DOCUMENTO DELLA
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI SULL’AUMENTO
DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE
STAMPE PERIODICHE IN
ABBONAMENTO
D.P.C.M. 27 NOVEMBRE
2002, N. 294
L’art. 2, comma 20 –
lett. c) della legge 23/12/1996, n. 662 consentiva di
applicare, con decorrenza 1 aprile 1997, le tariffe
postali agevolate per l’invio di “pubblicazioni
informative di enti, enti locali, associazioni ed
altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in
lingua estera da spedire all’estero”, tra le quali
viene senz’altro ricompreso il Bollettino ufficiale
delle Regioni.
Le relative tariffe
agevolate sono state aggiornate (al fine
dell’adeguamento all’inflazione maturata dal 1997 al
2001) con il decreto del Ministero delle Comunicazioni
13 novembre 2002, allegato A.
In base al nuovo
D.P.C.M. 27 novembre 2002, n. 294, emanato in
applicazione del d.l. 411/2001 convertito nella legge
463/2001 e, secondo l’interpretazione fornita
dall’Ente Poste Italiane sull’art. 2, comma 1 – lett.
g) dello stesso DPCM, le Regioni vengono a perdere le
agevolazioni di cui all’art. 2 della legge 662/96, in
quanto l’art. 2, comma 1 - lett. g), del DPCM 294/2002
esclude dall’applicazione della tariffa agevolata la
spedizione di “giornali di enti pubblici e di altri
organismi, comprese le società riconducibili allo
Stato ovvero altri enti territoriali, o che svolgano
una pubblica funzione”.
Pertanto, con tale nuova
disposizione, le Regioni si trovano a pagare le
tariffe postali base, sostenendo un aumento
spropositato dei costi di spedizione del BURL (dal
100% indicato dalla Regione Toscana, al 600% indicato
dalla Regione Piemonte).
Inoltre, va notato che
l’art. 1 del sopracitato DPCM 294/2002 individua, tra
i destinatari delle agevolazioni (comunque inferiori a
quelle finora beneficiate dalle Regioni ai sensi
dell’art. 2, comma 20 – lett. c) della legge 662/96),
le “imprese editrici di giornali e periodici iscritti
al registro ROC o Registro nazionale della stampa”
alle quali alcune Regioni affidano il servizio di
pubblicazione, distribuzione e diffusione del BUR (per
la Regione Lombardia tale servizio è stato affidato
alla società La Tipografica Varese spa, società
iscritta al ROC).
In tale fattispecie
potrebbe trovare applicazione l’art. 2, comma 20 –
lett. b), della suddetta legge 662/96, che prevede
l’applicazione di tariffe agevolate per “giornali
quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi
da soggetti iscritti al registro nazionale della
stampa”.
Anche in tale ipotesi,
comunque, le Regioni subirebbero un aumento medio
delle tariffe di circa il 100%, anche se inferiore
alla tariffa postale base.
Va quindi rilevato che
le disposizioni del DPCM suddetto sono inique, in
quanto penalizzano le amministrazioni pubbliche e, in
particolare, le Regioni le quali, nel rispetto di
esigenze a carattere istituzionale e di trasparenza
amministrativa, effettuano l’invio del Bollettino in
abbonamento postale.
Non è comprensibile,
inoltre, la ratio e l’opportunità di aver considerato
le pubblicazioni degli enti pubblici al pari dei
giornali di pubblicità, giornali di vendita per
corrispondenza, cataloghi e giornali pornografici.
Per i motivi e le
considerazioni sopraesposte, le Regioni chiedono una
modifica al DPCM 294/2002, o attraverso la
soppressione del dispositivo di cui alla lettera g),
comma 1 dell’art. 2, o attraverso l’esplicito
inserimento di un’apposita agevolazione a favore delle
Regioni, limitatamente alla spedizione dei loro
Bollettini ufficiali.
Roma, 6 febbraio 2002
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