CONFERENZA DEI
PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
Disciplina e principi fondamentali in materia di libere professioni
Roma, 19 giugno 2003
RELAZIONE
La potestà normativa affidata alle Regioni
riguardo alle “professioni” rappresenta una delle più significative
innovazioni introdotte dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione,
riformata dalla legge cost. n. 3 del 2001, la quale attribuisce alla
legislazione concorrente delle regioni la disciplina di tale materia.
Il nuovo
testo costituzionale assegna alla competenza della legge statale solamente
la definizione dei principi fondamentali; vi sono peraltro inevitabili
intrecci con altre materie di competenza statale, quali la disciplina della
concorrenza o in quella dell’ordinamento civile, materie affidate,
dall’art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla competenza
legislativa dello Stato.
A questo
proposito, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, nella propria
pronuncia n. 1 dell’11 aprile 2002, ha avuto modo di fornire un importante
contributo interpretativo, affermando che spetta allo Stato definire i
tratti concernenti l’individuazione delle varie professioni, i loro
contenuti ed i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.
Deve infine
essere ricordato il quadro di riferimento europeo, che si caratterizza per
una disciplina di crescente importanza, e nel cui ambito vengono in risalto,
in particolare, i principi della libera concorrenza e della libera
circolazione dei servizi, principi applicabili anche alle attività delle
libere professioni.
Il ruolo che le Regioni possono svolgere a favore
di un forte sviluppo delle professioni è molto importante e si connette
direttamente con il ruolo che esse esercitano in tutti i settori attinenti
allo sviluppo economico del loro territorio – nel cui ambito le attività
professionali hanno una importanza strategica – nonché con le ampie
funzioni di sviluppo della formazione, dell’istruzione e di
implementazione delle capacità dei cittadini e della loro qualificazione
professionale al fine del migliore inserimento nel mercato del lavoro.
Questo nuovo ruolo delle Regioni non ha trovato,
fino ad ora, adeguato riscontro nei lavori svolti a livello parlamentare su
questo tema.
Ciò induce le Regioni ad avanzare una propria
proposta, da discutere con le forze sociali interessate, in primo luogo con
gli Ordini e con le Associazioni rappresentative dei professionisti (a
partire del Comitato Unitario delle Professioni), affinché si possa
addivenire ad una legge che fissi in maniera adeguata i principi
fondamentali ai quali la legislazione regionale dovrà attenersi e siano
delineate con maggiore chiarezza le sfere dell’intervento normativo che,
comunque, competono allo Stato.
Il punto di partenza del progetto di legge statale
in materia di professioni deve, in ogni caso, essere quello della forte
affermazione dei valori di autonomia e di professionalità che
caratterizzano l’esercizio delle attività in questione, in un quadro di
forte coesione ordinamentale, a salvaguardia dei valori di eguaglianza e di
concorrenzialità che connotano il mercato delle prestazioni professionali.
Il progetto introduce un innovativo sistema duale,
nel quale, accanto alle più tradizionali professioni ordinistiche
regolamentate, trovano spazio le professioni “riconosciute”, cui è
affidato il compito di rappresentare, almeno in parte, le nuove forme di
lavoro autonomo ed atipico che si stanno sviluppando nel mercato e che
necessitano di una disciplina che le regoli.
Primo e comune principio che deve essere affermato
è quello della libertà di esercizio delle professioni intellettuali, cui
si connettono i principi dell’autonomia del professionista come singolo e
delle espressioni ordinistiche ed associative che lo rappresentano.
Resta peraltro ferma l’esigenza, che viene
pertanto mantenuta, di un controllo di deontologia, a tutela dei fruitori
delle attività professionali.
A questi principi devono affiancarsi quelli che
attengono allo svolgimento delle relative attività, cioè i principi di
personalità, pluralismo, indipendenza, responsabilità diretta del
professionista.
Riguardo all’accesso deve essere affermato che
esso è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica (salvo per le
professioni caratterizzate dall’esercizio di funzioni pubbliche) e che per
l’accesso alle professioni regolamentate è necessario il superamento di
un apposito esame di Stato (ai sensi dell’art. 33, comma quinto, della
Costituzione), secondo criteri uniformi a livello nazionale. Anche il
tirocinio, ove previsto, deve svolgersi secondo regole che ne garantiscano
l’omogeneità a livello nazionale.
In questo quadro, che definisce un ambito
fortemente coeso e unitario della disciplina delle professioni,
l’attuazione del principio dell’attribuzione delle funzioni legislative
e regolamentari alle Regioni, per essere conforme al nuovo modello
costituzionale, deve ispirarsi al principio secondo cui alla normativa
regionale competono certamente le funzioni che possono essere esercitate in
maniera più efficace a tale livello territoriale e nelle autonomie
professionali che in esso si esprimono (in conformità anche ai principi di
sussidiarietà e di adeguatezza che il nuovo testo costituzionale sancisce).
Ne deriva un modello nel quale sono garantite le
esigenze di unitarietà del sistema, che coincidono con le esigenze di
eguaglianza nelle possibili attività delle persone – che si esprimono
nella riserva allo Stato delle materie dell’“ordinamento civile” e
della “tutela della concorrenza” – ma è anche valorizzato il positivo
rapporto che può instaurarsi fra le Regioni e le realtà locali che operano
nel mondo delle professioni e che devono fare parte integrante del sistema
economico territoriale che caratterizza la realtà attuale. Questo stretto
legame fra le esigenze che il mondo delle professioni esprime, il territorio
e l’istituzione regionale è il presupposto per ulteriori incrementi della
capacità di “stare sul mercato” delle persone e delle realtà
economiche territoriali. Tale legame può essere valorizzato, in
particolare, attraverso l’aumento e la qualificazione sia della
formazione, sia degli strumenti di interconnessione con le singole realtà
economiche ed istituzionali, sia di tutto ciò che serve a migliorare il
prodotto che le attività professionali offrono ai cittadini, agli utenti ed
alle imprese.
Il
progetto di legge deve anche affrontare le grandi questioni che, a livello
non solo italiano, ma certamente europeo, stanno evidenziando una forte
trasformazione della società ed anche del mondo delle professioni (si
pensi, solo per fare un esempio, allo sviluppo del mercato della conoscenza,
che sta subendo una accelerazione tale da caratterizzare l’attuale fase
economica). Una delle tematiche di maggiore rilievo è quella
dell’emergere di una serie di professioni nuove, spesso legate a rapporti
di lavoro “atipici”, che si affiancano alle professioni già note
dall’ordinamento. A questa nuova realtà, che richiede discipline
specifiche e differenziate, occorre dare una risposta adeguata, che il
presente progetto di legge prevede, attraverso l’individuazione delle
categoria delle professioni “riconosciute”.
Per le altre professioni, definite “professioni
ordinistiche regolamentate”, si pongono alcune questioni di grande
importanza, che riguardano, sia la definizione di specifici principi, sia
gli elementi di strutturazione istituzionale che devono garantire
l’autonomia degli ordini e la loro coerenza a livello nazionale sulle
questioni più importanti, sia un’adeguata valorizzazione del livello
regionale e locale. Specifici principi devono riguardare ad esempio
l’accesso, il tirocinio e l’esercizio del potere disciplinare.
Riguardo alla struttura degli Ordini deve essere
definito un livello nazionale (al quale attribuire le prerogative che
garantiscono l’autonomia, l’omogeneità e la necessaria unitarietà di
disciplina nella Repubblica), un livello regionale (di cui devono essere
individuati compiti e prerogative) ed un livello locale, che parte dalle
attuali esperienze organizzative.
Circa le modalità di elezione dei Consigli degli
Ordini, certamente occorre un sistema elettorale unitario per i Consigli
nazionali e comunque tutti i sistemi elettorali devono garantire il rispetto
di alcuni principi: la democraticità, la trasparenza, la tutela delle
minoranze, un’adeguata disciplina delle materie dell’ineleggibilità,
dell’incompatibilità e della decadenza (con eventuali particolari
limitazioni per i professionisti associati).
Ultimo oggetto, degno di separata attenzione, è
costituito dalle società fra professionisti, disciplinate dal capo IV della
legge.
Quanto detto spiega l’articolazione del progetto
di legge statale, che, come emerge dalla lettura dello stesso, si suddivide
nelle seguenti parti principali:
-
Oggetto della legge e disposizioni generali, parte che
definisce gli ambiti di competenza legislativa statale, i principi
fondamentali del sistema, vincolanti per le Regioni, ed i principali ambiti
nei quali la competenza normativa regionale può essere esercitata;
-
Disposizioni relative alle attività professionali
regolamentate, comprensiva della disciplina degli ordini (con i tre livelli
nazionale, regionale e locale) e degli albi, dei requisiti e delle modalità
di accesso, delle tariffe, della responsabilità e della deontologia;
-
Disposizioni in materia di professioni “non
regolamentate” e delle relative forme e requisiti associativi;
-
Disciplina delle società tra professionisti (istituto
rientrante nella materia dell’“ordinamento civile”).
In particolare, venendo al merito
dell’articolato, l’art. 1 al comma primo introduce le disposizioni
generali e individua l’oggetto della disciplina della legge: le
professioni intellettuali e i relativi principi fondamentali. La norma
delinea, al secondo comma, il sistema duale professioni regolamentate –
professioni riconosciute, ponendo quali parametri distintivi della prima
categoria, quelli dell’incidenza dell’esercizio della professione su di
un interesse generale meritevole di tutela, cui si uniscono quelli della
necessaria iscrizione ad un albo e del previo superamento dell’apposito
esame di Stato; la professione “riconosciuta” viene definita in termini
residuali, come altra professione per la quale la legge non prescriva il
superamento obbligatorio di un esame di Stato e che, in considerazione della
sua rilevanza economica e sociale, ha ottenuto il riconoscimento pubblico ai
sensi della legge. L’attività professionale è distinta dall’attività
di impresa, in ragione della preminenza dell’apporto intellettuale
rispetto all’organizzazione. L’ultimo comma dell’art. 1 individua
infine in maniera analitica gli ambiti di disciplina: requisiti e modalità
di accesso alle professioni ordinistiche regolamentate, funzioni nazionali e
articolazione territoriale degli Ordini e Collegi, garanzie di autonomia
delle associazioni di professionisti, requisiti per l’esercizio per le
professioni riconosciute.
I principi fondamentali sono individuati
dall’articolo 2: autonomia dell’esercizio dell’attività, in qualunque
modo e forma sia esercitata, anche di autoorganizzazione e
tecnico-scientifica, e mediante i relativi Ordini e Collegi e Associazioni;
personalità della prestazione, pluralismo, indipendenza, nonché la
responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole
deontologiche legittimamente stabilite a tutela del soggetto
nell’interesse del quale la prestazione è resa; garanzia della
concorrenza professionale e della partecipazione degli Ordini e Collegi e
delle Associazioni professionali alla elaborazione delle scelte che
interessano l’esercizio delle attività professionali; garanzia della
qualità e la correttezza della prestazione richiesta.
L’art. 3 regola spazio e ruolo delle leggi
regionali, prevedendo, in particolare, che le stesse debbono assicurare la
partecipazione delle professioni alla definizione degli atti normativi
concernenti le singole professioni.
L’art. 4 regola gli ordinamenti professionali,
prevedendo, in particolare, che gli stessi sono emanati con appositi
regolamenti dal competente Ministero sentiti gli Ordini e Collegi
interessati.
Il capo secondo disciplina le professioni
ordinistiche, individuando le funzioni, l’autonomia e l’articolazione
degli Ordini e dei Collegi.
In particolare, l’art. 6 pone specifici principi,
in materia di accesso, che riguardano il necessario esame di Stato per
l’abilitazione professionale, svolto in condizioni di adeguata omogeneità
sul territorio nazionale: la norma, sancito il principio di libertà
dell’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali, rimette alla
legge statale la disciplina dell’esame di Stato – e, in relazione alla
nomina dei commissari d’esame, riserva un ruolo alle Federazioni regionali
degli ordini.
L’art. 7 disciplina il tirocinio, rimettendo alla
legge statale l’applicazione dei principi individuati, volti a garantire
la necessaria omogeneità e la qualità anche del tirocinio che precede
l’esame di abilitazione.
L’art. 8 regola la formazione professionale
continua, mentre l’art. 9 disciplina il codice deontologico attribuendo a
ciascun Consiglio nazionale il potere di emanarlo. Delle tariffe delle
prestazioni si occupa l’art. 10 che prevede che il compenso spettante al
professionista sia fissato con determinazione consensuale fra le parti, nel
rispetto dei livelli minimi inderogabili, stabiliti con Decreto del
Ministero competente.
L’art. 11 rimette al codice deontologico la
disciplina dei criteri e delle modalità della pubblicità informativa,
mentre l’art. 12 prevede l’obbligo dei professionisti di stipulare
un’idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni
causati nell’esercizio dell’attività, oltre a prevedere, al comma 3,
l’incentivazione, secondo quanto sarà previsto dalle leggi regionali, del
ricorso a procedure arbitrali per una soluzione rapida, equa e tempestiva
delle liti tra professionisti e cittadini utenti.
L’individuazione analitica delle funzioni degli e
ordini e dei Collegi territoriali è effettuata dall’art. 13, mentre
l’art. 14 introduce il livello regionale delle Federazioni degli ordini,
delle quali stabilisce funzioni e attività. L’art. 15 disciplina le
funzioni dei Consigli nazionali degli Ordini e Collegi.
Specifici principi sono poi dettati in importanti
materie nelle quali gli Ordini eserciteranno la loro competenza - ad
esempio, le garanzie che devono circondare l’esercizio del potere
disciplinare, sono regolate, nell’ambito della relativa funzione,
dall’art. 16, che prevede anche le sanzioni.
Il
terzo capo della legge disciplina l’innovativa categoria delle
“professioni riconosciute”, per le quali è previsto che siano le leggi
regionali a definire le modalità di amministrazione e di controllo del
relativo registro (art. 18) stabilendo i requisiti che le associazioni
devono possedere per l’iscrizione nel registro (art. 19).
Si propone dunque un modello molto diverso da
quello che vige per le professioni il cui esercizio è precluso in mancanza
dell’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale: trattasi invece di
una soluzione normativa basata sul ruolo delle regioni nel favorire la
qualificazione di coloro che esercitano le attività professionali che
vengono “riconosciute”, attraverso il riconoscimento del ruolo delle
realtà associative che già si muovono nel campo delle professioni
“atipiche” o comunque non organizzate secondo il modello “ordinistico”.
Il capo quarto della legge disciplina le società
tra professionisti (art. 20), aventi per oggetto l'esercizio in comune di
attività professionali, dotate di personalità giuridica che si acquisisce
con l'iscrizione in apposita sezione dell'albo professionale.
Questa materia ha un carattere prettamente
civilistico ed è oggetto di ampio dibattito, per cui è importante che il
progetto delinei, come elemento da proporre al confronto, un modello
completo anche sotto questo aspetto.
Alle società si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute nel capo III dei titolo V del libro quinto dei
codice civile.
L’art. 22 prevede che la ragione sociale delle
nuove società deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di
società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l'attività
professionale svolta, o in caso di società multidisciplinari, laddove
previste e disciplinate da appositi regolamenti, le attività professionali
svolte. L’art. 25 disciplina le modalità di conferimento dell’incarico,
la prestazione professionale e la responsabilità professionale delle nuove
società e dei soci delle stesse: ciascun professionista è personalmente
responsabile dell'attività da lui svolta, e la società è solidalmente
responsabile dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento
dell'incarico professionale; per le obbligazioni sociali non derivanti
dall’attività professionale rispondono inoltre personalmente e
solidalmente tutti i soci.
L’art. 26 prevede che la società risponde
inoltre disciplinarmente delle violazioni delle norme professionali e
deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale della
professione.
Gli articoli 27 e 28 regolano gli organi e le
modifiche statutarie delle società, mentre l’art. 29 disciplina i
compensi, le norme previdenziali e fiscali, stabilendo che, a fini fiscali,
il reddito della società è determinato in base all’art. 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
L’art.
31 prevede esplicitamente che le disposizioni della legge si applicano anche
agli attuali Collegi professionali.
L’art..
32 disciplina il riconoscimento delle nuove professioni ordinistiche
regolamentate o riconosciute, prevedendo il meccanismo dell’accordo fra
Stato e regioni, sulla base di specifici elementi e criteri che valorizzano
il concorso di essi al fine di un armonico sviluppo delle professioni.
Principi
fondamentali in materia di libere professioni
Coordinamento professioni: Regione Toscana
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto
della legge)
Art. 2 (Principi
fondamentali)
Art. 3 (Rapporti
con la legislazione regionale)
Art. 4 (Ordinamenti
professionali)
CAPO II PROFESSIONI
ORDINISTICHE
Art. 5 (Ordini
e Collegi Professionali)
Art. 6 (Accesso
alla professione)
Art. 7 (Tirocinio)
Art. 8 (Formazione
professionale continua)
Art. 9 (Codici
deontologici)
Art. 10 (Tariffe)
Art. 11 (Pubblicità informativa)
Art. 12 (Responsabilità civile, assicurazione
obbligatoria ed arbitrato)
Art. 13 (Ordini e Collegi territoriali)
Art. 14 (Federazioni regionali)
Art. 15 (Consigli nazionali)
Art. 16 (Commissioni disciplinari)
Art. 17 (Scioglimento dei
Consigli Nazionali)
CAPO III PROFESSIONI RICONOSCIUTE
Art. 18 (Organizzazione
regionale)
Art. 19 (Requisiti associativi)
CAPO IV SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI
Art. 20 (Società fra
professionisti)
Art. 21 (Costituzione della
società e oggetto sociale)
Art. 22 (Denominazione sociale)
Art. 23 (Limitazioni
all’esercizio dell’attività professionale in forma societaria)
Art. 24 (Esclusione dalla
società)
Art. 25 (Incarico, prestazione
professionale e responsabilità professionale)
Art. 26 (Responsabilità
disciplinare)
Art. 27 (Organi della società)
Art. 28 (Modifiche statutarie)
Art. 29 (Compensi, norme
previdenziali e fiscali)
Art. 30 (Normative applicabili
e società di capitali)
CAPO V NORME FINALI
Art. 31 (Collegi professionali)
Art. 32 (Individuazione di
nuove professioni)
Art. 33 (Entrata in vigore)
ALLEGATO A
Art. 1
(Oggetto
della legge)
1.
La
presente legge disciplina tutte le professioni intellettuali ed individua i
principi fondamentali per la legislazione regionale, in coerenza con la
normativa comunitaria.
2.
Ai
fini della presente legge si intende:
a) per “professione ordinistica regolamentata”,
la professione il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di
specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l’iscrizione
in albi, previo superamento di un esame di Stato e il possesso di altri
requisiti stabiliti dall’ordinamento di categoria;
b) per “professione riconosciuta”, ogni altra
professione per la quale la legge non prescriva il superamento obbligatorio
di un esame di Stato e che, in considerazione della sua rilevanza economica
e sociale, ha ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi della presente
legge.
3.
L’attività
professionale è distinta dall’attività di impresa, in ragione della
preminenza dell’apporto intellettuale rispetto all’organizzazione della
stessa ed in ragione della natura della prestazione professionale.
4.
Al
fine di assicurare il dritto all’esercizio delle professioni ordinistiche
regolamentate e quelle riconosciute in regime di concorrenza e di autonomia
dei soggetti rappresentativi dei professionisti, la presente legge
disciplina:
a)
i
requisiti e le modalità di accesso alle professioni ordinistiche
regolamentate, le funzioni nazionali e l’articolazione territoriale degli
Ordini e Collegi;
b)
le
garanzie di autonomia delle associazioni di professionisti;
c)
i
requisiti per l’esercizio per le professioni riconosciute.
d)
le
società fra professionisti;
Art. 2
(Principi
fondamentali)
1.
La
disciplina delle libere professioni intellettuali si ispira ai seguenti
principi:
a)
l’esercizio
delle professioni intellettuali è autonomo in qualunque modo e forma esse
siano esercitate, anche in forma subordinata o associata, al fine di
tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse
ricollega;
b)
deve
essere garantita ai professionisti l’adeguata autonomia di
autoorganizzazione e tecnico-scientifica, mediante i relativi Ordini e
Collegi e Associazioni;
c)
deve
essere garantita la partecipazione degli Ordini e Collegi e delle
Associazioni professionali nella elaborazione delle scelte che interessano
l’esercizio delle attività professionali;
d)
devono
essere garantiti ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la
correttezza della prestazione richiesta;
e)
l’esercizio
delle professioni intellettuali deve essere svolto con modalità che
garantiscano la personalità della prestazione, il pluralismo,
l’indipendenza, nonché la responsabilità diretta ed individuale del
professionista, secondo regole deontologiche legittimamente stabilite a
tutela del soggetto nell’interesse del quale la prestazione è resa;
f)
la
concorrenza professionale deve essere garantita secondo canoni compatibili
con la natura delle prestazioni professionali e con l’organizzazione delle
professioni intellettuali.
2.
In
attuazione della lettera a) del comma 1, l’accesso all’esercizio delle
professioni di cui al capo II è libero, senza vincoli di predeterminazione
numerica, se non per quelle cui sono demandate pubbliche funzioni e fatto
salvo il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione
professionale, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione. La disciplina del
relativo tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali,
deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità
dell’attività formativa e contenere la previsione di possibili forme
alternative, da prevedere d’intesa con l’Ordine nazionale interessato,
di durata omogenea e tali da consentire lo svolgimento del tirocinio anche
contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo
professionale, purché sia garantito comunque lo studio dei fondamenti
teorici e deontologici della professione.
3.
L’esercizio
del potere disciplinare nei confronti degli appartenenti agli Ordini e
Collegi professionali deve garantire il rispetto dei principi del giusto
procedimento, dell’efficace esercizio dell’azione disciplinare e della
celere conclusione del procedimento stesso, oltre alle garanzie di possibile
impugnazione delle decisioni.
Art. 3
(Rapporti
con la legislazione regionale)
1.
Le
Regioni definiscono con proprie leggi, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 2 e delle previsioni della presente legge, le modalità
funzionali ed organizzative delle singole professioni, anche prevedendo
l’emanazione di specifici regolamenti regionali.
2.
Le
leggi regionali, in particolare sotto il profilo istituzionale, assicurano
il coordinamento con l’attuale legislazione vigente e possono definirne la
disapplicazione in relazione alla incompatibilità della nuova disciplina
con quella esistente.
3.
Le
leggi regionali assicurano, ai sensi dell’art. 2, comma1, lettera c), la
partecipazione delle professioni alla definizione degli atti normativi
concernenti le singole professioni.
4.
Le
leggi regionali, in particolare, definiscono:
a)
i
raccordi con le Federazioni regionali delle professioni;
b)
le
modalità di coinvolgimento delle professioni nelle attività di
programmazione regionale;
c)
le
modalità ed i tempi di costituzione delle Federazioni regionali;
d)
il
ruolo delle Regioni in relazione alle attività di tirocinio (Art. 7, comma
2 lett. b, e comma 3);
e)
la
definizione degli ambiti territoriali (Art. 5, comma 3);
f)
la
formazione professionale continua (Art. 8, comma 1);
g)
le
norme a tutela degli utenti e le procedure delle attività conciliative ed
arbitrali di soluzione delle controversie (Art. 12, comma 2);
h)
la
garanzia della correttezza nei rapporti con i cittadini nell’ambito della
pubblicità informativa (Art. 11, comma 2);
i)
le
modalità di controllo di cui all’Art. 5, comma 7;
j)
le
modalità ed i massimali per la copertura assicurativa obbligatoria (Art.
12);
k)
le
modalità di scioglimento delle Federazioni regionali e dei consigli
territoriali;
l)
l’eventuale
modalità di finanziamento delle attività.
5.
Le
leggi regionali provvedono a definire l’organizzazione delle strutture
preposte all’amministrazione delle professioni riconosciute, le condizioni
per il riconoscimento delle Associazioni, le modalità di controllo ,
verifica e sanzione delle relative attività.
Art. 4
(Ordinamenti
professionali)
1.
Gli
Ordini e Collegi professionali esistenti al momento della entrata in vigore
della presente legge sono quelli indicati nella tab. A allegata.
2.
Gli
ordinamenti professionali individuano gli interessi generali alla cui tutela
è preposto il relativo Ordine e Collegio professionale, le attività
riservate in esclusiva agli iscritti agli albi, i casi di incompatibilità
all’esercizio della professione.
3.
La
legge dello Stato determina i titoli richiesti per l’esercizio delle
attività professionali ed i contenuti delle stesse, nel cui rispetto gli
ordinamenti professionali:
a)
determinano
le competenze professionali sulla base del percorso formativo e dell’esame
di Stato;
b)
attribuiscono
il titolo professionale a tutela dell’affidamento della clientela;
c)
riservano
determinate prestazioni professionali in funzione degli interessi generali
sui quali incidono e sulla base del percorso formativo e dell’esame di
Stato;
d)
prevedono
i requisiti formativi che devono essere mantenuti per l’esercizio
professionale.
4.
Gli
ordinamenti professionali sono approvati dalle amministrazioni competenti
sentiti gli Ordini e Collegi, previo accordo nella Conferenza Stato-Regioni,
ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
5.
Le
Regioni assicurano il rispetto delle determinazioni di cui al comma
precedente anche attraverso l’utilizzazione delle procedure di cui
all’art. 3 comma 4 lettera g) .
Art. 5
(Ordini
e Collegi Professionali)
1.
Gli
Ordini e Collegi professionali svolgono le funzioni di rappresentanza e di
indirizzo della professione a fini sociali, nonché di vigilanza in funzione
della realizzazione e tutela di interessi generali.
2.
L’Ordine
e Collegi professionali sono costituiti da tutti gli iscritti negli albi
tenuti dagli Ordini e Collegi territoriali, secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, che definiscono altresì i riferimenti di circoscrizione
territoriali più opportuni per le esigenze di ogni singola professione.
3.
L’Ordine
professionale si articola nel Consiglio nazionale, nelle Federazioni
regionali, e negli Ordini e Collegi territoriali. I Consigli nazionali, le
Federazioni regionali e gli Ordini e Collegi territoriali sono enti pubblici
non economici associativi, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria,
soggetti alla vigilanza rispettivamente del Ministero competente, per i
Consigli nazionali e delle Regioni per le Federazioni regionali e gli Ordini
e Collegi territoriali.
4.
Il
Ministero competente vigila sull’esercizio delle funzioni previste
nell’articolo 15 e le Regioni vigilano sull’esercizio delle funzioni
previste negli articoli 13 e 14.
5.
Gli
Ordini e Collegi hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e svolgono le
funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi, le funzioni disciplinari e
di tutela della deontologia professionale, di formazione e di aggiornamento
professionale, di accreditamento dei percorsi formativi ai fini
dell’accesso alle professioni e del loro esercizio, di monitoraggio del
mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle
prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle
prestazioni, anche in relazione alle norme deontologia professionale, di
informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni
professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche,
esprimono pareri alle pubbliche amministrazioni, e promuovono il tentativo
di conciliazione tra professionista e cliente.
6.
Gli
atti soggetti a controllo del Ministero competente o delle Regioni si
intendono approvati, in mancanza di una decisione espressa, trascorsi 90
giorni dal loro ricevimento. Nello stesso termine possono essere richiesti,
per una sola volta, chiarimenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dal
ricevimento dei chiarimenti stessi.
7.
I
Consigli nazionali, le Federazioni regionali e gli Ordini e Collegi
territoriali, anche di professioni diverse, possono definire reciproci
rapporti con accordi di programma di cui all’art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 6
(Accesso
alla professione)
1.
L’accesso
all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, secondo quanto
previsto dall’art. 2, comma 2.
2.
La
disciplina dell’esame di Stato, stabilita con legge statale, deve
garantire l’uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio
nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e abilità
tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale. Sono
fatti salvi i casi in cui la legge conferisce efficacia abilitante al titolo
di studio previsto.
3.
Con
appositi regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma n. 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400 sono disciplinate le procedure relative all’esame di
abilitazione e la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto
dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo
che i commissari siano nominati dalla Federazione regionale ed almeno la metà
di essi siano scelti d’intesa con il Consiglio nazionale.
1.
Il
tirocinio professionale, per l’accesso all’esame di Stato è
obbligatorio ed è disciplinato da appositi regolamenti adottati da ciascun
Consiglio nazionale, sentite le Federazioni regionali.
2.
La
disciplina del tirocinio è dettata con legge dello Stato e deve rispondere
ai principi di cui all’art. 2, comma 2, rispondendo a criteri di
effettività e di flessibilità dell’attività formativa e contenere la
previsione di possibili forme alternative di durata analoga. Il tirocinio è
svolto di norma presso un professionista iscritto all’albo e potrà essere
svolto anche:
a)
in
parte nel corso degli studi necessari per il conseguimento del titolo
professionale, secondo linee guida dettate dai Consigli nazionali, sentite
le Federazioni regionali;
b)
in
parte nell’ambito di appositi percorsi formativi eventualmente definiti
dalle Regioni, d’intesa con le Federazioni regionali, nell’ambito delle
attività di formazione professionale;
c)
in
parte all’estero presso professionisti iscritti ad Associazioni
professionali riconosciute dai Consigli nazionali;
d)
tramite
la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di
Stato, organizzati e riconosciuti dai Consigli nazionali.
3.
Qualora
il tirocinio venga svolto in ambito privato o attraverso i percorsi
formativi organizzati dalle Regioni al tirocinante deve essere riconosciuto
un compenso commisurato all’effettivo apporto del tirocinante
all’attività professionale o all’impegno temporale dedicato
all’attività formativa.
Art. 8
(Formazione
professionale continua)
1.
I
Consigli nazionali promuovono, le Federazioni regionali, gli Ordini e
Collegi territoriali curano la formazione professionale continua degli
iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con le Regioni, altre
amministrazioni pubbliche, con Università, istituti di istruzione e
istituzioni scientifiche e culturali. Sono
fatti salvi i sistemi di formazione continua previsti da specifiche
normative di settore.
2.
Per
l’organizzazione dei corsi di formazione continua gli Ordini e Collegi
professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche
con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di
convenzioni con enti sia pubblici che privati .
3.
L’organizzazione
dei corsi non costituisce per l’Ordine esercizio di attività commerciale.
Art. 9
(Codici
deontologici)
1.
Ciascun
Consiglio nazionale è tenuto ad emanare il codice deontologico al quale è
assoggettato l’esercizio professionale sia quando è reso senza vincolo di
subordinazione, sia quando è regolato sulla base di rapporti di lavoro
dipendente, pubblico e privato, al fine di garantire il corretto esercizio
dell’attività professionale, secondo i principi dettati dalla presente
legge e dalle norme proprie di ciascun ordinamento professionale.
1.
Fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative che
stabiliscono tariffe di prestazioni e servizi determinati settori o materie,
il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione
consensuale fra le parti, nel rispetto dei livelli minimi inderogabili,
stabiliti con Decreto del Ministero competente. Eventuali patti contrari
sono inefficaci. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità
dell’incarico.
Art. 11
(Pubblicità
informativa)
1.
E’
consentito al professionista di fornire informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio
della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
2.
I
criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa nonché le
relative sanzioni, sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna
professione.
3.
Il
codice deontologico di ciascuna professione precisa i titoli dei quali i
professionisti possono fregiarsi nei rapporti con i cittadini.
Art. 12
(Responsabilità
civile, assicurazione obbligatoria ed arbitrato)
1.
Il
professionista, ovvero la società fra professionisti, sono tenuti a
stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai
danni causati nell’esercizio dell’attività professionale, tale da
assicurare il risarcimento del danno, anche in caso di attività
professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
2.
Le
compagnie assicuratrici sono tenute alla stipula dei relativi contratti.
3.
Le
leggi regionali incentivano procedure arbitrali, da esse individuate, cui le
parti possono rimettere la soluzione rapida, equa e tempestiva delle liti
tra professionisti e cittadini utenti.
Art. 13
(Ordini
e Collegi territoriali)
1.
Spetta
agli Ordini e Collegi territoriali, oltre la funzione di rappresentanza
istituzionale della comunità locale dei professionisti:
a)
la
tenuta e l’aggiornamento dell’albo e la verifica periodica della
sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b)
la
vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e
l’esercizio dell’azione disciplinare;
c)
la
formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai
professionisti, nonché su proposta di questi ultimi, l’esperimento del
tentativo di conciliazione con i clienti;
d)
la
formulazione di proposte o pareri nei confronti del Consiglio Nazionale
dell’Ordine e della Federazione regionale;
e)
la
determinazione e la riscossione del contributo annuale degli iscritti per la
copertura delle spese di funzionamento;
f)
la
promozione della formazione professionale continua mediante tutte le
iniziative opportune, comprese le eventuali convenzioni con le Università e
altre strutture pubbliche e private di cultura e formazione;
g)
la
formulazione di pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni
locali;
h)
l’autorizzazione
agli iscritti a promuovere o partecipare alle associazioni di cui all’art.
19;
i)
ogni
altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle
Federazioni Regionali.
2.
Gli
Ordini e Collegi territoriali sono tenuti a comunicare al Consiglio
Nazionale ed alla Federazione regionale periodicamente o su richiesta, i
dati di cui al comma 1, lettera a).
Art. 14
(Federazioni
regionali)
1.
Le
Federazioni regionali, oltre a svolgere ordinario raccordo tra gli Ordini e
Collegi territoriali ed i Consigli nazionali:
a)
rappresentano
gli Ordini e Collegi territoriali nei rapporti con gli organi politici e
amministrativi della Regione, anche formulando pareri e proposte su ogni
argomento d’interesse dei professionisti comunque riconducibile a
competenze delle Regioni;
b)
garantiscono
il rispetto delle leggi regionali di attuazione della presente legge;
c)
costituiscono
commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività di interesse per
la professione, cooperano con le attività di formazione professionale
definite dalle regioni, sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività
di formazione continua;
d)
partecipano
e cofinanziano programmi di formazione professionali di emanazione
comunitaria, secondo le regole e le condizioni definite dai rispettivi atti
dispositivi;
e)
svolgono
attività informativa sulle politiche regionali verso gli Ordini e Collegi
territoriali ed i Consigli Nazionali;
f)
esprimono
i membri dei Collegi arbitrali in rappresentanza dei professionisti di cui
all’Art. 12 comma 3.
2.
Gli
oneri finanziari per il funzionamento delle Federazioni Regionali sono
coperti mediante la contribuzione degli Ordini e Collegi territoriali
afferenti alla Federazione, secondo quote proporzionali al numero degli
iscritti.
3.
Gli
Ordini e Collegi territoriali ed i Consigli nazionali provvedono alla
ridefinizione ed alla redistribuzione degli oneri dovuti dagli iscritti in
modo equo rispetto ai servizi ed ai compiti espletati dalle nuove
Federazioni regionali.
4.
La
costituzione delle Federazioni regionali è condizione essenziale per poter
accedere a qualsiasi contributo o finanziamento di competenza delle Regioni.
Art. 15
(Consigli
nazionali)
1.
I
Consigli nazionali degli Ordini e Collegi:
a)
garantiscono
il rispetto dei principi della presente legge ed esercitano la funzione di
rappresentanza istituzionale a livello nazionale della categoria;
b)
giudicano
dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni disciplinari
locali, anche in qualità di giudici speciali, qualora istituiti prima del
1.1.1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto
dell’art. 111 della Costituzione.
c)
esercitano
le funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento degli Ordini e Collegi
territoriali e delle Federazioni regionali e adottano atti sostitutivi in
caso di inerzia dei soggetti competenti;
d)
esercitano
la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e
aggiornamento degli albi, di tirocinio professionale, di verifica e
vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, di
procedimento disciplinare, di attestazione di qualificazione professionale;
e)
adottano
il codice deontologico e il codice di autoregolamentazione per
l’astensione collettiva dall’esercizio della professione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2 bis della legge 146/1990;
f)
promuovono
la formazione professionale continua e procedono all’accreditamento dei
percorsi formativi finalizzati all’accesso alle professioni o al loro
esercizio;
g)
promuovono
e gestiscono i rapporti con le istituzioni nazionali ed Europee;
h)
formulano
pareri e proposte alle pubbliche amministrazioni nazionali o Europee;
i)
propongono
al Ministero competente le tariffe professionali che devono essere
aggiornate ogni due anni;
j)
determinano
e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti
all’Ordine per la copertura delle spese relative all’esercizio delle
suddette funzioni. Il Consiglio nazionale può delegare l’attività di
riscossione del contributo agli Ordini e Collegi territoriali o alle
Federazioni regionali, mediante apposito regolamento che ne stabilisca le
specifiche modalità;
k)
i
regolamenti elettorali del Consiglio Nazionale.
Art. 16
(Commissioni
disciplinari)
1.
La
funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da
professionisti con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità
ed indipendenza.
2.
I
componenti delle commissioni disciplinari locali sono designati dagli Ordini
territoriali. Le commissioni hanno sede presso l’Ordine territoriale , che
provvede ai mezzi ed al personale necessario per il funzionamento.
3.
Le
norme in materia di composizione e durata delle commissioni disciplinari ed
il procedimento disciplinare sono definite dai regolamenti adottati ai sensi
dell’articolo 15, lett. d, garantiscono lo svolgimento di un giusto
procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio, e
prevedono l’impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni
disciplinari locali innanzi ai Consigli Nazionali
4.
Sono
fatte salve le norme vigenti per le professioni che consistono nello
svolgimento di pubbliche funzioni. Sono altresì fatti salvi gli artt. 17 e
ss. del D. Lgsl. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, relativi alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Il ricorso alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni della Commissione
Centrale ha effetto sospensivo.
5.
Il
pubblico ministero, quando esercita l’azione penale nei confronti di
persona iscritta ad un ordine professionale ne dà comunicazione
all’Ordine competente, dando notizia dell’imputazione. Il pubblico
ministero invia l’informazione, contenente la indicazione delle norme di
legge che si assumono violate, anche quando verso la persona iscritta ad un
Ordine professionale sono stati disposti gli arresti domiciliari o la
custodia cautelare.
6.
Le
sanzioni disciplinari sono:
a)
l’avvertimento,
che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza
commessa;
b)
la
censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
c)
la
sospensione dall’esercizio della professione per la durata da un mese a
due anni, con efficacia sia sulla libera professione che sulla professione
esercitata nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato;
d)
la
radiazione dall’albo.
7.
Il
professionista radiato dall’Albo può esser reiscritto, purchè siano
trascorsi cinque anni dalla radiazione se sia giudicato meritevole della
reiscrizione da parte dell’Ordine in quanto abbia tenuto, dopo la
radiazione, irreprensibile condotta.
8.
Le
sanzioni irrogate divengono esecutive quando i relativi provvedimenti siano
divenuti definitivi e cioè quando siano scaduti i termini per
l’impugnazione o quando siano stati esauriti tutti i gradi di giudizio.
Art.
17
(Scioglimento
dei Consigli Nazionali)
1.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, quando
compia atti di grave e persistente violazione della legge.
2.
Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
CAPO III
PROFESSIONI RICONOSCIUTE
Art.
18
(Organizzazione
regionale)
1.
Le leggi regionali istituiscono apposito registro regionale delle Associazioni
dei soggetti che esercitano le professioni riconosciute, individuate ai
sensi dell’art. 32. Tali
associazioni devono ottenere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361. Il registro raccoglie:
a)
i dati identificativi dell’associazione;
b)
lo statuto ed il codice deontologico;
c)
le generalità dei componenti degli organi di gestione e
rappresentanza;
d)
la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei
requisiti stabiliti per l’iscrizione.
2.
Le
leggi regionali definiscono le modalità di amministrazione e di controllo
del registro delle associazioni professionali riconosciute di cui al comma 1, anche mediante la costituzione di appositi organi
regionali di garanzia dotati della necessaria autonomia.
3.
Il registro ha lo scopo di
assicurare all’utente servizi particolarmente qualificati sotto il profilo
della prestazione professionale, secondo le modalità che saranno definite
dalla legge regionale.
4.
Ai fini della tutela del
consumatore, le regioni disciplinano la costante verifica delle modalità di
espletamento delle attività previste dal presente capo e le sanzioni a
carico delle competenti associazioni, fino alla cancellazione definitiva dal
registro, in relazione ai comportamenti non conformi ai codici deontologici.
5.
Le regioni possono, ove ne ricorrano le condizioni,
promuovere l’utilizzo degli strumenti di cui al precedente art. 12,
comma 3.
Art. 19
(Requisiti
associativi)
1.
Le
leggi regionali stabiliscono i requisiti che le associazioni devono
possedere per l’iscrizione nel registro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
l’associazione
deve essere costituita tra coloro che esercitano la medesima professione
riconosciuta; ovvero, previa informazione preventiva del relativo Ordine o
Collegio, anche tra professionisti appartenenti a professioni ordinistiche.
b)
deve
avere diffusione e rappresentanza territoriale idonea;
c)
lo
Statuto dell’associazione deve espressamente prevedere come scopo la
garanzia dei requisiti professionali degli iscritti ai fini della tutela del
consumatore ;
d)
lo
Statuto deve prevedere la possibilità di rilascio ai propri iscritti di
specifici attestati in ordine alla loro formazione, qualificazione, nonché
al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione
all’associazione;
e)
lo
Statuto deve prevedere un ordinamento interno a base democratica, un
adeguato codice deontologico, nonché escludere espressamente lo svolgimento
diretto di attività commerciale ;
f)
l’associazione
deve dimostrare la dotazione di strutture organizzative e tecnico
scientifiche idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di
qualificazione professionale,
Art.
20
(Società
fra professionisti)
1.
Nel rispetto dei principi della presente legge possono
essere costituite, tra professionisti iscritti anche ad Ordini diversi,
nonché fra professionisti cittadini degli Stati della comunità europea che
conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle
attività riservate, società aventi per oggetto l’esercizio in comune di
attività professionali. La società professionale non svolge attività
commerciale ed è sottratta alla disciplina del fallimento e alle altre
procedure concorsuali.
2.
Le società tra professionisti sono dotate di personalità
giuridica che si acquisisce con l’iscrizione nell’apposita sezione
dell’albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società può
svolgere la propria attività.
3.
L’attività dei soci è soggetta alla disciplina
generale vigente per l’esercizio delle professioni intellettuali e agli
ordinamenti delle singole professioni.
4.
E’ vietato costituire, esercitare o dirigere società
per l’esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da
quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la
nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione
disciplinare.
5.
Il presente Capo non si applica alle professioni i cui
ordinamenti già disciplinano l’esercizio collettivo dell’attività
professionale, salvo quanto disposto dall’art. 27.
6.
E’ fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di
associazioni tra professionisti.
Art.
21
(Costituzione
della società e oggetto sociale)
1.
La costituzione della società deve avvenire, sotto pena
di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto
pubblico.
2.
Con appositi regolamenti sono determinate tutte le altre
condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione
nell’albo professionale.
3.
La società può rendersi acquirente di beni e diritti di
qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale e
compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
4.
Gli atti compiuti in violazione del presente articolo
sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in
capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che
comunque li hanno autorizzati.
Art.
22
(Denominazione
sociale)
1.
La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più
soci e l’indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere
inoltre indicata l’attività professionale svolta, o in caso di società
multidisciplinari, laddove previste e disciplinate da appositi regolamenti,
le attività professionali svolte.
2.
Non è consentita l’indicazione del nome di un socio
dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso
accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso
l’utilizzazione del nome è consentita con l’indicazione “ex socio”
o “socio fondatore” accanto al nominativo utilizzato, purché non sia
mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento
della cessazione della qualità di socio.
Art.
23
(Limitazioni
all’esercizio dell’attività professionale in forma societaria)
1.
Ogni professionista non può partecipare che ad una sola
società professionale, ma può esercitare la medesima attività
professionale a titolo individuale.
2.
Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano
rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla
società ovvero fino all’iscrizione della stessa secondo le disposizioni
della presente legge.
Art.
24
(Esclusione
dalla società)
1.
Non può mantenere la qualità di socio colui che è
cancellato o radiato dall’albo professionale. La sospensione di un socio
dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.
2.
L’esclusione del socio è deliberata da almeno i due
terzi degli altri soci. Ove i soci siano soltanto due, l’esclusione del
socio è accertata dal socio restante.
Art.
25
(Incarico,
prestazione professionale e responsabilità professionale)
1.
L’incarico professionale può essere conferito
direttamente al singolo associato come alla società; in tale ultimo caso la
società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del
professionista o dei professionisti, anche iscritti ad albi diversi, in caso
di società multidisciplinari, cui sarà affidato l’incarico stesso. Il
cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia
affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto
con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno
di essi. Nell’ipotesi in cui l’incarico sia affidato direttamente al
professionista, lo stesso è tenuto ad informare il cliente se l’incarico
è eseguito nell’ambito della società professionale.
2.
La prestazione professionale è svolta direttamente dal
singolo professionista, o da più professionisti, in possesso dei requisiti
previsti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, secondo
le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza. Nella
partecipazione in gare di appalti pubblici di servizi la società è tenuta
a specificare il ruolo di ciascun professionista componente.
3.
Ciascun professionista è personalmente responsabile
dell’attività da lui svolta.
4.
La società è solidalmente responsabile dei danni subiti
dal terzo in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.
5.
In difetto della comunicazione di cui al comma 1 per le
obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più
soci, oltre alla società sono responsabili solidalmente tutti i soci.
6.
Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività
professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci;
il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
7.
La sentenza pronunciata nei confronti della società fa
stato ed è efficace anche nei confronti dei soci, i quali possono
intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
Art.
26
(Responsabilità
disciplinare)
1.
La società tra professionisti risponde delle violazioni
delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in
forma individuale della professione.
2.
Qualora l’infrazione disciplinare commessa dal
professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la
società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde
il professionista.
3.
La società risponde inoltre disciplinarmente delle
infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa
direttamente imputabili.
4.
La responsabilità disciplinare della società si estende
anche agli amministratori ed ai soci che, nell’esercizio dei loro poteri
deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito
della società.
5.
Nel caso previsto dal comma 2, l’Ordine territoriale
presso il quale è iscritta la società è competente anche per il
procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso
altro Ordine, salvo che l’illecito disciplinare contestato al
professionista riguardi un’attività non svolta nell’interesse della
società.
Art.
27
(Organi
della società)
1.
L’amministrazione della società fra professionisti
spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2.
I soci determinano nell’atto costitutivo o nello
statuto le modalità di amministrazione della società.
Art.
28
(Modifiche
statutarie)
1.
Le modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto
sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti
i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l’atto
costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
2.
In caso di cessione delle partecipazioni della società
professionale ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione, ovvero la
facoltà di esprimere il gradimento all’ingresso di un nuovo socio.
3.
In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai
restanti è riconosciuto il diritto di riscatto.
Art.
29
(Compensi,
norme previdenziali e fiscali)
1.
I compensi derivanti dall’attività professionale dei
soci costituiscono crediti della società.
2.
Se la prestazione è svolta da più soci iscritti allo
stesso albo professionale, si applica il compenso spettante ad un solo
professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per
iscritto dal cliente; quando la prestazione richiesta debba essere svolta da
professionisti iscritti ad albi diversi, alla società spetta il compenso
professionale previsto da ciascun tariffario.
3.
L’attività professionale svolta in forma societaria dà
luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti
per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono
dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo
professionista.
4.
Ai fini fiscali il reddito della società è determinato
in base all’art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente
dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli stessi.
5.
I compensi percepiti per l’attività prestata negli
organi di amministrazione della società si considerano derivanti
dall’esercizio di arti e professioni.
6.
I redditi derivanti dall’attività di amministratore,
revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli
albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a
quelli di cui all’art. 49, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono
assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di
appartenenza.
7.
I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti
sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
Art.
30
(Normative
applicabili e società di capitali)
1.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra
professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo
III dei titolo V del libro quinto dei codice civile.
2.
Con i appositi regolamenti si possono stabilire, in
deroga alle norme del presente capo, le condizioni e le modalità, nonchè i
requisiti soggettivi necessari per l’istituzione di società di capitali,
anche multidisciplinari, per l’esercizio delle professioni di ingegnere,
architetto e geometra. La disciplina delle società professionali di
capitale dovrà in ogni caso assicurare, a beneficio del professionista, e
nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il
rispetto dei principi dell’indipendenza e dell’autonomia intellettuale
nello svolgimento della prestazione professionale.
CAPO V
NORME FINALI
Art.
31
(Collegi
professionali)
1.
Le disposizioni della presente legge
si applicano anche agli attuali “Collegi professionali”.
Art.
32
(Individuazione
di nuove professioni)
1.
All’individuazione di nuove
professioni ordinistiche regolamentate o di professioni riconosciute, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, si procede previo accordo concluso in sede di
Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 agosto 1997,
n. 281, sulla base dei seguenti elementi e criteri:
a)
rilevazione dei fabbisogni
professionali connessi agli obiettivi di sviluppo delle attività
economiche, di tutela e sviluppo del territorio, nonché di servizio alla
persona ed alla comunità, previsti a livello nazionale e regionale;
b)
valutazioni di sicura
scientificità, effettuate con il concorso di esperti scelti dalla medesima
Conferenza Stato-regioni;
c)
definizione delle funzioni
peculiari della professione, evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con
professioni già regolamentate o riconosciute;
d)
garanzia dell’unitarietà
nelle risposte ai bisogni del cittadino attraverso l’integrazione delle
diverse professioni, nel rispetto delle specifiche competenze.
2.
L’accordo per
l’individuazione di nuove professioni è concluso anche al fine di fare
confluire profili professionali con caratteristiche comuni e che agiscono
nel medesimo settore di attività, in una unica professione.
1.
La presente
legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Elenco delle professioni
intellettuali che integrano funzioni pubbliche di interesse generale e
concorrono alla realizzazione di valori costituzionalmente garantiti ed alle
quali, di norma, si accede previo superamento di un esame di Stato
abilitante:
-
agenti di cambio;
-
agrotecnici ed agrotecnici laureati;
-
architetti, pianificatori
territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori
iuniores;
-
assistenti sociali specialisti e
assistenti sociali;
-
attuari e attuari iuniores;
-
avvocati;
-
biologi e biologi iuniores;
-
chimici e chimici iuniores;
-
consulenti del lavoro;
-
dottori agronomi e forestali,
agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari;
-
dottori commercialisti;
-
farmacisti;
-
geologi e geologi iuniores;
-
geometri e geometri laureati;
-
giornalisti;
-
infermieri professionali, assistenti
sanitari, vigilatrici d’infanzia;
-
ingegneri civili e ambientali,
ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri civili e
ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri
dell’informazione iuniores;
-
medici chirurghi, odontoiatri;
-
notai;
-
ostetriche;
-
periti agrari e periti agrari
laureati;
-
periti industriali e periti
industriali laureati;
-
psicologi e psicologi iuniores;
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tecnici di radiologia medica;
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ragionieri;
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spedizionieri doganali;
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veterinari.
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