FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documenti approvati |
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15 aprile 2003 |
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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: ”DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE”. Punto 6.2) O.d.g. Conferenza Stato-RegioniArt. 1Definizione di professione sanitaria.
1. Sono professioni sanitarie non mediche quelle che, in forza di un titolo abilitante, comportano lo svolgimento di attività di prevenzione, assistenza, diagnosi, cura e riabilitazione.
2. Lo Stato riconosce le professioni sanitarie, anche attraverso il recepimento di normative comunitarie, con propria legge contenente i principi fondamentali per l’individuazione: a) delle singole professioni e dei contenuti essenziali delle attività professionali connesse, anche al fine di prevenire ogni forma di esercizio abusivo delle stesse; b) dei titoli richiesti per l’esercizio dell’attività professionale.
3. Al di fuori dei casi in cui la legge dello Stato subordina l’esercizio della professione al superamento di un esame di Stato, per le professioni sanitarie, i titoli di cui al comma 2, lettera b), hanno efficacia abilitante e tengono luogo del superamento dell’esame di Stato stesso.
4. L’abilitazione all’esercizio della professione sanitarie è rilasciata a seguito di un percorso formativo cui consegue il rilascio del relativo titolo accademico da parte dell’Università. Tale percorso formativo deve prevedere l’espletamento, in tutto o in parte, dei corsi di studio presso le aziende e le strutture del servizio sanitario, individuate dalle regioni.
5. L’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria è sottoposta a verifica periodica, nell’ambito degli obiettivi generali del sistema di educazione continua in medicina, alla cui definizione concorrono lo Stato e le regioni nel rispetto delle competenze di cui all’art. 117, commi secondo e terzo. della costituzione.
6. Le professioni di cui all’allegata tabella A sono già costitute in federazioni nazionali dei collegi. Per le professioni sanitarie non comprese nella tabella A, fino alla regolamentazione dell’istituzione dei collegi, per le nuove professioni le regioni provvedono alla tenuta di appositi registri per l’iscrizione sulla base del possesso del relativo titolo abilitante che costituisce condizione essenziale per l’esercizio della professione.
7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, le regioni disciplinano le professioni sanitarie, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al presente articolo e delle competenze costituzionalmente riconosciute allo Stato.
Art. 2 Delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie
1. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui all’art. 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nella Conferenza Stato - regioni ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali, come definiti dal comma 2 di detto articolo, tratti dalle leggi vigenti in materia di professioni sanitarie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) omogeneità e completezza in relazione alle singole professioni; b) considerazione prioritaria del nuovo sistema dei rapporti istituzionali derivanti dagli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione; c) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.
Art. 3 Individuazione di nuove professioni sanitarie
1. All’individuazione di nuove professioni sanitarie si procede, con accordo concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei seguenti elementi e criteri: a) rilevazione dei fabbisogni professionali connessi agli obiettivi di salute previsti a livello nazionale e regionale; b) valutazioni di sicura scientificità effettuate dal Ministero della Salute con il concorso di esperti scelti dalla medesima Conferenza Stato-Regioni: c) definizione delle funzioni peculiari della professione, evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già riconosciute; d) garanzia dell’unitarietà nelle risposte ai bisogni di salute del cittadino attraverso l’integrazione delle diverse professioni nel rispetto delle specifiche competenze.
2. L’accordo per l’individuazione di nuove professioni sanitarie è concluso anche al fine di fare confluire profili professionali con caratteristiche comuni e che agiscono nel medesimo settore di attività afferente alla stessa classe di laurea, in una unica professione sanitaria.
Tabella A
Professioni sanitarie costitute in Federazione Nazionale dei Collegi.
1. Infermieri Professionali, Assistenti sanitarie e Vigilatrici d’Infanzia; 2. Ostetriche; 3. Tecnico sanitario di radiologia medica.
Roma, 15 aprile 2003 |