FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

15 aprile 2003

 

 

Schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.05.2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/10/CEE, 789/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista, medico

 

 

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionato all’accoglimento degli emendamenti presentati dalle Regioni in sede di riunione del gruppo misto del 10 aprile 2003, di seguito riportati, con particolare riguardo alla proposta emendativa riferita all’articolo 10, relativa alla copertura finanziaria del provvedimento:

 

 

ART. 4  del presente decreto

Art. 19 come modificato nel presente decreto

Sopprimere le parole:" e con le associazioni professionali competenti"

 

 

ART.  9 del presente decreto:

art. 24

comma 2 bis:    sopprimere il seguente periodo:" e se tale formazione è attestata dal Ministero della salute, sentito il Ministero dell'istruzione, Università e della Ricerca".

aggiungere il seguente Comma 2 ter :

 

" Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio è previsto entro il 31.12.2003,  la durata può essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l’esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste nel precedente comma 2 bis. Il rimanente credito formativo è, per questo primo corso, quello previsto dal decreto legislativo 368 del 1999 in attesa dei principi di riferimento previsti dall'art.25 comma 2 così come modificato dal presente decreto"

 

Comma 3 :       sopprimere "ferme restanti le ipotesi previste dall'art 19 comma 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448"

                        Sopprimere ai sensi dell'art.3 della legge 29 dicembre 2000 n.401

All'ultimo capoverso del comma dopo la parola "periodi" aggiungere: " sopraindicati"

 

art.26

Il comma 2 è modificato come segue:

alla lettera a la parola "cinque" è sostituita con "sei"

alla lettera c la parola "due" è sostituita con "quattro"

alla lettera d la parola "sei" è sostituita con "dodici"

alla lettera e la parola "quattro" è sostituita da "sei"

alla lettera  f la parola "uno" è sostituita con "due"

è aggiunta una lettera g " un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi ".

Dopo la lettera "g" aggiungere la seguente frase: " tali periodi, in presenza dell'attuazione del comma 2 bis dell'art.24 come modificato dal presente decreto, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto"

Al comma 5 modificato sostituire "il 1 novembre" con" entro il mese di novembre"

 

art. 29

Al comma 3 la parola "biennio" è sostituita con "triennio" 

 

 

ART. 10 del presente decreto

Sostituire il comma 1 con il seguente: "l'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiunti per il bilancio dello stato per il prossimo biennio. Per le eventuali necessità economiche che si dovessero verificare negli anni successivi, a seguito della programmazione attuativa del presente decreto, le risorse saranno individuate nelle prossime manovre finanziarie."

 

Infine, si sottolinea che sono fatte salve le competenze delle Province autonome, pertanto sono da sopprimere tutti i richiami nell’articolato alle Province autonome.

 

 

 

 

Roma, 15 aprile 2003