FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

22 maggio 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO

 

PREMESSA

 

Il Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 (Guce serie L 273 del 10/10/2002), relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è entrato in vigore il 1° novembre 2002 e, a partire dal 1° maggio 2003, entrerà in applicazione su tutto il territorio della Comunità europea.

Il succitato Regolamento (CE) 1774/2002 lascia impregiudicate le disposizioni previste dal Regolamento 999/2001 del Parlamento e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, dalla Decisione del Parlamento n. 2000/766/CE, nonché la Decisione della Commissione 2001/9/CE.

Le Regioni e le Province autonome, ai sensi del D.L.vo n. 112 del 13 marzo 1998 e successive modificazioni e con il D.P.C.M. del 26 maggio 2000 relativi al conferimento alle Regioni e Province Autonome delle funzioni e dei compiti amministrativi, propongono l'adozione delle Linee guida applicative al Regolamento sopraccitato, in merito ai seguenti punti:

 

        I.      chiarire le modalità di adeguamento dei provvedimenti autorizzativi adottati in base alla pregressa legislazione di settore al fine di conformarli alle prescrizioni del Regolamento in oggetto;

     II.      uniformare le modalità relative alle operazioni di raccolta, magazzinaggio, trasporto, manipolazione e trasformazione ed uso dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano né diretto né indiretto, come definiti ed individuati nelle diverse Categorie ai sensi del citato Regolamento;

   III.      uniformare le modalità relative agli scambi ed importazioni di sottoprodotti in questione;

  IV.      chiarire le modalità di smaltimento dei prodotti trasformati e dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano esplicitando le connessioni con la normativa ambientale;

     V.      indicare quali norme, anche di rango legislativo, inerenti al campo di applicazione dei sottoprodotti di cui al richiamato Regolamento (CE) 1774/2002 siano ancora vigenti e quali siano cessate a  seguito dell’entrata in vigore del richiamato Regolamento (CE) 1774/2002.

  VI.      stabilire le procedure di controllo igienico-sanitario per alcune tipologie particolari di sottoprodotti;

VII.      stabilire procedure di controllo per alcune deroghe previste agli articoli 23 e 24 del Regolamento n. 1774/2002.

VIII.      uniformare le modalità relative agli scambi, importazioni ed esportazioni, integrandoli con la normativa ambientale in materia di rifiuti, dei sottoprodotti in questione.

 

Considerato, inoltre, che l'adozione delle presenti linee guida sul Regolamento CE impatta le competenze del settore  agricoltura e del settore ambiente, si propone di istituire un gruppo tecnico misto che monitorizzi le problematiche connesse all'applicazione del regolamento CE e provveda all'elaborazione di protocolli applicativi condivisi dai diversi settori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I

 

1) MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI PREESISTENTI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO  E NUOVI  RICONOSCIMENTI

 

Ogni impianto e stabilimento già riconosciuto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 (Guri 10.11.2002) nonché del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Ambiente 26 marzo 1994 (Guri n.101 del 3.5.1994), e loro successive modifiche, deve essere sottoposto ad una nuova procedura di riconoscimento sulla base dei requisiti specifici stabiliti dal Regolamento (CE) 1774/2002 per ciascuna tipologia di impianto e stabilimento, con revoca dei provvedimenti autorizzativi preesistenti, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome e in modo che sia garantita, alla data di entrata in applicazione del Regolamento (CE) 1774/2002, la piena conformità formale e sostanziale allo stesso. 

Gli impianti, già riconosciuti ai sensi del D.L.vo n. 508/92, del D.M 29 settembre 2000 ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal Regolamento, dovranno presentare domanda per il riconoscimento ai sensi del Regolamento ed ottemperare ad eventuali richieste di adeguamento secondo le modalità e tempi fissati dalle stesse Autorità Regionali o Provinciali.

Per gli impianti di transito di Categoria 1 e 2, relativamente alla totale separazione dagli impianti di transito di categoria 3, è stata chiesta alla Commissione U.E. una proroga fino al 31 dicembre 2003 per l’adeguamento degli stessi ai requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento.

In attesa di disposizioni specifiche emanate dalla Commissione, le Regioni e le Province Autonome possono mantenere in essere le autorizzazioni rilasciate per i contenitori dislocati sul territorio ai sensi del D.M. 29.9.00 e possono autorizzare presso tali contenitori il prelievo del tronco encefalico, ai sensi del Regolamento 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni, qualora sia posizionato in un´area considerata idonea allo scopo dal Veterinario Ufficiale.  Saranno, successivamente, emanate norme specifiche di attuazione di quanto disposto dalla Commissione.

Gli impianti e i depositi temporanei, autorizzati ai sensi del Decreto Interministeriale 26 marzo 1994, già in attività al 31 ottobre 2002, potranno continuare ad operare a condizione che abbiano presentato l’istanza di riconoscimento o di conversione nei termini previsti, fino all’ottenimento del nuovo riconoscimento ovvero al diniego dello stesso.

Si intendono revocate le autorizzazioni degli impianti già autorizzati, che non avranno ottemperato a quanto prescritto dagli organi regionali, nei modi e nei tempi fissati dalle stesse autorità.

Ciascun impianto e stabilimento riconosciuto in conformità alle nuove prescrizioni comunitarie, deve essere inserito, da parte delle rispettive Regioni e Province autonome, nell’elenco nazionale tenuto presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà ad assegnare un numero unico e progressivo a ciascun impianto e stabilimento. L’elenco nazionale continuerà a far parte dell’esistente Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.ST.), opportunamente convertito per adeguarlo alle nuove modalità di riconoscimento.

Al fine di garantire la completezza e il costante aggiornamento del citato elenco nazionale, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà altresì provvedere ad inserire nel SIST ogni modifica successivamente intervenuta  presso ogni singolo stabilimento.

La documentazione da presentare al momento della richiesta di riconoscimento sarà stabilita dal Servizio Veterinario della Regione territorialmente competente, sulla base  di quanto riportato in allegato 1, fatte salve diverse indicazioni emanate dalle Regioni o dalle Province Autonome.

Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 che producono farine destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.

A titolo esemplificativo un riconoscimento rilasciato ad un impianto di  trasformazione di Categoria 3 è comprensivo anche del riconoscimento per la produzione di farine destinate ad essere utilizzate come materie prime in impianti di petfood o per la produzione di fertilizzanti.

Ai fini del riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) 1774/2002, gli impianti di trasformazione precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 508/92,  dovranno essere sottoposti ad una nuova convalida da parte del Servizio Veterinario competente, entro sei mesi dall’applicazione del Regolamento 1774/2002.

Gli impianti che operano secondo i metodi da 2 a 7 dovranno essere convalidati secondo le procedure descritte nell’Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7 nel caso risultino tecnicamente inapplicabili altre procedure di convalida.

Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell’Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, inoltre, le omologazioni dei reattori, saranno rilasciate dall’ISpESL secondo le modalità  stabilite dalla Circolare n. 4 del 19 febbraio 1999, e nel rispetto dei parametri previsti dal  Capitolo V dello stesso Allegato V.

Gli stabilimenti di trasformazione di Categoria 1 e 2, nonché gli impianti di transito per detti sottoprodotti, devono essere separati da altri stabilimenti appartenenti  alla  Categoria 3

L’impianto di transito di categoria 3 svolge le attività inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di categoria 3.  In particolare, negli impianti di transito di Categoria 3, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione in modo da evitare la “cross-contaminazione” con materiale di categoria 1 o 2 e quindi deve riguardare anche l’entrata e l’uscita degli automezzi.

 

TIPOLOGIA di ATTIVITA’

A titolo esclusivamente descrittivo ed ai fini di una maggiore comprensione della norma, si elencano di seguito, le tipologie di attività previste nel Regolamento (CE) 1774/2002:

 

 

IMPIANTI

DESCRIZIONE

Impianti di

trasformazione di CATEGORIA 1

 

 

impianto in cui materiali di categoria 1 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale;

 

Impianti di

trasformazione di CATEGORIA 2

 

 

impianto in cui materiali di categoria 2 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o di un'ulteriore trasformazione o utilizzazione;

 

Impianti di

trasformazione

di CATEGORIA 3

 

impianto in cui materiali di categoria 3 vengono trasformati in proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi o per altre produzioni consentite dal Regolamento CE 1774/2002;

 

Impianti di transito

di CATEGORIA 1 – 2

 

impianto che provvede alla manipolazione e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 1 o 2 in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale.

E’ possibile effettuare all’interno di un deposito temporaneo opportunamente attrezzato di Cat. 1 il prelievo del tronco encefalico per l’effettuazione del test rapido TSE, da parte del veterinario ufficiale dell’ASL;

Impianti di transito

di CATEGORIA  3

 

impianto che provvede alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione o al surgelamento sotto forma di blocchi e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 3 in attesa del loro trasporto verso la destinazione finale;

 

Impianti di magazzinaggio esterni agli impianti di trasformazione

 

 

impianto, diverso dagli stabilimenti e dagli intermediari oggetto della direttiva (CE) 95/69 (1), che provvede al magazzinaggio temporaneo dei prodotti trasformati in attesa di un'utilizzazione o dell’eliminazione finale.

I locali destinati al magazzinaggio di prodotti trasformati derivati dai materiali di categoria 3 possono trovarsi nelle adiacenze dei locali destinati al magazzinaggio di prodotti trasformati derivati dai materiali di categoria 1 o 2, soltanto qualora siano situati in un edificio completamente separato.Gli impianti di magazzinaggio di Cat. 1 e 2, pur potendo essere situati nel medesimo edificio, devono essere separati fisicamente l’uno dall’altro;

Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia ed articoli da masticare

impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o articoli da masticare la cui elaborazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale, tra quelli compresi nella categoria 3, secondo quanto previsto nell’Allegato VIII;

 

«articoli da masticare»: prodotti non conciati destinati ad essere masticati da animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati o da altre materie animali;

 

Impianti tecnici

 

 

impianto in cui si utilizzano sottoprodotti di origine animale per la produzione di prodotti tecnici, come definiti all’allegato I del Regolamento;

Impianti di incenerimento

 

impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE, a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE, se i rifiuti trattati comprendono solo rifiuti animali.

ad alta capacità: impianto di incenerimento diverso da un impianto di incenerimento a bassa capacità.

a bassa capacità: impianto di incenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale;

Impianti di coincenerimento

 

 

impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/76/CE, a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE se i rifiuti trattati comprendono solo rifiuti animali

Ø       ad alta capacità: impianto di coincenerimento diverso da un impianto di incenerimento a bassa capacità;

Ø       a bassa capacità: impianto di coincenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale;

 

Impianti oleochimici di CATEGORIA 2

 

 

impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 2, alle condizioni definite nell'allegato VI, capitolo III:

1. transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri); o

2. saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone):

a) con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppure

b) con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti, o condizioni equivalenti stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

Impianti oleochimici di CATEGORIA 3

 

 

impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 3;

 

Impianti di produzione biogas

 

 

impianto adibito alla produzione e alla raccolta di biogas derivante da degradazione biologica di prodotti di origine animale di categoria 2 trasformati “a pressione”, o di stallatico e contenuto del tubo digerente, o di materiale di categoria 3, in condizioni anaerobiche;

 

Impianti di compostaggio

 

impianto che provvede alla degradazione biologica di prodotti di origine animale di categoria 2 trasformati “a pressione”, o di stallatico e contenuto del tubo digerente, o di materiale di categoria 3, in condizioni aerobiche;

 

 

Centri di raccolta

 

 

 

stabilimenti che provvedono alla raccolta e al trattamento di determinati sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c):

  • animali da giardino zoologico;
  • animali da circo;

§         rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;

  • animali da pelliccia;
  • animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano;
  • cani allevati in mute o canili riconosciuti;

§         vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

Materiali consentiti:

  • i materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;
  • i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l);
  • i materiali di categoria 1, soltanto per l'alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette (con le modalità dell’art. 23, punto 2, lettera d);

 

 

( 1 ) Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

 

PARTE II

GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI CATEGORIA 1-2-3

 

1)        MATERIALI DI CATEGORIA 1 e PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1  DESTINATI SOLO ALL’ELIMINAZIONE.

 

Si intendono materiali di categoria 1, come definiti  ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE/1774/2002 :

I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a)  tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

i)           animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al  regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

ii)         animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

iii)        animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

iv)       animali da esperimento, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(18);

v)         animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ;

b)      i) i materiali specifici a rischio come definiti dal Regolamento n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

         ii) i corpi interi di animali morti o abbattuti contenenti materiali specifici a rischio;

c)  i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente e altre sostanze elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (19), se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;

e)  i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

f)  le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1.

In particolare il materiale specifico a rischio (MSR), ad esclusione dell’intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l’individuazione di detto materiale fino alla sua distruzione.

Il MSR, come definito dall’art. 4 del Regolamento (CE) 1774/2002, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di Categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura “Materiale specifico a rischio – Categoria 1” sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri. Nel caso in cui lo stoccaggio o il trasporto del materiale specifico a rischio non sia stato effettuato separatamente da qualsiasi altro prodotto, o da altro materiale, tutto il materiale o prodotto interessato è considerato materiale specifico a rischio.

Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del R.D. 20.12.28, n. 3298, opportunamente integrato.

Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto. Una procedura specifica riguardante  la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell’allevamento.

Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale specifico a rischio, con la dichiarazione dell’avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell’impianto di ricevimento o da altra persona all’uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica il rispetto di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l’autorità competente sullo stabilimento di ricezione del materiale specifico a rischio per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

Il Servizio Veterinario effettua la vigilanza sullo stabilimento di destinazione relativamente alle modalità di trasformazione, la corretta tenuta dei documenti di trasporto, e segnalando qualsiasi irregolarità riscontrata.

 

 

2) MATERIALI DI CATEGORIA 2 E PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2  NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE.

 

Si intendono materiali di categoria 2, come definiti all’art. 5 del Regolamento CE/1774/2002:

I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;

b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;

c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che non siano rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all'articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;

f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e

g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.


 

 

3) MATERIALI DI CATEGORIA 3 PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO.

 

Si intendono i materiali di categoria 3, come definiti ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE/1774/2002:

I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

 

 

 

4) ATTIVITA’ NON SOGGETTE A RICONOSCIMENTO

 

Si considerano non soggetti all’obbligo di riconoscimento, i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili che stoccano le spoglie di animali correlati all’attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.

Si considerano non soggetti all’obbligo di riconoscimento gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui alla Direttiva 93/42/CEE, fatto salvo il rilascio, da parte dell’autorità competente regionale, di nulla osta all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale.

Restano comunque ferme le disposizioni relative al trasporto dei sottoprodotti utilizzati per la produzione di biomateriali e dispositivi medici (tramite automezzi o contenitori autorizzati ed etichettati) ed alla vigilanza veterinaria, limitatamente alle modalità di conservazione del materiale fresco ed alla eliminazione di eventuali rimanenze residuate al termine delle lavorazioni.

 

 

 


 

PARTE III

RACCOLTA E TRASPORTO

 

 

1) RACCOLTA SUL LUOGO DI PRODUZIONE

Qualora i materiali di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l’apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

L’attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti presso i locali degli stessi impianti o stabilimenti che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento 1774/2002 come impianto di transito.

 

2) AUTORIZZAZIONI VEICOLI E CONTENITORI PER IL TRASPORTO

L’art. 7 comma 3 del Regolamento 1774/2002 prevede che gli Stati Membri stabiliscano adeguate disposizioni per garantire che i sottoprodotti di origine animale siano trasportati conformemente all’Allegato II del Regolamento stesso.

Pertanto i veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti, devono essere autorizzati e registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente che detiene l’elenco dei trasportatori autorizzati.

I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento.

La A.S.L. competente è quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la A.S.L. competente è quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione è la A.S.L. del Comune in cui i suddetti sono ubicati.

Chi esercita l’attività di trasporto di sottoprodotti per conto proprio o per terzi, deve dichiarare, sulla domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo, l’indirizzo o la sede presso cui il registro previsto dall’articolo 9 del Regolamento è disponibile per i controlli dell’Autorità competente.

 

3) IDENTIFICAZIONE VEICOLI E CONTENITORI.

I veicoli e i contenitori autorizzati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sulla base dell'ordine di registrazione.

Durante il trasporto, sui veicoli, contenitori o imballaggi dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati deve essere apposta un'etichetta inamovibile che rechi chiaramente:

a)      la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:

                                                               i.            in caso di materiali di categoria 3, la dicitura “Non destinato al consumo umano”- e,  se destinati a tali usi, le diciture: “Destinato alla produzione di pet-foods”- “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti” (nel caso di prodotti trasformati).

                                                             ii.            in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Non destinato al consumo animale”- e se del caso, “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti”.

                                                            iii.            in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Destinato solo all'eliminazione”.


 

 

Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.

Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell’etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

 

4) VERIFICA PERIODICA DEI VEICOLI e DEI CONTENITORI

Gli automezzi ed i contenitori autorizzati dovranno essere sottoposti ogni due anni alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui All. II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento) da parte del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza.

 

5) LAVAGGIO E DISINFEZIONE VEICOLI E CONTENITORI

La data e l’ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione dopo ogni scarico devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta del gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante riportata su specifico documento rilasciato dopo le operazioni (Allegato 5), o sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore.

In deroga, qualora l’impianto di destinazione sia l’inceneritore o il coinceneritore (cementificio) il lavaggio e la disinfezione dell’automezzo dopo lo scarico può essere effettuato anche presso idoneo impianto esterno autorizzato e l’evento attestato, come sopra indicato. 

 

6) DISPOSIZIONI VARIE PER IL TRASPORTO

Gli automezzi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti trasformati destinati all’alimentazione animale.

I materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati.  Le Regioni e Province Autonome possono prevedere specifiche autorizzazioni in deroga, per comprovate esigenze locali, stabilendo nella stessa autorizzazione le modalità di gestione. Nel caso in cui vengano concesse autorizzazioni in deroga devono essere altresì fissate le modalità di controllo del Servizio Veterinario competente.

 

7) NORME TRANSITORIE PER LE AUTORIZZAZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti “a basso rischio” ai sensi del Decreto 26/3/1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria 3, fino alla scadenza naturale dell’autorizzazione, a condizione che:

·         soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento (contenitori o veicoli stagni coperti)

·         durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l’etichetta prevista dall’Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore verde, riportante le diciture previste per il  materiale di categoria 3 e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti “ad alto rischio” ai sensi del Decreto 26/3/1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria  1 e 2, fino alla scadenza naturale dell’autorizzazione, a condizione che:

·         soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento (contenitori o veicoli stagni coperti)

·         durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l’etichetta prevista dall’Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore rosso o giallo, riportante le diciture previste per le rispettive tipologie di materiale e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Successivamente alla prima scadenza, gli atti autorizzativi e la relativa targa identificativa dovranno essere adeguati alle indicazioni formulate nel presente documento.

 


 

PARTE IV

DOCUMENTAZIONE E REGISTRI

 

1) DOCUMENTO COMMERCIALE

 

Il documento commerciale dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni della vigente normativa.

Durante il trasporto in ambito nazionale i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale.

Nei casi di movimentazioni verso gli altri Stati Membri o verso Paesi Terzi, il documento commerciale dovrà essere accompagnato dai Certificati Sanitari, ove richiesti, previsti dal Regolamento.

Qualora il destino finale sia l'eliminazione come rifiuti si applica anche il Regolamento CEE n 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Il documento commerciale deve specificare:

a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

b) la descrizione dei materiali, comprese:

Ø      la categoria dei sottoprodotti di origine animale;

Ø      in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati;

Ø      le diciture di destinazione previste per ogni singola categoria (“Non destinato al consumo umano”-“ Non destinato al consumo animale” e caso per caso le diciture: “ Destinato alla produzione di pet-foods” “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante” “Destinato solo all'eliminazione”;

Ø      le specie animali, per i materiali di categoria 3 e per i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per i mangimi degli animali allevati per produrre alimenti;

Ø      se del caso, il numero del marchio auricolare

c) la quantità dei materiali;

d) il nominativo, l’indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

e) il nome e l'indirizzo del trasportatore;

f) il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario

g) nel caso l’origine sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi della presente normativa:

Ø    il numero di riconoscimento dell'impianto di origine;

h) nel caso l’origine sia un impianto di trattamento:

Ø    la natura e i metodi del trattamento.

i) la causale del trasporto:

Ø    nel caso sia inviato ad impianto di incenerimento come sottoprodotto (fresco) va indicato il codice CER 18 02 02* se si tratta di materiale di categoria 1 e 2, il codice 18 02 03 nel caso si tratti di materiale di categoria 3.

Ø    nel caso sia inviato ad un impianto di incenerimento o coincenerimento (cementificio) come prodotto trasformato (farina) il codice CER da indicare è 02 02 03.

Ø    nel caso sia inviato a discarica, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE, sistema di smaltimento possibile solo per il prodotto trasformato derivato da materiale di categoria 3, il codice CER da indicare è 02 02 03

Il documento commerciale, specifico per Categoria di sottoprodotti o di prodotti trasformati (Allegati 2-3-4), deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

E’ consentito l’utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 4bis), limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di Categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.

Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.

E' consentito, per mesi tre dalla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, l'utilizzo dei documenti commerciali di trasporto già prestampati ed in uso ai sensi del Decreto Interministeriale 26/3/94, a condizione che vengano riportate tutte le diciture in esso previste.

 

 

2) CERTIFICATO SANITARIO

 

Al fine di garantire un alto livello di sorveglianza epidemiologica nei riguardi delle TSE, si richiede la certificazione veterinaria o il documento commerciale controfirmato dal Veterinario Ufficiale per i materiali di Categoria 1, limitatamente agli animali morti in allevamento.

La certificazione veterinaria o la controfirma del documento commerciale potrà essere adottata anche per animali morti appartenenti alla Categoria 2, su specifiche indicazioni regionali o nel caso di emergenze sanitarie o di focolai di malattie epizootiche,

 

 

3) REGISTRI

 

Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite.

 

I registri devono contenere i seguenti dati:

a) la descrizione dei materiali, compresi:

  • la categoria dei sottoprodotti di origine animale;
  • le specie animali per i materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi;
  • se del caso, il numero del marchio auricolare;
  • la quantità dei materiali;

 

b) per i registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale :

  • la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
  • il nome e l'indirizzo del trasportatore;

·         il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario ;

 

c) per i registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale :

  • la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
  • il nominativo, l’indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

·         il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;

 

d) per i registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale :

·         la data di ricevimento;

·         il nominativo, l’indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

·         il nome e l'indirizzo del trasportatore;

·         la data di avvenuta trasformazione (solo nel caso di stabilimento di trasformazione)

Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.

 

Il registro, numerato pagina per pagina, dovrà essere vidimato, sulla prima e sull'ultima pagina, da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza. La tenuta del suddetto registro, se  informatizzata, potrà avvenire su modulo continuo e, nel qual caso, la prima ed ultima pagina dovranno essere vidimate dal Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina dovrà essere vidimata e numerata prima di essere stampata.

La registrazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto.

La stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.


 

 

In deroga a quanto sopra, sono esonerati dalla tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

1)       Il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;

2)       Il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che

·         il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;

·         il proponente detenga il registro di carico e scarico;

·         il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l’obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

3)       Lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale  la produzione di sottoprodotti rappresenti un’eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

4)       Lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di Categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

·         i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

·         il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

·         il destinatario detenga il registro;

·         il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l’obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento.

5)        Lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all’obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali.

6)        L’impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

·         lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all’ASL competente sull’impianto di transito;

·         il registro sia vidimato dall’ASL competente sull’impianto di trasformazione

·         lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall’impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

·         lo stabilimento di trasformazione trasmetta all’impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

 

 


 

 

PARTE V

REGOLAMENTO 1774/2002/CE NORMATIVA AMBIENTALE.

 

                Come già evidenziato in precedenza, il Regolamento n. 1774/2002 disciplina la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Nel Regolamento i sottoprodotti risultano essere normati non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto, con i relativi documenti commerciali ed eventuali certificati sanitari, gli impianti di transito e di magazzinaggio, gli impianti di trasformazione per le differenti categorie di materiali.

Il Regolamento non considera mai la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come una gestione di “rifiuti”, li menziona come rifiuti solo relativamente all'eliminazione finale; non vi è infatti alcuna volontà da parte del legislatore europeo di creare inutili duplicazioni autorizzative né di moltiplicare artificiosamente i documenti di trasporto; è quindi opinione di questo Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, applicare la disciplina dei rifiuti, così come si desume dal Regolamento stesso, solamente al momento dell'accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o agli impianti di discarica.

Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, tuttavia, il recepimento italiano della Direttiva 1999/31 ha assunto un atteggiamento più cautelativo per la salute pubblica  e per l'ambiente ed ha disposto che il materiale specifico a rischio, ora divenuto materiale di categoria 1, sia come fresco, che come prodotto trasformato, ed il materiale ad alto rischio, ora divenuto materiale di categoria 2, ugualmente sia come fresco che come prodotto trasformato, non siano ammessi in discarica.

Pertanto per le categorie di materiali 1 e 2 e per i relativi prodotti trasformati, tale possibilità di smaltimento, benché contemplata dal Regolamento n. 1774/2002 per i prodotti trasformati, non risulta ammessa .

Per quanto riguarda il materiale di categoria 3 (materiale, definito a basso rischio prima dell'emanazione del Regolamento n 1774/2002), sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento n 1774/2002, utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera b) del Regolamento n 1774/2002, può essere smaltito in una discarica per non pericolosi con il codice CER 02 02 03.

Poiché la Direttiva 1999/31 auspica che gli Stati membri elaborino una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il recepimento italiano della direttiva ha previsto che dal 1 gennaio 2007 non siano ammessi i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg.

Da tale termine è necessario, pertanto, valutare il potere calorifico delle farine animali derivate dal materiale di categoria 3; lo smaltimento delle farine animali con potere calorifico superiore dovrà essere effettuato solo presso impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento distinguiamo gli impianti ai quali si applica la normativa ambientale e quindi la relativa disciplina sui rifiuti e gli impianti che trattano unicamente carcasse di animali o parti di esse, come sottoprodotti di origine animale, questi impianti sono esclusi sia dalla direttiva 2000/76/CE sia dalla direttiva 75/442/CE come modificata dalla 91/156/CEE in quanto già contemplati dal Regolamento n 1774/2002, norma di pari rango.

Tale Regolamento, all'articolo 12 commi 2 e 3, individua le condizioni generali e di funzionamento ed i requisiti ai quali detti impianti di incenerimento o coincenerimento devono conformarsi.

Per quanto riguarda gli impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale, non essendo ancora stata recepita la direttiva 2000/76/CE, questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 27 e 28 del decreto legislativo n 22/97, infatti tale autorizzazione presuppone la conformità alle direttive precedenti alla 2000/76/CE cioè alla direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE.

In base a quanto previsto dal Regolamento i prodotti trasformati, farine animali, possono essere inceneriti e coinceneriti solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

I prodotti trasformati possono essere coinceneriti, secondo quanto previsto dall'Ordinanza 30 marzo 2001 "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio", anche in impianti che effettuano attività di recupero energetico in procedura semplificata.

 


 

 

1)      SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 1

 

A)     Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 1, sottoprodotti di origine animale (fresco), avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

·       In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

   Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 18 02 02*

·       In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

 

B)     Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 1 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 02 02 03.

 

Non è ammesso lo smaltimento in discarica .

 

Per i rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applica il decreto, del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del 22 maggio 2001 "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali".

Per quanto riguarda lo smaltimento dei piccoli animali da esperimento, prodotti nelle strutture sanitarie di cui al Decreto Degislativo 30 dicembre 1992 n 502 e che svolgono attività medica e veterinaria di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n 833, si applica la disciplina relativa ai rifiuti sanitari (decreto interministeriale Ambiente e Sanità del 26 giugno 2000 n 219 e successive modifiche ed integrazioni), tali rifiuti sono gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

            Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche provenienti da attività diagnostica degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, delle Facoltà di Medicina Veterinaria ed Agraria e degli Istituti scientifici di ricerca.

 

 

2)  SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 2

 

A)         Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 2 sottoprodotti di origine animale (fresco) avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

·         In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

 Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 18 02 02*.

·         In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

 

B)    Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 2 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 02 02 03.

 

Non è ammesso lo smaltimento in discarica.


 

 

3)  SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 3

 

A)         Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 3 sottoprodotti di origine animale (fresco) avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

·         In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

  Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 18 02 03.

·         In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg.1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

 

B)    Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 3 avviene secondo le seguenti modalità

·         In impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale .

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 02 02 03.

·         In discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE

Lo smaltimento in discarica del materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento n 1774/2002, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera b) è ammesso in una discarica per non pericolosi, con il codice CER 02 02 03.

 

Dal 1 gennaio 2007 non sono ammessi i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg, da tale termine, se le farine derivate da tali materiali risultano avere un PCI superiore a 13.000 kJ/kg, lo smaltimento deve essere effettuato in impianti di incenerimento o di coincenerimento.

 

 

 

4) IMPIANTI ESCLUSI DAL RICONOSCIMENTO SANITARIO

 

Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria e dal relativo elenco nazionale i seguenti impianti:

1.       inceneritori e coinceneritori riconosciuti ai sensi della normativa ambientale, non essendo ancora stata recepita la direttiva 2000/76/CE, questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 27 e 28 del decreto legislativo n 22/97, infatti tale autorizzazione presuppone la conformità alle direttive precedenti alla 2000/76/CE cioè alla direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE. Per i coinceneritori, in base all'Ordinanza 30 marzo 2001 è ammesso anche il recupero energetico in procedura semplificata.

2.       impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime. Tali impianti sono disciplinati dalla normativa ambientale.

 


 

PARTE VI

ATTIVITA’ PARTICOLARI

 

 

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE ANNESSA AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ALIMENTI O PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA.

 

Non è necessaria la separazione fisica (edifici separati), nel caso  di stabilimenti (macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la produzione di latte fresco e/o trattato termicamente e prodotti a base di latte, di ovoprodotti e stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne), dove sia possibile prevedere il convogliamento dei sottoprodotti tramite un adeguato sistema in grado di assicurare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie del Regolamento n. 1774/2002, a condizione che il flusso dei sottoprodotti avvenga  in senso unidirezionale.

L’entrata, l’uscita, la ricezione, l’equipaggiamento, il personale e l’uscita dei mezzi di trasporto devono essere separati rispetto dall’impianto di partenza.

 

a) Latte ed prodotti a base di latte non destinati all’alimentazione umana, appartenenti alla categoria 3  del Regolamento e corrispondenti alle descrizioni di cui all’art. 6, paragrafo 1, lettere e) ed f), possono, se non distrutti, essere destinati alla produzione di alimenti per animali, solo dopo essere stati sottoposti ad adeguato trattamento in un impianto di trasformazione di Categoria 3 autorizzato ai sensi dell’art.17 del Regolamento 1774/2002, anche annesso allo stabilimento autorizzato ai sensi del DPR n. 54/97 secondo le modalità sopra riportate,

Per tali prodotti, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali di igiene (allegato V, capitoli I, II e V) ed i requisiti specifici di igiene di cui all’allegato VII, capitolo I, vanno soddisfatte le condizioni di trasformazione dell’allegato VII, Capitolo V, lettera A.

 

b) Uova e ovoprodotti.

 Il Capitolo relativo alla gestione delle uova e ovoprodotti sarà inserito nel Regolamento della Commissione di modifica del Regolamento n. 1774/2002, si rimane in attesa pertanto delle ulteriori disposizioni.

 

c) Prodotti a base di carne e grasso fuso di origine suina.

In relazione allo strutto è stata chiesta alla Commissione U.E. una deroga per l’invio diretto all’alimentazione animale ai sensi di quanto già disposto dalla D.G.S.P.V.A.N con nota 600.8/BSE/47 del 27 maggio 2002.Verranno, pertanto, emanate norme successive all’approvazione della deroga riguardanti la gestione amministrativa e sanitaria del prodotto. Fino al 30 aprile rimangono in vigore le modalità previste dalla suddetta nota per quanto riguarda la gestione dello strutto suino.

 

d) Siero di latte, scotta, latticello.

In attesa del pronunciamento da parte della Commissione U.E., l’utilizzo del siero di latte, latticello o scotta  è disciplinato ai sensi del D.L.vo n. 360/99, che ne consente l’invio  all’alimentazione zootecnica come materia prima per mangimi.


 

 

e) PELLI

Il sottoprodotto “pelle” è disciplinato dal Regolamento (CE) 1774/2002 come materiale di categoria 1 e 3. Si intende superata ogni precedente normativa in materia.

Qualora si intenda destinare le pelli ottenute da animali regolarmente macellati e ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale, alla produzione di gelatine e/o collagene per il consumo umano, le stesse devono soddisfare i requisiti di cui alla decisione 1999/724 e Decisione 2003/42 a partire dal macello.

Il Regolamento prevede la distruzione per le pelli degli animali di cui all’art. 4 comma 1 lettera a)

Per le pelli di animali d’allevamento ed in particolare degli ungulati, di cui all’art. 6, comma 1 lettere c) e k), si ritiene necessario fornire di seguito alcune precisazioni.

Sono considerati materiali di categoria 3:

Ø      pelli provenienti da carcasse idonee al consumo umano;

Ø      pelli ottenute da carcasse di animali che, anche se non idonee al consumo umano, non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

La particolare situazione igienico sanitaria con cui vengono manipolate le pelli destinate all’industria conciaria,  rende necessario fornire una serie di indicazioni gestionali.

 

I.     Gestione delle pelli al macello

a)        Le pelli, qualora non asportate immediatamente dal macello, saranno stoccate in maniera separata dal restante materiale di categoria 3.

b)        Il Servizio Veterinario si accerta che vengano messi in atto gli accorgimenti necessari a consentire il mantenimento delle migliori condizioni igienico sanitarie. In considerazione delle condizioni climatiche, i locali adibiti allo stoccaggio dovranno garantire l’idonea conservazione per un periodo di tempo non superiore alle 24-48 ore, salvo se dotati di impianto refrigerante e di controllo della temperatura.

c)        Le pelli provenienti da animali destinati alla distruzione o in attesa di valutazione ispettiva e quelle di animali che, pur non presentando segni clinici di malattie trasmissibili, non hanno superato favorevolmente la visita post mortem, devono essere conservate in maniera separata e rese sempre riconoscibili;

 

II.   Raccolta e trasporto delle pelli

Le pelli sono trasportate, in contenitori separati dal restante il materiale di categoria 3.

Le pelli non inviate alla distruzione e destinate all’industria conciaria, devono essere chiaramente identificate ed accompagnate dal documento commerciale, integrato dalle indicazioni sullo stato sanitario, ai fini della ammissione o esclusione di tale materiale dal circuito della produzione di gelatine e collagene per uso umano.

Le pelli di cui all’art. 6, comma 1 lettera k), devono conservare in ogni passaggio la chiara identificazione, riconoscimento e separazione.

 

III.  Impianti di deposito delle pelli  fresche, refrigerate e salate (Impianti di transito)

         Sono le attuali strutture di deposito temporaneo delle pelli destinate alla concia, dove possono essere realizzate attività di stoccaggio temporaneo, rifilatura, cernita, congelamento e aggregazione secondo le diverse provenienze, in attesa del loro invio alla destinazione finale.

Qualora l’impianto di transito non sia dedicato esclusivamente alle pelli, saranno messi in atto criteri di separazione con il restante materiale di categoria 3, in modo da garantire buone condizioni igienico sanitarie.

 

IV.  Dalla lettura dell’Allegato VIII capitolo VI, punto A) comma 2 lettere a), b), c), d), e) del Regolamento n. 1774, conseguono le seguenti indicazioni:

 

a)         L’attività di salatura, di essiccazione e di conservazione è propriamente attività specifica da esercitarsi in un impianto tecnico e come tale riconosciuto;

b)         La sola attività di salatura di pelli fresche può, in subordine, essere esercitata in impianti di transito, quando adottata come mezzo di conservazione delle pelli per la successiva immediata spedizione;

c)         Le materie prime da impiegare per la produzione di gelatina, comprese le rifilature ed il carniccio proveniente da pelli fresche o salate, possono essere destinate alla produzione di gelatine e collagene per uso umano, se provenienti da animali ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem ed accompagnati dalla prevista attestazione e provenienti da un impianto riconosciuto e registrato ai sensi della Decisione 1999/724/CE;

d)         Il carniccio e la spaccatura possono essere utilizzati per la produzione di proteine idrolizzate per l’alimentazione animale, ai sensi della decisione CE  9/2001 e dell’Allegato VII capitolo VI lettera B dello Regolamento, che ne prevede un trattamento  specifico e che le differenzia dalle proteine animali trasformate, il cui uso è consentito solo per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

 

 

V.  Produzione di gelatine e collagene.

L’utilizzo delle pelli e dei materiali destinati alla produzione di gelatine e collagene per uso umano sono regolamentati delle Decisioni 1999/724/CE e 2003/42/CE e gli impianti di provenienza devono essere dotati dei requisiti particolari previsti dalle citate normative.

Per quanto riguarda le concerie che intendono fornire materia prima per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano devono possedere gli specifici requisiti previsti dal capitolo 4, sezione A II, punto 8 e sezione B II della Direttiva 92/118 e successive modifiche delle citate normative.

Poiché la consolidata normativa sulla produzione di alimenti per uso umano non permette il riutilizzo di materie prime derivate da sottoprodotti classificati dal Regolamento 1774/2002/CE,  si stabilisce che:

1.    si intende per “conceria riconosciuta e registrata” ai sensi della Decisione 1999/724/CE i locali annessi, fisicamente separati dall’attività di concia, che dispongono degli specifici requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari per le operazioni di preparazione di materia prima destinata alla produzione di gelatina e collagene per il consumo umano;

2.    nessun prodotto in uscita da un impianto tecnico, riconosciuto alla ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 1774/2002/CE, può essere destinato alla produzione di alimento per uso umano.

 

f)Sottoprodotti dei centri di incubazione.

Così come previsto dall’articolo 6, punto 1, lettera j), i sottoprodotti dei centri di incubazione rientrano tra i materiali di Categoria 3, se non presentano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.

Sono ricompresi nei suddetti sottoprodotti, anche le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati per motivi commerciali presso i centri di incubazione.


 

 

FERTILIZZANTI ORGANICI – condizioni per l’utilizzo (art. 35, punto 3, Regolamento n. CE 1774/2002)

 

Le presenti condizioni per l’utilizzo dei prodotti trasformati come fertilizzanti devono intendersi come indicazioni di stretto ordine sanitario e concordate con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché con l’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante competenti per la materia, in attesa che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emani norme specifiche e le opportune modifiche alla Legge n. 748/84.

Tali indicazioni andranno riconsiderate a seconda del parere che sarà espresso a breve dal Comitato Scientifico UE.

 

i)   Ad oggi, ai sensi del Regolamento, i  prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti alle seguenti condizioni:

Ø      Essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ed essere in regola con quanto previsto dalla L. 748/84 ovvero in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell’art. 13 (categoria 2) e dell’art. 17 del Regolamento CE/1774/2002;

Ø      Essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di Categoria 2;

Ø      Essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, nel caso di prodotti derivati da materiali di categoria 3;

Ø      Sull’imballaggio o sulla confezione e sul documento commerciale, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento, venga indicato l’eventuale marcatore utilizzato e siano riportate le diciture: “non destinato al consumo animale” – “destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante”;

Ø      Essere immagazzinati in modo nettamente separato dai mangimi destinati agli animali

 

Valutazioni relative allo stallatico

Lo “stallatico” è inteso solo come escrementi con o senza lettiera ed   aggiunta di urine. Ma le urine come tali non sono contemplate dalla legge 748/84. Il guano poi, equiparato allo stallatico nel Regolamento, appare un errore di traduzione con un significato diverso dall’originale, in quanto in inglese la stessa parola non indica solo un rifiuto fossile, cosa che vale per l’Italia, ma anche sottoprodotti ed escrementi recenti, per esempio di pesce.

Ben più gravi a nostro avviso sono alcune inesattezze nella traduzione. Non esistono in lingua inglese i termini   “maturazione” e “fermentazione”, come in italiano, applicati agli escrementi e, anche sotto la spinta del moderno angloamericano, si parla solo di “composting”. Sembra questa la ragione per cui la concimaia (manure heap) non è menzionata nel Regolamento. Sembrerebbe erroneo inquadrarla come “composting plant” di dimensioni aziendali; a nostro giudizio, se è necessario un inquadramento, essa va invece collocata tra gli “impianti tecnici”.

Altro discorso è che, quando lo stallatico è applicato sui terreni aziendali senza trasformazione, il passaggio in concimaia sia stato implicitamente ammesso.

 

ii)   In conclusione, dall’esame del Regolamento. 1774/2002 si deduce che lo stallatico (cat. 2) può essere:

Ø      Compostato secondo i criteri citati nel Regolamento;

Ø      Destinato alla produzione di biogas;

Ø      Applicato senza le suddette trasformazioni sui terreni aziendali, non escludendo la possibilità di applicarvi anche stallatico maturo. In questo caso rimane valido l’utilizzo tradizionale della concimaia che non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale ai fini del Regolamento;

Ø      Scambiato, non trasformato ai sensi del Regolamento, con le limitazioni indicate nell’allegato VIII, cap. III, punto 1. Anche in questo caso la concimaia non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale, sempre che gli scambi di stallatico siano conformi a quanto espresso dal Regolamento;

Ø      Messo in commercio solo se trasformato (ovvero come prodotto tecnico). In tal caso, in alternativa al compostaggio vi è la possibilità del trattamento in concimaia.

Ø      Quanto al “contenuto del tubo digerente” ed in particolare al contenuto dei pre-stomaci dei ruminanti, si noti che questo è equiparato allo stallatico dal Regolamento 1774/2002 ma non è contemplato quale fertilizzante dalla legislazione nazionale. Ne consegue che l’applicazione sul terreno avvenga come per lo stallatico e che il materiale in questione sia da sottoporre preventivamente a maturazione in concimaia, a completa garanzia della sua sicurezza sanitaria.

 

 

iii)  Si riportano di seguito le iniziative che saranno proposte e valutate in sede di Commissione 748. Sembra infatti opportuno inserire negli allegati di legge (L. 748/84):

Ø        l’obbligatorietà che le concimazioni consentite con fertilizzanti organici solidi derivati da sottoprodotti animali, siano sempre seguite da interramento;

Ø        esprimere chiaramente il divieto di utilizzare fertilizzanti derivati da sottoprodotti animali su pascoli [1], ad eccezione dello stallatico (il divieto non vige per i fertilizzanti che non sono di interesse del regolamento[2]);

Ø        denaturare i sottoprodotti animali trasformati destinati alla fertilizzazione, con sostanze che provochino la non utilizzabilità degli stessi per l’alimentazione degli animali. Questa possibilità tuttavia, è condizionata dai tempi di studio e sperimentazione (in corso) dei denaturanti;

Ø        Proporre l’istituzione di un albo ufficiale delle industrie che producono fertilizzanti, comprese ovviamente, quelle autorizzate ad utilizzare sottoprodotti di origine animale.

 

 

 


 

PARTE VII

DEROGHE AI SENSI DEGLI ART. 23 e 24  DEL REGOLAMENTO 1774/2002/CE.

 

Si autorizzano le deroghe relative agli utilizzi dei sottoprodotti di cui all’articolo 23 del Regolamento-.

 

1) LARVE DI MOSCA PER ESCHE DA PESCA

 

            In relazione all’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’allevamento di vermi per esche da pesca, la deroga è concessa esclusivamente per materiale avicolo di categoria 2, purché non proveniente da zone sottoposte a restrizioni di polizia veterinaria e da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospetta o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e per materiali di Categoria 3 - art. 6, par. 1, lettera da a) a j). Tale materiale verrà sottoposto nel centro di raccolta ad  uno dei trattamenti previsti alla lettera a), paragrafo 5) dell’Allegato IX

Il fornitore del materiale di Categoria 2 destinato all’allevamento di larve di mosche per esche da pesca, è obbligato a tenere il registro delle partite spedite previsto all’articolo 9 del Regolamento. Il primo destinatario deve rilasciare copia al conferente del documento di trasporto, che dovrà riportare “Non destinato al consumo umano” nel quale risultino le quantità ritirate, la data di consegna e l’indirizzo del conferente.

            I centri di raccolta se non coincidenti con l’allevamento devono registrare, a loro volta, i quantitativi stoccati e successivamente inviati. Detti registri dovranno essere messi a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata della vigilanza.

I titolari dei centri di raccolta e/o allevamenti dovranno adottare un piano di autocontrollo secondo i principi dell’HACCP, che sarà redatto secondo un protocollo armonizzato a livello nazionale.

            Il materiale residuo della lettiera di allevamento dovrà essere distrutto mediante incenerimento, a cura del titolare dello stesso.

Le Autorità Sanitarie vigileranno sulle suddette procedure.

I centri di raccolta che intendono essere autorizzati in deroga ai sensi dell’art. 23 del Regolamento  saranno inclusi nell’elenco nazionale previsto per tutte le tipologie di impianti e verrà loro attribuito un numero progressivo.

Detto elenco sarà trasmesso alla Commissione e di volta in volta aggiornato.

 

2) ALTRE DEROGHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO CE N. 1774/2002

 

In relazione all’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per gli animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo, animali da pelliccia, animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, le deroghe sono concesse per materiale di categoria 2, purché non proveniente da animali abbattuti o morti a seguito di malattia infettiva sospetta o conclamata e per i materiali di categoria 3-art. 6, par. 1, lettera da a) a j).

Tale materiale verrà sottoposto nel centro di raccolta ad uno dei trattamenti previsti alla lettera a), paragrafo 5) dell’Allegato IX e soggiace alle procedure ed alle modalità di controllo  previste al precedente punto 1).

 

3) UTILIZZO DEI RIFIUTI DI CUCINA PER CANI ALLEVATI IN MUTE O CANILI RICONOSCIUTI

I rifiuti di cucina, come previsto dall’art. 23, possono essere utilizzati per l’alimentazione dei cani allevati in mute o in canili riconosciuti, previo idoneo trattamento risanatore da eseguirsi in una struttura allo scopo autorizzata da parte dell’ASL, secondo procedure di canalizzazione e sotto il controllo dei Servizi Veterinari. E’ consentito esclusivamente l’invio diretto dal produttore al canile utilizzatore in cui i prodotti in entrata ed in uscita saranno riportati in un registro di carico e scarico. Sono permesse le utilizzazioni di rifiuti di cucina, esclusi quelli provenienti dai trasporti internazionali.

Si mettono in atto, ove applicabili, le norme di cui all’allegato IX del Regolamento n. 1774/2002/CE.

 


 

 

4) SOTTERRAMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN TERRENI DI PRIVATI.

            In base all’Accordo Stato-Regioni relativo al benessere animale “ Protezione degli animali e pet-therapy”, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 febbraio 2003 fra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.

 

 

5) ZONE ISOLATE (art. 24, punto 4, lettera b, Regolamento CE n. 1774/2002)

Si considerano “zone isolate” quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco.

 


 

 

PARTE VIII

SCAMBI ed IMPORTAZIONI.

 

1. PREMESSA E QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. 

 

Anche per ciò che concerne i settori dell'importazione da Paesi terzi e degli scambi intracomunitari, il Regolamento (CE) N. 1774/2002, introduce importanti novità di carattere sia generale che specifico; infatti esso:

a)              da un lato, riunisce in un unico testo tutte le condizioni sanitarie applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni nella Comunità Europea dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

b)              dall’altro, in relazione alle sole importazioni da Paesi terzi, raccoglie la maggior parte dei modelli di certificazione sanitaria relativi ai sottoprodotti in oggetto, che, anteriormente all’adozione del Regolamento, erano sparsi in molteplici atti normativi.

A quest’ultimo proposito occorre peraltro ricordare che, nel settore d’interesse, quasi contestualmente all’adozione del Regolamento in esame, è intervenuta anche la modifica della direttiva 92/118/CEE che, come noto, conteneva le prescrizioni relative a tali sottoprodotti destinati sia all’alimentazione umana che a scopi diversi da questa.

La sua modifica, operata dalla direttiva 2002/33/CE (GUCE serie L n. 315 del 19/11/2002) proprio in ragione ed in funzione del quadro unitario ora stabilito con Regolamento 1774/2002 con riguardo ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, comporta che la residuale disciplina in quella contenuta, riguardi ora esclusivamente i sottoprodotti di origine animale destinati al consumo umano.

E' opportuno infine anticipare che, in stretta correlazione con le modifiche apportate alla direttiva 92/118/CEE ed a seguito della limitazione del suo (nuovo) campo di applicazione ai sottoprodotti di origine animale destinati al solo consumo umano, si rende necessario abrogare altresì alcune delle decisioni comunitarie applicative e complementari rispetto alla medesima direttiva 92/118/CEE ante modifica, abrogazioni che saranno inserite in un nuovo regolamento della Commissione di prossima adozione.

Ciò premesso, si riportano di seguito le modalità applicative da osservare limitatamente agli scambi intracomunitari dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano mentre le importazioni dei medesimi prodotti provenienti da Paesi terzi formeranno oggetto di successivi chiarimenti operativi da parte del Ministero della salute. Ciò in ragione dello specifico e diverso regime di controllo esistente alle frontiere esterne dell’Unione europea, espletato dai Border inspection post (Bip’s) quali Uffici veterinari periferici dipendenti dal Ministero della salute .

 

 

 

2. SCAMBI INTRACOMUNITARI.

L’ipotesi contemplata in via generale all’articolo 8 del Regolamento (CE) 1774/2002 copre ed attiene agli aspetti sia attivi che passivi dei rapporti tra Stati membri in ordine ai sottoprodotti in questione, ossia tanto alla loro spedizione dall’Italia verso uno Stato membro quanto al loro ricevimento in provenienza da un altro Stato membro.

Tale articolo:

a)          introduce particolari modalità negli scambi intracomunitari, come sopra precisati, dei materiali definiti di categoria 1, categoria 2, dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2 e delle proteine animali trasformate (combinato disposto articoli 4, 5 e 8 del regolamento);

b)          nulla di specifico dispone, invece, in ordine agli scambi intracomunitari dei sottoprodotti di categoria 3, i quali, pertanto, possono formare oggetto di tale commercio nel rispetto delle prescrizioni sia generali che specifiche contenute nel medesimo regolamento in commento, comprese, in particolare, quelle riportate nei suoi allegati.

Fermo restando quanto detto in relazione ai sottoprodotti sub b), per quelli di cui sub a), in conformità a quanto richiesto dal medesimo articolo 8 del Reg. (CE) 1774 e  in ragione della particolare tipologia della merce in questione, occorre determinare una specifica procedura che garantisca, da un lato, la conoscenza e, dall’altro, l’effettiva tracciabilità di ogni movimento infrastatuale di tali sottoprodotti.

 

 

Peraltro:

Ø      in considerazione dell’univocità delle garanzie sanitarie e di controllo richieste negli scambi intra di tali merci e del necessario coinvolgimento delle Autorità centrali degli Stati membri interessati, si ritiene opportuno unificare tale procedura in modo da uniformarla sia nel caso di spedizione verso uno Stato membro che in quello del ricevimento in provenienza da un altro Stato membro;

Ø      poiché le finalità sopra richiamate sono finalizzate soprattutto all’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo territoriali, si ritiene altresì necessario coinvolgere sin dal momento dell’attivazione della procedura (momento conoscitivo) tutti gli organi veterinari cui sono istituzionalmente demandati tali compiti.

 

Per i fini considerati, pertanto, ogni operatore nazionale interessato (sia se speditore sia se ricevente i sottoprodotti) deve inviare al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione - per il tramite dei Servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale nel cui territorio è situato lo stabilimento, un’istanza di interesse a spedire o ricevere le partite dei sottoprodotti indicati sub a), fornendo contestualmente tutti gli elementi necessari ad identificare l’esatta tipologia della merce, lo Stato membro di destinazione/origine, l’identificativo dello stabilimento/impianto di destinazione/origine, il mezzo di trasporto e la data di arrivo/partenza della merce.

Il Servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale deve allegare all’istanza il proprio nulla osta riguardante sia il contenuto degli elementi dichiarati dall’operatore nonché:

Ø      nel caso di  interesse alla spedizione dei sottoprodotti sub a), la conformità formale e sostanziale della merce da spedire alle prescrizioni generali e specifiche del regolamento 1774/2002 dipendenti, in particolare, dalla specifica tipologia della partita del sottoprodotto da spedire;

Ø      nel caso di  interesse alla ricezione dei sottoprodotti sub a), l’esistenza dei previsti riconoscimenti per lo stabilimento/impianto presso cui la  merce deve essere introdotta.

La succitata Direzione generale del Ministero della salute:

Ø      in mancanza del nulla osta del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale o in caso di suo diniego, non darà seguito alla richiesta;

Ø      in mancanza di elementi ostativi, rilascerà, invece, una specifica autorizzazione per le partite da spedire/introdurre che, nel caso di interesse alla spedizione verso un altro Stato dell’Unione europea, è subordinata al previo ottenimento dell’autorizzazione scritta di accettazione della merce da parte delle Autorità dello Stato membro di destinazione.   

Stante il contenuto del regime autorizzatorio cui lo stesso regolamento 1774/2002 subordina la possibilità del commercio intracomunitario dei citati sottoprodotti, la mancanza della specifica autorizzazione sopra riferita impedisce non solo la spedizione e l’introduzione dei sottoprodotti in questione ma anche la possibilità di una sua adozione ex post quale sanatoria dell’eventuali introduzioni/spedizioni già effettuate che, pertanto, permangono illegittime.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale deve provvedere a fornire le informazioni di spedizione/arrivo di ogni partita/lotto della merce in questione tramite il sistema ANIMO ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto, assicurando inoltre i controlli connessi e conseguenti, ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo 8.

Resta fermo l’obbligo, a carico dell’operatore primo destinatario materiale dei sottoprodotti in questione, provenienti da un altro Stato membro, di adempiere alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di procedere alla prenotifica di arrivo di ogni partita di dette merci.

 Occorre peraltro ribadire che non saranno rilasciate autorizzazioni per l’introduzione nel territorio nazionale del materiale specifico a rischio, rientrante, come noto, tra sottoprodotti classificati di categoria 1, né se proveniente da Stati membri né se proveniente da Paesi terzi e sebbene esso debba essere destinato esclusivamente all’incenerimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 999/2001, e successive modifiche, e dell’articolo 4, paragrafo 2 della decisione 97/735/CE.

Qualora invece il materiale specifico a rischio sia destinato ad essere spedito verso altri Stati membri al solo fine consentito, ossia quello dell’incenerimento,  l’operatore nazionale interessato deve avvalersi della procedura autorizzativa sopra descritta.


 

 

E’ appena il caso di ricordare che la colonna vertebrale, comprensiva anche dei gangli spinali, eventualmente presente nelle carni bovine oggetto di scambi ed importazioni, esula dal campo di applicazione del regolamento in commento ancorché sia anch’essa un materiale specifico a rischio. Ne consegue che:

a)     le norme in commento sono applicabili solo successivamente alla sua asportazione;

b)     le introduzioni nel territorio nazionale delle carni bovine con colonna vertebrale restano invece assoggettare alle prescrizioni specifiche comunitarie e nazionali dettate in materia di misure di protezione contro la Bse quale prodotto di origine animale destinato all’alimentazione umana.

 

Da ultimo, ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento si segnala che restano a carico di qualunque persona che spedisca, trasporti o riceva sottoprodotti di origine animale gli obblighi di 1) tenuta di un apposito registro delle partite e 2) del suo costante aggiornamento, conformemente a quanto riportato all’allegato II al regolamento, anche qualora si tratti di sottoprodotti diversi da quelli di cui all’articolo 8. Si evidenzia, in particolare, che tali obblighi riguardano anche il trasportatore.

 

 

PARTE IX

NORME ABROGATE

Dal 1° Maggio 2003 s’intendono abrogate le seguenti norme:

1)      D.L.vo n.508/92 del 14 dicembre 1992 G.U. del 30 dicembre 1992.

2)      Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 24 maggio 1993  G.U. 10 giugno 1993

3)      Circolare del Ministero della Sanità n. 25 del 19 dicembre 1994  G.U. n. 3 del 4 gennaio 1995

4)      Decreto interministeriale del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell’Ambiente- 26 marzo 1994 G.U. n. 101 del 3 maggio 1994

5)      Decreto del Ministro della Sanità 15 maggio 1993 G.U. n.122 del 27 maggio 1993

6)      Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 19 febbraio 1999

7)      Decreto 23 marzo 2001 del Ministro della Sanità G.U. n. 126 del 1 giugno 2001

Nonché ogni norma incompatibile con le prescrizioni del Regolamento 1774/2002/CE e quelle di rango inferiore allo stesso.

 

 

PARTE X

SANZIONI

 

I riconoscimenti rilasciati ai sensi del regolamento 1774/2002/CE vengono sospesi con decorrenza immediata qualora vengano a mancare le condizioni per le quali era stato concesso, conformemente a quanto disposto dal Regolamento 1774/2002.

 

 

PARTE XI

VERIFICHE IN LOCO

Il Ministero della Salute- D.G.S.P.V.A.N., di concerto con le Regioni e Province Autonome, si riserva di effettuare visite in loco per la verifica di quanto previsto dal Regolamento e dalle indicazioni previste dalle presenti linee guida anche ai fini degli obblighi imposti a livello comunitario.

 

Roma, 22 maggio 2003


 

Allegato 1

 

 

Documentazione minima da allegare all’istanza di riconoscimento

 

1. marca da bollo di valore corrente;

 

2. certificato di iscrizione alla camera di commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente valido al momento della presentazione della domanda (il C.C.I.A.A. ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio) o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A.;

 

3. planimetria (datata e firmata dal legale rappresentante dell’impianto) dell’impianto preferibilmente in scala 1/100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi, nonché la separazione tra la “sezione sporca” e la “sezione pulita” ove previsto;

 

4. relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal legale rappresentante dell’impianto), degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, al trattamento delle acque luride provenienti dalla “sezione sporca” e alle emissioni in atmosfera;

 

a)       dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a:

·         rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;

·         presenza nell’impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dal Sindaco o da altra Autorità competente;

·         rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;

·         possesso della documentazione richiesta ai fini della validazione, nei casi previsti dal Regolamento CE/1774/2002, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, nel caso di impianti che operano “a pressione”, le relative certificazioni di omologazione ISPESL.

 

6. ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento; nel caso tale ricevuta non sia producibile in quanto la tariffa non è stata ancora determinata dalla Regione competente, atto di impegno del titolare a provvedere al versamento delle spese poste a suo carico per il riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione;

 

7. verbale di sopralluogo (datato e firmato) effettuato dal  Servizio Veterinario della ASL competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti e verifica della presenza del piano di autocontrollo redatto secondo i principi dell’HACCP;

 

Nel caso di impianti di trasformazione già riconosciuti ai sensi del D.Lgs 508/92 ed in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento CE/1774/2002, la documentazione minima da allegare all’istanza di riconoscimento è limitata ai punti 1, 6 e 7, a condizione che:

a)       non siano state apportate modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento precedente;

b)       i requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli necessari al nuovo riconoscimento;

c)       non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati dal Servizio Veterinario dell’ASL competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento;

d)       il titolare o il legale rappresentante presenti una certificazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai precedenti punti da a) a c).

 


 

Allegato 2

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 1

conforme al Regolamento CE/1774/2002

 

Regione……….ASL. N.

 

DDT n°

 

del

 

Ora di partenza

 

  Targa automezzo o n° identificativo contenitore

 

TRASPORTATORE                               trasporto a carico del mittente □             trasporto a carico del destinatario □

Nome

Via

Comune

Prov.

 

 

 

 

Origine del materiale (Speditore)

Ditta

Via

Comune

Prov

N° riconoscimento (a)

 

 

 

 

 

a) solo nel caso l’origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1     Metodo 2      Metodo 3      Metodo 4      Metodo 5 

b) solo nel caso l’origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

q       invio ad impianto di trasformazione

q       invio ad impianto di transito

q       invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*

q       invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002

q       invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03

q       altro ---------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

  MATERIALI DI CATEGORIA 1    “DESTINATI SOLO ALL’ELIMINAZIONE”

 

  PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1  “DESTINATI SOLO ALL’ELIMINAZIONE”

 

TIPO DI MATERIALE

KG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animale/i morto/i della specie: ___________________________________________________

 

 

Eventuale/i marchio/i auricolare/i: ________________________________________________________________________

                  Il Veterinario Ufficiale

       ________________________

Peso complessivo Kg

 

 

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine                                            Firma del trasportatore

 

_____________________________                                                                 _____________________________

 

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta

Via

Comune

Prov.

 

 

 

 

DESTINATARIO

Ditta

Via

Comune

Prov.

n° riconoscimento

 

Lavaggio e disinfezione dell’automezzo avvenuti il ___/___/____   alle ore ____________

 

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

 

___________________________

 

 

  (*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III

 

                                   

 

Allegato 3

 

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 2

conforme al Regolamento CE/1774/2002

 

 

DDT n°

 

del

 

Ora di partenza

 

Targa automezzo o n° identificativo contenitore

 

TRASPORTATORE                               trasporto a carico del mittente □             trasporto a carico del destinatario □

Nome

Via

Comune

Prov.

 

 

 

 

Origine del materiale (Speditore)

Ditta

Via

Comune

Prov

N° riconoscimento (a)

 

 

 

 

 

a) solo nel caso l’origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1     Metodo 2     Metodo 3     Metodo 4     Metodo 5

b) solo nel caso l’origine del materiale sia un impianto di trasformazione

 

CAUSALE DEL TRASPORTO

q       invio ad impianto di trasformazione

q       invio ad impianto di transito

q       invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*

q       invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002

q       invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03

q       altro ---------------------------------------------------------------------------

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

 

   MATERIALI DI CATEGORIA 2    “NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE”

 

  PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2 “NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE”

 

 DESTINATI ALL’USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI

TIPO DI MATERIALE

KG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animale/i morto/i della specie: ____________________________________________________

 

 

Eventuale/i marchio/i auricolare/i: ________________________________________________________________________

 

Peso complessivo Kg

 

 

Firma dello speditore o del responsabile dell’impianto di origine                          Firma del trasportatore

 

_____________________________                                                   _____________________________

 

Firma del Veterinario Ufficiale nel caso di animali morti provenienti da focolai.

                                             _________________________

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta

Via

Comune

Prov.

 

 

 

 

DESTINATARIO

Ditta

Via

Comune

Prov.

n° riconoscimento

 

Lavaggio e disinfezione dell’automezzo avvenuti il ___/___/____   alle ore ____________

 

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

 

___________________________

 

 (*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III

 

                                   

 


 

Allegato 4

 

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 3

conforme al Regolamento CE/1774/2002

 

DDT n°

 

del

 

Ora di partenza

 

Targa automezzo o n° identificativo contenitore

 

TRASPORTATORE             trasporto a carico del mittente □   trasporto a carico del destinatario

Nome

Via

Comune

Prov.

 

 

 

 

Origine del materiale (Speditore)

Ditta

Via

Comune

Prov

N° riconoscimento (a)

 

 

 

 

 

a) solo nel caso l’origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1     Metodo 2     Metodo 3     Metodo 4     Metodo 5    Metodo 6     Metodo 7

b) solo nel caso l’origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

q       vendita

q       invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 03

q       invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002

q       invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03

q       invio in discarica come prodotto trasformato 02 02 03

q       altro --------------------------------------------------

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

   MATERIALI DI CATEGORIA 3    “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”

   PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”

   DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PET-FOOD                          DESTINATI ALL’USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI

TIPO DI MATERIALE

KG.

TIPO DI MATERIALE

KG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso complessivo Kg

 

 

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine                          Firma del trasportatore

 

_____________________________                                                   _____________________________

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta

Via

Comune

Prov.

 

 

 

 

DESTINATARIO

Ditta

Via

Comune

Prov.

n° riconoscimento

 

 

 

 

 

 

Lavaggio e disinfezione dell’automezzo avvenuti il ___/___/____   alle ore ____________

 

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

___________________________

 

 (*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III

 

                                         

 

Allegato 4/bis

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di CATEGORIA 3

conforme al Regolamento CE 1774/2002

DDT N°                                           DEL    

DATA PARTENZA

ORIGINE DEL MATERIALE

(Speditore)

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

DITTA                   E                     INDIRIZZO

DITTA                     E                    INDIRIZZO

DITTA                    E                    INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

N° RICONOSC…………………..(a)

 

 

 

 

 

Trasporto a carico del mittente       

Trasporto a carico del destinatario 

 

 

 

 

 

N° RICONOSC………………….

 

LUOGO DI DESTINATAZIONE

DITTA                    E                     INDIRIZZO

a) solo nel caso l’origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del

    Regolamento CE 1774/2002

 

N° RICONOSC………………….

 

DESTINAZIONE E CAUSALE FISCALE DEL TRASPORTO :   ……….…………………………………………….

o Invio ad impianto di transito                        

o Invio ad impianto di trasformazione                                             o altro …………………………………………

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

o MATERIALI DI CATEGORIA 3 “ NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”

TIPO DI MATERIALE

QUANTITA’

TIPO DI MATERIALE

QUANTITA’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma dello speditore o del responsabile dell’impianto d’origine                               Firma del trasportatore

                  _______________________________                                                              _________________________

Lavaggio e disinfezione dell’automezzo avvenuti il ____/___/____ alle ore _________

Firma del responsabile dell’impianto di destinazione

 

___________________________________________

 

 

 (*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III

 

           

 


 

Allegato 5

 

 

 

 

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI TRASFORMATI

(Regolamento CE 1774/2002)

 

 

DICHIARAZIONE

DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

 

Avvenuta presso lo stabilimento della Ditta: (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

 

 

 

 

Casella di testo: IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE
 
L’AUTOMEZZO (targato) _________________________________________________
 
O 
 
IL CONTENITORE (identificato) ___________________________________________
 
E’ STATO LAVATO E DISINFETTATO
 
IN DATA ____ / ____ / ________ ALLE ORE _______________ 
 
 
 
(*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Firma del Gestore o Delegato

________________________

 

 

 

 

 


 

[1] : I pascoli, stando alla definizione del Reg. 1774/2002, non includono verosimilmente anche gli erbai;

[2] : Non sono soggetti agli obblighi del regolamento i concimi minerali. E’ necessario un ulteriore chiarimento col Ministero della Salute per i sottoprodotti post-concia e post-calcinaio, in quanto, in taluni casi, potrebbero essere considerati esenti dalle disposizioni del regolamento.