schema di decreto
legislativo recante attuazione della direttiva 2000/53/ce, relativa ai
veicoli fuori uso
punto
3) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza dei
Presidenti, fermi restando gli emendamenti già concordati con le
amministrazioni centrali in sede tecnica, esprime parere favorevole
condizionato all’accoglimento dell’emendamento al comma 2 dell’art.7,
evidenziato nello schema di decreto concordamente modificato allegato, in
quanto le Regioni reputano fondamentale corresponsabilizzare l’intera
filiera del settore affinché si raggiungano gli obiettivi di recupero
riciclaggio e reimpiego, fissati dalla direttiva comunitaria.
Roma, 27 marzo 2003
Allegato
SCHEMA di Decreto
Legislativo PER l’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI
FUORI USO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
legge 1 marzo 2002, n. 39, e in particolare, l’articolo 1, commi 1, 3 e 5, e
l’allegato B;
Vista la
direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la
decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al
questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni
sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la
decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i
requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la
decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica
l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
VISTA
la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che
stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a
norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
Visto il
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del ….;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del … ;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del …;
SULLA PROPOSTA
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive e della salute;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
(Campo
di applicazione)
1. Il presente decreto
si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all’articolo 3,
comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal
modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di
vita e dal fatto che esso sia dotato di componenti forniti dal produttore o
di altri componenti il cui montaggio come ricambio è conforme alle norme
comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli
a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 1 e all’articolo 6.
3. Ai veicoli speciali,
come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino,
della direttiva 70/156/CEE, e successive modifiche, non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 7 sul reimpiego e recupero.
4. E’ fatta
salva la vigente normativa, in particolare in materia di sicurezza e di
controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del
suolo e delle acque.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Il presente
decreto ha lo scopo di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso
sull’ambiente, contribuendo alla protezione, alla conservazione ed al
miglioramento della qualità dell’ambiente,
nonché alla conservazione dell’energia,
di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda
l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, della
demolizione, del trattamento e del riciclaggio e di determinare i
presupposti e le condizioni che consentano lo sviluppo di un sistema che
assicuri un funzionamento della filiera di raccolta, di recupero e di
riciclaggio dei materiali efficiente, razionale ed economicamente
sostenibile.
2. Ai fini di
cui al comma 1, in attuazione dei principi della precauzione e dell'azione
preventiva ed in conformità con la strategia comunitaria di gestione dei
rifiuti, il presente decreto individua e disciplina:
a) le misure volte, in
via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli
e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze
pericolose presenti nei veicoli, da adottare fin dalla fase di
progettazione, per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze
pericolose, per facilitare il reimpiego,
il riciclaggio e il recupero energetico, per
limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le
prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli
nuovi, per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e
dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei
materiali recuperati di demolizione, privilegiando il reimpiego e il
riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni
necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e
il recupero di tutte le componenti
metalliche e non metalliche derivanti da veicoli fuori uso e, in
particolare, di tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a
migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli
operatori economici coinvolti nel ciclo di vita dei veicoli, dalla
progettazione del veicolo alla gestione finale del veicolo fuori uso, per
garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei veicoli
medesimi avvengano senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente
sostenibile;
e) le responsabilità
degli operatori economici.
Art.
3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli
a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui
all’allegato 2, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a
tre ruote come definiti dalla direttiva 92/61/CE, con esclusione dei
tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso",
veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art.6 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) “detentore” il
proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo
il concessionario che lo ritira per la demolizione;
d)
“produttore”, il costruttore o l’allestitore intesi come detentori
dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo
stesso;
e) "prevenzione", i
provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente
dei veicoli fuori uso e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
f) "trattamento", le
attività eseguite dopo la consegna del veicolo fuori uso ad un centro
impianto autorizzato in cui si eseguono le attività
tutte o alcune delle operazioni di depurazione
messa in sicurezza, demolizione, pressatura,
tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento dei
rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del
recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti;
g) "depurazione"
messa in sicurezza , le operazioni di cui all'allegato I,
punto 5;
h) "demolizione", le
operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
h bis) “pressatura” , le
operazioni di adeguamento volumetrico dei veicoli già sottoposti alle
operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
i) "tranciatura", le
operazioni di cesoiatura;
l)
"frantoio",
frantumatore un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e
in frammenti i veicoli fuori uso già sottoposti alle
operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di
ottenere residui di metallo reimpiegabili riciclabili;
m) "frantumazione", le
operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantoio, dei
veicoli fuori uso già sottoposti alle operazioni di
messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui
di metallo reimpiegabili riciclabili, separandoli dalle
parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo
smaltimento;
n) “centro
autorizzato di raccolta ”, i centri di cui
all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche, nonché gli altri centri che effettuano almeno
una delle operazioni di trattamento di cui alla lettera e). che
effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
o) "reimpiego",
le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono
utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
p)
"riciclaggio", il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali
di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il
recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di
rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
q) "recupero",
le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo 22
del 1997;
r) "smaltimento", le
pertinenti operazioni di cui all' allegato B del decreto legislativo 22 del
1997;
s) "operatori
economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla
raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di
demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio ed altri
operatori di trattamento di veicoli fuori uso e dei loro componenti e
materiali;
t) "sostanza
pericolosa", le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva
67/548/CEE e successive modifiche;
u)
"informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie al
trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori
uso.
2. Un veicolo è
classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera c) b):
a) con la consegna ad un
centro autorizzato di raccolta, effettuata
dal proprietario o dal detentore,
direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori
uso o tramite il concessionario, il gestore dell’automercato, la succursale
della casa costruttrice che ritirano un veicolo destinato alla demolizione
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E' comunque
considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della
consegna al centro autorizzato di raccolta, il
veicolo che sia stato ufficialmente privato del contrassegno di
circolazione delle targhe di immatricolazione, salvo il caso
di esclusivo utilizzo in aree private.
b) nei casi previsti
dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi
pubblici e non reclamati ;
c) a seguito di
specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in
cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato
di abbandono.
3. Non rientrano nella
definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera c)
b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli
d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati
ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi
smontati.
Art. 4
(Prevenzione)
1. Al fine di
promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dai
veicoli fuori uso e, in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente
delle sostanze pericolose ivi contenute, per facilitare il reimpiego
ed il riciclaggio ,
e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo
smaltimento finale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta
iniziative dirette a favorire:
a) la
limitazione, da parte dei costruttori di veicoli, in collaborazione con i
costruttori di materiali ed equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose
nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle
stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalità di
progettazione e di fabbricazione di veicoli nuovi che agevolino la
demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio dei
veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali, promuovendo anche lo
sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) il
reimpiego l’utilizzo, da parte dei costruttori di veicoli, in
collaborazione con i produttori di materiali e di equipaggiamenti, di
quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti,
al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.
Art.
5
(Raccolta)
1.
Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato
dal proprietario o
dal detentore ad un centro
autorizzato
di raccolta.
Il proprietario può consegnare il veicolo ai concessionari o alle succursali
delle case costruttrici, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 e successive modifiche,
per la consegna
successiva ad un centro di raccolta.
2.
Fatti salvi i costi relativi alla cancellazione dal Pubblico Registro
Automobilistico, di seguito denominato PRA, e quelli relativi al trasporto
dei
del
veicolo al centro
autorizzato
di raccolta,
la consegna di un veicolo fuori uso al centro
autorizzato
di raccolta
avviene senza che l'ultimo detentore
o proprietario
incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo,
a partire dalle date indicate all’articolo 15, comma 5.
3.
I produttori di veicoli
, ciascuno per la
propria marca,
organizzano,
su base individuale o collettiva,
una propria
rete di centri
autorizzati dei veicoli
fuori uso
di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale,
ovvero indicano i centri
autorizzati
di raccolta,
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ,
presso i quali è assicurato il ritiro gratuito dello stesso veicolo.
4.
Nel caso in cui i produttori non
organizzano una rete di
raccolta o non indicano i centri autorizzati, ai sensi del comma 3
ottemperino a
quanto disposto al comma 3,
sostengono gli eventuali costi per il ritiro
ed il trattamento
del
veicolo fuori uso,
come determinati dal
decreto di cui al successivo comma 10.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non
contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore,
parti della
la
carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della
consegna del veicolo al centro autorizzato di raccolta
il titolare del centro rilascia al proprietario o, nei casi di cui al
comma 7, al concessionario o al gestore della succursale o dell’automercato,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui
all’allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonché dall'impegno a provvedere al trattamento del veicolo ed
alle pratiche di cancellazione dal PRA.
6 bis. Il centro di
raccolta dà comunicazione telematicamente, entro 24 ore dall’avvenuta
acquisizione del veicolo, al centro elaborazione dati autoveicoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
7. Al momento del ritiro
del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale o dell’automercato rilascia al proprietario o al detentore del
veicolo, apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo contenente i
dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso
veicolo nonchè i dati anagrafici e
la firma del detentore o del proprietario del veicolo consegnato. Al
momento del ritiro del veicolo, il concessionario o il gestore della
succursale o dell’automercato assume ogni responsabilità civile, penale e
amministrativa per la corretta gestione del veicolo, con contestuale esonero
del proprietario. Il concessionario o il gestore della succursale della casa
costruttrice o dell’automercato che ritira un veicolo destinato alla
demolizione, entro 60 giorni dalla data del ritiro dello stesso veicolo,
acquisisce dal centro autorizzato di raccolta e
consegna al proprietario o al detentore il
certificato di rottamazione, conservandone copia.
8. Il rilascio del
certificato di rottamazione libera il concessionario o il gestore della
succursale o dell’automercato, dalle responsabilità assunte ai sensi del
comma 7.
9. I
certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri e rispondenti ai
requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed
accettati sul territorio nazionale.
10. Entro il 1 gennaio
2006, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sulla
base di un apposito studio predisposto dall’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, relativo al
monitoraggio delle attività di trattamento e delle informazioni fornite
dall’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 8, comma 5, sono
stabilite le modalità atte a garantire il ritiro gratuito dei veicoli fuori
uso con valore di mercato nullo o negativo, di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché
la metodologia di calcolo della valutazione economica del veicolo consegnato
e le modalità per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio di cui all’art. 7 comma 2.
Art.
6
(Autorizzazioni
al trattamento)
1. I centri
autorizzati di raccolta, autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si conformano alle
prescrizioni tecniche di cui all’allegato I.
2. Le
operazioni di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono
svolte in conformità con quanto previsto all’allegato I nonché, in ogni
caso, in conformità ai principi generali previsti dall’articolo 2, comma 2,
del decreto n. 22 del 1997 e dei seguenti obblighi:
a) prima di
procedere allo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente, sono effettuate le operazioni di depurazione
messa in sicurezza, di cui all'allegato I, punto 5.
Successivamente, nell'esercizio dell'attività delle
operazioni di demolizione, sono preventivamente rimossi i componenti
ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili secondo
quanto disposto in sede comunitaria;
b) i
materiali e i componenti pericolosi sono rimossi e separati in modo da non
contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti da veicoli fuori
uso;
c) le operazioni di
smontaggio dei componenti e di deposito sono eseguite in modo da non
compromettere le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero;
d) le operazioni di
trattamento per la depurazione messa in sicurezza
dei veicoli fuori uso di cui al punto 5 dell'allegato I, sono effettuate al
più presto.
3. Alla
chiusura del centro autorizzato di raccolta, il
gestore provvede al ripristino ambientale dell’area utilizzata, secondo le
modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai
fini del ripristino ambientale, è data priorità all’utilizzo di specifiche
tecniche di ingegneria ambientale.
4. L'applicazione delle
procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, ai rifiuti derivanti dal trattamento dei veicoli
fuori uso, è subordinata a ispezione da parte della provincia
territorialmente competente, da effettuarsi entro 30 60
giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività
e, comunque, prima dell'inizio della stessa attività di recupero; detta
ispezione, da effettuarsi, dopo l’inizio dell’attività almeno una volta
l'anno, verifica:
a) la tipologia e la
quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità delle
attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza
fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, e dal
decreto ministeriale 12 giugno 2002, n.161.
5. Nel caso
che, dopo l’avviamento dell’impianto di trattamento del
centro di raccolta, è accertata la non conformità dello stesso
impianto all’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1, ovvero il venir
meno di uno dei requisiti previsti dell’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di trattamento, la regione sospende quest’ultima autorizzazione,
previa diffida, per un periodo massimo di due mesi. Decorso tale termine,
senza che il titolare dell’impianto abbia provveduto a conformarsi alle
prescrizioni dell’autorizzazione, la stessa è revocata.
6. Nel caso che, a
seguito delle ispezioni di cui al comma 4, la provincia accerta la non
conformità a quanto previsto allo stesso comma 4, dispone, previa diffida e
fissazione di un termine per adempiere, il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare detta attività alla normativa vigente, entro il termine fissato
dall'amministrazione.
7. Le province
trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, all'APAT e all' Osservatorio nazionale sui rifiuti i risultati
delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.
8.
L’autorizzazione di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997, è rinnovata ogni otto anni nel caso in cui, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione o del relativo rinnovo, il centro
autorizzato
di raccolta
è
registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01 ovvero è provvisto di
certificazione ambientale ISO 14000.
Art.
7
(Reimpiego
e recupero)
1. Ai fini di
una corretta gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso, le
autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli, sul
controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono:
a) il
reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;
b) il
riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali, laddove
sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) altre forme
di recupero e, in particolare, il recupero energetico.
2. Gli
operatori economici , NELL'AMBITO DELLA LORO ATTIVITÀ,
garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto
ATTRAVERSO ACCORDI VOLONTARI O ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL’ART. 12 O, IN
LORO ASSENZA, CON LE MODALITÀ STABILITE DAL DECRETO DI CUI ALL’ART. 5 C. 10.
In particolare detti operatori, CIASCUNO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA
ATTIVITÀ, garantiscono che :
a) entro il 1° gennaio
2006, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e di
recupero è almeno pari all’85 per cento del peso medio per veicolo e per
anno; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è
almeno pari all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) per i veicoli
prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di
recupero è almeno pari al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno
e non al di sotto del 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno per
il reimpiego e per il riciclaggio;
c) entro il 1° gennaio
2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di
recupero è almeno pari al 95 per cento del peso medio per veicolo e per
anno; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è
almeno pari all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.
Art. 8
(Gestione
dei veicoli fuori uso)
1. Per garantire un
elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di
trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti da loro
componenti o materiali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero i Ministeri
delle attività produttive e delle Infrastrutture e
trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) accordi di cui
all’art. 12 ed altre forme di collaborazione tra gli operatori
economici, finalizzate ad assicurare : la costituzione
di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
1. la costituzione
di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
b)
2.
l'organizzazione di reti di centri autorizzato di
raccolta idonei ad assicurare un'efficiente raccolta e trattamento
dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli a valore di
mercato negativo o nullo;
c)
3. la
presenza uniforme sul territorio degli impianti dei
centri di raccolta, di trattamento e di riciclaggio;
d)
4. lo
sviluppo di aree consortili in idonee localizzazioni ove gli operatori
possano garantire il ciclo di trattamento delle vetture;
e)
5.
lo sviluppo del
recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente
reimpiegare o riciclare;
i) 6.
la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi
dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali.
f)
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione
post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di
frantumazione;
g)
c) l'adeguamento delle
imprese ai nuovi standard operativi ed alle prescrizioni previste dal
presente decreto;
h)
d)
l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le
attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente;
e) l’accesso telematico
al P.R.A. dei centri di raccolta, ai sensi dell’art. 46 c. 5 del D.Lgs 22/97
i) la creazione di un
sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e
dei relativi materiali.
2. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
delle attività produttive e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali
riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno
e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la
raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che
non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed
altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad
assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno
e di incentivazione per il reimpiego l’impiego di
quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore
automobilistico.
3. La regione, al fine
di assicurare un'adeguata presenza di centri autorizzati sul proprio
territorio, aggiorna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i piani regionali di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
4.
3. La
regione promuove, anche d’intesa con gli enti locali interessati,
anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il
riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento dei veicoli fuori uso e
dei rifiuti costituiti da loro componenti o materiali. In particolare, al
fine di ridurre lo smaltimento dei veicoli fuori uso, sono favoriti, in
ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
5.
4. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attività produttive , il Ministro delle
infrastrutture e trasporti ed il Ministro della salute, viene
costituito un gruppo di lavoro interministeriale avente come compito il
monitoraggio del sistema e il controllo del raggiungimento dei diversi
obiettivi previsti dal decreto, inclusi quelli economici e quelli di
riciclaggio e di recupero. Il gruppo di lavoro si avvale delle competenze
istituzionali dell'APAT ed è composto da dieci membri: tre designati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con
funzione di presidente; due dal Ministro delle attività produttive, due dal
Ministro della salute; tre rappresentanti designati dalla Conferenza
Unificata
delle regioni.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del gruppo di lavoro.
Art.
9
(Divieti)
1. Dal 1° luglio 2003 è
vietata la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di
componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo
esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni
previsti nell’allegato II.
Art.10
(Codifica
e informazioni per la demolizione)
1.
Il produttore dei veicoli e dei relativi componenti mette a disposizione
dei centri
autorizzato
di raccolta,
entro sei mesi dall’immissione del veicolo sul mercato, sotto forma di
manuale o di supporto informatico, le informazioni per la demolizione. Tali
informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti nel
veicolo.
2. Fermo restando il
rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed
industriale, il produttore dei componenti dei veicoli mette a disposizione
dei centri autorizzati adeguate informazioni sulla demolizione, sullo
stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
3. Il produttore dei
veicoli, in accordo con i realizzatori di materiali e componenti,
utilizzano le norme di codifica di detti materiali e componenti previste
dalla decisione 2003/138/CE .
Art. 11
(Trasmissione di
dati e di informazioni)
1.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro delle attività produttive trasmettono, ogni tre anni, alla
Commissione europea, entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni
preso in esame, una relazione sull’applicazione delle disposizioni del
presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall’APAT, ai sensi del
comma 3. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre
dal 21 aprile 2002.
2.
Entro
il 31 marzo di ogni anno e , per il 2003, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'Automobile Club d’Italia
trasmette all'APAT i dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni di
nuovi veicoli, avvenute nell'anno solare precedente, nel PRA.
Entro il 31 marzo di
ogni anno, e per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i Sistemi
informativi e statistici trasmette all’APAT i dati relativi alle
immatricolazioni di nuovi veicoli, avvenute nell’anno solare precedente, i
dati pervenuti dai centri autorizzati relativi ai veicoli fuori uso ad essi
consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal
PRA.
3.
L’APAT trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui al
comma 2, integrata con i dati concernenti i veicoli fuori uso consegnati ai
centri autorizzati, trattati ed utilizzati ai sensi del presente decreto.
4. I soggetti che
effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei
veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali comunicano annualmente,
utilizzando una specifica sezione della dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, a tal fine modificata ed integrata su proposta dell'APAT,
i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai relativi materiali e componenti
gestiti, nonchè i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti
ottenuti ed avviati al reimpiego, riciclaggio e recupero.
5. A partire dall’anno
2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili
al gruppo di lavoro di cui all’articolo 8, comma 5 4
, le informazioni riguardanti :
a) la costruzione dei
veicoli e dei loro componenti che possono essere reimpiegati,
recuperati e riciclati;
b) il corretto
trattamento, sotto il profilo ambientale, dei veicoli fuori uso, con
particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla
demolizione;
c) l’ottimizzazione
delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero dei veicoli
fuori uso e dei loro componenti;
d) i progressi
conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo
smaltimento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti da loro
componenti e materiali.
6.
I produttori rendono accessibili queste informazioni ai futuri acquirenti
dei veicoli, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la
commercializzazione del nuovo veicolo.
Art.12
(Accordi volontari)
1. Fatti salvi i
principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, può stipulare con i settori economici interessati
accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, ALL’ART. 7 C. 2,
all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e
d) ,e) all'articolo 10, commi 1 e
3, ed all'articolo 11, comma 5 e 6, e per precisare le
modalità di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Gli accordi
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere forza
vincolante;
b) specificare gli
obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il
monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicati alla
Commissione della Comunità Europea;
d) i risultati
conseguiti nel quadro degli accordi devono essere resi accessibili al
pubblico.
Art.13
(Sanzioni)
1. Chiunque effettua
attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti da loro
componenti e materiali in violazione dell’articolo 6, comma 2, è punito con
le sanzioni da 3.000 euro a 30.000 euro e l’arresto da sei mesi a due
anni.
2. Chiunque viola la
disposizione dell’articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata
consegna del certificato di cui all'articolo 5, comma 6, e della
dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 7, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i
suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel
presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.
4 Chiunque produce o
immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del
divieto di cui all’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di da 20.000 euro a 100.000 euro .
5. In caso di violazione
degli obblighi derivanti dall’articolo 10, commi 1 e 3, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di da 5.000
euro a 25.000 euro.
6. Chiunque non effettua
la comunicazione all'APAT prevista dall'articolo 11, comma 4,
o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
7. Per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per
la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli
articoli 55 e 55 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art.14
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri
per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 4, nonché
quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli
effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente
decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e
controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali,
sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe
a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento.
2. Le
pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono
all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle proprie attività
istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate, DI
PROVENIENZA STATALE.
Art.
15
(Disposizioni
transitorie e finali)
1. Il gestore
dell’impianto di trattamento e del centro di raccolta, autorizzato ai
sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs 22/97 ed in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, presenta, entro sei mesi da
tale data, alla regione domanda di autorizzazione corredata da un progetto
di adeguamento dell’impianto alle disposizioni del presente decreto,
escluse quelle previste nel punto 1 dell’allegato I, contenente un
piano per il ripristino ambientale dell’area utilizzata, da attuare alla
chiusura dello stesso impianto.
2. La regione,
entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di
autorizzazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti
dall’art. 27 del D.Lgs 22/97, conclude il procedimento e si
pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del
progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone
le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può
essere, comunque, superiore a 18 mesi, a partire dalla data di approvazione
del progetto.
3. Nel caso in cui, in
sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti
di localizzazione stabiliti dal presente decreto, la regione autorizza la
prosecuzione dell'attività, con le prescrizioni necessarie ad assicurare la
tutela della salute e dell'ambiente, in attesa dell'attuazione del
piano regionale che individua la nuova localizzazione dell’ impianto
o prescrive la rilocalizzazione in tempi definiti.
4. La provincia
competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto procede all'ispezione degli impianti in esercizio che
effettuano attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso,
al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di
esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le
modalità ed i tempi di adeguamento alle stesse, durante i quali la
prosecuzione dell'attività è consentita. In caso di mancato adeguamento
entro i termini stabiliti, l'attività è interrotta.
5. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997,
le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui
all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 , si applicano:
a) a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul
mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1°
gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio
2002.
6. L’entità della
garanzia finanziaria prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo n.
22 del 1997 può essere ridotta se il centro autorizzato
di raccolta e l’impianto di trattamento
è
registrato
sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01 o
è provvisto
sono provvisti di certificazione ambientale ISO 14000.
7.
Al commercio delle parti di ricambio, recuperate in occasione dello
svolgimento delle operazioni di trattamento dei veicoli, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 46, commi 7, 8 e 9, del decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
dei veicoli sono individuate nell’allegato III.
8. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e trasporti, si
provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente
decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
9. In relazione a quanto
disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del
presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano,
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto.
ALLEGATO I
(articolo 6)
PRESCRIZIONI TECNICHE
RELATIVI AI CENTRI
AUTORIZZATI
DI RACCOLTA E AL TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
1.
Ubicazione
1.1
Nella individuazione dei siti idonei alla localizzazione dei centri
autorizzati di raccolta, le regioni tengono
conto dei occorre considerare i seguenti principi
generali:
1.1.1
I siti idonei alla realizzazione dei centri autorizzati di cui al
presente decreto non devono ricadere in:
a)
aree individuate nei Piani di Bacino, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
b)
aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del DPR 8 settembre 1997,
n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/431/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche" fatto salvo il caso in cui, tale localizzazione
sia consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della
valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo
decreto,;
c)
aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro
sulle aree protette";
d)
aree site nelle zone di rispetto di cui all’art. 21, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche,
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
e)
territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo
1 della legge 8 ottobre, n. 352" , salvo specifica autorizzazione
regionale ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs stesso.
1.1.2.
I centri
autorizzati di raccolta non devono essere ubicati in
aree esondabili, instabili e alluvionabili di cui alle fasce A e B ai
sensi della L.183/89 e s.m.i. (Piano Assetto Idrogeologico) A
tal fine, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno
minimo pari a 50 anni.
1.1.3.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali
di accettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri:
a)
distanza
dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di
edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada;
b)
presenza
di beni storici, artistici, archeologici, paleontologici;
1.1.4.
Nell’individuazione
dei siti di ubicazione sono da privilegiare:
a)
aree
industriali dismesse;
b)
aree per
servizi e impianti tecnologici;
c)
aree per
insediamenti industriali ed artigianali;
1.2.
Le regioni devono favorire la rilocalizzazione dei centri
autorizzati
di raccolta
ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di
agevolazione.)
1.3.
Le aree prescelte per la localizzazione degli impianti devono essere servite
dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibili da
parte di automezzi pesanti.
2.
Requisiti dei centri
AUTORIZZATI
DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO
2.1
Il centro autorizzato di raccolta
deve essere dotato di:
a)
area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta
dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
(correggere le lettere successive)
a)
adeguata
viabilità interna per un’agevole movimentazione anche in caso di incidenti;
b)
sistemi di
convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio,
vasche di raccolta e decantazione, muniti di separatori per oli,
adeguatamente dimensionati;
c)
adeguato
sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto
previsto dalla normativa vigente in
materia ambientale e sanitaria;
d)
deposito
per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di
sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide
fuoriuscite dagli accumulatori;
e)
idonea
recinzione lungo tutto il suo perimetro;
2.2
Il centro autorizzato di raccolta
deve essere strutturato in modo da garantire:
a)
adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi
contaminati da oli,
(correggere le lettere
successive)
a)
stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione
elettrolitica può essere effettuata sul posto o altrove), dei filtri
dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o
policlorotrifenili;
b)
stoccaggio in appositi serbatoi, destinati allo
stoccaggio separato , in appositi serbatoi, dei liquidi e dei
fluidi derivanti dai veicoli fuori uso (carburante, olio motore, olio del
cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento,
antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di
condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso);
c) adeguato stoccaggio degli dei pneumatici
fuori uso.
2.3.
Al fine di minimizzare l’impatto visivo dell’impianto e la rumorosità verso
l’esterno, il centro
autorizzato
di raccolta deve
essere dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale,
realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4.
Il gestore del centro autorizzato di raccolta
deve garantire la manutenzione nel tempo della barriera di
protezione ambientale.
3.
Organizzazione del centro
autorizzato
di raccolta.
3.1.
Il centro autorizzato di raccolta, in relazione
alle attività di gestione poste in essere, deve essere organizzato in
specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di
gestione dei veicoli fuori uso :
a)
Settore di
conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento
b)
Settore di
trattamento dei veicoli fuori uso
c)
Settore di
deposito delle parti di ricambio
d)
Settore di
rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica
e)
Settore
stoccaggio dei rifiuti pericolosi
f)
Settore
stoccaggio dei rifiuti recuperabili
g)
Settore di
deposito dei veicoli trattati
3.2.
I settori di raccolta dei veicoli trattati e
di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere
utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle
seguenti condizioni:
a) i
veicoli devono essere tenuti separati
b)
entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di
impermeabilità e resistenza.
3.3.
Qualora, in attesa dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art 15 del
presente decreto e nei tempi in esso previsti, il settore di deposito dei
veicoli trattati degli impianti già autorizzati non presenti idonee
caratteristiche di impermeabilità e resistenza, il medesimo settore non
potrà essere utilizzato per il deposito dei veicoli ancora da trattare.
3.4.
Tutti i settori devono
avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni ivi effettuate e
devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle
sostanze liquide contenute nei veicoli. Tutti i settori devono essere dotati
di apposita rete di drenaggio e raccolta dei reflui, munita di decantatori
con separatori per oli.
3.5.
I Settori di
trattamento, deposito di parti di ricambio e stoccaggio dei rifiuti
pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.
4.
Criteri per lo stoccaggio
4.1.
I contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini
utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati
requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
4.2.
I contenitori o serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi
di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di
sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
4.3.
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico
dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in
perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
4.4.
Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza
pari al 10%, essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni
di troppo pieno e di indicatore di livello.
4.5.
Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi venga effettuato in un
bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento
di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso
bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve
essere pari ad almeno il 30% 1/3 del volume
totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio
di maggiore capacità .
Sui recipienti fissi
e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del
rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di
etichettatura di sostanze pericolose.
4.6.
Lo stoccaggio degli accumulatori deve avvenire in appositi contenitori
stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono
fuoriuscire dalle batterie stesse, e che devono essere neutralizzati in
loco.
4.7.
La gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto
previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002.
4.8.
Per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute.
4.9.
Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, questi ultimi devono essere
realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei
rifiuti e che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in
apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di
rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti pulvirulenti devono
essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10.
Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e
successive modifiche e dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I
pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti
impermeabili.
4.11.
I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dei centri autorizzati
e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti,
devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le
nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso
idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri
autorizzati.
5. Operazioni di trattamento per la messa in sicurezza dei veicoli
5.1.
Le
operazioni di trattamento per la messa in sicurezza dei veicoli devono
essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
a)
rimozione
degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente
fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di
raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse
(la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in
altro luogo)
b)
rimozione
dei serbatoi di gas
c)
rimozione
o neutralizzazione i dei componenti che possono esplodere (airbag)
d)
prelievo
del carburante e avvio a riuso
e)
rimozione,
con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le
modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti
pericolosi, di olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio
del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,
fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento ed altri liquidi e fluidi
contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il
reimpiego delle parti interessate. Durante l’asportazione devono essere
evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee
attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al
prelievo.
f)
rimozione
del filtro-olio che deve essere privato dell’olio, previa scolatura; l’olio
prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve
essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non
faccia parte di un motore destinato al reimpiego.
g)
rimozione
e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h)
rimozione,
per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti
mercurio.
6
.
Attivita' di demolizione
6.1.
L’attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei
componenti dei veicoli fuori uso o altre operazioni
equivalenti,
volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione,
separazione e deposito dei materiali e componenti pericolosi in modo
selettivo, in modo tale da non contaminare i successivi residui della
frantumazione provenienti da veicoli fuori uso;
c) eventuale smontaggio
e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e
dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive
possibilità di reimpiego,
riciclaggio e recupero.
7.
Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio
7.1.
Le operazioni di
trattamento per la promozione del riciclaggio consistono in :
a)
rimozione
dei catalizzatori e deposito dei medesimi in appositi contenitori, adottando
i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per
garantire la sicurezza degli operatori;
b)
rimozione
dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali
metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
c)
rimozione
degli dei pneumatici, qualora tali materiali non
vengano separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere
effettivamente riciclati come materiali;
d)
rimozione
dei grandi componenti in plastica (quali paraurti, cruscotto e serbatoi
contenitori di liquidi), se tali materiali non vengono separati nel processo
di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come
materiali;
e)
rimozione
dei componenti in vetro.
8. Criteri di gestione
8.1.
Nell’area di conferimento non è consentito l’accatastamento dei veicoli.
8.2.
Per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a
trattamento é consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa
verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la
sicurezza dei lavoratori.
8.3.
L’accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in
sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore
ai cinque metri di altezza.
8.4.
Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere
stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro
deterioramento ai fini del successivo
riutilizzo
reimpiego.
8.5.
Lo
stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da
non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il
successivo recupero.
8.6.
Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai
componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7.
I pezzi smontati devono
essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono
essere stoccati su basamenti impermeabili.
ALLEGATO II
(articolo 9)
Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall’articolo
9
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione
2002/525/CE |
Piombo come elemento di lega |
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato
contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo |
|
|
2.
a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il
2 % o meno di piombo
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l' l
% o meno di piombo in peso |
1° luglio 2005 (1)
1° luglio 2008 (2) |
|
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo |
|
|
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo |
|
|
Piombo e composti di piombo nei componenti |
5. Accumulatori |
|
X |
6. Masse smorzanti |
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X |
7. Masse di equilibratura delle ruote |
Veicoli omologati entro il 1" luglio 2003 e masse di equilibratura delle
ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2005 (3) |
X |
8. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle
applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore |
1° luglio 2005 (4) |
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9. Stabilizzante per vernici protettive |
1° luglio 2005 |
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10. Spazzole di carbone per motori elettrici |
Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e spazzole di carbone di
motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio
2005 |
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11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche |
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X (5) |
12. Rame nelle guarnizioni del freni contenente, in peso, più dello 0,5
% di piombo |
Veicoli omologati entro il 1" luglio 2003 e manutenzione di tali
veicoli: 1° luglio 2004 |
X |
13. Sedi di valvole |
Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003: 1" luglio 2006 |
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14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di
vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele |
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X (6) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
15. Vetro delle lampadine e delle candele |
1° gennaio 2005 |
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16. Inneschi pirotecnici |
1° luglio 2007 |
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Cromo
esavalente |
17. Rivestimento anticorrosione |
1° luglio 2007 |
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18. Frigoriferi ad assorbimento net camper |
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X |
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Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base alla Decisione
2002/525/CE |
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Mercurio |
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19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti |
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Cadmio |
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20. Paste a film spesso |
1° luglio 2006 |
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21. Accumulatori per veicoli elettrici |
Dopo il 31 dicembre 2005 1'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà
consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul
mercato prima di tale data. |
X |
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(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione deve valutare se rivedere la
scadenza fissata per 1'eliminazione di questa voce in funzione della
disponibilità di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli
obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir.
2000/53/CE
(2) Cfr. nota 1.
(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione deve valutare 1'esenzione in
questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un
livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per 1'applicazione della
presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi
elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un
livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per 1'applicazione della
presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi
elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. |
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Note:
— E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per
materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente
e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per
materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che
tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente (1).
— E ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di
piombo nell'alluminio, a condizione che la
sostanza non venga introdotta intenzionalmente (2).
— Fino al 1° luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4
% in peso di piombo nel rame destinato ai
materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la
sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente (3).
— E' ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul
mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in
quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera
a) della direttiva 2000/53/CE
— Fino al 1° luglio 2007 anche i nuovi pezzi di ricambio destinati alla
riparazione (4) di parti di veicoli cui non si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della
direttiva 2000/53/CE, godono delle stesse esenzioni.»
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(1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente
nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora
si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto
finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto
o una qualità specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente"
non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come
feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale
dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli
regolamentati.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai
componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa
non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle mole, alle
spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni,
perchè tali componenti rientrano in voci specifiche. |
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ALLEGATO III
(articolo 15, comma 7)
PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO
1. Il presente
allegato riporta un elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza
dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a) componenti il cui
funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo
dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o
eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui
mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo
sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire
manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.
IMPIANTO FRENI
-
servofreno
-
pompa/cilindro freni
-
dischi/tamburi
-
pinza completa
-
disco portafreni
-
tubazioni flessibili/rigide
-
pedaliera completa
-
caveria freno a mano
-
leva freno a mano
sterzo
-
albero superiore e inferiore snodato
-
tiranteria lato cremagliera/ruote
-
tubazioni idroguida
-
organi servosterzo
sospensione anteriore/posteriore
-
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti
-
bracci oscillanti
-
perni a sfera
-
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali
-
traverse e telai
-
ammortizzatori
trasmissione
-
semiassi
varie
-
tubazioni impianto alimentazione
-
pompa benzina esterna
-
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori,
air bag)
ALLEGATO IV
(articolo 5, comma 6)
Requisiti minimi per il certificato di rottamazione
1. Nome e indirizzo, firma e numero di registrazione o
identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il
certificato;
2. Nome e indirizzo dell'autorità competente che rilascia
l'autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che rilasciano il
certificato di rottamazione.
3. Se il certificato viene rilasciato da un produttore, un
distributore o un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro
autorizzato di raccolta: nome, indirizzo e numero
di registrazione o identificazione dello stabilimento o dell'impresa che
rilascia il certificato.
4. Data ed ora di rilascio del certificato di rottamazione e data
ed ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario, o del
gestore della succursale o dell’automercato.
5. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del
veicolo [allegare il documento di immatricolazione o una dichiarazione dello
stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, con la quale si
attesta la distruzione del documento di immatricolazione].
6. Classe, marca e modello del veicolo.
7. Numero di identificazione del veicolo (telaio e targa, ove
prevista).
8. Nome, luogo e data di nascita, indirizzo, nazionalità, estremi
del documento di identificazione e firma del detentore o del proprietario
del veicolo consegnato. Nel caso in cui il veicolo sia consegnato da un
soggetto diverso dal proprietario, nome, luogo e data di nascita, indirizzo
e nazionalità del proprietario.
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