FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

15 aprile 2003

 

 

PARERE DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ IN MATERIA FUNERARIA

 

 

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l’accoglimento di tutte le proposte emendative di seguito riportate:

 

Articolo 1, comma 2:

 

lettera a)

sostituire la parola “unitarietà” con la parola “uniformità”;

 

lettera d)

sostituire l’intera lettera con la seguente:

lettera d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria deve corrispondere un’adeguata tutela ed una corretta informazione della persona che si avvicina a questi servizi”.

 

Dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:

lettera e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona ed il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione;

 

lettera f) garantire il diritto di ciascuno ad avere una sepoltura, gratuita nei casi di indigenza”.

 

Articolo 1, comma 3:

 

Sostituire integralmente il comma con il seguente:

3. Il conferimento e la disciplina delle funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria è disciplinato dalle Regioni.”.

 

Articolo 2 (nuovo testo dell’articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Sostituire il comma con il seguente “Le Regioni d’intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali, per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori”.

 

Articolo 2, comma 2:

Eliminare integralmente il comma.

Articolo 2, comma 3:

Eliminare integralmente il comma.

 

Articolo 2, comma 4:

Il comma va così integrato:

“Ai soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, è richiesto il possesso di idonee garanzie sulla solidità economica e finanziaria”.

 

Articolo 2, comma 5:

Eliminare integralmente il comma.

 

Articolo 2, comma 6:

Eliminare integralmente il comma.

 

Articolo 2, comma 7:

Eliminare integralmente il comma.

 

Articolo 2, comma 8:

Il comma va così modificato:

“La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l’attività di onoranze funebri e con l’attività commerciale marmorea lapidea sia interna che esterna al cimitero.”

 

Articolo 3 (nuovo testo dell’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6:

Eliminare integralmente i commi.

 

Articolo 3, comma 7:

Sostituire il comma con il seguente:

Il vincolo cimiteriale deve essere di almeno 200 m., eventuali riduzioni non possono comunque essere inferiori ai 50 m. Spetta alle Regioni individuare le deroghe e l’ente competente a proporre le deroghe previo parere vincolante della competente azienda ulss.”.

 

Articolo 3, commi 8, 9, 10, 11 e 12:

Eliminare integralmente i commi.

 

Articolo 3

Dopo l’ultimo comma del nuovo testo dell’art. 338 aggiungere il seguente comma:

Le Regioni possono prevedere, con apposita disciplina, deroghe alle distanze dai centri abitati stabilite con il presente articolo per i cimiteri ubicati nelle zone montane, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), fermo restando l’obbligo di assicurare il rispetto delle esigenze di igiene e sanità pubblica e di tutela delle persone e dell’ambiente dagli inquinamenti”.

 

Articolo 4 (nuovo testo dell’articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Il comma va così modificato:

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all’obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma”.

 

Articolo 4, comma 2:

Il comma 2 va così modificato:

Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura , nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre”.

 

Articolo 4, commi 3 e 4:

Eliminare integralmente i commi.

 

Articolo 4, comma 6:

Eliminare completamente il comma in quanto ripetitivo di un principio fondamentale costituzionalmente previsto.

 

Articolo 4 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 8:

Il trasporto di cadavere da Regione a Regione è autorizzato dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso e è comunicato al sindaco del comune di destinazione”.

 

Articolo 5 (nuovo testo dell’articolo 340 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Il comma va sostituito dal vecchio comma dell’art. 340:

E’ vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E’ fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico , poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri”.

 

Articolo 5, comma 2:

Eliminare completamente in quanto già previsto all’art.9 del DDL.

 

Articolo 5, comma 3:

Eliminare il termine cremate.

 

Articolo 6 (nuovo testo dell’articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Eliminare il termine cremate.

 

 

Articolo 7 (articolo aggiuntivo dopo l’articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Il comma va così modificato:

Per attività funebre si intende un servizio che comprende secondo modalità fissate dalle Regioni le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all’attività funebre, in qualità di agenzia d’affari di cui all’art.115 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18.6.1931 n.773; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione del funerale; c) il trasporto di cadavere, di ceneri umane e di ossa umane” (eliminare cremate).

 

Articolo 8 (modifiche all’articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Eliminare dal testo:

“contenute in apposita normativa statale, nonché delle norme eventualmente” in quanto ripetitivo di un principio fondamentale costituzionalmente previsto.

 

Articolo 9 (attuazione della legge 30 marzo 2003 n. 130 per la dispersione e la conservazione delle ceneri), commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11:

Eliminare integralmente i commi in quanto meramente ripetitivi degli articoli contenuti nella legge 130/2001.

 

Articolo 10, comma 1:

Il comma va così modificato:

“Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale che va autorizzata secondo norme dettate dalle Regioni. Nel caso di impresa con più sedi l’autorizzazione è rilasciata dal comune dove insiste la sede legale”.

 

Articolo 10, commi 2 e 3:

Eliminare integralmente i commi.

 

Articolo 11, comma 2:

Eliminare il comma.

 

Articolo 11, comma 3:

Eliminare “secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale” in quanto ripetitivo di un principio fondamentale costituzionalmente previsto.

 

Articolo 12, comma 2:

Il comma va così modificato:

”I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte ed il prescritto periodo di osservazione".

 

Articolo 12, comma 3:

Dopo la lettera d) va inserita la lettera e) le metodiche non devono pregiudicare la salute del tanatoprattore”.

 


 

Articolo 13, commi 1, 2 e 3:

I commi vanno eliminati (e inseriti in altro disegno di legge).

 

Dopo l’Articolo 13 si propone di aggiungere il seguente articolo:

Articolo 14

1.             Le funzioni del medico necroscopo, di cui all’art. 4 del DPR 285/90 possono essere affidate al medico che accerta la morte o al medico curante ferme restando le disposizioni circa i tempi di osservazione dei cadaveri e le relative certificazioni di competenza.

2.             Le Regioni prevederanno corsi di formazione e aggiornamento per i medici di cui al primo comma in tema di medicina necroscopica.

3.       L’articolo 32, il comma 4 dell’articolo 79, il comma 3 dell’articolo 83, e il comma 5 dell’articolo 86 del DPR 285/1990 si intendono abrogati dalla data di adozione delle  leggi regionali che disciplinano la materia.

 

 

 

Roma, 15 aprile 2003