FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

Roma, 10 luglio 2003

AZIONI E CRITERI PROCEDURALI CONCORDATI DALLE REGIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGEVOLATI

Le Regioni, premesso che intendono attivarsi per:

-         Modificare la legge 133/99 al fine di estendere anche alla legge 25/80 la rinegoziazione dei tassi;

-         estendere alle leggi regionali le procedure di rinegoziazione conseguenti alla legge 133/99, sulla base del secondo comma dell’art. 29 della legge stessa. Le Regioni che riterranno opportuno operare in tal senso, con adeguato atto, formalizzeranno tale volontà ed indicheranno, ove necessario, i criteri applicativi adeguati alle specificità delle leggi regionali;

-         chiarire, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il senso dell’art. 1 del d.m. del 31/3/2003;

Concordano sulle seguenti modalità di applicazione della rinegoziazione dei mutui agevolati, ritenendole coerenti con lo spirito e la lettera delle disposizioni emanate in materia:

1)     il tasso applicato al beneficiario del mutuo rinegoziato corrisponde al 50% del tasso individuato dal d.m. 31/3/2003 ed il restante 50% è posto a carico dell’ente erogatore. Tale procedura è confermata dalla comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 15/12/2000 – prot. 3244, indirizzata all’ABI. Nel caso il beneficiario, prima della rinegoziazione, usufruisca di un tasso minore del 50%, ovvero inferiore al 6,40%, calcolato con l’applicazione delle modalità di cui al successivo punto 4), gli verrà mantenuto il tasso ante rinegoziazione ed all’ente erogatore verranno addebitati gli interessi risultati dalla differenza tra gli stessi calcolati al tasso del 12,61% e quelli calcolati al tasso a carico del beneficiario;

2)     la verifica del beneficio complessivo di cui al secondo comma dell’art. 3 del d.m. 110/2000, viene effettuata sommando gli interessi derivanti dalla applicazione del tasso rinegoziato a carico del beneficiario alle quote di capitale residuo, con decorrenza 1/7/99 e fino all’estinzione naturale, da portare in detrazione alla somma derivante dall’applicazione, con pari criteri, del tasso originario. Qualora il risultato di tale operazione sia uguale o inferiore a quanto risulta dall’applicazione dello 0,50% al capitale residuo al 1/7/1999, la commissione verrà addebitata all’ente erogatore;

3)     la rinegoziazione riguarda i mutui in essere alla data del 18/5/1999, anche nel caso si siano estinti, naturalmente o volontariamente, in data successiva all’1/7/1999.

Per i mutui estinti in data successiva all’ 1/7/1999 e prima della rinegoziazione, la procedura viene attivata dopo aver acquisito dalle banche gli elementi necessari per verificare numero e caratteristiche dei mutui in tali condizioni ed il beneficio economico del mutuatario, nonché dell’ente erogatore, rispetto al costo dell’operazione, come riconosciuta dal d.m. 110/2000.

            Tale verifica dovrà concludersi entro il 31/12/2004;

4)     i tassi, ai fini della rinegoziazione, vengono calcolati con gli arrotondamenti previsti dalla delibera Cipe dell’8/4/1987, punto 2, ovvero con una cifra decimale con arrotondamento per eccesso di un decimo in un decimo e tenendo conto delle prime tre cifre decimali. Esempio: 6,305 diventa 6,4;

5)     salvo eventuali diverse determinazioni di singole Regioni, la prima rata utile, di cui al comma 4 dell’art. 2 del d.m. 110/2000, tenuto conto di tutte le operazioni necessarie per rinegoziare i tassi a decorrere dall’1/7/1999, non può essere successiva al 31/12/2003.

Ai benefici derivanti dalla legge 133/99, a favore del mutuatario o dell’ente erogatore, accreditati dopo il 31/12/03, si applicano gli interessi legali vigenti tempo per tempo, con decorrenza 1/1/2004. Per le operazioni di cui al precedente punto 3), gli interessi decorrono dal 1/1/2005;

6)     in caso di vendita dell’alloggio con trasferimento del mutuo rinegoziato al beneficiario subentrante, allo stesso si applica il tasso rinegoziato;

7)     le banche trasmettono alle Regioni eroganti, entro il 30 giugno 2004, un prospetto dei mutui rinegoziati, con evidenziato il nominativo, il capitale residuo all’1/7/1999, il tasso applicato al mutuo ed al beneficiario, prima e dopo la rinegoziazione, il numero di rate totali e le rate residue all’1/7/1999, il beneficio complessivo, l’importo della commissione ed il beneficio della Regione ed i relativi totali (vedi allegato prospetto).

Su richiesta specifica della Regione e per singoli mutui, la banca trasmette il piano di ammortamento per il calcolo del beneficio complessivo, in caso di addebito all’ente erogante della commissione.

Roma, 10 luglio 2003