FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documenti approvati |
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8 maggio 2003 |
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PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DELDECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 51 RECANTE ”MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE"
Punto 5.1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
PREMESSA
Le Regioni, in base all'art. 4 lett. b) del D.P.R. n° 470/1982, sono tenute a individuare entro il 31 dicembre di ogni anno, le zone idonee (e conseguentemente le zone non idonee) alla balneazione, sulla base dei risultati delle analisi effettuate nella stagione precedente. Il D.L. 31 marzo 2003, n° 51 stabilisce che le zone considerate non idonee alla balneazione possono essere dichiarate nuovamente idonee nel caso in cui due campioni di acque, prelevati nel mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità, risultino favorevoli per tutti i parametri.
OSSERVAZIONI
Le Regioni esprimono la sostanziale condivisione al contenuto del D.L. in quanto rispondente alle finalità che hanno consigliato la sua adozione. Si ritiene che nella fase di procedura di conversione in legge debbano essere considerati alcuni aspetti e problematiche. · Alcuni campionamenti non sono effettuabili nel corso del mese in questione, per condizioni di oggettiva impossibilità (per esempio condizioni meteoriche sfavorevoli). Tali campioni possono essere eseguiti anche nel periodo iniziale della stagione balneare successiva (ferma restando l'inidoneità della zona di balneazione fino all'esito favorevole delle analisi); · Vanno considerati inoltre i casi di "chiusura temporanea" e "chiusura permanente", con particolare riferimento alla tempistica e modalità di riapertura delle zone classificate non idonee e per le quali le analisi non abbiano dato esito favorevole. L’esito sfavorevole anche di una sola delle prime analisi routinarie, comporterebbe che la zona debba essere vietata per l'intera prossima stagione balneare, anche quando tutte le analisi routinarie effettuate nei mesi successivi, presentino piena conformità ai requisiti di qualità previsti dal D.P.R. n° 470/1982. Tale zona risulterebbe così sottoposta al medesimo divieto (per tutto l’anno) delle zone individuate dalle Regioni ai sensi del nuovo art. 7 del D.P.R. n° 470/1982, come sostituito dalla Legge n° 422/2000 (Legge Comunitaria), per le quali si richiede l’adozione di adeguate misure di miglioramento per la loro eventuale riapertura. Va detto a tal proposito infatti, che altra cosa sono le zone non idonee ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 470/1982, per le quali la non idoneità è attribuibile di norma ad eventi occasionali e transitori, peraltro avvenuti durante la stagione balneare trascorsa. La chiusura per tutta la stagione balneare delle zone non idonee, comporterebbe un’inutile penalizzazione, priva di ogni valenza di carattere ambientale e sanitario; · Vanno ricomprese nella disciplina introdotta con il D.L. citato le acque lacustri, in quanto le stesse si prestino alle attività di balneazione.
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni: · Si auspica tuttavia che la conversione in legge dello stesso decreto legge n. 51 sia accompagnata da un’adeguata considerazione delle osservazioni sopra riportate, non considerate nel decreto stesso. · Parallelamente (e quindi in modo distinto dalla predetta procedura), si richiede la disponibilità del Ministero della Salute alla costituzione, in tempi rapidi, di un tavolo tecnico con il compito di procedere alla stesura di proposte che lo Stato Italiano in sede Comunitaria, potrà avanzare in vista della definizione della nuova Direttiva sulle acque di balneazione.
Roma, 8 maggio 2003 |