Parere sul disegno di legge costituzionale “Modificazioni dell’articolo 117 della Costituzione”  

 

Preso atto dell’iniziativa del Governo di procedere ad ulteriori modifiche alla Costituzione, iniziando dall’art. 117 Cost., si ritiene necessario e positivo il cammino intrapreso per la devoluzione alle Regioni della competenza esclusiva nei settori della sanità, in molti ambiti dell’istruzione e nella polizia locale.

 

Prima di entrare nel merito delle ragioni che portano a questa conclusione si ritiene tuttavia opportuno affermare l’opportunità di inserire l’attuale Disegno di legge in un più ampio contesto di impegni riformatori da parte del Governo. E’ necessario, infatti, che il Governo consideri con la massima urgenza l’opportunità della presentazione di ulteriori disegni di legge costituzionali che permettano il definitivo completamento del riassetto delle Istituzioni del nostro Paese in un quadro di efficacia e di modernizzazione.

·                   In particolare si evidenzia la necessità di riequilibrare la composizione della Corte costituzionale: organo che vede rafforzato il proprio ruolo di “arbitro costituzionale”, garante dei complessi equilibri nella suddivisione delle competenze tra le istituzioni. Sarà necessario prevedere che un numero di giudici della Consulta sia indicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Andrà, inoltre, considerata l’eventualità di rafforzare la Corte costituzionale con le misure che si riterranno più opportune.

·                   Il quadro istituzionale delineato dal nuovo dettato costituzionale impone il superamento dell’attuale caratterizzazione del bicameralismo, modificando strutturalmente ruolo e composizione di uno dei due rami del Parlamento e prevedendo l’istituzione di una “Camera delle Regioni” in cui siano affrontati e risolti i nodi e le ricadute delle iniziative legislative assunte in parlamento che abbiano evidente impatto sui territori.

·                   La tenuta del sistema istituzionale deve essere urgentemente garantita da risorse finanziarie certe per le Regioni. Occorre una urgente iniziativa legislativa che dia applicazione immediata all’art.119 della Costituzione, dando vita ad un rinnovato sistema tributario basato in modo strutturale sul federalismo fiscale.

·                    Il nuovo quadro istituzionale, così come determinato dalla recente novella costituzionale della Riforma del Titolo V della Costituzione, renderà, anche alla luce dell’ulteriore devoluzione di competenze, indispensabile il monitoraggio sulla legislazione statale vigente e su quella in itinere di iniziativa governativa, al fine di formulare sollecitamente eventuali modifiche che superino possibili conflitti costituzionali;

·                   L’affermazione di un moderno Stato federale deve essere garantita da un impegno per una diversa configurazione istituzionale di Roma Capitale, equiparandola alle altre grandi capitali europee. A questo fine Roma Capitale deve assumere l'autonomia e le funzioni proprie dell'ente regionale, superando così i limiti previsti dall’attuale art.114, II comma, Cost.   

 

Nel richiedere formalmente all’Esecutivo che il programma delineato trovi una risposta concreta, entro l’anno, nella sede istituzionale propria, si ribadisce un giudizio sostanzialmente positivo sul cammino intrapreso per la devoluzione alle Regioni della competenza esclusiva nei settori della sanità, in molti ambiti dell’istruzione e nella polizia locale.

Infatti, la previsione di un potere regionale di attivazione di una competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate nel d.d.l. cost. di modifica dell’art. 117 Cost. rappresenta una soluzione di notevole importanza sia per il metodo che viene seguito nella configurazione del procedimento, sia per le materie che ne sono oggetto.

Per quanto riguarda il metodo, questo si pone nella direzione di una piena valorizzazione dell’autonomia regionale. Alle Regioni viene, infatti, riconosciuta la possibilità di attivare direttamente questo tipo di competenza esclusiva. La previsione di un tale meccanismo non si sovrappone, ma completa e aggiorna in modo efficace la disposizione dell’art.116, III comma della Costituzione. L’ipotesi di regionalismo differenziato già prevista nell’attuale art.116 Cost. si struttura, infatti, secondo un procedimento "calato dall’alto": la Regione può richiedere una forma particolare di autonomia ma poi è il Parlamento che decide se concederla o meno con una legge da approvare a maggioranza assoluta, a seguito di una intesa "individualizzata" con la Regione stessa, sentiti gli enti locali.

Il procedimento previsto dall’attuale art.116 Cost., sebbene possa concernere gli stessi oggetti del d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione”, è quindi una cosa diversa da quest’ultimo.

Il primo, infatti, è un procedimento che viene in ultima istanza deciso dal Parlamento, il secondo, invece, invece parte dal basso e quindi rimane nella più completa disponibilità dell’autonomia regionale, che risulta valorizzata in tutta la sua potenzialità. Mentre il primo procedimento (quello dell’art.116 Cost.) potrebbe riguardare tutta le materie della competenza concorrente e alcune di quella esclusiva statale, quello introdotto dal d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione” riguarda quelle competenze più strettamente connesse alla natura dell’ente regionale (la sanità, l’istruzione e la polizia locale) e sulle quali, non a caso, l’esigenza dell’autonomia e della vicinanza ai cittadini è sentita più fortemente. La coesistenza di due procedimenti, uno eterodiretto e deciso dal Parlamento, l’altro, invece, rimesso alla autonomia regionale, si giustifica quindi in relazione alla diversa natura delle materie che ne sono l’oggetto.

Il procedimento previsto nel d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione” introduce, peraltro, un meccanismo la cui filosofia di fondo si ritrova anche in altri ordinamenti: ad esempio quello spagnolo, dove il cd. “principio dispositivo” ha permesso l’avvio di un circolo virtuoso dell’autonomia regionale e il quadro complessivo si è ora assestato in un generalizzato livellamento verso l’alto dei poteri di tutto l’insieme delle Comunità Autonome.

In conclusione, la proposta contenuta nel d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione”, prevede un procedimento che appare molto rispettoso dell’autonomia regionale e si pone in armonia con il quadro complessivo della Costituzione italiana. La configurazione delle materie indicate nel d.d.l. come materie di competenza esclusiva non vale, infatti, a rimuovere le competenze statali esclusive dirette a garantire le condizioni essenziali di uniformità, come quella sui livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m), né viene alterato il quadro delle competenze sostanziali statali in tema di ordinamento penale o di norme generali sull’istruzione. Più semplicemente vengono configurate come esclusive alcune materie di stretta attinenza regionale, consentendo alle Regioni di legiferare, in questi ambiti, allo stesso livello di competenza previsto per le altre materie già di competenza regionale esclusiva, come il turismo, l’assistenza sociale, ecc.  

Nelle ulteriori materie che, in forza del d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione” divenissero di competenza esclusiva regionale, quindi, verrebbe meno solo l’efficacia delle cd. leggi cornice dirette a stabilire i principi fondamentali della legislazione concorrente, ma non verrebbero meno le altre competenze statali ora ricordate dirette a garantire condizioni essenziali di uniformità su tutto il territorio del Paese.

L’effetto complessivo sarebbe quello di una maggiore autonomia della legislazione regionale, quanto mai opportuna nei settori indicati dal d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione”, poiché in essi l’autonomia regionale è stata spesso compressa molto più di quanto non fosse opportuno.

Più precisamente, l’apertura verso una maggiore autonomia in materia di sanità, prevista dal d.d.l. costituzionale in oggetto, appare molto opportuna per consentire alle Regioni, cioè ai soggetti responsabilizzati sul fronte finanziario, di adottare quei modelli di organizzazione sanitaria che ritengono maggiormente efficaci e meglio adatti, da tutti i punti vista (da quello dell’effettiva tutela dei cittadini a quello della spesa efficace) a rispondere alle esigenze del proprio territorio. La stessa argomentazione vale per l’istruzione, dove la competenza esclusiva, oltre alla organizzazione scolastica e alla gestione degli istituti,  è limitata ai programmi d'interesse regionale, e per la polizia locale, dove la possibilità regionale di organizzare forme di prevenzione in relazione al fenomeno dei cd. “piccoli crimini”, rappresenta una estrinsecazione del principio di democraticità e di sussidiarietà verticale, dal momento che consente all’amministrazione più vicina ai cittadini di cogliere meglio le esigenze e i bisogni della collettività.

 

Rimane fermo, in ogni caso, che il sistema previsto nel d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione” potrà rispondere all’esigenza che lo muove nella misura in cui risulterà supportato da un’adeguata attuazione legislativa che, nello spirito del federalismo fiscale solidale, traduca l’art.119 della Costituzione in modo da sostenere adeguatamente l’attivazione delle competenze previste.

 

Viene quindi espresso un parere sostanzialmente positivo sul d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione”, ma lo si vincola all’accoglimento del seguente emendamento, diretto a precisare una maggiore prospettiva di omogeneità nello sviluppo dell'autonomia regionale:

All’articolo 1 del d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della Costituzione”, dopo le parole “nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali” sostituire le parole “ciascuna regione può attivare con propria legge la propria competenza” con “le Regioni attivano la competenza”.

 

 

Roma, 14.02.02