FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome |
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27 marzo 2003 |
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PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER I RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO
Punto 2.7) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole allo schema di decreto in oggetto nel testo concordato in sede tecnica che si allega.
Roma, 27 marzo 2003
ALLEGATO
Schema di decreto di attuazione della Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’articolo 32, recante “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico” e l’allegato B; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, recante l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662 di ratifica della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi - MARPOL - 73/78 e relativi allegati, firmata a Londra nel 1973; Visto il decreto interministeriale 19 aprile 2000, n. 432, di attuazione della direttiva del consiglio 95/21/CE, relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell’inquinamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il… Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata il…
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell’interno e delle attività produttive EMANA il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 (Obiettivi)
1.Il presente decreto ha l’obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato e di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui. Articolo 2 (Definizioni)
1. Al fine del presente decreto, si intende per: a) Nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell’ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti nonché le unità di cui alle successive lettere f) e g); b) Marpol 73/78: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo Protocollo del 1978, in vigore nell’Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con la legge 29 settembre 1980 n. 662; c) Rifiuti prodotti dalla nave: tutti i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui agli Orientamenti (Guidelines) per l’attuazione dell’allegato V della Marpol 73/78; d) Residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite; e) Impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all’interno del porto dove, in via preliminare ai servizi di recupero o smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico; f) Peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; g) Imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative; h) Porto: un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l’attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto; j) Autorità competente: l’Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima. 2. I “rifiuti prodotti dalla nave" e i “residui del carico” sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 3 (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica: a) a tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali; b) a tutti i porti dello Stato ove fanno scalo le navi cui si applica la lettera a). 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell’Economia e finanze e della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono adottate tutte le misure atte ad assicurare che il naviglio militare dello Stato ed ausiliario, escluso dall’ambito di applicazione ai sensi del precedente comma 1 lettera a), conferisca i propri rifiuti ed i residui del carico secondo modalità coerenti con la normativa vigente, con riferimento alle specifiche prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche di ogni classe di unità. 3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, della Giustizia, delle Politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono adottate tutte le misure atte ad assicurare che le navi delle forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall’ambito di applicazione ai sensi del precedente comma 1 lettera a), conferiscano i propri rifiuti ed i residui del carico secondo modalità coerenti con la normativa vigente, con riferimento alle specifiche prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche di ogni classe di unità. Articolo 4 (Impianti portuali di raccolta)
1.
Tutti i porti devono essere dotati di servizi di raccolta 2. Gli impianti portuali di raccolta, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, devono essere in grado di ricevere le tipologie e i quantitativi di rifiuti prodotti da navi e i residui del carico provenienti dalle navi che normalmente vi approdano, considerando le esigenze operative degli utenti dello scalo, l’ubicazione geografica e le dimensioni del porto, la tipologia delle navi che vi fanno scalo nonché le esenzioni di cui all’articolo 7 comma 1. 3. Gli impianti portuali di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.
4 bis L'aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo la legislazione nazionale e comunitaria vigente. ( era il comma 2 dell’art. 8) 5. I gestori degli impianti portuali di raccolta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) e dei servizi di raccolta provvedono agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale e alla tenuta dei registri di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22. 6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le modalità per notificare, ai sensi delle procedure stabilite dall’IMO, le eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.
Articolo 5 (Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti)
1. Nel rispetto delle prescrizioni previste
dall’allegato l al presente decreto, l’Autorità competente, tenendo conto
degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 12 previa consultazione
delle parti interessate e, in particolare, degli Enti locali, dell’Ufficio
di Sanità Marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti,
entro un anno
2. Entro sessanta giorni dall’avvenuta
comunicazione le regioni valutano ed approvano i piani di raccolta dei
rifiuti, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con la
esistente programmazione regionale e 3. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, la regione nomina entro sessanta giorni un commissario ad acta per la redazione del piano di raccolta dei rifiuti. Il piano viene approvato secondo quanto previsto al comma 2. 4. Le autorità competenti di porti ricadenti nello stesso territorio regionale possono elaborare ed applicare un unico piano di raccolta, purché l’esigenza e la disponibilità degli impianti medesimi siano specificate per ogni singolo porto. 5. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti devono essere aggiornati ed approvati almeno ogni tre anni secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, e comunque in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione dei porti.
Articolo 6 (Notifica)
1. Il comandante di una nave, che sia diretta verso un porto situato nel territorio dello Stato, adempie ai propri obblighi di notifica relativi ai rifiuti con la compilazione del modulo di cui all’allegato 3 e la trasmissione delle informazioni ivi riportate all’autorità marittima che ne cura l’inoltro all’autorità portuale, ove istituita, ai gestori dell’impianto di raccolta, agli Uffici di Sanità Marittima ed agli Uffici Veterinari di porto, aeroporto e di confine: a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto; b) non appena è noto il porto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall’arrivo; c) prima della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore. 2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, messe a disposizione delle Autorità competenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescherecci, alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri e alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari; queste ultime forniscono la documentazione di cui al comma 1 in forma cumulativa presso il porto di conferimento. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Articolo 7 (Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave) 1. Il comandante di una nave, con esclusione di quelle in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che approda in un porto conferisce tutti i rifiuti prodotti dalla nave all’impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. 2. Una nave, previa autorizzazione del Comandante del porto, che si avvale dell’Autorità Sanitaria Marittima e del Chimico del porto, ove presenti, può proseguire verso un successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti prodotti, qualora dalle informazioni fornite a norma dell’articolo 6 e dell’allegato 3 risulti la presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti prodotti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del tragitto previsto fino al porto di conferimento. Se vi sono fondati motivi di ritenere che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o se questo porto non è conosciuto e sussiste quindi il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, il Comandante del porto adotta tutte le misure necessarie a prevenire l’inquinamento marino, se necessario richiedendo alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto. 3. Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.
4.
Articolo 8 (Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave)
1. I costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono recuperati attraverso la riscossione di tariffe a carico delle navi, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 4 bis. 2. L'importo della tariffa è formulato nell'ambito dell'offerta avendo come riferimento i parametri definiti dalla autorità competente. 3. La tariffa da applicare alle navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, è calcolata sulla base delle modalità riportate nell’allegato 4. 4. Le autorità competenti definiscono criteri di tariffazione da applicare alle compagnie di navigazione che gestiscono i servizi regolari di linea con approdi frequenti, su base portuale o regionale in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati. 5. In considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, l'autorità competente predispone, nel bando di gara di cui al comma 2, un trattamento più favorevole che escluda una tariffazione dipendente dalla quantità di rifiuti conferiti, fermo restando il divieto di scarico in mare dei rifiuti. 6. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l’attività di pesca, non comporta l’obbligo della corresponsione di alcuna tariffa.
Articolo 9 (Esenzioni)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la Commissione Europea almeno una volta all’anno in merito alle esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
Articolo 10 (Conferimento dei residui del carico)
1. Il comandante di una nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico a un impianto di raccolta in base alle disposizioni della Convenzione MARPOL 73/78. 2. I residui del carico sono di norma avviati al riciclaggio e al recupero nel rispetto della normativa vigente. 3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all’art. 2, lett. d) del presente decreto, vengono corrisposte esclusivamente da chi utilizza gli impianti ed i servizi di raccolta. L'aggiudicazione del servizio avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo la legislazione nazionale e comunitaria vigente. L'importo della tariffa è formulato nell'ambito dell'offerta, facendo riferimento ai parametri definiti dalla autorità competente.
Articolo 11 (Ispezioni)
1. L’autorità marittima esegue le ispezioni mirate alla verifica dell’osservanza degli articoli 7 e 10 del presente decreto, applicando, se del caso, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 aprile 2000, n. 432. In tal caso è assicurato il rispetto della percentuale minima ivi prevista. 2. L’Autorità marittima ispeziona in particolare: a) le navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica di cui all’articolo 6; b) le navi per le quali le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell’articolo 6, possano far ritenere l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10. 3. L’autorità marittima che valuti negativamente il risultato dell’ispezione provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all’impianto di raccolta, almeno in misura tale da ottemperare agli articoli 7 e 10. 4. L’Autorità marittima che abbia accertato che la nave ha lasciato il porto in violazione degli articoli 7 o 10, ha l’obbligo di informare immediatamente l’Autorità marittima del successivo scalo che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13, vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. 5. L’Autorità marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri. Articolo 12 (Procedura di modifica degli allegati)
1. Gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto sono modificati, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede di comunitaria.
Articolo 13 (Sanzioni) 1. Al gestore dell’impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) che non provvede agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 5, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 del 1997. 2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un’imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti in violazione dell’articolo 7 comma 1 e 10 comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 4. Il comandante di un peschereccio o di un’imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti a un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro cinquecento.
Articolo 14 (Informazione) Entro il 31 dicembre 2005 e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.
Articolo 15 (Norme transitorie finali) 1. L’articolo 19, comma 4 bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997 n 389, è abrogato.
Articolo 16 (Disposizione finale) In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5 della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Prescrizioni per i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (di cui all'articolo 5)
·
Il piano riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle
navi e di residui del carico provenienti dalle navi che normalmente
approdano in un porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello
scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. · descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta, · indicazione dell’area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano nonché l’indicazione delle aree non idonee, · - descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, · la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, compreso il trattamento e lo smaltimento degli stessi, finalizzata alla predisposizione del bando di gara; · - descrizione del sistema di tariffazione,
·
- procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze
rilevate negli impianti portuali di raccolta, · - una sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento, · - l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano, · le iniziative dirette a promuovere l’informazione agli utenti del porto intese a ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto; · - la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento nel porto,
·
- la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso
effettivo degli impianti portuali di raccolta, · - la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
Le procedure di accettazione, raccolta,stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità è presunta se le procedure si attengono a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
Allegato 2
Principi guida per l’informazione agli utenti del porto sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (di cui all’articolo 8)
L'Autorità competente deve fornire ad ogni utente del porto la documentazione informativa contenente: - breve accenno alla fondamentale importanza di un corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,
-
ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio
con diagramma/cartina, - elenco dei gestori delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico; - elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti,descrizione delle procedure per il conferimento, descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione, procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.
Allegato 3
INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Porto di destinazione di cui all'articolo 6 del presente decreto) 1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO: 2 Stato di bandiera: 3. Ora presunta di arrivo (ETA): 4. Ora presunta di partenza (ETD): 5. Precedente porto di scalo: 6. Prossimo porto di scalo: 7. Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave: 8. Intendete conferire tutti _ / alcuni_ / nessuno_ /(*) dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? 9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima: Nel caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre. Se intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.
(1) Può trattarsi di stime. (*)Contrassegnare la casella appropriata. Note: 1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni. 2. Gli Stati membri
decideranno quali organismi riceveranno copie della presente notifica. Confermo: che le suddette informazioni sono accurate e corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti. Data ………………… Ora.………………… Firma …………………
Allegato 4
Modalità per la definizione della tariffa da applicare alle navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri (di cui all’articolo 8)
Tutte le navi che approdano nei porti contribuiscono in misura significativa alla copertura dei costi di cui all’articolo 8, comma 1, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti. Questa componente può essere incorporata nelle tariffe nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti. Le tariffe possono essere differenziate in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave; a) la parte dei costi non coperta dalla tariffa di cui al comma 2 è coperta in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti prodotti effettivamente e conferiti dalla nave agli impianti portuali; b) le tariffe possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature e il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa possa dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti.
Per garantire che le tariffe applicate siano eque, trasparenti, non discriminatorie e rispecchino i costi degli impianti e dei servizi messi a disposizione ed, eventualmente, utilizzati, agli utenti dei porti devono essere precisati, attraverso la documentazione di cui all’allegato 2, il loro importo e la base sulla quale sono state calcolate.
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Attuazione della Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.
La finalità del decreto legislativo in oggetto, attuativo della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico, riguarda essenzialmente la conservazione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente marino.
Il raggiungimento di tale finalità, in accordo con i principi comunitàri della precauzione e dell’azione preventiva, viene perseguito attraverso il miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta, ad oggi esistenti, e alla conseguente riduzione degli scarichi in mare, specialmente quelli illeciti, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico.
Com'è noto, un settore importante dell'azione comunitaria nel settore dei trasporti marittimi riguarda la riduzione dell'inquinamento dei mari e dei litorali costieri; inoltre, per garantire l'attuazione della Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1973 (MARPOL 73 - 78), che disciplina sia i rifiuti che le navi possono scaricare nell'ambiente marino che la predisposizione di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti stessi, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno emanato la direttiva in oggetto che disciplina, in modo particolare, la costituzione e l'esercizio degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti.
Il presente decreto, quindi, intende dare piena attuazione alla direttiva citata, attraverso previsioni inerenti la costituzione di strutture atte al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, che devono essere obbligatoriamente presenti in ogni porto, l'esercizio di tali strutture, le regole di conferimento dei rifiuti che ogni nave deve rispettare, la copertura dei costi di installazione delle strutture e del relativo esercizio attraverso la riscossione di tariffe a carico delle navi, le ispezioni che l'Autorità marittima deve effettuare e la definizione di un regime sanzionatorio a carico dei trasgressori.
Si descrive, di seguito, il contenuto degli articoli della proposta di decreto legislativo.
Articolo 1 - Con tale articolo sono stati definiti gli obiettivi del decreto.
Articolo 2 - Con tale articolo vengono stabilite le definizioni dei termini che verranno utilizzati nel decreto.
Articolo 3 - Tale articolo definisce l'ambito di applicazione del decreto e gli strumenti con i quali i Ministri competenti dovranno stabilire le norme relative al conferimento dei rifiuti da parte delle navi militari e di quelle possedute o gestite dallo Stato italiano.
Articolo 4 - Attraverso tale articolo, vengono disciplinati gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti, in particolare la loro costruzione ed esercizio;
Articolo 5 - Con tale articolo viene prevista l'elaborazione e l'aggiornamento di un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico da parte dell'Autorità marittima competente, nonché l'approvazione degli stessi da parte della Regione territorialmente competente e la relativa integrazione con i piani di gestione dei rifiuti già esistenti.
Articolo 6 - Tale articolo riguarda gli obblighi di notifica, da parte dei comandanti delle navi, per l'adempimento di quanto disposto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 22/97.
Articolo 7 - Con tale articolo, viene disciplinato il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che approdano nei porti.
Articolo 8 - Attraverso tale articolo, viene disciplinato il regime tariffario applicabile per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi. In particolare, con esclusione delle piccole imbarcazioni da diporto e dei pescherecci, si prevede una quota fissa, indipendente dalla produzione specifica di rifiuti, e una quota variabile in relazione ai rifiuti realmente conferiti. Per le imbarcazioni da diporto, onde evitare scarichi abusivi in mare, verrà invece definita una quota fissa, indipendente dal conferimento. Per i pescherecci verranno definite regole che tengano conto della specificità del settore. Viene inoltre definito il regime delle navi che effettuano servizi regolari tra più porti. Come previsto dalla direttiva, la tariffa praticata dovrà coprire integralmente i costi di investimento e gestione; l'assegnazione avverrà attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.
Articolo 9 - Con tale articolo vengono previste le esenzioni applicabili ad alcune tipologie di navi (in particole, le navi che effettuano servizi regolari tra più porti).
Articolo 10 - Con tale articolo, viene disciplinato il conferimento dei residui di carico da parte delle navi che approdano nei porti. Il riferimento alla normativa vigente è in particolare quello al D.Lgs 161/2002, allegato 1, punto 6.5, che prevede le procedure agevolate per lo smaltimento delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi.
Articolo 11 - Tale articolo prevede le modalità di ispezione da parte dell'Autorità marittima, per la verifica delle attività di conferimento dei rifiuti e dei residui di carico da parte delle navi.
Articolo 12 - Con tale articolo, vengono previste le procedure di modifica degli allegati 1, 2 e 3 al decreto, effettuate in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria.
Articolo 13 - Tale articolo dovrà definire il regime sanzionatorio applicabile ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Articolo 14 - Con tale articolo, vengono definiti gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione europea.
Articolo 15 – Con tale articolo viene prevista l'abrogazione dell'articolo 19, comma 4-bis del “decreto Ronchi”, n. 22/97, relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.
Articolo 16 – Con tale articolo viene introdotta la “clausola di cedevolezza” espressa, in ottemperanza a quanto previsto, da ultimo, dalla legge comunitaria per il 2002, n. 14/03.
Gli allegati, che completano la norma generale, individuano le prescrizioni per i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i principi guida per l'informazione agli utenti del porto sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico e le informazioni da notificare prima dell'entrata in porto da parte delle navi.
Il decreto in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero minori entrate e pertanto si omette la relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter della l. 11 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
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