clinico, organizzativo, economico-patrimoniale che l’acquisizione del bene o del servizio produce nel contesto aziendale;

e)     Individuano i dirigenti responsabili delle strutture che possono impegnare l’Azienda verso l’esterno entro i limiti economici definiti nel piano programmatico e finanziario, in relazione agli obiettivi stabiliti;

f)      Si attengono agli specifici indirizzi stabiliti, a livello nazionale e regionale, per l’affidamento dei servizi alla persona ai soggetti operanti nel terzo settore.

 

 

 

Articolo 3 (Acquisti con norme di diritto privato)

Per assicurare l’adempimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 1ter, del D.Lgs.n.502/1992, nell’individuare le norme di diritto privato per l’acquisizione dei beni e dei servizi di cui al D.Lgs. 24 Luglio 1992, n.358 e successive modificazioni e al D.Lgs. 17 Marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, con valore di stima, IVA esclusa, inferiore a 200.000 D.S.P., l’Atto aziendale stabilisce forme di pubblicità adeguate a garantire la trasparenza e la concorrenza del mercato, anche in riferimento alla più elevata partecipazione delle imprese di settore.

 

 

 

 

 

Roma, 27 marzo 2003