FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documenti approvati |
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12 giugno 2003 |
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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
ORDINE DEL GIORNO
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome,
esaminato il decreto legge 9 maggio 2003, n. 102. "Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", in corso di conversione in legge da parte del Parlamento;
rilevato che l'articolo 2 del decreto, come recita la relazione al disegno di legge di conversione del decreto, "si innesta nell'ambito del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare statale allo scopo di introdurre, in aggiunta agli strumenti già esistenti e in particolare alle procedure innovative introdotte dal decreto legge n. 351 del 2001, di cui costituisce integrazione, ulteriori meccanismi che possano rivelarsi più incisivi ed efficaci in relazione a quegli immobili o complessi immobiliari che pur suscettibile in potenza di sviluppo e valorizzazione, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche o del contesto urbano in cui sono inseriti, possono essere valorizzati solo attraverso un processo che definisca preventivamente le opportunità di trasformazione e riutilizzo più vantaggiose, determinandone le condizioni di fattibilità economico-amministrative";
rilevato, altresì, che il decreto individua lo strumento adatto allo scopo nelle società di trasformazione urbana, già previste dall'articolo 120 del testo unico sugli enti locali come costituite dalle città metropolitane e dai comuni, estendendo la possibilità di costituzione di STU da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, nonché prevedendo la possibilità di partecipazione di quest'ultima a STU costituite dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi del citato articolo 120;
constatato che l'assenza di qualsivoglia menzione, nelle disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, delle Regioni, determina una grave lacuna nell'ordinamento per due ordini di considerazioni:
la prima risiede nel fatto che la privatizzazione del patrimonio con il sistema previsto dalla legge n. 410 del 2001 è stata estesa all'articolo 84 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) ad enti pubblici diversi dallo Stato tra i quali figurano, per prime, le Regioni;
la seconda, ancora più rilevante, attiene alle competenze che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione assegna alle regioni in materia di governo del territorio;
considerato che le scelte in materia di patrimonio pubblico non possono esulare dall'organizzazione urbana e territoriale e che la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico risultano strettamente attinenti al ruolo di coordinamento proprio della Regione e non possono da questo prescindere;
considerato, altresì, che il ruolo conferito alle Regioni in materia di governo del territorio comporta che la Regione debba essere parte attiva ogni qual volta si versi in scelte di destinazione di aree che vengono ad incidere sul patrimonio pubblico e che, del resto, soltanto la Regione può garantire che si addivenga, sul territorio, a scelte coordinate e, come tali, rispettose dell'interesse pubblico;
rilevato che, in contrasto con le previsioni in tema di governo del territorio, il decreto legge prevede la possibilità di costituzione di società di trasformazione urbana soltanto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, che si aggiunge all'analoga possibilità di costituzione delle stesse società da parte delle città metropolitane e dei comuni, prevista dall'articolo 120 del testo unico sugli enti locali;
rilevato che, di conseguenza, il ruolo delle regioni nelle STU rimane circoscritto alla mera, eventuale, partecipazione a STU costituite dalle città metropolitane e dai comuni, secondo quanto prevede l'articolo 120 del citato testo unico;
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome evidenzia che:
a) il decreto legge n. 102 del 2003 (atto S 2248) non è rispettoso del ruolo assegnato dalla Costituzione alle regioni in tema di governo del territorio;
b) appare incongruo che il decreto legge non contempli la possibilità di costituzione di STU da parte delle regioni e la correlata partecipazione dell'Agenzia del demanio a dette STU;
c) alle Regioni deve essere riconosciuta analogamente alle città metropolitane, ai comuni e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la potestà di avvalersi dello stesso strumento ai fini di un efficace governo del territorio;
d) la lacuna che verrebbe a determinarsi nell'ordinamento con la conversione in legge del decreto senza le modificazioni auspicate nel presente ordine del giorno appare grave in un testo legislativo che, integrando la legge n. 410 del 2001, potrebbe assurgere a normativa fondamentale in materia di privatizzazione del patrimonio pubblico.
Roma, 12 giugno 2003
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