FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

15 aprile 2003

 

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE: “RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI”.

 

Punto 5) Odg Conferenza Stato-Regioni

 

 

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALL’UNANIMITÀ CHIEDE AL GOVERNO DI RECEPIRE GLI EMENDAMENTI DI NATURA TECNICA E MIGLIORATIVI DEL TESTO DI SEGUITO RIPORTATI:

 

Art. 1

 

Comma 2:

Sostituire le parole “ ai sensi degli articoli 2 e 3” con le parole “ai sensi dell’articolo 3

 

Comma 7:

Sostituire il periodo “Entro..................sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6”  con il periodo “Entro.........ne sono definite le modalità di attuazione”

 

Comma 9:

Sostituire la parola “sanzioni” con la parola “misure”

 

Art. 2

 

Comma 1:

Aggiungere dopo le parole “...somma della quota A e della quota B di cui all’articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468” le parole “,tenuto conto delle riduzioni apportate ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46,”

 

Inserire il seguente Comma 1. bis:

“Le quote sopra indicate sono mantenute separate. Le assegnazioni regionali effettuate a titolo gratuito non possono essere fatte oggetto di contratti di cessione definitiva disgiuntamente dall’azienda. Qualora il produttore operi, disgiuntamente dall’azienda cessioni definite di quota non oggetto di assegnazione regionale effettuate a titolo gratuito, quest’ultima viene acquisita alla riserva nazionale per essere riattribuita alla regione cui afferiva per le successive assegnazioni”.

 

Comma 2:

Aggiungere dopo la parola “......comunicano,” le parole “anche avvalendosi di AGEA”

 

Art. 5

 

Comma 3:

Eliminare dopo le parole “...verificano altresì” le parole “per ciascuna azienda”

Aggiungere il seguente periodo: ”Per consentire le verifiche di cui al presente comma, AGEA, d’intesa con le regioni e le province autonome, organizza all’interno del SIAN ed in concessione con la banca dati dell’anagrafe bovina, le necessarie procedure informatiche”

 

Art. 6

 

Comma 4:

Il comma è così riformulato: “In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione pari all’importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza in valore assoluto tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere d’importo inferiore a 100 EURO”.

 

Art. 7

Comma 1:

Aggiungere dopo le parole “....apposita dichiarazione...” le parole “, inviata anche alla Regione o Provincia autonoma”

 

Aggiungere il seguente Comma 3bis

“La Regione provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall’art. 1.”

 

Art. 8

Comma 3

Il comma è così riformulato: “Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall’irregolarità non inferiore a 1.000 EURO e non superiore a 100.000 EURO, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare”.

 

Comma 4

Sostituire le parole “5.000 EURO” con le parole “ 1.000 EURO.”

 

Art. 9

 

Comma 5

Aggiungere dopo le parole “..... comunica agli acquirenti”, le parole “ed alle Regioni e Province autonome”.

 

Comma 6

Aggiungere al termine del periodo, le parole “, dandone comunicazione ad AGEA, alle Regioni e Province autonome”.

 

Aggiungere il seguente Comma 7bis

“Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni sarà disposta la revoca del riconoscimento”.

 

Art. 13

 

Aggiungere il seguente Comma 3 bis

“Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni sarà disposta la revoca del riconoscimento”.

 

*         *         *         *       *

 

            LE REGIONI CAMPANIA, LAZIO, ABRUZZO, BASILICATA, MOLISE, CALABRIA E SICILIA CHIEDONO INOLTRE IL RECEPIMENTO DEI SEGUENTI ULTERIORI EMENDAMENTI:

 

 

Art. 3

Il comma 2 è così modificato:

“I quantitativi revocati confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle Regioni e Province autonome cui afferivano.”

 

Il comma 3 è soppresso.

 

 

Art. 9

 

Comma 3

Al comma 3 lettera c) aggiungere le parole: “e nelle Regioni di cui all’obiettivo 1 del regolamento.........”

 

 

Art. 12

 

Comma 1 sostituire le parole: “è consentito”  con le parole  “può essere consentito”.

 

Sostituire il periodo: “le Regioni e le Province autonome stabiliscono liberamente modalità e criteri per i trasferimenti dei quantitativi di riferimento fra aziende della medesima regione e in regioni e province autonome diverse.”

 

Eliminare i commi 2, 3, 4 e 8.

 

Comma 5

Aggiungere al primo periodo le seguenti parole: “il diritto di prelazione è esteso ai soci delle organizzazioni dei produttori riconosciute dalla Regione o Provincia autonoma in cui ha sede l’azienda del produttore cedente”.

 

 

Roma, 15 aprile 2003