FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento del Giorno
 

18 e 19 giugno 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE REGIONI E DELLE

PROVINCE AUTONOME

 

 

DOCUMENTO SULL’ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 SUI MECCANISMI DEL

FEDERALISMO FISCALE

 

 

 

 

VISTO l’articolo 3 della legge n.289 del 2002 “legge finanziaria 2003” istitutivo dell’Alta Commissione di studio per l’indicazione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117, co.3, 118 e 119 della Costituzione;

 

VISTA l’urgenza di sancire tale accordo al fine rimuovere il congelamento degli strumenti di autonomia finanziaria di Comuni e Regioni;

 

VISTI gli articoli 2, 3, 4 co.2, 23 e 53 della Costituzione che concorrono a definire un sistema di federalismo fiscale i cui elementi strutturali siano funzionali ai principi di uguaglianza, solidarietà e progressività della imposizione fiscale;

 

VISTA l’esigenza che il federalismo fiscale coniughi i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali, realizzando il giusto equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà,

 

VISTA l’esigenza che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti, secondo l’art.117, co.2, lettera m), siano determinati dallo Stato e integralmente finanziati ai sensi del comma 4 dell’art. 119 della Costituzione;

 

CONSIDERATO che il sistema dei tributi propri e delle compartecipazioni deve garantire il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e deve comunque determinare un accrescimento dell’attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale, ferma restando il rispetto del principio di invarianza della pressione fiscale;

 

CONSIDERATO che l’attuazione del federalismo fiscale dovrà rispettare i principi di razionalità e coerenza dei singoli istituti tributari e del sistema tributario nel suo complesso; di omogeneità dei tributi regionali e locali, intesa nel senso che detti tributi siano, pur nella loro diversità, tra loro conciliabili e si innestino armonicamente nel sistema tributario nel suo complesso; di stabilità e di unitarietà della finanza pubblica; le Regioni e le autonomie locali, inoltre, sottolineano la necessità che il federalismo fiscale debba essere sviluppato in parallelo alla riforma del sistema fiscale statale delineato dall’apposita legge delega e non già in progressione, per evitare il rischio di adattamenti successivi che potrebbero modificare il quadro appena costruito oppure essere costretti e compressi dentro un disegno ritenuto immodificabile e incompatibile con le esigenze delle Regioni e delle autonomie locali le quali, in questo senso, chiedono di essere preventivamente coinvolte nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

 

CONSIDERATO che l’attuazione della riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell’entrata a regime e che occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l’esercizio delle competenze spettanti alle Regioni, alle Province e ai Comuni, alla luce della novellata Costituzione, in maniera congrua, tempestiva e trasparente;

 

RICHIAMATA la necessità di fare salve le competenze attribuite a Regioni a statuto Speciale e Province Autonome ai sensi dell’art. 10 della Legge Costituzionale 3/2001.

 

RICHIAMATA la necessità che, in ogni caso, l’esercizio della autonomia impositiva delle Regioni e degli enti locali si accompagni ai principi della responsabilizzazione finanziaria, in modo da assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio;

 

CONFERMATA la validità dell’assetto istituzionale definito dall’art. 119 della Costituzione rispetto all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni,  Province, Città Metropolitane e Regioni e la necessità che in sede di Conferenza Unificata si sviluppi una preventiva intesa sulla impostazione della politica economica-finanziaria nazionale, anche in relazione alla predisposizione del Dpef, dei contenuti della legge finanziaria e del Patto di stabilità e crescita.

 

 

Tra Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane si conviene il seguente accordo:

 

1.Il presente accordo ha ad oggetto l’individuazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale al fine di fornire indirizzi all’Alta Commissione di Studio prevista dall’art.3, co.1, lett.b) della legge 28 dicembre 2002, n.289 per l’elaborazione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che saranno oggetto della relazione al Governo

 

 

2. L’Alta Commissione, incaricata di predisporre una relazione al Governo in cui indicare i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo quanto previsto dalla Costituzione, presenterà entro il 31 marzo 2004  la suddetta relazione. E comunque entro il 31 ottobre 2003, presenterà un documento sugli elementi per il coordinamento tra Patto di Stabilità, Legge finanziaria 2004 e federalismo fiscale.

 

3. Il documento dell’Alta Commissione conterrà le proposte di attuazione dell’art. 119 Cost.; in particolare tale documento si sostanzierà in una parte generale riguardante il sistema nel suo complesso,  e in una parte contenente indicazioni specifiche per Regioni, Province e Comuni.

 

4. Contestualmente l’Alta Commissione  elaborerà :

a)      la ricognizione della finanza di ciascun livello di governo (ammontare delle risorse finanziarie complessive) Stato, Regioni, Province e Comuni,  in rapporto alle funzioni esercitate.

b)      la proiezione dei fabbisogni in ordine all’attuazione dei processi di decentramento amministrativo e di attuazione del Titolo V.

 

5. L’Alta Commissione individuerà i contenuti della legge statale di coordinamento della finanza pubblica rispetto a:

 

a)      il riparto tra la competenza legislativa statale e regionale in merito ai tributi regionali e locali

La legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo quanto stabilito dall’art. 119, co.2, Cost. individua i tributi e le entrate proprie di Regioni ed enti locali, le sovrimposte e le addizionali ai tributi erariali nonché le compartecipazioni spettanti alle Regioni e agli enti locali, determinando anche l’ambito normativo e regolamentare autonomo riservato agli stessi, a partire dai livelli e dalle forme di autonomia finanziaria previsti nell’ordinamento vigente. 

Le Regioni hanno competenza in materia di coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli enti locali, nell’ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, ovvero, se mancanti, desumibili dalle legge statali vigenti.

La legge regionale, nell’ambito delle proprie competenze, prevede i tributi locali, limitandosi a delineare i soli principi generali e lasciando agli enti locali la facoltà, nell’esercizio della propria autonomia tributaria, di istituirli ed applicarli.

Si richiama la necessità di far salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

b)      L’autonomia normativa di Comuni, Province e Città  Metropolitane in materia di finanza locale;

La legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario disciplina soltanto in via di principio i tributi e le entrate proprie nonché le forme di compartecipazione ai tributi erariali, lasciando alla autonomia regolamentare degli enti locali la disciplina applicativa dei tributi.

Allo stesso tempo la legge regionale che prevede tributi locali si limita a delineare i principi generali e lascia all’autonomia regolamentare degli enti locali la facoltà di istituirli nonché la disciplina di applicazione.

 

c)      un’adeguata proporzione tra tributi propri e compartecipazioni a tributi erariali per ogni livello di governo;

Fermo restando che l’insieme delle fonti relative ai commi 2 e 3 dell’art. 119 Cost devono consentire a Regioni ed enti locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche a loro attribuite, si dovrà individuare la proporzione secondo la quale ripartire l’ammontare delle risorse a disposizione nell’ambito delle diverse fonti: tributi ed entrate proprie, compartecipazioni, perequazione, intendendosi in tal modo definitivamente conclusa l’esperienza della finanza derivata.

 

d)      il sistema di perequazione

Tenuto conto che le disparità regionali sono molto profonde, il fondo perequativo di cui al comma 3 dell’art. 119 Cost. e altre risorse del bilancio dello Stato dovranno consentire di perequare le differenze dei territori con minore capacità fiscale per abitante, in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, proseguendo nell’azione di incentivare l’esercizio virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna realtà istituzionale.

I criteri per la definizione e l’attribuzione del fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale per abitante sono determinati dalla legge dello Stato con il concorso delle Regioni e degli enti locali. Il fondo, distinto per Comuni, Province, Città metropolitane Regioni, è attribuito direttamente dallo Stato.

In considerazione della struttura del federalismo fiscale proposto l’Alta Commissione dovrà prevedere un meccanismo di attribuzione del fondo perequativo teso a garantire i principi di solidarietà previsti dalla Costituzione. Entro tale meccanismo dovrà essere prevista la perequazione che le Regioni effettueranno a seguito della attribuzione agli Enti locali di entrate tributarie per il finanziamento delle funzioni loro assegnate direttamente dalle regioni medesime individuando nel Consiglio delle Autonomie ovvero, in analoghe sedi i luoghi di concertazione interistituzionale.

 

e)      Fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive

Gli interventi di cui al comma 5, art. 119 Cost., dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità strutturali. (differenze di opportunità, arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali. Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane concorrono con lo Stato a definire l’entità e i criteri di riparto di tale fondo.

 

6. L’Alta Commissione individuerà le modalità per garantire certezza di risorse finanziarie per ogni livello di governo in rapporto alle funzioni esercitate.

 

7. L’Alta Commissione individuerà le procedure di composizione dei conflitti tra Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché strumenti e procedure che garantiscono la ininfluenza diretta e/o indiretta sul gettito dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni, di modifiche dei sistemi tributari statali e regionali

La Conferenza Unificata è la camera arbitrale per dirimere i conflitti tra Stato, Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane; il Consiglio delle Autonomie locali, ovvero analoghe sedi istituzionali sono la camera arbitrale per dirimere i conflitti tra Regioni ed enti locali.

 

 

 

Roma, 18 giugno 2003