CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

parere delle regioni in merito allo schema di decreto legislativo recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

Le Regioni, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche, nel rilevare la ristrettezza dei tempi entro quali sono state chiamate a formulare il parere, evidenziano come lo schema di decreto, alla luce del Titolo V della Costituzione, sia invasivo della potestà legislativa concorrente regionale in materia di ordinamento della comunicazione. Alla luce di quanto sopra esposto risulta non solo rispondente al quadro costituzionale vigente, ma altresì opportuno, che le Regioni vengano coinvolte in maniera più significativa nel cammino di riforma intrapreso dallo Stato.

Si ritiene pertanto opportuno:

§         ribadire il ruolo primario delle Regioni e delle Province Autonome sia sotto il profilo normativo sia sotto quello programmatorio;

§          individuare nella Conferenza Unificata la sede ideale per la concertazione della programmazione di settore;

§         garantire e concordare idonei strumenti finanziari per l’effettivo esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni e alle Autonomie Locali.

 

A tal fine si propongono i seguenti emendamenti ritenuti irrinunciabili:

 

All’art.5 comma 1 .dopo la locuzione “ Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali” inserire la locuzione “ ferme restando le competenze legislative  e regolamentari delle regioni e delle Province Autonome” ;

 

All’art.5 comma 1 aggiungere la frase “Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali concertano in sede di Conferenza Unificata le linee generali della programmazione del settore anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie.”

 

All’art.5 comma 2 : riformulare il primo capoverso nel seguente modo “ Le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione dettano in particolare disposizioni in materia di :”

 

All’art.5 comma 2 lettera c) sostituire la parola “promozione “ con la parola “definizione”.

 

All’art.5 comma 4 riformulare il comma 4 nel seguente modo: ““Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”

 

All’art.96 è aggiunto il seguente comma 18 “ 18. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo confluiscono nelle risorse finanziarie di cui all’art.5 comma 1 del presente decreto”.

 

All’art.98 dopo le parole “ con la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge 2 agosto 1988, n.400” aggiungere la locuzione “ nelle materie di competenza esclusiva dello Stato”

L’art. 98 dello schema di decreto in oggetto prevede infatti, l’emanazione di regolamenti di delegificazione per “ correggere, modificare o integrare” anche sulla base di direttive europee il codice delle Comunicazioni. Tale previsione, atteso che la materia è oggetto di potestà legislativa concorrente regionale e che conseguentemente la potestà regolamentare è attribuita in via esclusiva alle Regioni, presenta delle criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Peraltro un’eventuale delegificazione dovrebbe essere comunque valutata previa un’analisi puntuale delle materie disciplinate dal decreto legislativo per verificare il rispetto delle riserve di legge previste dalla Costituzione.

 

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni:

 

Appare inoltre necessario apportare modifiche che consentano un migliore coordinamento tra lo schema di decreto in oggetto e le direttive che esso recepisce.

E’ necessario ad esempio raccordare il testo dell’art.17 dello schema di decreto con il punto 26 del preambolo direttiva 2002/21.

 

Appare opportuno riformulare il primo comma dell’art. 11 nel seguente modo:” Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24 sui provvedimenti del Ministero e dell’Autorità, in applicazione del presente Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, è acquisita l’intesa della Conferenza Unificata. E’ altresì consentito alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.”

 

Roma 3 luglio 2003