CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE “DELEGA
AL GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE, MISURE DI SOSTEGNO ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL’OCCUPAZIONE STABILE E
RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA”
Il disegno
di legge-delega, presentato dal Governo, in materia di
previdenza, di sostegno alla previdenza complementare ed al
riordino degli Enti di previdenza e assistenza obbligatoria,
appare – ad una prima analisi – appartenere nel suo
complesso alla sfera della competenza legislativa esclusiva
dello Stato.
L’art.
117 riformato della Costituzione attribuisce infatti
competenza esclusiva allo Stato in materia di “previdenza
sociale” (punto o) del 2° comma). Tale riserva esclude
quindi qualsiasi intervento normativo in materia di previdenza
sociale obbligatoria da parte delle Regioni e non può quindi
essere oggetto di valutazione tecnica.
Il disegno
di legge-delega prevede però anche alcune disposizioni in
materia di previdenza complementare e integrativa, che invece
rientrano nell’ambito delle materie di legislazione
concorrente Stato/Regioni ex art. 117 – 3° comma della
Costituzione, senza che la proposta governativa faccia alcun
rinvio o riserva alle funzioni attribuite alle Regioni.
Si rileva
in particolare che tale competenza congiunta riguarderebbe i
punti 1 e 2 del comma f) dell’art. 1 del disegno di legge, e
il comma h) punti 1-2-3 dello stesso art. 1 che dispongono in
materia di previdenza complementare.
Per tali
disposizioni il disegno di legge non può essere condivisibile
se non rinvia alle competenze normative delle Regioni,
limitandosi a definire solo i principi fondamentali e non di
dettaglio, come avviene nella proposta governativa.
L’art. 1
evidenziato va dunque emendato, richiamando la competenza
congiunta Stato/Regioni, e prevedendo espressamente al comma
h) la presenza delle Regioni negli organismi di vigilanza
sulla gestione dei fondi complementari (oggi appiattita in
modo unilaterale sul Ministero del Lavoro) a modifica delle
precedenti disposizioni del D.Lgs. 124/93 richiamato, che
appare ampiamente superato alla luce del D.Lgs. 112/98.
In tale
ambito alle Regioni pare necessario procedere però ad una
attenta verifica delle misure di previdenza complementare
prevista nel disegno di legge che prevedono l’utilizzo del
trattamento di fine rapporto lavoro nei fondi-pensione nel
contesto di accordi contrattuali. In tal caso, realizzandosi
le innovazioni normative nell’ambito di accordi di natura
contrattuale tra le parti, esse potrebbero dunque rientrare
nelle disposizioni contrattuali individuali e collettive del
rapporto di lavoro, che rientrano nell’ordinamento civile
dello Stato, e che rimangono competenza legislativa esclusiva
dello Stato ex-punto l) dell’art. 117 della Costituzione.
Parimenti,
rientrano nella competenza legislativa congiunta Stato/Regioni
le disposizioni del disegno di legge delega inerenti il comma
l) dell’art. 1 relativamente alle misure specifiche volte
all’emersione del lavoro sommerso dei pensionati, ed il
comma m) dello stesso articolo che riguarda la riforma degli
ammortizzatori sociali, già previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
469/97, per i quali appare definitivamente necessaria la
chiarificazione di appartenenza all’area previdenziale o di
assistenza nell’ambito delle politiche attive regionali del
lavoro.
Anche per
tali punti va dunque esplicitato il richiamo alla competenza
normativa congiunta, limitando le disposizioni ai principi
fondamentali, e non alle norme di dettaglio, riservate invece
alle Regioni, precisando peraltro che tali disposizioni devono
essere attuate nell’ambito dei piani regionali di politiche
attive del lavoro.
Conseguentemente
a tali osservazioni, anche l’art. 4 del disegno di legge
delega deve prevedere ovviamente, sul piano delle procedure,
il ricorso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie
Locali.
In
conclusione, quindi, le Regioni ritengono che il disegno di
legge delega rientri correttamente nelle competenze esclusive
dello Stato, per quanto riguarda le norme sulla previdenza
obbligatoria e sul riordino degli istituti previdenziali,
mentre vada integrato e modificato per la parte che riguarda
la previdenza complementare e integrativa, nonché le
disposizioni sulle politiche attive per l’impiego, che
rientrano nella competenza legislativa congiunta
Stato/Regioni.
Tale quadro
di riferimento è stato peraltro ampiamente ribadito dalla
Conferenza dei Presidenti nel documento del 17 gennaio 2002 in
occasione dell’audizione al Senato sul disegno di
legge-delega in materia di mercato del lavoro, in sede di
individuazione delle norme rientranti nella competenza
congiunta Stato/Regione e di quelle rientranti invece nella
competenza esclusiva statale.
Un’ulteriore
osservazione tecnica riguarda le disposizioni di cui al comma
i) dell’art. 1, che modifica la disciplina fiscale della
previdenza complementare, che va verificato alla luce delle
competenze delle Regioni a Statuto Speciale in materia di
quote di partecipazione tributaria.
Per quanto
riguarda gli aspetti più squisitamente tecnici del disegno di
legge delega, la Conferenza dei Presidenti osserva che dalla
formulazione dell’art. 1 comma 1 non appare, ben chiaro se
il diritto alla certificazione della maturazione dei requisiti
alla pensione di anzianità, secondo la legislazione vigente
con garanzia di accesso a tale pensionamento indipendentemente
dalla successiva modifica della normativa pensionistica, lo
acquisisce solo il lavoratore che nel proseguire l’attività
lavorativa opti per l’applicazione d’incentivi consistenti
in un regime fiscale e contributivo speciale. Tale dubbio
interpretativo è relativo alla formulazione contenuta nella
lettera b), art. 1, comma 1, che prevede per il lavoratore che
ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità la
possibilità di proseguire l’attività lavorativa con le
ordinarie regole previdenziali.
Quanto previsto al punto 3) dell’art. 1 in relazione alla riduzione
degli oneri contributivi da 3 a 5 punti percentuali si pensa
possa creare difficoltà nell’attuale sistema a ripartizione
del finanziamento pensionistico con presumibile effetto di
recupero attraverso la riduzione dell’entità dei
trattamenti pensionistici.
Si rileva, inoltre, l’opportunità in coerenza con il principio di
armonizzazione tra il settore privato e quello pubblico
sancito con la legge di riforma n. 335/95, di estendere
contestualmente (e non progressivamente come affermato alla
lettera n) dell’art. 1) i principi ed i criteri direttivi
contemplati nel disegno di legge nel rispetto della
specificità dei settori, tra cui in particolare il
superamento del divieto di cumulo, lo smobilizzo del TFR per
favorire il decollo anche nel settore del pubblico impiego
della previdenza complementare.
Si ritengono condivisibili i seguenti principi:
- completamento
(rectius avvio) del processo di separazione tra assistenza e
previdenza;
- riordino
degli enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria
con l’obiettivo di coniugare funzionalità ed efficacia dei
servizi con il contenimento dei costi gestionali.
In
particolare l’esistenza all’interno degli istituti INPS,
INPDAP ed INAIL di una molteplicità di organi la cui sfera di
ruolo e competenza non risulta ben definita, col rischio di
sovrapposizione e non chiarezza dei rispettivi ambiti di
autonomia e responsabilità, rende necessario un intervento
teso a delineare un quadro in termini di chiarezza e
trasparenza nell’ambito del quale delimitare in via
prioritaria le funzioni di indirizzo in termini distintivi
dalle funzioni di gestione amministrativa.
Roma,
28 febbraio 2002