FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documenti approvati |
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22 maggio 2003 |
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DOCUMENTO DEI PRESIDENTI DELLE REGIONIE DELLE PROVINCE AUTONOMESUL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ex L. 388/2000, art.138, co. 16
LE REGIONI- considerato che il miglioramento dell’efficacia operativa delle capacità previsionali e delle attività di intervento di protezione civile per eventi calamitosi di qualunque tipologia ed entità è obiettivo primario dell’azione istituzionale a tutti i livelli;- considerato che l’attuale quadro normativo affida alle regioni e agli enti locali compiti e funzioni primarie in tutte le attività di protezione civile, dalla previsione e prevenzione dei rischi, all’intervento di soccorso, al coordinamento degli interventi di messa in sicurezza; - considerato, altresì, che il trasferimento di compiti e funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali non può essere disgiunto dal contestuale trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di detti compiti e funzioni; - riconoscendo, quindi, la fondamentale importanza di potenziare il sistema e le strutture operative di protezione civile operanti sul territorio, con particolare riguardo alle strutture regionali, degli enti locali e del volontariato; - considerato, altresì, che sempre più frequentemente si verificano eventi calamitosi che, seppure di grave entità, interessano porzioni estremamente limitate di territorio, tali da essere qualificati come eventi di livello “b” ai sensi dell’art.5 della legge n.225/1992; - considerato, altresì, che i bilanci delle regioni e degli enti locali non presentano le disponibilità necessarie per fronteggiare compiutamente le conseguenze di tali eventi calamitosi di livello “b”; - preso atto dei positivi risultati conseguiti grazie al riparto delle risorse del Fondo Regionale di Protezione Civile, istituito dall’art. 138, c.16, della legge n.388/2000 e finalizzato in parte al potenziamento dei sistemi locali di protezione civile ed in parte al finanziamento degli interventi di superamento dell’emergenza a seguito di eventi calamitosi di livello “b”; - preso atto, altresì, che con il riparto della quota dell’anno 2003 giunge a compimento il triennio iniziale di operatività del Fondo disciplinato dalla legge istitutiva e che è necessario disporre le opportune misure normative per la sua riattivazione a decorrere dal 2004, tenuto conto anche del fatto che nel bilancio pluriennale 2003-2005 la quota-parte del finanziamento del Fondo a carico dello Stato risulta già accantonata anche per il 2004 ed il 2005; - ribadito, altresì, che l’istituzione del predetto Fondo è stata il frutto di una richiesta e di un impegno unanime delle regioni e delle province autonome che, tuttavia, ha trovato attuazione normativa mediante un meccanismo di reperimento delle risorse finanziarie che penalizza fortemente le regioni ponendo a carico dei loro bilanci i due terzi della dotazione del Fondo medesimo, con un consequenziale intervento statale limitato solo ad un terzo del Fondo, in contrasto con i contenuti dell’accordo originariamente raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni; - riscontrato, altresì, al termine del primo triennio di impiego del Fondo che il meccanismo amministrativo di gestione del medesimo ha mostrato alcune problematicità operative;
CHIEDONO AL GOVERNO
di predisporre, in vista dell’approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per il 2003 e dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2004 e per il biennio successivo, una proposta normativa che modifichi il comma 16 dell’art.138 della legge n.388/2000, ispirandosi ai seguenti criteri: - conferma delle finalità del Fondo Regionale di Protezione Civile come individuate dalla norma originaria; - rinvio della definizione del meccanismo di gestione del Fondo alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, stabilendo, in particolare, che su detto meccanismo debba acquisirsi il parere del Dipartimento della Protezione Civile; - definizione di un meccanismo di reperimento delle risorse finanziarie del Fondo che faccia riferimento a nuove risorse non già presenti nei bilanci delle regioni, anche valutando l’opportunità di disporre opportune misure finanziarie straordinarie.
Roma, 22 maggio 2003
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