FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento del Giorno
 

18 e 19 giugno 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

 

Disciplina e principi fondamentali in materia di libere professioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roma, 19 giugno 2003


 

RELAZIONE

La potestà normativa affidata alle Regioni riguardo alle “professioni” rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione, riformata dalla legge cost. n. 3 del 2001, la quale attribuisce alla legislazione concorrente delle regioni la disciplina di tale materia.

Il nuovo testo costituzionale assegna alla competenza della legge statale solamente la definizione dei principi fondamentali; vi sono peraltro inevitabili intrecci con altre materie di competenza statale, quali la disciplina della concorrenza o in quella dell’ordinamento civile, materie affidate, dall’art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato.

A questo proposito, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, nella propria pronuncia n. 1 dell’11 aprile 2002, ha avuto modo di fornire un importante contributo interpretativo, affermando che spetta allo Stato definire i tratti concernenti l’individuazione delle varie professioni, i loro contenuti ed i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.

Deve infine essere ricordato il quadro di riferimento europeo, che si caratterizza per una disciplina di crescente importanza, e nel cui ambito vengono in risalto, in particolare, i principi della libera concorrenza e della libera circolazione dei servizi, principi applicabili anche alle attività delle libere professioni.

Il ruolo che le Regioni possono svolgere a favore di un forte sviluppo delle professioni è molto importante e si connette direttamente con il ruolo che esse esercitano in tutti i settori attinenti allo sviluppo economico del loro territorio – nel cui ambito le attività professionali hanno una importanza strategica – nonché con le ampie funzioni di sviluppo della formazione, dell’istruzione e di implementazione delle capacità dei cittadini e della loro qualificazione professionale al fine del migliore inserimento nel mercato del lavoro.

Questo nuovo ruolo delle Regioni non ha trovato, fino ad ora, adeguato riscontro nei lavori svolti a livello parlamentare su questo tema.

Ciò induce le Regioni ad avanzare una propria proposta, da discutere con le forze sociali interessate, in primo luogo con gli Ordini e con le Associazioni rappresentative dei professionisti (a partire del Comitato Unitario delle Professioni), affinché si possa addivenire ad una legge che fissi in maniera adeguata i principi fondamentali ai quali la legislazione regionale dovrà attenersi e siano delineate con maggiore chiarezza le sfere dell’intervento normativo che, comunque, competono allo Stato.

Il punto di partenza del progetto di legge statale in materia di professioni deve, in ogni caso, essere quello della forte affermazione dei valori di autonomia e di professionalità che caratterizzano l’esercizio delle attività in questione, in un quadro di forte coesione ordinamentale, a salvaguardia dei valori di eguaglianza e di concorrenzialità che connotano il mercato delle prestazioni professionali.

Il progetto introduce un innovativo sistema duale, nel quale, accanto alle più tradizionali professioni ordinistiche regolamentate, trovano spazio le professioni “riconosciute”, cui è affidato il compito di rappresentare, almeno in parte, le nuove forme di lavoro autonomo ed atipico che si stanno sviluppando nel mercato e che necessitano di una disciplina che le regoli.

Primo e comune principio che deve essere affermato è quello della libertà di esercizio delle professioni intellettuali, cui si connettono i principi dell’autonomia del professionista come singolo e delle espressioni ordinistiche ed associative che lo rappresentano.

Resta peraltro ferma l’esigenza, che viene pertanto mantenuta, di un controllo di deontologia, a tutela dei fruitori delle attività professionali.

A questi principi devono affiancarsi quelli che attengono allo svolgimento delle relative attività, cioè i principi di personalità, pluralismo, indipendenza, responsabilità diretta del professionista.

Riguardo all’accesso deve essere affermato che esso è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica (salvo per le professioni caratterizzate dall’esercizio di funzioni pubbliche) e che per l’accesso alle professioni regolamentate è necessario il superamento di un apposito esame di Stato (ai sensi dell’art. 33, comma quinto, della Costituzione), secondo criteri uniformi a livello nazionale. Anche il tirocinio, ove previsto, deve svolgersi secondo regole che ne garantiscano l’omogeneità a livello nazionale.

In questo quadro, che definisce un ambito fortemente coeso e unitario della disciplina delle professioni, l’attuazione del principio dell’attribuzione delle funzioni legislative e regolamentari alle Regioni, per essere conforme al nuovo modello costituzionale, deve ispirarsi al principio secondo cui alla normativa regionale competono certamente le funzioni che possono essere esercitate in maniera più efficace a tale livello territoriale e nelle autonomie professionali che in esso si esprimono (in conformità anche ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza che il nuovo testo costituzionale sancisce).

Ne deriva un modello nel quale sono garantite le esigenze di unitarietà del sistema, che coincidono con le esigenze di eguaglianza nelle possibili attività delle persone – che si esprimono nella riserva allo Stato delle materie dell’“ordinamento civile” e della “tutela della concorrenza” – ma è anche valorizzato il positivo rapporto che può instaurarsi fra le Regioni e le realtà locali che operano nel mondo delle professioni e che devono fare parte integrante del sistema economico territoriale che caratterizza la realtà attuale. Questo stretto legame fra le esigenze che il mondo delle professioni esprime, il territorio e l’istituzione regionale è il presupposto per ulteriori incrementi della capacità di “stare sul mercato” delle persone e delle realtà economiche territoriali. Tale legame può essere valorizzato, in particolare, attraverso l’aumento e la qualificazione sia della formazione, sia degli strumenti di interconnessione con le singole realtà economiche ed istituzionali, sia di tutto ciò che serve a migliorare il prodotto che le attività professionali offrono ai cittadini, agli utenti ed alle imprese.

Il progetto di legge deve anche affrontare le grandi questioni che, a livello non solo italiano, ma certamente europeo, stanno evidenziando una forte trasformazione della società ed anche del mondo delle professioni (si pensi, solo per fare un esempio, allo sviluppo del mercato della conoscenza, che sta subendo una accelerazione tale da caratterizzare l’attuale fase economica). Una delle tematiche di maggiore rilievo è quella dell’emergere di una serie di professioni nuove, spesso legate a rapporti di lavoro “atipici”, che si affiancano alle professioni già note dall’ordinamento. A questa nuova realtà, che richiede discipline specifiche e differenziate, occorre dare una risposta adeguata, che il presente progetto di legge prevede, attraverso l’individuazione delle categoria delle professioni “riconosciute”.

Per le altre professioni, definite “professioni ordinistiche regolamentate”, si pongono alcune questioni di grande importanza, che riguardano, sia la definizione di specifici principi, sia gli elementi di strutturazione istituzionale che devono garantire l’autonomia degli ordini e la loro coerenza a livello nazionale sulle questioni più importanti, sia un’adeguata valorizzazione del livello regionale e locale. Specifici principi devono riguardare ad esempio l’accesso, il tirocinio e l’esercizio del potere disciplinare.

Riguardo alla struttura degli Ordini deve essere definito un livello nazionale (al quale attribuire le prerogative che garantiscono l’autonomia, l’omogeneità e la necessaria unitarietà di disciplina nella Repubblica), un livello regionale (di cui devono essere individuati compiti e prerogative) ed un livello locale, che parte dalle attuali esperienze organizzative.

Circa le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini, certamente occorre un sistema elettorale unitario per i Consigli nazionali e comunque tutti i sistemi elettorali devono garantire il rispetto di alcuni principi: la democraticità, la trasparenza, la tutela delle minoranze, un’adeguata disciplina delle materie dell’ineleggibilità, dell’incompatibilità e della decadenza (con eventuali particolari limitazioni per i professionisti associati).

Ultimo oggetto, degno di separata attenzione, è costituito dalle società fra professionisti, disciplinate dal capo IV della legge.

Quanto detto spiega l’articolazione del progetto di legge statale, che, come emerge dalla lettura dello stesso, si suddivide nelle seguenti parti principali:

-         Oggetto della legge e disposizioni generali, parte che definisce gli ambiti di competenza legislativa statale, i principi fondamentali del sistema, vincolanti per le Regioni, ed i principali ambiti nei quali la competenza normativa regionale può essere esercitata;

-         Disposizioni relative alle attività professionali regolamentate, comprensiva della disciplina degli ordini (con i tre livelli nazionale, regionale e locale) e degli albi, dei requisiti e delle modalità di accesso, delle tariffe, della responsabilità e della deontologia;

-         Disposizioni in materia di professioni “non regolamentate” e delle relative forme e requisiti associativi;

-         Disciplina delle società tra professionisti (istituto rientrante nella materia dell’“ordinamento civile”).

In particolare, venendo al merito dell’articolato, l’art. 1 al comma primo introduce le disposizioni generali e individua l’oggetto della disciplina della legge: le professioni intellettuali e i relativi principi fondamentali. La norma delinea, al secondo comma, il sistema duale professioni regolamentate – professioni riconosciute, ponendo quali parametri distintivi della prima categoria, quelli dell’incidenza dell’esercizio della professione su di un interesse generale meritevole di tutela, cui si uniscono quelli della necessaria iscrizione ad un albo e del previo superamento dell’apposito esame di Stato; la professione “riconosciuta” viene definita in termini residuali, come altra professione per la quale la legge non prescriva il superamento obbligatorio di un esame di Stato e che, in considerazione della sua rilevanza economica e sociale, ha ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi della legge. L’attività professionale è distinta dall’attività di impresa, in ragione della preminenza dell’apporto intellettuale rispetto all’organizzazione. L’ultimo comma dell’art. 1 individua infine in maniera analitica gli ambiti di disciplina: requisiti e modalità di accesso alle professioni ordinistiche regolamentate, funzioni nazionali e articolazione territoriale degli Ordini e Collegi, garanzie di autonomia delle associazioni di professionisti, requisiti per l’esercizio per le professioni riconosciute.

I principi fondamentali sono individuati dall’articolo 2: autonomia dell’esercizio dell’attività, in qualunque modo e forma sia esercitata, anche di autoorganizzazione e tecnico-scientifica, e mediante i relativi Ordini e Collegi e Associazioni; personalità della prestazione, pluralismo, indipendenza, nonché la responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole deontologiche legittimamente stabilite a tutela del soggetto nell’interesse del quale la prestazione è resa; garanzia della concorrenza professionale e della partecipazione degli Ordini e Collegi e delle Associazioni professionali alla elaborazione delle scelte che interessano l’esercizio delle attività professionali; garanzia della qualità e la correttezza della prestazione richiesta.

L’art. 3 regola spazio e ruolo delle leggi regionali, prevedendo, in particolare, che le stesse debbono assicurare la partecipazione delle professioni alla definizione degli atti normativi concernenti le singole professioni.

L’art. 4 regola gli ordinamenti professionali, prevedendo, in particolare, che gli stessi sono emanati con appositi regolamenti dal competente Ministero sentiti gli Ordini e Collegi interessati.

Il capo secondo disciplina le professioni ordinistiche, individuando le funzioni, l’autonomia e l’articolazione degli Ordini e dei Collegi.

In particolare, l’art. 6 pone specifici principi, in materia di accesso, che riguardano il necessario esame di Stato per l’abilitazione professionale, svolto in condizioni di adeguata omogeneità sul territorio nazionale: la norma, sancito il principio di libertà dell’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali, rimette alla legge statale la disciplina dell’esame di Stato – e, in relazione alla nomina dei commissari d’esame, riserva un ruolo alle Federazioni regionali degli ordini.

L’art. 7 disciplina il tirocinio, rimettendo alla legge statale l’applicazione dei principi individuati, volti a garantire la necessaria omogeneità e la qualità anche del tirocinio che precede l’esame di abilitazione.

L’art. 8 regola la formazione professionale continua, mentre l’art. 9 disciplina il codice deontologico attribuendo a ciascun Consiglio nazionale il potere di emanarlo. Delle tariffe delle prestazioni si occupa l’art. 10 che prevede che il compenso spettante al professionista sia fissato con determinazione consensuale fra le parti, nel rispetto dei livelli minimi inderogabili, stabiliti con Decreto del Ministero competente.

L’art. 11 rimette al codice deontologico la disciplina dei criteri e delle modalità della pubblicità informativa, mentre l’art. 12 prevede l’obbligo dei professionisti di stipulare un’idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell’esercizio dell’attività, oltre a prevedere, al comma 3, l’incentivazione, secondo quanto sarà previsto dalle leggi regionali, del ricorso a procedure arbitrali per una soluzione rapida, equa e tempestiva delle liti tra professionisti e cittadini utenti.

L’individuazione analitica delle funzioni degli e ordini e dei Collegi territoriali è effettuata dall’art. 13, mentre l’art. 14 introduce il livello regionale delle Federazioni degli ordini, delle quali stabilisce funzioni e attività. L’art. 15 disciplina le funzioni dei Consigli nazionali degli Ordini e Collegi.

Specifici principi sono poi dettati in importanti materie nelle quali gli Ordini eserciteranno la loro competenza - ad esempio, le garanzie che devono circondare l’esercizio del potere disciplinare, sono regolate, nell’ambito della relativa funzione, dall’art. 16, che prevede anche le sanzioni.

Il terzo capo della legge disciplina l’innovativa categoria delle
“professioni riconosciute”, per le quali è previsto che siano le leggi regionali a definire le modalità di amministrazione e di controllo del relativo registro (art. 18) stabilendo i requisiti che le associazioni devono possedere per l’iscrizione nel registro (art. 19).

Si propone dunque un modello molto diverso da quello che vige per le professioni il cui esercizio è precluso in mancanza dell’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale: trattasi invece di una soluzione normativa basata sul ruolo delle regioni nel favorire la qualificazione di coloro che esercitano le attività professionali che vengono “riconosciute”, attraverso il riconoscimento del ruolo delle realtà associative che già si muovono nel campo delle professioni “atipiche” o comunque non organizzate secondo il modello “ordinistico”.

Il capo quarto della legge disciplina le società tra professionisti (art. 20), aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali, dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione in apposita sezione dell'albo professionale.

Questa materia ha un carattere prettamente civilistico ed è oggetto di ampio dibattito, per cui è importante che il progetto delinei, come elemento da proporre al confronto, un modello completo anche sotto questo aspetto.

Alle società si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III dei titolo V del libro quinto dei codice civile.

L’art. 22 prevede che la ragione sociale delle nuove società deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta, o in caso di società multidisciplinari, laddove previste e disciplinate da appositi regolamenti, le attività professionali svolte. L’art. 25 disciplina le modalità di conferimento dell’incarico, la prestazione professionale e la responsabilità professionale delle nuove società e dei soci delle stesse: ciascun professionista è personalmente responsabile dell'attività da lui svolta, e la società è solidalmente responsabile dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale; per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci.

L’art. 26 prevede che la società risponde inoltre disciplinarmente delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale della professione.

Gli articoli 27 e 28 regolano gli organi e le modifiche statutarie delle società, mentre l’art. 29 disciplina i compensi, le norme previdenziali e fiscali, stabilendo che, a fini fiscali, il reddito della società è determinato in base all’art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

L’art. 31 prevede esplicitamente che le disposizioni della legge si applicano anche agli attuali Collegi professionali.

L’art.. 32 disciplina il riconoscimento delle nuove professioni ordinistiche regolamentate o riconosciute, prevedendo il meccanismo dell’accordo fra Stato e regioni, sulla base di specifici elementi e criteri che valorizzano il concorso di essi al fine di un armonico sviluppo delle professioni.


Principi fondamentali in materia di libere professioni

 

 

Coordinamento professioni: Regione Toscana

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  (Oggetto della legge)

Art. 2  (Principi fondamentali)

Art. 3  (Rapporti con la legislazione regionale)

Art. 4  (Ordinamenti professionali)

CAPO II  PROFESSIONI ORDINISTICHE

Art. 5  (Ordini e Collegi Professionali)

Art. 6  (Accesso alla professione)

Art. 7  (Tirocinio)

Art. 8  (Formazione professionale continua)

Art. 9  (Codici deontologici)

Art. 10 (Tariffe)

Art. 11 (Pubblicità informativa)

Art. 12 (Responsabilità civile, assicurazione obbligatoria ed arbitrato)

Art. 13 (Ordini e Collegi territoriali)

Art. 14 (Federazioni regionali)

Art. 15 (Consigli nazionali)

Art. 16 (Commissioni disciplinari)

Art. 17 (Scioglimento dei Consigli Nazionali)

CAPO III PROFESSIONI RICONOSCIUTE

Art. 18 (Organizzazione regionale)

Art. 19 (Requisiti associativi)

CAPO IV SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI

Art. 20 (Società fra professionisti)

Art. 21 (Costituzione della società e oggetto sociale)

Art. 22 (Denominazione sociale)

Art. 23 (Limitazioni all’esercizio dell’attività professionale in forma societaria)

Art. 24 (Esclusione dalla società)

Art. 25 (Incarico, prestazione professionale e responsabilità professionale)

Art. 26 (Responsabilità disciplinare)

Art. 27 (Organi della società)

Art. 28 (Modifiche statutarie)

Art. 29 (Compensi, norme previdenziali e fiscali)

Art. 30 (Normative applicabili e società di capitali)

CAPO V  NORME FINALI

Art. 31 (Collegi professionali)

Art. 32 (Individuazione di nuove professioni)

Art. 33 (Entrata in vigore)

ALLEGATO A

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
(
Oggetto della legge)

 

1.      La presente legge disciplina tutte le professioni intellettuali ed individua i principi fondamentali per la legislazione regionale, in coerenza con la normativa comunitaria.

2.      Ai fini della presente legge si intende:

a) per “professione ordinistica regolamentata”, la professione il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l’iscrizione in albi, previo superamento di un esame di Stato e il possesso di altri requisiti stabiliti dall’ordinamento di categoria;

b) per “professione riconosciuta”, ogni altra professione per la quale la legge non prescriva il superamento obbligatorio di un esame di Stato e che, in considerazione della sua rilevanza economica e sociale, ha ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi della presente legge.

3.      L’attività professionale è distinta dall’attività di impresa, in ragione della preminenza dell’apporto intellettuale rispetto all’organizzazione della stessa ed in ragione della natura della prestazione professionale.

4.      Al fine di assicurare il dritto all’esercizio delle professioni ordinistiche regolamentate e quelle riconosciute in regime di concorrenza e di autonomia dei soggetti rappresentativi dei professionisti, la presente legge disciplina:

a)                 i requisiti e le modalità di accesso alle professioni ordinistiche regolamentate, le funzioni nazionali e l’articolazione territoriale degli Ordini e Collegi;

b)                le garanzie di autonomia delle associazioni di professionisti;

c)                 i requisiti per l’esercizio per le professioni riconosciute.

d)                le società fra professionisti;

 

Art. 2
(
Principi fondamentali)

 

1.      La disciplina delle libere professioni intellettuali si ispira ai seguenti principi:

a)                 l’esercizio delle professioni intellettuali è autonomo in qualunque modo e forma esse siano esercitate, anche in forma subordinata o associata, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega;

b)                deve essere garantita ai professionisti l’adeguata autonomia di autoorganizzazione e tecnico-scientifica, mediante i relativi Ordini e Collegi e Associazioni;

c)                 deve essere garantita la partecipazione degli Ordini e Collegi e delle Associazioni professionali nella elaborazione delle scelte che interessano l’esercizio delle attività professionali;

d)                devono essere garantiti ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;

e)                 l’esercizio delle professioni intellettuali deve essere svolto con modalità che garantiscano la personalità della prestazione, il pluralismo, l’indipendenza, nonché la responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole deontologiche legittimamente stabilite a tutela del soggetto nell’interesse del quale la prestazione è resa;

f)                  la concorrenza professionale deve essere garantita secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali.

2.      In attuazione della lettera a) del comma 1, l’accesso all’esercizio delle professioni di cui al capo II è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, se non per quelle cui sono demandate pubbliche funzioni e fatto salvo il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione. La disciplina del relativo tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell’attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative, da prevedere d’intesa con l’Ordine nazionale interessato, di durata omogenea e tali da consentire lo svolgimento del tirocinio anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione.

3.      L’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli appartenenti agli Ordini e Collegi professionali deve garantire il rispetto dei principi del giusto procedimento, dell’efficace esercizio dell’azione disciplinare e della celere conclusione del procedimento stesso, oltre alle garanzie di possibile impugnazione delle decisioni.

 

Art. 3
(
Rapporti con la legislazione regionale)

 

1.      Le Regioni definiscono con proprie leggi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 e delle previsioni della presente legge, le modalità funzionali ed organizzative delle singole professioni, anche prevedendo l’emanazione di specifici regolamenti regionali.

2.      Le leggi regionali, in particolare sotto il profilo istituzionale, assicurano il coordinamento con l’attuale legislazione vigente e possono definirne la disapplicazione in relazione alla incompatibilità della nuova disciplina con quella esistente.

3.      Le leggi regionali assicurano, ai sensi dell’art. 2, comma1, lettera c), la partecipazione delle professioni alla definizione degli atti normativi concernenti le singole professioni.

4.      Le leggi regionali, in particolare, definiscono:

a)                 i raccordi con le Federazioni regionali delle professioni;

b)                le modalità di coinvolgimento delle professioni nelle attività di programmazione regionale;

c)                 le modalità ed i tempi di costituzione delle Federazioni regionali;

d)                il ruolo delle Regioni in relazione alle attività di tirocinio (Art. 7, comma 2 lett. b, e comma 3);

e)                 la definizione degli ambiti territoriali (Art. 5, comma 3);

f)                  la formazione professionale continua (Art. 8, comma 1);

g)                 le norme a tutela degli utenti e le procedure delle attività conciliative ed arbitrali di soluzione delle controversie (Art. 12, comma 2);

h)                 la garanzia della correttezza nei rapporti con i cittadini nell’ambito della pubblicità informativa (Art. 11, comma 2);

i)                   le modalità di controllo di cui all’Art. 5, comma 7;

j)                   le modalità ed i massimali per la copertura assicurativa obbligatoria (Art. 12);

k)                 le modalità di scioglimento delle Federazioni regionali e dei consigli territoriali;

l)                   l’eventuale modalità di finanziamento delle attività.

5.      Le leggi regionali provvedono a definire l’organizzazione delle strutture preposte all’amministrazione delle professioni riconosciute, le condizioni per il riconoscimento delle Associazioni, le modalità di controllo , verifica e sanzione delle relative attività.

 

Art. 4
(
Ordinamenti professionali)

 

1.      Gli Ordini e Collegi professionali esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge sono quelli indicati nella tab. A allegata.

2.      Gli ordinamenti professionali individuano gli interessi generali alla cui tutela è preposto il relativo Ordine e Collegio professionale, le attività riservate in esclusiva agli iscritti agli albi, i casi di incompatibilità all’esercizio della professione.

3.      La legge dello Stato determina i titoli richiesti per l’esercizio delle attività professionali ed i contenuti delle stesse, nel cui rispetto gli ordinamenti professionali:

a)                 determinano le competenze professionali sulla base del percorso formativo e dell’esame di Stato;

b)                attribuiscono il titolo professionale a tutela dell’affidamento della clientela;

c)                 riservano determinate prestazioni professionali in funzione degli interessi generali sui quali incidono e sulla base del percorso formativo e dell’esame di Stato;

d)                prevedono i requisiti formativi che devono essere mantenuti per l’esercizio professionale.

4.      Gli ordinamenti professionali sono approvati dalle amministrazioni competenti sentiti gli Ordini e Collegi, previo accordo nella Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

5.      Le Regioni assicurano il rispetto delle determinazioni di cui al comma precedente anche attraverso l’utilizzazione delle procedure di cui all’art. 3 comma 4 lettera g) .

 

CAPO II
PROFESSIONI ORDINISTICHE

 

 

Art. 5
(
Ordini e Collegi Professionali)

 

1.      Gli Ordini e Collegi professionali svolgono le funzioni di rappresentanza e di indirizzo della professione a fini sociali, nonché di vigilanza in funzione della realizzazione e tutela di interessi generali.

2.      L’Ordine e Collegi professionali sono costituiti da tutti gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini e Collegi territoriali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, che definiscono altresì i riferimenti di circoscrizione territoriali più opportuni per le esigenze di ogni singola professione.

3.      L’Ordine professionale si articola nel Consiglio nazionale, nelle Federazioni regionali, e negli Ordini e Collegi territoriali. I Consigli nazionali, le Federazioni regionali e gli Ordini e Collegi territoriali sono enti pubblici non economici associativi, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, soggetti alla vigilanza rispettivamente del Ministero competente, per i Consigli nazionali e delle Regioni per le Federazioni regionali e gli Ordini e Collegi territoriali.

4.      Il Ministero competente vigila sull’esercizio delle funzioni previste nell’articolo 15 e le Regioni vigilano sull’esercizio delle funzioni previste negli articoli 13 e 14.

5.      Gli Ordini e Collegi hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi, le funzioni disciplinari e di tutela della deontologia professionale, di formazione e di aggiornamento professionale, di accreditamento dei percorsi formativi ai fini dell’accesso alle professioni e del loro esercizio, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme deontologia professionale, di informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche, esprimono pareri alle pubbliche amministrazioni, e promuovono il tentativo di conciliazione tra professionista e cliente.

6.      Gli atti soggetti a controllo del Ministero competente o delle Regioni si intendono approvati, in mancanza di una decisione espressa, trascorsi 90 giorni dal loro ricevimento. Nello stesso termine possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dal ricevimento dei chiarimenti stessi.

7.      I Consigli nazionali, le Federazioni regionali e gli Ordini e Collegi territoriali, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 6
(
Accesso alla professione)

 

1.     L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2.

2.     La disciplina dell’esame di Stato, stabilita con legge statale, deve garantire l’uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge conferisce efficacia abilitante al titolo di studio previsto.

3.     Con appositi regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma n. 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono disciplinate le procedure relative all’esame di abilitazione e la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che i commissari siano nominati dalla Federazione regionale ed almeno la metà di essi siano scelti d’intesa con il Consiglio nazionale.

 

Art. 7
(
Tirocinio)

 

1.      Il tirocinio professionale, per l’accesso all’esame di Stato è obbligatorio ed è disciplinato da appositi regolamenti adottati da ciascun Consiglio nazionale, sentite le Federazioni regionali.

2.      La disciplina del tirocinio è dettata con legge dello Stato e deve rispondere ai principi di cui all’art. 2, comma 2, rispondendo a criteri di effettività e di flessibilità dell’attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative di durata analoga. Il tirocinio è svolto di norma presso un professionista iscritto all’albo e potrà essere svolto anche:

a)                 in parte nel corso degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, secondo linee guida dettate dai Consigli nazionali, sentite le Federazioni regionali;

b)                in parte nell’ambito di appositi percorsi formativi eventualmente definiti dalle Regioni, d’intesa con le Federazioni regionali, nell’ambito delle attività di formazione professionale;

c)                 in parte all’estero presso professionisti iscritti ad Associazioni professionali riconosciute dai Consigli nazionali;

d)                tramite la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, organizzati e riconosciuti dai Consigli nazionali.

3.      Qualora il tirocinio venga svolto in ambito privato o attraverso i percorsi formativi organizzati dalle Regioni al tirocinante deve essere riconosciuto un compenso commisurato all’effettivo apporto del tirocinante all’attività professionale o all’impegno temporale dedicato all’attività formativa.

 

Art. 8
(
Formazione professionale continua)

 

1.      I Consigli nazionali promuovono, le Federazioni regionali, gli Ordini e Collegi territoriali curano la formazione professionale continua degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con le Regioni, altre amministrazioni pubbliche, con Università, istituti di istruzione e istituzioni scientifiche e culturali. Sono fatti salvi i sistemi di formazione continua previsti da specifiche normative di settore.

2.      Per l’organizzazione dei corsi di formazione continua gli Ordini e Collegi professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di convenzioni con enti sia pubblici che privati .

3.      L’organizzazione dei corsi non costituisce per l’Ordine esercizio di attività commerciale.

 

Art. 9
(
Codici deontologici)

 

1.      Ciascun Consiglio nazionale è tenuto ad emanare il codice deontologico al quale è assoggettato l’esercizio professionale sia quando è reso senza vincolo di subordinazione, sia quando è regolato sulla base di rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato, al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle norme proprie di ciascun ordinamento professionale.

 

Art. 10
(
Tariffe)

 

1.      Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative che stabiliscono tariffe di prestazioni e servizi determinati settori o materie, il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti, nel rispetto dei livelli minimi inderogabili, stabiliti con Decreto del Ministero competente. Eventuali patti contrari sono inefficaci. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico.

 

Art. 11
(
Pubblicità informativa)

 

1.     E’ consentito al professionista di fornire informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.

2.     I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa nonché le relative sanzioni, sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione.

3.     Il codice deontologico di ciascuna professione precisa i titoli dei quali i professionisti possono fregiarsi nei rapporti con i cittadini.

 

Art. 12
(
Responsabilità civile, assicurazione obbligatoria ed arbitrato)

 

1.      Il professionista, ovvero la società fra professionisti, sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell’esercizio dell’attività professionale, tale da assicurare il risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.

2.      Le compagnie assicuratrici sono tenute alla stipula dei relativi contratti.

3.      Le leggi regionali incentivano procedure arbitrali, da esse individuate, cui le parti possono rimettere la soluzione rapida, equa e tempestiva delle liti tra professionisti e cittadini utenti.

 

Art. 13
(
Ordini e Collegi territoriali)

 

1.      Spetta agli Ordini e Collegi territoriali, oltre la funzione di rappresentanza istituzionale della comunità locale dei professionisti:

a)                 la tenuta e l’aggiornamento dell’albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;

b)                la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e l’esercizio dell’azione disciplinare;

c)                 la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti, nonché su proposta di questi ultimi, l’esperimento del tentativo di conciliazione con i clienti;

d)                la formulazione di proposte o pareri nei confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e della Federazione regionale;

e)                 la determinazione e la riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

f)                  la promozione della formazione professionale continua mediante tutte le iniziative opportune, comprese le eventuali convenzioni con le Università e altre strutture pubbliche e private di cultura e formazione;

g)                 la formulazione di pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;

h)                 l’autorizzazione agli iscritti a promuovere o partecipare alle associazioni di cui all’art. 19;

i)                   ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali.

2.      Gli Ordini e Collegi territoriali sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale ed alla Federazione regionale periodicamente o su richiesta, i dati di cui al comma 1, lettera a).

 

Art. 14
(
Federazioni regionali)

 

1.      Le Federazioni regionali, oltre a svolgere ordinario raccordo tra gli Ordini e Collegi territoriali ed i Consigli nazionali:

a)         rappresentano gli Ordini e Collegi territoriali nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione, anche formulando pareri e proposte su ogni argomento d’interesse dei professionisti comunque riconducibile a competenze delle Regioni;

b)        garantiscono il rispetto delle leggi regionali di attuazione della presente legge;

c)         costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività di interesse per la professione, cooperano con le attività di formazione professionale definite dalle regioni, sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività di formazione continua;

d)        partecipano e cofinanziano programmi di formazione professionali di emanazione comunitaria, secondo le regole e le condizioni definite dai rispettivi atti dispositivi;

e)         svolgono attività informativa sulle politiche regionali verso gli Ordini e Collegi territoriali ed i Consigli Nazionali;

f)          esprimono i membri dei Collegi arbitrali in rappresentanza dei professionisti di cui all’Art. 12 comma 3.

2.      Gli oneri finanziari per il funzionamento delle Federazioni Regionali sono coperti mediante la contribuzione degli Ordini e Collegi territoriali afferenti alla Federazione, secondo quote proporzionali al numero degli iscritti.

3.      Gli Ordini e Collegi territoriali ed i Consigli nazionali provvedono alla ridefinizione ed alla redistribuzione degli oneri dovuti dagli iscritti in modo equo rispetto ai servizi ed ai compiti espletati dalle nuove Federazioni regionali.

4.      La costituzione delle Federazioni regionali è condizione essenziale per poter accedere a qualsiasi contributo o finanziamento di competenza delle Regioni.

 

Art. 15
(
Consigli nazionali)

 

1.      I Consigli nazionali degli Ordini e Collegi:

a)                 garantiscono il rispetto dei principi della presente legge ed esercitano la funzione di rappresentanza istituzionale a livello nazionale della categoria;

b)                giudicano dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni disciplinari locali, anche in qualità di giudici speciali, qualora istituiti prima del 1.1.1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell’art. 111 della Costituzione.

c)                 esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento degli Ordini e Collegi territoriali e delle Federazioni regionali e adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti competenti;

d)                esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e aggiornamento degli albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, di procedimento disciplinare, di attestazione di qualificazione professionale;

e)                 adottano il codice deontologico e il codice di autoregolamentazione per l’astensione collettiva dall’esercizio della professione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 bis della legge 146/1990;

f)                  promuovono la formazione professionale continua e procedono all’accreditamento dei percorsi formativi finalizzati all’accesso alle professioni o al loro esercizio;

g)                 promuovono e gestiscono i rapporti con le istituzioni nazionali ed Europee;

h)                 formulano pareri e proposte alle pubbliche amministrazioni nazionali o Europee;

i)                   propongono al Ministero competente le tariffe professionali che devono essere aggiornate ogni due anni;

j)                   determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all’Ordine per la copertura delle spese relative all’esercizio delle suddette funzioni. Il Consiglio nazionale può delegare l’attività di riscossione del contributo agli Ordini e Collegi territoriali o alle Federazioni regionali, mediante apposito regolamento che ne stabilisca le specifiche modalità;

k)                 i regolamenti elettorali del Consiglio Nazionale.

 

Art. 16
(
Commissioni disciplinari)

 

1.      La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professionisti con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità ed indipendenza.

2.      I componenti delle commissioni disciplinari locali sono designati dagli Ordini territoriali. Le commissioni hanno sede presso l’Ordine territoriale , che provvede ai mezzi ed al personale necessario per il funzionamento.

3.      Le norme in materia di composizione e durata delle commissioni disciplinari ed il procedimento disciplinare sono definite dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 15, lett. d, garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio, e prevedono l’impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni disciplinari locali innanzi ai Consigli Nazionali

4.      Sono fatte salve le norme vigenti per le professioni che consistono nello svolgimento di pubbliche funzioni. Sono altresì fatti salvi gli artt. 17 e ss. del D. Lgsl. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, relativi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni della Commissione Centrale ha effetto sospensivo.

5.      Il pubblico ministero, quando esercita l’azione penale nei confronti di persona iscritta ad un ordine professionale ne dà comunicazione all’Ordine competente, dando notizia dell’imputazione. Il pubblico ministero invia l’informazione, contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate, anche quando verso la persona iscritta ad un Ordine professionale sono stati disposti gli arresti domiciliari o la custodia cautelare.

6.      Le sanzioni disciplinari sono:

a)                 l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;

b)                la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;

c)                 la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da un mese a due anni, con efficacia sia sulla libera professione che sulla professione esercitata nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato;

d)                la radiazione dall’albo.

7.      Il professionista radiato dall’Albo può esser reiscritto, purchè siano trascorsi cinque anni dalla radiazione se sia giudicato meritevole della reiscrizione da parte dell’Ordine in quanto abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

8.      Le sanzioni irrogate divengono esecutive quando i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi e cioè quando siano scaduti i termini per l’impugnazione o quando siano stati esauriti tutti i gradi di giudizio.

 

Art. 17
(
Scioglimento dei Consigli Nazionali)

 

1.      Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, quando compia atti di grave e persistente violazione della legge.

2.      Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

 


 

CAPO III
PROFESSIONI RICONOSCIUTE

 

 

Art. 18
(Organizzazione regionale)

 

1.      Le leggi regionali istituiscono apposito registro regionale delle Associazioni dei soggetti che esercitano le professioni riconosciute, individuate ai sensi dell’art. 32.  Tali associazioni devono ottenere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il registro raccoglie:

a)                 i dati identificativi dell’associazione;

b)                lo statuto ed il codice deontologico;

c)                 le generalità dei componenti degli organi di gestione e rappresentanza;

d)                la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti stabiliti per l’iscrizione.

2.      Le leggi regionali definiscono le modalità di amministrazione e di controllo del registro delle associazioni professionali riconosciute di cui al comma 1, anche mediante la costituzione di appositi organi regionali di garanzia dotati della necessaria autonomia.

3.      Il registro ha lo scopo di assicurare all’utente servizi particolarmente qualificati sotto il profilo della prestazione professionale, secondo le modalità che saranno definite dalla legge regionale.

4.      Ai fini della tutela del consumatore, le regioni disciplinano la costante verifica delle modalità di espletamento delle attività previste dal presente capo e le sanzioni a carico delle competenti associazioni, fino alla cancellazione definitiva dal registro, in relazione ai comportamenti non conformi ai codici deontologici.

5.      Le regioni possono, ove ne ricorrano le condizioni, promuovere l’utilizzo degli strumenti di cui al precedente art. 12, comma 3.

 

Art. 19
(
Requisiti associativi)

 

1.      Le leggi regionali stabiliscono i requisiti che le associazioni devono possedere per l’iscrizione nel registro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)                 l’associazione deve essere costituita tra coloro che esercitano la medesima professione riconosciuta; ovvero, previa informazione preventiva del relativo Ordine o Collegio, anche tra professionisti appartenenti a professioni ordinistiche.

b)                deve avere diffusione e rappresentanza territoriale idonea;

c)                 lo Statuto dell’associazione deve espressamente prevedere come scopo la garanzia dei requisiti professionali degli iscritti ai fini della tutela del consumatore ;

d)                lo Statuto deve prevedere la possibilità di rilascio ai propri iscritti di specifici attestati in ordine alla loro formazione, qualificazione, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione;

e)                 lo Statuto deve prevedere un ordinamento interno a base democratica, un adeguato codice deontologico, nonché escludere espressamente lo svolgimento diretto di attività commerciale ;

f)                  l’associazione deve dimostrare la dotazione di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale,

 

CAPO IV
SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI

 

 

Art. 20
(
Società fra professionisti)

 

1.      Nel rispetto dei principi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti anche ad Ordini diversi, nonché fra professionisti cittadini degli Stati della comunità europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, società aventi per oggetto l’esercizio in comune di attività professionali. La società professionale non svolge attività commerciale ed è sottratta alla disciplina del fallimento e alle altre procedure concorsuali.

2.      Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.

3.      L’attività dei soci è soggetta alla disciplina generale vigente per l’esercizio delle professioni intellettuali e agli ordinamenti delle singole professioni.

4.      E’ vietato costituire, esercitare o dirigere società per l’esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

5.      Il presente Capo non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l’esercizio collettivo dell’attività professionale, salvo quanto disposto dall’art. 27.

6.      E’ fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

 

 


 

Art. 21
(
Costituzione della società e oggetto sociale)

 

1.      La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.

2.      Con appositi regolamenti sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione nell’albo professionale.

3.      La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

4.      Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.

 

Art. 22
(
Denominazione sociale)

 

1.      La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l’indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l’attività professionale svolta, o in caso di società multidisciplinari, laddove previste e disciplinate da appositi regolamenti, le attività professionali svolte.

2.      Non è consentita l’indicazione del nome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso l’utilizzazione del nome è consentita con l’indicazione “ex socio” o “socio fondatore” accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

 

Art. 23
(
Limitazioni all’esercizio dell’attività professionale in forma societaria)

 

1.      Ogni professionista non può partecipare che ad una sola società professionale, ma può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.

2.      Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino all’iscrizione della stessa secondo le disposizioni della presente legge.

 

 


 

Art. 24
(
Esclusione dalla società)

 

1.      Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall’albo professionale. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.

2.      L’esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci. Ove i soci siano soltanto due, l’esclusione del socio è accertata dal socio restante.

 

Art. 25
(
Incarico, prestazione professionale e responsabilità professionale)

 

1.      L’incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista o dei professionisti, anche iscritti ad albi diversi, in caso di società multidisciplinari, cui sarà affidato l’incarico stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. Nell’ipotesi in cui l’incarico sia affidato direttamente al professionista, lo stesso è tenuto ad informare il cliente se l’incarico è eseguito nell’ambito della società professionale.

2.      La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, o da più professionisti, in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza. Nella partecipazione in gare di appalti pubblici di servizi la società è tenuta a specificare il ruolo di ciascun professionista componente.

3.      Ciascun professionista è personalmente responsabile dell’attività da lui svolta.

4.      La società è solidalmente responsabile dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.

5.      In difetto della comunicazione di cui al comma 1 per le obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società sono responsabili solidalmente tutti i soci.

6.      Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

7.      La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti dei soci, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

 

 


 

Art. 26
(
Responsabilità disciplinare)

 

1.      La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale della professione.

2.      Qualora l’infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

3.      La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

4.      La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell’esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

5.      Nel caso previsto dal comma 2, l’Ordine territoriale presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Ordine, salvo che l’illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un’attività non svolta nell’interesse della società.

 

Art. 27
(
Organi della società)

 

1.      L’amministrazione della società fra professionisti spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.

2.      I soci determinano nell’atto costitutivo o nello statuto le modalità di amministrazione della società.

 

Art. 28
(
Modifiche statutarie)

 

1.      Le modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l’atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.

2.      In caso di cessione delle partecipazioni della società professionale ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione, ovvero la facoltà di esprimere il gradimento all’ingresso di un nuovo socio.

3.      In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti è riconosciuto il diritto di riscatto.

 

 


 

Art. 29
(
Compensi, norme previdenziali e fiscali)

 

1.      I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2.      Se la prestazione è svolta da più soci iscritti allo stesso albo professionale, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente; quando la prestazione richiesta debba essere svolta da professionisti iscritti ad albi diversi, alla società spetta il compenso professionale previsto da ciascun tariffario.

3.      L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

4.      Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

5.      I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

6.      I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all’art. 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

7.      I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

 

Art. 30
(
Normative applicabili e società di capitali)

 

1.      Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III dei titolo V del libro quinto dei codice civile.

2.      Con i appositi regolamenti si possono stabilire, in deroga alle norme del presente capo, le condizioni e le modalità, nonchè i requisiti soggettivi necessari per l’istituzione di società di capitali, anche multidisciplinari, per l’esercizio delle professioni di ingegnere, architetto e geometra. La disciplina delle società professionali di capitale dovrà in ogni caso assicurare, a beneficio del professionista, e nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il rispetto dei principi dell’indipendenza e dell’autonomia intellettuale nello svolgimento della prestazione professionale.

 

CAPO V

NORME FINALI

 

 

Art. 31
(
Collegi professionali)

 

1.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli attuali “Collegi professionali”.

 

Art. 32

(Individuazione di nuove professioni)

 

1.      All’individuazione di nuove professioni ordinistiche regolamentate o di professioni riconosciute, ai sensi dell’art. 1, comma 2, si procede previo accordo concluso in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei seguenti elementi e criteri:

a)      rilevazione dei fabbisogni professionali connessi agli obiettivi di sviluppo delle attività economiche, di tutela e sviluppo del territorio, nonché di servizio alla persona ed alla comunità, previsti a livello nazionale e regionale;

b)     valutazioni di sicura scientificità, effettuate con il concorso di esperti scelti dalla medesima Conferenza Stato-regioni;

c)      definizione delle funzioni peculiari della professione, evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già regolamentate o riconosciute;

d)     garanzia dell’unitarietà nelle risposte ai bisogni del cittadino attraverso l’integrazione delle diverse professioni, nel rispetto delle specifiche competenze.

 

2.      L’accordo per l’individuazione di nuove professioni è concluso anche al fine di fare confluire profili professionali con caratteristiche comuni e che agiscono nel medesimo settore di attività, in una unica professione.

 

Art. 33
(
Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

 


 

ALLEGATO A

Elenco delle professioni intellettuali che integrano funzioni pubbliche di interesse generale e concorrono alla realizzazione di valori costituzionalmente garantiti ed alle quali, di norma, si accede previo superamento di un esame di Stato abilitante:

-         agenti di cambio;

-         agrotecnici ed agrotecnici laureati;

-         architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores;

-         assistenti sociali specialisti e assistenti sociali;

-         attuari e attuari iuniores;

-         avvocati;

-         biologi e biologi iuniores;

-         chimici e chimici iuniores;

-         consulenti del lavoro;

-         dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari;

-         dottori commercialisti;

-         farmacisti;

-         geologi e geologi iuniores;

-         geometri e geometri laureati;

-         giornalisti;

-         infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia;

-         ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell’informazione iuniores;

-         medici chirurghi, odontoiatri;

-         notai;

-         ostetriche;

-         periti agrari e periti agrari laureati;

-         periti industriali e periti industriali laureati;

-         psicologi e psicologi iuniores;

-         tecnici di radiologia medica;

-         ragionieri;

-         spedizionieri doganali;

-         veterinari.