FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documenti approvati |
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8 maggio 2003 |
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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Protocollo d’Intesa Ministero Affari Esteri – Regioni/Provincie Autonome
1 Finalità del presente Protocollo d’Intesa è favorire la stipula degli Accordi di Programma tra il Ministero degli Affari Esteri e le Regioni – Province Autonome, con riguardo al finanziamento dei progetti proposti e gestiti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge 21 marzo 2001, n.84. A tal fine i successivi articoli definiscono competenze e procedure per la predisposizione di tali Accordi, e per la individuazione nel loro ambito degli interventi specifici. 2 E’ istituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Comitato Tecnico Interistituzionale per l’attuazione degli interventi di interesse del Ministero degli Affari Esteri e delle Regioni - Provincie Autonome. Il Comitato è composto da 5 rappresentanti del MAE, 1 rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze e 6 rappresentanti delle Regioni - Provincie Autonome. I componenti del Comitato sono designati dalle amministrazioni menzionate entro 15 giorni dalla data di stipula del presente Protocollo ed i loro nominativi notificati al Ministero degli Affari Esteri, tenendo conto dell’esigenza di specializzazione tecnica e della continuità dell’impegno. La designazione è annuale con possibilità di riconferma. Il Comitato elabora, entro 30 giorni, un documento di Linee Guida, contenente criteri, modelli di riferimento per le proposte di partenariato internazionale individuate dalle Regioni- Provincie Autonome, in funzione della redazione dei Programmi Operativi Integrati di cui al successivo punto 3. Il Comitato opera altresì in affiancamento alle Regioni - Provincie Autonome interessate, ed in particolare: · promuove modalità di coordinamento per la formulazione di programmi di interesse interregionale; · assicura l’armonizzazione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari Programmi Operativi Integrati delle Regioni, individuandone le priorità. · divulga buone pratiche valorizzando le esperienze già maturate dalle Regioni, dalle Provincie Autonome e da organismi della società civile, · fornisce criteri ed indirizzi per la formulazione di progetti speciali o complessi; · facilita il necessario collegamento con le Ambasciate e le Rappresentanze Consolari; · promuove il raccordo tra le iniziative regionali e/o delle Provincie Autonome e gli strumenti finanziari nazionali, comunitari ed internazionali · cura, in collaborazione con l’Unità Tecnico-Operativa per i Balcani (UTOB) presso la Presidenza del Consiglio, il raccordo delle iniziative regionali e/o delle Province Autonome con gli interventi realizzati dal MAE ed altri Ministeri 3 Nei 30 giorni successivi alla adozione del Documento di Linee Guida, le Regioni – Provincie Autonome, singolarmente, o coordinate tra loro, provvedono alla presentazione di proposte di Programmi Operativi Integrati. I Programmi Operativi Integrati contengono l’indicazione del costo di massima degli interventi nei diversi settori, un Piano Finanziario complessivo indicante le modalità di copertura del costo di investimento e delle spese di esercizio nonché di assistenza tecnica e di sviluppo progettuale, tenendo conto anche di eventuali risorse aggiuntive I Programmi Operativi Integrati esibiranno le ulteriori fonti finanziarie a disposizione delle Regioni e/o delle Provincie Autonome per i medesimi scopi e progetti – anche nell’ambito delle intese istituzionali di programma ai sensi dell’art. 2, comma 203, della Legge 662/96 – e comunque dimostreranno coerenza con le iniziative che le Regioni - Provincie Autonome: · conducono d’intesa con altri Ministeri (anche nell’ambito della stessa Legge 84/01); · eseguono nei medesimi territori sulla base di altre fonti finanziarie; · sviluppano nei propri territori in vista di rafforzare le proprie capacità di collegamento internazionale. I Programmi Operativi Integrati si ispireranno ai criteri della utilità economica per i partner dei diversi Paesi interessati, alla stabilità, sostenibilità e pariteticità delle istituzioni di partenariato, alla integrazione con le risorse finanziarie internazionali, alla rilevanza delle proposte individuate nel quadro degli indirizzi tematici adottati dal Comitato Interministeriale di cui alla legge 84/2001. 4 Il Comitato Tecnico Interistituzionale ha tempo 30 giorni per pronunciarsi con relazione scritta su ciascuna proposta di Programma Operativo, eventualmente formulando, d’intesa con le Regioni - Provincie Autonome interessate, emendamenti od integrazioni. 5 I Programmi Operativi Integrati sono successivamente allegati agli Accordi di Programma. Gli Accordi di Programma, di validità pluriennale, definiscono gli obiettivi d’interesse comune tra il Ministero degli Affari Esteri e le Regioni - Provincie Autonome, le modalità per la condivisione dei progetti da parte di soggetti di altro Paese, le procedure per la successiva realizzazione degli interventi, nonché le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio. Gli Accordi di Programma fanno proprio in allegato il Programma Operativo Integrato, definiscono gli obblighi derivanti ai soggetti titolari delle proposte progettuali, recepiscono il cronogramma di attuazione degli interventi, individuano i soggetti di fiducia regionale preposti alla esecuzione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi. Interventi di interesse multiregionale possono essere fatti oggetto di apposito Accordo di Programma tra il MAE e più Regioni sulla base di apposito Programma Operativo Integrato. Ove una Regione o una Provincia Autonoma eserciti il ruolo di capofila per l’esecuzione di interventi di interesse multiregionale, se ne fa menzione nel relativo Accordo di Programma, che recepisce la dimostrazione di interesse da parte delle altre Regioni - Provincie Autonome, e la descrizione dei relativi impegni. Ove se ne ravvisi l’opportunità, il MAE propone il rafforzamento del Programma Operativo Integrato con risorse nazionali della Cooperazione allo Sviluppo, indicando nell’ambito dell’Accordo di Programma, modi, tempi e responsabilità dell’integrazione finanziaria ed operativa, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 49/87 6 I progetti previsti nei Programmi Operativi Integrati, accompagnati da previsioni dettagliate di spesa e da dimostrata condivisione da parte dei soggetti di altro Paese, sono successivamente presentati dal Ministero degli Affari Esteri all’UTOB, per il necessario giudizio di conformità agli indirizzi della Legge 84/01. 7 I Programmi Operativi Integrati allegati agli Accordi di Programma sono aggiornati ogni dodici mesi dalla stipula, su proposta del Comitato Tecnico Interistituzionale di cui al punto 2, per adeguarne il contenuto ed il Piano Finanziario alla effettiva esecuzione dei progetti. Tali rimodulazioni sono eseguite sulla base della documentazione prodotta dai soggetti di cui al punto 5, e tengono altresì conto della esigenza di equilibrare le disponibilità finanziarie tra le diverse Regioni - Provincie Autonome. 8 Il MAE si impegna a promuovere momenti di confronto strategico con le Regioni e le Provincie Autonome attive nei Balcani per la definizione di strategie tematiche di medio e lungo periodo, di programmi regionali e programmi paese, che valorizzino le esperienze di partenariato attivo sviluppate dalle regioni, ove del caso ponendole alla base di raccomandazioni rivolte dall’Italia all’Unione Europea ed alle Istituzioni Internazionali perché ne tengano conto nei relativi programmi. Roma, 8 maggio 2003 |