FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

6/02/2003

 

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI SULL’AUMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE

STAMPE PERIODICHE IN ABBONAMENTO

 

 

 

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI SULL’AUMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE

STAMPE PERIODICHE IN ABBONAMENTO

D.P.C.M. 27 NOVEMBRE 2002, N. 294

 

 

 

 

L’art. 2, comma 20 – lett. c) della legge 23/12/1996, n. 662 consentiva di applicare, con decorrenza 1 aprile 1997, le tariffe postali agevolate per l’invio di “pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all’estero”, tra le quali viene senz’altro ricompreso il Bollettino ufficiale delle Regioni.

Le relative tariffe agevolate sono state aggiornate (al fine dell’adeguamento all’inflazione maturata dal 1997 al 2001) con il decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002, allegato A.

 

In base al nuovo D.P.C.M. 27 novembre 2002, n. 294, emanato in applicazione del d.l. 411/2001 convertito nella legge 463/2001 e, secondo l’interpretazione fornita dall’Ente Poste Italiane sull’art. 2, comma 1 – lett. g) dello stesso DPCM, le Regioni vengono a perdere le agevolazioni di cui all’art. 2 della legge 662/96, in quanto l’art. 2, comma 1 - lett. g), del DPCM 294/2002 esclude dall’applicazione della tariffa agevolata la spedizione di “giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione”.

 

Pertanto, con tale nuova disposizione, le Regioni si trovano a pagare le tariffe postali base, sostenendo un aumento spropositato dei costi di spedizione del BURL (dal 100% indicato dalla Regione Toscana, al 600% indicato dalla Regione Piemonte).

 

Inoltre, va notato che l’art. 1 del sopracitato DPCM 294/2002 individua, tra i destinatari delle agevolazioni (comunque inferiori a quelle finora beneficiate dalle Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 20 – lett. c) della legge 662/96), le “imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro ROC o Registro nazionale della stampa” alle quali alcune Regioni affidano il servizio di pubblicazione, distribuzione e diffusione del BUR (per la Regione Lombardia tale servizio è stato affidato alla società La Tipografica Varese spa, società iscritta al ROC).

In tale fattispecie potrebbe trovare applicazione l’art. 2, comma 20 – lett. b), della suddetta legge 662/96, che prevede l’applicazione di tariffe agevolate per “giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa”.

Anche in tale ipotesi, comunque, le Regioni subirebbero un aumento medio delle tariffe di circa il 100%, anche se inferiore alla tariffa postale base.

 

Va quindi rilevato che le disposizioni del DPCM suddetto sono inique, in quanto penalizzano le amministrazioni pubbliche e, in particolare, le Regioni le quali, nel rispetto di esigenze a carattere istituzionale e di trasparenza amministrativa, effettuano l’invio del Bollettino in abbonamento postale.

 

Non è comprensibile, inoltre, la ratio e l’opportunità di aver considerato le pubblicazioni degli enti pubblici al pari dei giornali di pubblicità, giornali di vendita per corrispondenza, cataloghi e giornali pornografici.

 

Per i motivi e le considerazioni sopraesposte, le Regioni chiedono una modifica al DPCM 294/2002, o attraverso la soppressione del dispositivo di cui alla lettera g), comma 1 dell’art. 2, o attraverso l’esplicito inserimento di un’apposita agevolazione a favore delle Regioni, limitatamente alla spedizione dei loro Bollettini ufficiali.

 

 

 

Roma, 6 febbraio 2002