Preso
atto dell’iniziativa del Governo di procedere ad ulteriori
modifiche alla Costituzione, iniziando dall’art. 117 Cost., si
ritiene necessario e positivo il cammino intrapreso per la
devoluzione alle Regioni della competenza esclusiva nei settori
della sanità, in molti ambiti dell’istruzione e nella polizia
locale.
Prima
di entrare nel merito delle ragioni che portano a questa
conclusione si ritiene tuttavia opportuno affermare l’opportunità
di inserire l’attuale Disegno di legge in un più ampio contesto
di impegni riformatori da parte del Governo. E’ necessario,
infatti, che il Governo consideri con la massima urgenza
l’opportunità della presentazione di ulteriori disegni di legge
costituzionali che permettano il definitivo completamento del
riassetto delle Istituzioni del nostro Paese in un quadro di
efficacia e di modernizzazione.
·
In
particolare si evidenzia la necessità di riequilibrare la
composizione della Corte costituzionale: organo che vede
rafforzato il proprio ruolo di “arbitro costituzionale”,
garante dei complessi equilibri nella suddivisione delle
competenze tra le istituzioni. Sarà necessario prevedere che un
numero di giudici della Consulta sia indicato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Andrà,
inoltre, considerata l’eventualità di rafforzare la Corte
costituzionale con le misure che si riterranno più opportune.
·
Il
quadro istituzionale delineato dal nuovo dettato costituzionale
impone il superamento dell’attuale caratterizzazione del
bicameralismo, modificando strutturalmente ruolo e composizione di
uno dei due rami del Parlamento e prevedendo l’istituzione di
una “Camera delle Regioni” in cui siano affrontati e risolti i
nodi e le ricadute delle iniziative legislative assunte in
parlamento che abbiano evidente impatto sui territori.
·
La
tenuta del sistema istituzionale deve essere urgentemente
garantita da risorse finanziarie certe per le Regioni. Occorre una
urgente iniziativa legislativa che dia applicazione immediata
all’art.119 della Costituzione, dando vita ad un rinnovato
sistema tributario basato in modo strutturale sul federalismo
fiscale.
·
Il
nuovo quadro istituzionale, così come determinato dalla recente
novella costituzionale della Riforma del Titolo V della
Costituzione, renderà, anche alla luce dell’ulteriore
devoluzione di competenze, indispensabile il monitoraggio sulla
legislazione statale vigente e su quella in itinere di iniziativa
governativa, al fine di formulare sollecitamente eventuali
modifiche che superino possibili conflitti costituzionali;
·
L’affermazione
di un moderno Stato federale deve essere garantita da un impegno
per una diversa configurazione istituzionale di Roma Capitale,
equiparandola alle altre grandi capitali europee. A questo fine
Roma Capitale deve assumere l'autonomia e le funzioni proprie
dell'ente regionale, superando così i limiti previsti
dall’attuale art.114, II comma, Cost.
Nel
richiedere formalmente all’Esecutivo che il programma delineato
trovi una risposta concreta, entro l’anno, nella sede
istituzionale propria, si ribadisce un giudizio sostanzialmente
positivo sul cammino intrapreso per la devoluzione alle Regioni
della competenza esclusiva nei settori della sanità, in molti
ambiti dell’istruzione e nella polizia locale.
Infatti,
la previsione di un potere regionale di attivazione di una
competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate nel d.d.l.
cost. di modifica dell’art. 117 Cost. rappresenta una soluzione
di notevole importanza sia per il metodo che viene seguito nella
configurazione del procedimento, sia per le materie che ne sono
oggetto.
Per
quanto riguarda il metodo, questo si pone nella direzione di una
piena valorizzazione dell’autonomia regionale. Alle Regioni
viene, infatti, riconosciuta la possibilità di attivare
direttamente questo tipo di competenza esclusiva. La previsione di
un tale meccanismo non si sovrappone, ma completa e aggiorna in
modo efficace la disposizione dell’art.116, III comma della
Costituzione. L’ipotesi di regionalismo differenziato già
prevista nell’attuale art.116 Cost. si struttura, infatti,
secondo un procedimento "calato dall’alto": la Regione
può richiedere una forma particolare di autonomia ma poi è il
Parlamento che decide se concederla o meno con una legge da
approvare a maggioranza assoluta, a seguito di una intesa
"individualizzata" con la Regione stessa, sentiti gli
enti locali.
Il
procedimento previsto dall’attuale art.116 Cost., sebbene possa
concernere gli stessi oggetti del d.d.l. cost. “modificazioni
dell’art.117 della Costituzione”, è quindi una cosa diversa
da quest’ultimo.
Il
primo, infatti, è un procedimento che viene in ultima istanza
deciso dal Parlamento, il secondo, invece, invece parte dal basso
e quindi rimane nella più completa disponibilità
dell’autonomia regionale, che risulta valorizzata in tutta la
sua potenzialità. Mentre il primo procedimento (quello
dell’art.116 Cost.) potrebbe riguardare tutta le materie della
competenza concorrente e alcune di quella esclusiva statale,
quello introdotto dal d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117
della Costituzione” riguarda quelle competenze più strettamente
connesse alla natura dell’ente regionale (la sanità,
l’istruzione e la polizia locale) e sulle quali, non a caso,
l’esigenza dell’autonomia e della vicinanza ai cittadini è
sentita più fortemente. La coesistenza di due procedimenti, uno
eterodiretto e deciso dal Parlamento, l’altro, invece, rimesso
alla autonomia regionale, si giustifica quindi in relazione alla
diversa natura delle materie che ne sono l’oggetto.
Il
procedimento previsto nel d.d.l. cost. “modificazioni
dell’art.117 della Costituzione” introduce, peraltro, un
meccanismo la cui filosofia di fondo si ritrova anche in altri
ordinamenti: ad esempio quello spagnolo, dove il cd. “principio
dispositivo” ha permesso l’avvio di un circolo virtuoso
dell’autonomia regionale e il quadro complessivo si è ora
assestato in un generalizzato livellamento verso l’alto dei
poteri di tutto l’insieme delle Comunità Autonome.
In
conclusione, la proposta contenuta nel d.d.l. cost.
“modificazioni dell’art.117 della Costituzione”, prevede un
procedimento che appare molto rispettoso dell’autonomia
regionale e si pone in armonia con il quadro complessivo della
Costituzione italiana. La configurazione delle materie indicate
nel d.d.l. come materie di competenza esclusiva non vale, infatti,
a rimuovere le competenze statali esclusive dirette a garantire le
condizioni essenziali di uniformità, come quella sui livelli
essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali (art.
117, comma 2, lett. m), né viene alterato il quadro delle
competenze sostanziali statali in tema di ordinamento penale o di
norme generali sull’istruzione. Più semplicemente vengono
configurate come esclusive alcune materie di stretta attinenza
regionale, consentendo alle Regioni di legiferare, in questi
ambiti, allo stesso livello di competenza previsto per le altre
materie già di competenza regionale esclusiva, come il turismo,
l’assistenza sociale, ecc.
Nelle ulteriori materie che,
in forza del d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della
Costituzione” divenissero di competenza esclusiva regionale,
quindi, verrebbe meno solo l’efficacia delle cd. leggi cornice
dirette a stabilire i principi fondamentali della legislazione
concorrente, ma non verrebbero meno le altre competenze statali
ora ricordate dirette a garantire condizioni essenziali di
uniformità su tutto il territorio del Paese.
L’effetto
complessivo sarebbe quello di una maggiore autonomia della
legislazione regionale, quanto mai opportuna nei settori indicati
dal d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della
Costituzione”, poiché in essi l’autonomia regionale è stata
spesso compressa molto più di quanto non fosse opportuno.
Più
precisamente, l’apertura verso una maggiore autonomia in materia
di sanità, prevista dal d.d.l. costituzionale in oggetto, appare
molto opportuna per consentire alle Regioni, cioè ai soggetti
responsabilizzati sul fronte finanziario, di adottare quei modelli
di organizzazione sanitaria che ritengono maggiormente efficaci e
meglio adatti, da tutti i punti vista (da quello dell’effettiva
tutela dei cittadini a quello della spesa efficace) a rispondere
alle esigenze del proprio territorio. La stessa argomentazione
vale per l’istruzione, dove la competenza esclusiva, oltre alla
organizzazione scolastica e alla gestione degli istituti,
è limitata ai programmi d'interesse regionale, e per la
polizia locale, dove la possibilità regionale di organizzare
forme di prevenzione in relazione al fenomeno dei cd. “piccoli
crimini”, rappresenta una estrinsecazione del principio di
democraticità e di sussidiarietà verticale, dal momento che
consente all’amministrazione più vicina ai cittadini di
cogliere meglio le esigenze e i bisogni della collettività.
Rimane
fermo, in ogni caso, che il sistema previsto nel d.d.l. cost.
“modificazioni dell’art.117 della Costituzione” potrà
rispondere all’esigenza che lo muove nella misura in cui
risulterà supportato da un’adeguata attuazione legislativa che,
nello spirito del federalismo fiscale solidale, traduca
l’art.119 della Costituzione in modo da sostenere adeguatamente
l’attivazione delle competenze previste.
Viene quindi espresso un
parere sostanzialmente positivo sul d.d.l. cost. “modificazioni
dell’art.117 della Costituzione”, ma lo si vincola
all’accoglimento del seguente emendamento, diretto a precisare
una maggiore prospettiva di omogeneità nello sviluppo
dell'autonomia regionale:
All’articolo
1 del d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della
Costituzione”, dopo le parole “nel rispetto dei diritti e dei
doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali”
sostituire le parole “ciascuna regione può attivare con propria
legge la propria competenza” con “le Regioni attivano la
competenza”.
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