07/03/2002

Conferenza dei Presidenti

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE, MISURE DI SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL’OCCUPAZIONE STABILE E RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA”

 

Il disegno di legge-delega, presentato dal Governo, in materia di previdenza, di sostegno alla previdenza complementare ed al riordino degli Enti di previdenza e assistenza obbligatoria, appare – ad una prima analisi – appartenere nel suo complesso alla sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

L’art. 117 riformato della Costituzione attribuisce infatti competenza esclusiva allo Stato in materia di “previdenza sociale” (punto o) del 2° comma). Tale riserva esclude quindi qualsiasi intervento normativo in materia di previdenza sociale obbligatoria da parte delle Regioni e non può quindi essere oggetto di valutazione tecnica.

Il disegno di legge-delega prevede però anche alcune disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa, che invece rientrano nell’ambito delle materie di legislazione concorrente Stato/Regioni ex art. 117 – 3° comma della Costituzione, senza che la proposta governativa faccia alcun rinvio o riserva alle funzioni attribuite alle Regioni.

Si rileva in particolare che tale competenza congiunta riguarderebbe i punti 1 e 2 del comma f) dell’art. 1 del disegno di legge, e il comma h) punti 1-2-3 dello stesso art. 1 che dispongono in materia di previdenza complementare.

Per tali disposizioni il disegno di legge non può essere condivisibile se non rinvia alle competenze normative delle Regioni, limitandosi a definire solo i principi fondamentali e non di dettaglio, come avviene nella proposta governativa.

L’art. 1 evidenziato va dunque emendato, richiamando la competenza congiunta Stato/Regioni, e prevedendo espressamente al comma h) la presenza delle Regioni negli organismi di vigilanza sulla gestione dei fondi complementari (oggi appiattita in modo unilaterale sul Ministero del Lavoro) a modifica delle precedenti disposizioni del D.Lgs. 124/93 richiamato, che appare ampiamente superato alla luce del D.Lgs. 112/98.

In tale ambito alle Regioni pare necessario procedere però ad una attenta verifica delle misure di previdenza complementare prevista nel disegno di legge che prevedono l’utilizzo del trattamento di fine rapporto lavoro nei fondi-pensione nel contesto di accordi contrattuali. In tal caso, realizzandosi le innovazioni normative nell’ambito di accordi di natura contrattuale tra le parti, esse potrebbero dunque rientrare nelle disposizioni contrattuali individuali e collettive del rapporto di lavoro, che rientrano nell’ordinamento civile dello Stato, e che rimangono competenza legislativa esclusiva dello Stato ex-punto l) dell’art. 117 della Costituzione.

Parimenti, rientrano nella competenza legislativa congiunta Stato/Regioni le disposizioni del disegno di legge delega inerenti il comma l) dell’art. 1 relativamente alle misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso dei pensionati, ed il comma m) dello stesso articolo che riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali, già previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 469/97, per i quali appare definitivamente necessaria la chiarificazione di appartenenza all’area previdenziale o di assistenza nell’ambito delle politiche attive regionali del lavoro.

Anche per tali punti va dunque esplicitato il richiamo alla competenza normativa congiunta, limitando le disposizioni ai principi fondamentali, e non alle norme di dettaglio, riservate invece alle Regioni, precisando peraltro che tali disposizioni devono essere attuate nell’ambito dei piani regionali di politiche attive del lavoro.

Conseguentemente a tali osservazioni, anche l’art. 4 del disegno di legge delega deve prevedere ovviamente, sul piano delle procedure, il ricorso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali.

In conclusione, quindi, le Regioni ritengono che il disegno di legge delega rientri correttamente nelle competenze esclusive dello Stato, per quanto riguarda le norme sulla previdenza obbligatoria e sul riordino degli istituti previdenziali, mentre vada integrato e modificato per la parte che riguarda la previdenza complementare e integrativa, nonché le disposizioni sulle politiche attive per l’impiego, che rientrano nella competenza legislativa congiunta Stato/Regioni.

Tale quadro di riferimento è stato peraltro ampiamente ribadito dalla Conferenza dei Presidenti nel documento del 17 gennaio 2002 in occasione dell’audizione al Senato sul disegno di legge-delega in materia di mercato del lavoro, in sede di individuazione delle norme rientranti nella competenza congiunta Stato/Regione e di quelle rientranti invece nella competenza esclusiva statale.

Un’ulteriore osservazione tecnica riguarda le disposizioni di cui al comma i) dell’art. 1, che modifica la disciplina fiscale della previdenza complementare, che va verificato alla luce delle competenze delle Regioni a Statuto Speciale in materia di quote di partecipazione tributaria.

Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente tecnici del disegno di legge delega, la Conferenza dei Presidenti osserva che dalla formulazione dell’art. 1 comma 1 non appare, ben chiaro se il diritto alla certificazione della maturazione dei requisiti alla pensione di anzianità, secondo la legislazione vigente con garanzia di accesso a tale pensionamento indipendentemente dalla successiva modifica della normativa pensionistica, lo acquisisce solo il lavoratore che nel proseguire l’attività lavorativa opti per l’applicazione d’incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale. Tale dubbio interpretativo è relativo alla formulazione contenuta nella lettera b), art. 1, comma 1, che prevede per il lavoratore che ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità la possibilità di proseguire l’attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali.

Quanto previsto al punto 3) dell’art. 1 in relazione alla riduzione degli oneri contributivi da 3 a 5 punti percentuali si pensa possa creare difficoltà nell’attuale sistema a ripartizione del finanziamento pensionistico con presumibile effetto di recupero attraverso la riduzione dell’entità dei trattamenti pensionistici.

Si rileva, inoltre, l’opportunità in coerenza con il principio di armonizzazione tra il settore privato e quello pubblico sancito con la legge di riforma n. 335/95, di estendere contestualmente (e non progressivamente come affermato alla lettera n) dell’art. 1) i principi ed i criteri direttivi contemplati nel disegno di legge nel rispetto della specificità dei settori, tra cui in particolare il superamento del divieto di cumulo, lo smobilizzo del TFR per favorire il decollo anche nel settore del pubblico impiego della previdenza complementare.

Si ritengono condivisibili i seguenti principi:

-   completamento (rectius avvio) del processo di separazione tra assistenza e previdenza;

-   riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria con l’obiettivo di coniugare funzionalità ed efficacia dei servizi con il contenimento dei costi gestionali.

In particolare l’esistenza all’interno degli istituti INPS, INPDAP ed INAIL di una molteplicità di organi la cui sfera di ruolo e competenza non risulta ben definita, col rischio di sovrapposizione e non chiarezza dei rispettivi ambiti di autonomia e responsabilità, rende necessario un intervento teso a delineare un quadro in termini di chiarezza e trasparenza nell’ambito del quale delimitare in via prioritaria le funzioni di indirizzo in termini distintivi dalle funzioni di gestione amministrativa.

 

Roma, 28 febbraio 2002