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11/07/2002

Conferenza dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (DPEF) RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2003 - 2006

 

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

Le Regioni rilevano in maniera critica che il Dpef 2003-2006 è stato loro reso disponibile con modalità e tempi che hanno reso impossibile una completa disamina dello stesso.

Pertanto, esse hanno potuto concentrarsi soltanto sulle questioni che maggiormente e direttamente impattano sul sistema di finanza regionale.

 

Ciò premesso, le regioni rilevano quanto segue.

 

Nel quadriennio 2003 – 2006 il DPEF presenta le seguenti linee di cui le Regioni prendono atto:

Una crescita del PIL reale effettivo del 2,9% per il 2003 e il 2004 e del 3% per i due anni successivi, ossia tassi di gran lunga superiori a quello che è stato rideterminato per il 2002 (+1,3 anziché 3,1 come programmato l’anno scorso nel DPEF 2002-2006).

Un indebitamento netto che si colloca al –0,8 del PIL ossia in linea con le scelte effettuate a Siviglia di avvicinare il pareggio nel 2003 e di raggiungerlo e superarlo negli anni successivi.

Un rapporto debito Pubblica Amministrazione su PIL che decresce fino a scendere con il 2004 sotto il 100.

Un’evoluzione positiva degli indicatori del mercato del lavoro (la disoccupazione scende dal 9,1 al 6,8 nel 2006 e il tasso di occupazione cresce dal 54,6 al 60 nel 2006).

Una riduzione della pressione fiscale dal 42,3 al 41,9 nel 2003 fino al 39,8 del 2006.

 

Il raggiungimento di questi risultati è secondo il Governo oltre che il frutto di un quadro macroeconomico internazione di netta ripresa (+3,0 i paesi OCSE rispetto a +1,8 del 2002, +2,8 i paesi UE a fronte di +1,3 del 2002) la conseguenza di azioni, riforme e progetti che riguardano l’economia (fisco, mercato del lavoro, previdenza, funzione pubblica) la società e le istituzioni (scuola, salute, ambiente, sicurezza, giustizia, devoluzione) e progetti di grande rilievo (infrastrutture, Mezzogiorno, sistema produttivo, innovazione tecnologica).

 

Le Regioni rilevano che il 2002 è stato un anno di profondo ridimensionamento, su scala internazionale, dei programmati obiettivi di sviluppo, tanto da lasciare ancora incertezze nelle dinamiche delle grandezze economiche e finanziarie così come sono state delineate nello stesso DPEF.

E’ indubbio che il peggioramento delle prospettive di sviluppo nel 2002 ha creato difficoltà nelle politiche di bilancio dei più grandi paesi dell’UEM come Italia, Francia e Germania, inducendo l’attenuazione, proclamata a Siviglia, delle strategie di rientro secondo i parametri del trattato di Maastricht.

Tutto questo ha allargato i margini di manovra riprofilando l’indebitamento netto al –0,8 del PIL anziché al pareggio come originariamente previsto nella nota integrativa e spostando tale traguardo al 2005.

Le Regioni, nel prendere atto che questo nuovo indirizzo consente al Governo di programmare con maggior respiro una politica di sgravi fiscali alle famiglie con redditi medio-bassi e alle imprese con  una riduzione dell’IRAP e dell’IRPEG, da concretizzare con la prossima legge finanziaria, si dichiarano d’accordo con questo orientamento, ma sottolineano come oramai sia abitudine ricorrente del Governo intervenire nella materia fiscale, anche di competenza regionale come l'IRAP e la tassa automobilistica, in maniera unilaterale e ribadiscono che tali manovre non debbono comportare, comunque, perdite di gettito di propria spettanza.

Questo atteggiamento che di per sé sarebbe stato già criticabile, lo è a maggior ragione nel nuovo contesto del Titolo V°. Le Regioni chiedono quindi che gli indirizzi sulla politica fiscale e sulla riduzione della relativa pressione vengano preventivamente concertati con le Regioni e le Autonomie Locali, che sono detentrici di potestà impositiva, affinchè l’ obbiettivo di riduzione della pressione fiscale sia effettivamente reale. In definitiva ogni programmazione di riduzione fiscale deve essere coerente e rapportato con l’intero sistema istituzionale che governa la leva fiscale.

In sostanza e nonostante la positiva intesa interistituzionale intercorsa tra Stato-Regioni ed Enti Locali, la questione del federalismo fiscale non pare ancora acquisita nei fatti dal Governo nella sua fondamentale importanza come dimostrano sia la riforma fiscale presentata in Parlamento sia le ricorrenti manovre finanziarie effettuate (2002) o programmate (2003). Le Regioni, nell’evidenziare che si tratta del primo DPEF dopo la riforma del Titolo V° della Costituzione, precisano che questo loro parere è informato ad  un’ottica istituzionale coerente con il nuovo profilo che la riforma costituzionale ha configurato per l’autonomia regionale.

 

Analizzando più in dettaglio il quadro programmatico, si segnala che:

 

Il tasso di inflazione programmato è modulato nella misura del 1,4% per il 2003 quando per il 2002  è attualmente al 2,2%  nonostante che il DPEF 2002-2006 prevedesse una crescita per il 2002 dell’1,7% e per il 2003 dell’1,3%. Le Regioni richiamano quanto detto nel parere sul precedente DPEF, ossia che l’indicazione di un parametro comporta politiche coerenti con esso, determinando altrimenti criticità sulle conseguenti evoluzioni della spesa.

La spesa sanitaria nell’ultimo quadriennio pieno (1998-2001) è cresciuta in media del 7,4% l’anno con accentuazione nel secondo biennio (+8,8 medio annuo) mentre il PIL nominale è cresciuto con una media annua del 4,3%. L’andamento del 2001 presenta – secondo la Corte dei Conti – un extra deficit di circa 8.700 mld di lire che attesta la spesa 2001 a livelli prossimi agli stanziamenti 2002.

Poiché nel quadro tendenziale di finanza pubblica 2003-2006 la crescita dei consumi intermedi, nel cui aggregato è compresa la spesa sanitaria, è prevista pari al PIL nominale, ossia +4,4%, le Regioni rilevano come ancora una volta si sta programmando una previsione sottostimata della spesa, avuto riguardo ai trends che riguardano in particolare i rinnovi contrattuali.

 

Il federalismo e la devoluzione

 

La prevista manovra finanziaria su IRAP e tassa auto comporterà in primo luogo una necessaria ridefinizione delle aliquote del decreto legislativo 56/2000 che sostanzialmente si traduce in una quota della copertura finanziaria della spesa sanitaria, ove non sia addirittura necessario superare il modello introdotto prevedendone la modifica strutturale nell'ottica del più ampio processo di riforma federalista. Per le Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome tale manovra dovrà assicurare gli equilibri finanziari in conformità ai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione., precisando che la Val d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano chiedono di rinegoziare ad un tavolo politico gli accordi intercorsi con il Governo e formalizzati con l’articolo 34 comma 3 della legge 23/12/1994, n. 724. Nel DDL La Loggia lo Stato avvia il trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali a   decorrere dalla data di entrata in vigore della legge anziché dal 2003 come previsto dall'accordo inter - istituzionale con il Governo. Nel testo emerge già la decisione di  quantificare  le risorse "tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l'anno 2002" l'alternativa proposta della media delle risorse degli ultimi tre anni non viene presa in considerazione. Stante l'indeterminatezza dei tempi si pone il problema dell'aggiornamento della base di calcolo delle risorse prese a riferimento per la quantificazione. Inoltre, la copertura finanziaria è decisa con legge finanziaria statale ogni anno fino all'entrata in vigore delle norme relative all'art.119 anziché con la previsione di inserimento dei trasferimenti nel meccanismo di finanziamento del d.lgs.56/00. Il fatto di inserire i fondi in legge finanziaria è accettabile solo relativamente alla prima erogazione ma non per le successive in quanto ciò implica incertezza sulla quantità delle risorse e dipendenza dai tempi tecnici e politici del Governo e in sostanza un arretramento rispetto l'autonomia regionale finanziaria già riconosciuta dalla Costituzione. In ogni caso il sistema dovrà assicurare un trend crescente delle risorse, almeno del tasso previsto di incremento del PIL nominale. Le Regioni ribadiscono l'importanza dell'erogazione dei trasferimenti, dopo il primo anno, attraverso il sistema di compartecipazione al gettito dei tributi erariali (decreto legislativo 56/00) fino all'entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Le Regioni, nel riconoscere che il DPEF inizia a delineare la devoluzione nei settori della Sanità, della Sicurezza e dell’Istruzione, chiedono che venga altresì delineato un percorso condiviso che renda chiari i meccanismi del sistema di finanza regionale in applicazione dell’art. 119 della Costituzione.

Le Regioni chiedono che fin da adesso sia aperto il tavolo di confronto tra Governo e regioni sull’applicazione dell’articolo 119 che secondo le Regioni dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

 

a)      autonomia finanziaria di entrata e di spesa: affermazione del principio che le Regioni, in quanto equiordinate allo Stato e altrettanto dotate di potere legislativo, soggiacciono soltanto a norme aventi requisito di principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, non possono essere sottoposte al potere ispettivo dello Stato; abolizione dei vincoli di destinazione salvo quelli derivanti dai programmi UE, e da accordi  che costituiscano obbligazioni reciproche tra Stato e Regioni; introduzione di una norma transitoria circa la verifica delle partite finanziarie pregresse tra Stato e singole Regioni in maniera da rendere certi e veridici i residui e le economie vincolate, e circa le modalità e i tempi di erogazione delle risorse dovute dallo Stato;  indebitamento solo per spese di investimento ; oneri di indebitamento nei limiti di una capacità giuridica definita in rapporto alle entrate tributarie; esclusione della circolare e del regolamento come possibili strumenti formali di coordinamento e di indirizzo  dello Stato verso le Regioni in materia di entrata e di spesa; individuazione nell'Accordo sancito in Conferenza Stato- Regioni della fonte sostitutiva del regolamento e della circolare;

b)      coordinamento finanza pubblica : affermazione del principio e del metodo del confronto tra Stato e Regioni per il raggiungimento dei comuni obbiettivi nel quadro del Patto di stabilità; indicazione del DPEF come contenitore degli indirizzi economici e finanziari per la programmazione dello Stato e delle Regioni con particolare riguardo alla politica fiscale, all'equa ripartizione dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità, alle politiche di spesa con obbligo di indicazione del rapporto tra spesa sanitaria e PIL; indicazione della "legge di stabilità" come strumento per normare quanto indicato nel DPEF, con esclusione quindi di norme unilaterali e improvvise nel corso dell'anno; monitoraggio concordato della spesa corrente e di investimento e messa a disposizione reciproca dei dati;

c)       coordinamento del sistema tributario: affermazione del principio che le Regioni stabiliscono tributi propri su basi imponibili non toccate da imposizioni statali, indicazione dei tributi erariali sui quali le Regioni possono avere addizionali in base a specifiche leggi dello Stato, indicazione di altri tributi erariali sui quali le Regioni possono esercitare una loro capacità impositiva, indicazione dei tributi erariali compartecipati, attribuzione alle Regioni della competenza sulla finanza locale e principi di esercizio, determinazione dei principi generali entro cui la legge regionale può disciplinare i tributi locali, monitoraggio concordato delle entrate e messa a disposizione reciproca dei dati, agenzie fiscali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni ed Enti locali

d)      abolizione di tutti i trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario, ad eccezione di quelli relativi al cofinanziamento dei programmi UE, di quelli previsti dagli accordi di programmazione negoziata, nonché degli interventi speciali ex art. 119 ; abolizione delle aliquote di compartecipazione ai tributi erariali stabiliti dalla legge 549/1995 come modificata dall'art.17 della legge 449/1997 (accisa benzina lire 242 al litro), dal DLGS 446/1997 (addizionale Irpef 0,5%), dal DLGS 56/2000 (addizionale Irpef 0,4%, Iva nell'aliquota al momento vigente, accisa benzina lire 8 al litro);

e)      sostituzione dei trasferimenti e delle compartecipazioni di cui alla lettera d) con: aliquote di compartecipazione ai grandi tributi erariali Irpef, Iva, Irpeg;

f)        in previsione della soppressione parziale o totale dell'Irap sua sostituzione, ai fini della stabilizzazione delle risorse,  con aliquote di compartecipazione ai grandi tributi erariali Irpef, Irpeg, Iva in aggiunta a quanto previsto alla lettera e), e, ai fini del recupero della soppressa capacità impositiva sull'Irap, individuazione di una specifica area di imposizione

g)      determinazione delle esatte misure delle aliquote di compartecipazione ai grandi tributi erariali Irpef, Irpeg, Iva in maniera da assicurare la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti, la copertura complessiva delle aliquote di compartecipazione previgenti, la copertura complessiva del minor gettito derivante dalla soppressione parziale o totale dell'Irap

h)      previsione di meccanismi perequativi a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, incentivando la capacità di recupero dell'evasione fiscale e l’incremento delle proprie basi imponibili, e salvaguardando il principio del finanziamento delle funzioni con il gettito dei tributi raccolti sul territorio, riconoscendo alle Regioni la competenza ad esercitare la funzione di perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale in ambito infraregionale;

i)        previsione di un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'Iva di cui alla lettera f

j)        previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio non superiore ad un triennio nel quale la perequazione possa anche tener conto della spesa storica al fine di consentire a tutte le Regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza ai livelli essenziali

k)      previsione di un fondo speciale dello Stato per destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di Regioni (oltre che di Comuni, Province, Città metropolitane come previsto dall'art. 119) per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri socioeconomici;

l)        estensione alle Regioni della esenzione fiscale per le operazioni di trasformazione e soppressione di enti pubblici, di organizzazione della gestione di funzioni che preveda la costituzione di società, di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ivi inclusa la costituzione di specifiche società

m)    previsione di assicurare da parte dello Stato la continuità dell' intervento di riduzione dell'accisa della benzina nelle zone di confine, ove questo sia in corso, a seguito dell'abolizione della compartecipazione all'accisa sulla benzina delle Regioni a statuto ordinari

n)      definizione delle modalità attraverso le quali le Regioni e gli Enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi, nel processo di individuazione dei trasferimenti erariali e delle compartecipazioni tributarie da abolire e da sostituire con nuove aliquote di compartecipazione ai grandi tributi erariali Irpef, Irpeg, Iva e nel processo di determinazione e di ripartizione del fondo perequativo, nella predisposizione della disciplina relativa

 

 

 

La riforma tributaria

 

Le Regioni, nel ribadire quanto già indicato nel parere espresso sul disegno di legge delega in materia tributaria, ricordano che l'eventuale abolizione dell'IRAP deve corrispondere all'istituzione o sostituzione con un’ imposta con pari gettito fiscale e con pari possibilità di manovra di aliquota e base imponibile per le Regioni. Non si può pensare di abolire un tributo regionale sostituendolo con trasferimenti.

 

La neutralità fiscale

 

Le Regioni avanzano le seguenti richieste:

 

a)      applicazione anche alle Regioni dei benefici fiscali della legge 410/2001: il parere dell'Agenzia delle Entrate sul tema della esenzione fiscale del trasferimento dei beni ferroviari di cui all'art.8 del d.lgs.422/97 non è infatti sufficiente a risolvere la questione sulla possibilità di esenzione fiscale in operazioni di trasformazione di enti e di valorizzazioni del patrimonio;

b)      modifiche al regime fiscale IVA sanità: l’IVA sugli acquisti costituisce un costo puro, a causa della non deducibilità della stessa, in quanto di fatto gli operatori sanitari sono considerati consumatori finali e come tali sono i soggetti su cui va a gravare l’imposta poiché i servizi prestati sono in regime di esenzione dall’IVA. Per favorire il contenimento della spesa sanitaria e le operazioni riorganizzative evitando aggravi di costi, occorre quindi: verificare i profili fiscali connessi prevedendo una disciplina di esenzione dall'IVA delle operazioni a carattere sanitario sopra indicate; rendere fiscalmente neutro il trasferimento di beni e l'esternalizzazione di servizi in capo a nuovi soggetti costituiti nell'ambito di riorganizzazioni del Servizio sanitario.;

c)      la previsione dell’IVA sulle locazioni degli immobili strumentali alle attività esenti o escluse dall’imposta (istruzione, formazione, sanità e assistenza) viene a costituire un costo puro per le aziende – previsione introdotta con l’art. 35 bis, del DL 2 marzo 1989, in contrasto peraltro con la Direttiva comunitaria. Da segnalare inoltre che sugli immobili destinati all’attività sanitaria si applica una tassa sul reddito figurativo in percentuale della rendita catastale, che penalizza fortemente l’erogatore pubblico e/o privato non profit.In questa ottica ne andrebbe sterilizzato l’impatto

d)      il regime fiscale del trasferimento di beni e dell’esternalizzazione di servizi in capo a nuovi soggetti costituiti nell'ambito di riorganizzazioni nel Servizio Sanitario Regionale ein altri ambiti di competenza regionale. A tal fine può trarsi ispirazione dall'art.90 della legge 23/12/2000 n.388 (legge finanziaria 2001) per rendere permanente ed esteso un regime fiscale agevolato, ossia non limitato al 31/12/2001, non limitato alle sperimentazioni gestionali, non limitato alle sole imposte ivi menzionate.

e)      Adeguato finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, del capitolo relativo alla erogazione a favore degli Enti emittenti del 50% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (12,5%) che grava sugli interessi percepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni (L. 724/94 – art. 35 e Dlgs 239/96 – art. 1 – comma 2).

 

Patto di stabilità

 

Data la rilevanza strategica dell'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e dell'importanza del concorso del comparto regionale, si richiede la partecipazione delle Regioni a ogni decisione relativa agli obiettivi e ai metodi di calcolo sulla rilevazione dei dati per il Patto di stabilità.

Il sistema delle Regioni ha sempre rispettato i dettami del Patto di stabilità interno nonostante che i limiti si siano fatti sempre più stringenti fino a raggiungere con il 2002 e per gli anni successivi la forma del tetto alla crescita della spesa corrente secondo i tassi di inflazione programmata, e quindi con una riduzione reale.

Le Regioni hanno presentato in occasione del parere sul DL 63/2002 nella Conferenza Stato-Regioni del 9.5.2002 proposte di emendamento alle norme sul patto di stabilità (art. 1 della L. 405/2001) in maniera da escludere dai vincoli del Patto stesso le spese finanziate con trasferimenti statali e quelle che per loro natura rivestono carattere di eccezionalità. Poiché gli emendamenti proposti non hanno trovato accoglimento da parte del Governo in sede di esame del DL 63/2002, le Regioni chiedono che essi siano inseriti in altro provvedimento di legge.

Le Regioni in ordine alla strategia di contenimento della spesa corrente, per cui l’obiettivo programmatico migliora di 8,2 miliardi di euro rispetto al tendenziale, in mancanza di specificazioni su quali settori inciderà la manovra, esprimono, anche per le considerazioni dette a proposito di spesa sanitaria, le proprie preoccupazioni in merito.

 

La questione sanità

 

L’accordo dell’agosto 2001 tra Governo e Regioni sulla spesa sanitaria ha significato per le Regioni un incremento delle risorse per il periodo 2001-2004 superiore a quanto previsto in precedenza (accordo agosto 2000, legge finanziaria 2001), ma comunque non ancora allineato al fabbisogno nel frattempo alimentato sia da incrementi della spesa farmaceutica originati anche dall’eliminazione del ticket, sia dalla dinamica della spesa di personale. Valgono al riguardo le segnalazioni della Corte dei Conti al Parlamento soprariferite.

Le Regioni ritengono che l’obiettivo di dare stabilità, certezza e congruità ai finanziamenti per il servizio sanitario non è ancora stato raggiunto sebbene le Regioni abbiano fatto fronte alle loro responsabilità.

Lo Stato pertanto non può considerare esaustivo il livello di finanziamento indicato nell’accordo dell’8 agosto 2001 e ribadito nel DPEF 2003-2006, pari per il 2002 a lire 144.376 miliardi, per il 2003 a lire 150.122 miliardi, e per il 2004 a lire 155.871 miliardi cui si aggiungono risorse di L. 2000 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, e di L. 1500 miliardi per il 2004. Infatti come ha rappresentato la Corte dei Conti nei referti al Parlamento già nel 2001 si sono raggiunti livelli di spesa pari circa allo stanziato per il 2002. Su questo esercizio, a parte l’effervescenza della spesa farmaceutica, si stanno scaricando oneri aggiuntivi di spesa relativi al contratto di lavoro nonché per la riduzione delle liste di attesa.

Il livello di finanziamento a carico dello Stato per ciascuno dei tre anni dovrà essere riverificato sulla base del lavoro dei tavoli di monitoraggio e verifica sui livelli essenziali di assistenza effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti articolati per fattori produttivi e responsabilità decisionali.

Già  da ora le Regioni evidenziano che il principio di ancorare il finanziamento pubblico della sanità al PIL nominale, affermato nell’accordo dell’8 agosto 2001, deve trovare una più congrua esplicitazione intorno a livelli più allineati a quelli di altri paesi dell’Unione Europea, e comunque in misura non inferiore al 6 per cento.

Infatti, se è vero che il DPEF prefigura azioni di utilizzo di leve già adottate (controlli, e-procurement, ruolo CONSIP), e forme di contenimento ulteriore dei consumi di farmaci (nuovo prontuario), le Regioni, con riferimento alle azioni di controllo e di razionalizzazione dell’acquisto di beni e servizi, ritengono che tali azioni rientrino nella loro sfera di competenza e le stanno già attivando, in base al principio di responsabilità amministrativa e politica. Le regioni ritengono che questi interventi non siano completamente risolutivi del problema del finanziamento della spesa sanitaria che, negli ultimi due anni rendicontati (2000 e 2001) ha prodotto un incremento medio annuo dell’8,8%.

 

Le Regioni, nell’ esprimere apprezzamento per l’impegno del Governo a sostenere il completamento del processo di trasferimento alle stesse delle funzioni di gestione e di organizzazione della Sanità, chiedono che nella stesura definitiva del testo venga, anche sul piano terminologico, pienamente rispettata l’effettiva portata della riforma del Titolo V della Costituzione.

            In particolare si sottolinea come le attività di indirizzo e coordinamento dello Stato possano riguardare solo l’aspetto relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza, in quanto nella più generale materia della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente, ogni potestà regolamentare è riservata alle Regioni.

            Una notazione specifica va fatta a proposito della prospettata necessità di procedere all’attuazione della legge 368/1999 per l’attivazione dei contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi. Le Regioni ovviamente esprimono accordo ma richiedono che i costi incrementali derivanti da tale attivazione – pari a circa 100 milioni di euro annui – siano almeno in parte coperti con fondi aggiuntivi rispetto a quello previsti dall’ Accordo dell’8 agosto 2001.

Sugli esercizi 2001 e precedenti (addirittura fino al 1994) le Regioni sottolineano i ritardi del Governo nella erogazione delle risorse. Mentre ancora non sono state erogate completamene le risorse stanziate per il periodo 1994-1999, il DL 63/2002 dispone l’erogazione del 50% (697,2 milioni di euro pari a 1350 miliardi di lire) riferiti al 2000, e il 25% (853,17 milioni di euro pari a 1652 miliardi di lire) riferiti al 2001.

Questo acuisce la crisi di liquidità in cui versa il sistema sanitario pubblico, espone le Regioni ad un contenzioso sempre più pesante e ad oneri finanziari aggiuntivi per interessi e spese legali, e pone difficoltà alle politiche di contenimento dei costi per acquisto di beni e servizi.

Poiché gli emendamenti proposti dalle Regioni volti ad ottenere la liquidazione dell’intero importo 2000 (1394,4 milioni di euro) e del 50% dell’importo 2001 (1706,3 milioni di euro) avanzati nella Conferenza Stato Regioni del 9.5.2002 non hanno trovato accoglimento da parte del Governo in sede di esame del DL 63/2002 da parte del Parlamento , chiedono al Governo di farsi carico del problema nella prossima legge di assestamento del bilancio 2002.

 

 

La casa e le infrastrutture

 

Nel parere al D.P.E.F. 2002/2006, nonché in quello sulla legge  finanziaria 2001 e nel parere sull’intesa della Conferenza Unificata di cui all’art. 64 del D.lgs 112/1998, le Regioni avevano richiesto l’impegno del Governo a finanziare per il futuro l’edilizia residenziale pubblica, competenza trasferita alle Regioni dal D.lgs 112/98 con almeno 1.100.053.195,06 euro (2130 mld di lire) l’anno che equivalgono alla media dei finanziamenti assicurati al settore dallo Stato nel triennio di riferimento per la spesa storica 1995/1997. Le Regioni chiedono inoltre che vengano distribuite alle stesse per i loro interventi di politica abitativa, le risorse del bilancio dello Stato sull’edilizia residenziale pari a residui passivi per circa 570 milioni di euro (1.100 miliardi di lire circa).

Allo scopo di contenere la spesa corrente, le Regioni richiedono che in attuazione della L.133/99 e della L. 388/2000 venga adottato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce il tasso di riferimento per la rinegoziazione dei mutui in edilizia residenziale. Nelle more di detto provvedimento le Regioni continuano a sostenere spese per contributi in c/interesse in misura superiore a quanto risulterebbe ai tassi di mercato e alle norme sui tassi usurari.

 

IVA trasporti

 

Il d.lgs.56/2000 conferisce alle Regioni una compartecipazione IVA sostitutiva di trasferimenti. Nel 2001 la compartecipazione è stata attribuita per €27.437.805.677,94 (53.127 mld di lire) corrispondenti al 38,55%  del gettito IVA 1999.

Le Regioni attivando i contratti di servizio del Trasporto Pubblico Locale in base alla legge 422/97 pagano l'IVA sui contratti che affluisce alle casse dello Stato (gettito stimato in € 568.102.589,00 (1.100 mld di lire).

Le Regioni hanno ottenuto il recupero dell'IVA attraverso il d.lgs.472/99 che ha previsto allo scopo maggiori contributi statali a favore delle Regioni; tuttavia non viene restituita l'intera somma ma viene operata una decurtazione del 38,55% pari alla quota di compartecipazione IVA di tutte le Regioni  e del 10% per la quota spettante all'UE.

La trattenuta del 38,55% è assolutamente infondata perché le Regioni dalla compartecipazione IVA non hanno ricevuto risorse aggiuntive ma solo risorse sostitutive di trasferimenti statali soppressi di pari ammontare. Le Regioni chiedono che venga assicurato loro il recupero dell'IVA senza la decurtazione del 38,55%. Al riguardo sono già state fornite prime assicurazioni da parte dello Stato. Occorre che adesso seguano atti formali per consentire alle Regioni di procedere alla sistemazione della partita finanziaria nei loro bilanci assicurando la piena e rapida efficienza gestionale.

 

 

Riduzione gettito accisa sulla benzina

 

Con il collegato alla legge finanziaria 1998, venivano apportate modifiche alle finanze regionali prevedendo un aumento del gettito delle tasse automobilistiche dovuto al cambiamento di calcolo basato non più sui cavalli fiscali ma sulla potenza effettiva dei veicoli e la contestuale riduzione della quota di accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario a 242 lire al litro: l'articolo stabiliva un'equivalenza tra il gettito delle nuove tasse automobilistiche e la riduzione dell'accisa.

Nei fatti la manovra statale si è concretizzata in una sottrazione di entrate per le regioni, in parte ripianata a seguito dall'attività svolta dal gruppo di lavoro Regioni - Ministero delle Finanze, che ha portato al riconoscimento di una perdita annua per le regioni di € 342.582.904,24 (lire 663.333.000.000) fino al 2000.

Dal 2001 e per gli anni seguenti manca il provvedimento legislativo per la copertura di queste perdite.

Inoltre, le Regioni hanno accertato perdite di entrata in continua crescita a causa del trend in diminuzione dell'accisa sulla benzina e della crescita minima del gettito delle tasse automobilistiche.

Diventa necessario costituire, come già avvenuto nel 1999, un tavolo di lavoro Stato -  Regioni per l'aggiornamento e il riconoscimento di risorse compensative per queste minori entrate.

 

 

Contratto autoferrotranvieri 2000-2003

 

A novembre del 2000, le Regioni e le Autonomie Locali hanno sottoscritto con i Ministeri del Lavoro e dei Trasporti un protocollo d'intesa al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri legati al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri e per permettere la chiusura delle trattative sindacali. Nel protocollo si prevedeva l'impegno dei sottoscrittori ad affrontare congiuntamente i problemi delle dinamiche contrattuali oltre il 2001. Infatti, la copertura prevista dal Governo per il contratto per il 2001 è solo parziale (art.145, comma 30 legge 388/00) e la quota a carico delle Regioni è di € 41.833.008,83 (81 mld.di lire).

Per gli anni 2002 – 2003, venendo a mancare l’intervento dello Stato  l’onere complessivo per le Regioni è stimato in oltre € 211.747.328,63 (410 mld di lire) - effetti del I biennio. Questo importo non tiene conto dei maggiori oneri legati alla rinegoziazione economica del II biennio del contratto.

È necessario che il Governo provveda ad assicurare la copertura del contratto per la sua parte concordando con le Regioni anche la parte a loro carico.

 


 

 

Decentramento amministrativo ex legge 59/1997 e DLGS 112/1998

 

Le Regioni riaffermano di voler essere protagoniste del confronto sul processo di riforme costituzionali e federaliste. Per quanto concerne il federalismo amministrativo (decentramento Bassanini) occorre che il confronto Governo-Regioni risolva definitivamente questioni di carattere finanziario e organizzativo che incidono pesantemente sull’esercizio delle competenze trasferite alle Regioni e agli Enti locali, tenuto conto che in molte Regioni risultano criticità per quanto concerne specifiche materie peculiari di ciascuna realtà.

 

 

 

In conclusione le Regioni sanno di aver posto sul tappeto, con queste loro osservazioni, una serie di questioni cruciali circa l’impostazione del rapporto Stato Regioni e la struttura della prossima finanziaria, e si aspettano, anche alla luce delle modifiche del Titolo V della Costituzione, risposte puntuali dal Governo e dal Parlamento.

 

 

 

 

 

Su tutte le questioni finanziarie rimaste aperte fra Governo e Regioni, ivi comprese quelle relative al decentramento Bassanini, si allegano al presente documento le specifiche tabelle riepilogative per materia.

 

 

 

Roma, 11 luglio 2002

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle riepilogative delle questioni finanziarie aperte

 

 

 


 

 

Entrate e flussi finanziari

 

 

 

1

Minori entrate dovute alla diminuzione dell’aliquota sull’accisa della benzina non compensate dall’aumento del gettito della tassa automobilistica.

 

€ 345,582 milioni (663.333 milioni di lire). Lo stanziamento  per la copertura delle minori entrate dovrà essere rivisto alla luce dei nuovi dati raccolti sui gettiti di accisa e tassa automobilistica per il 2000 e 2001.

La legge finanziaria 2001 (art.52, comma 9) riconosce le perdite per gli anni 1999 e 2000.

Nessuna posizione per il riconoscimento delle perdite dal 2001 in poi.

 

Ottenere la norma di legge per la copertura delle minori entrate del 2001 (La copertura è prevista in tab.A della legge finanziaria 2002 per il 2003) .

Ottenere l'impegno per la costituzione di un tavolo di lavoro Stato - Regioni per la rideterminazione delle minori entrate, sulla base della nuova ricognizione in corso tra le regioni.

Ottenere l’impegno del Governo a modificare le aliquote del d.lgs.56/00 stabilizzando gli importi nelle entrate regionali a partire dal 2002.

Vedi anche punto 3.

2

Applicazione del d.lgs.56/2000

€ 29.260,382 milioni (56.656 mld di lire  per il 2001)

 

 

Impegnare il Governo a rendere disponibili i dati dei gettiti tributari;

Provvedimenti legislativi per fiscalizzazione nel 2002 delle minori entrate tassa autom. - accisa;

Adeguamento aliquote a regime per tener conto del FSN capitale previsto per il 2003 per un importo più alto.

3

Tesoreria

Con l'art. 66 della legge 23/12/2000 n.388 si è ridotta ulteriormente l’autonomia finanziaria regionale a causa dell’azzeramento di fatto delle giacenze fruttifere e dei relativi interessi attivi.

Pubblicazione della circolare. Il nuovo sistema decorre dal 1 marzo 2001.

Richiedere il superamento della Tesoreria Unica

Chiedere la modifica della normativa per consentire di effettuare pagamenti e incassi "per valuta" sulle disponibilità di tesoreria regionale.


 

 


 

 

Entrate e flussi finanziari

 

 

 

4

Patto di stabilità interno

 

Art.1 legge 405/2001: regole per il patto di stabilità per il 2002;

D.L.63/02: estensione al 2003 e 2004 delle regole per il patto previste per il 2002 dalla legge 405/01;

Emissione di un DM NON CONCORDATO CON LE REGIONI per gli adempimenti 2002.

Sono stati presentati emendamenti al D.L.63/02 all'art.4 e all'art.1 della legge 405/01 (circa le spese da non considerare nel patto). Non sono stati accolti.

Necessità di verifica con le Regioni sul modello 2002 predisposto dal Ministero (voci di spesa troppo dettagliate)

5

Decreto legge 63/2002 convertito in legge 112/2002

 

All'art.1, comma 2, è prevista l'applicazione a tutti gli enti territoriali delle modalità di riscossione delle imposte con D.M. ;

art.3: costi dei prodotti farmaceutici

art.4: estensione al 2002, 2003 e 2004 dell'art.40 della legge finanziaria 2002, in caso di inadempimento regionale il livello di finanziamento del SSN torna ad essere quello dell'accordo del 2000;

Art.4 bis: copertura del SSN anni 2000 e 2001

Art.1 . invasivo della competenza regionale (art.117 della Costituzione)

Art.3: riduttivo degli effetti di risparmio delle spese farmaceutiche;

Art.4 richieste:

per la soppressione del riferimento all'anno 2002;

inserimento di un secondo comma per l'applicazione immediata dell'accordo dell'8 agosto 2001;

emendamento all'art.1 DL.347/01 convertito in L.405/01;

confronto con il Ministero sul modello patto di stabilità 2002 predisposto dal Ministero senza la consultazione delle Regioni.

Art.4 bis: le Regioni hanno richiesto il pagamento per il 2000 del 100% dello spettante a fronte del 50% previsto dal DL; per il 2001 l'erogazione è del 25% contro la richiesta regionale del 50%

6

Trasformazione e soppressione enti pubblici

 

Agevolazioni previste nella legge finanziaria 2002 (legge 448/01 art.28, comma 7)

Occorre chiarire che la non rilevanza ai fini fiscali prevista dal comma 7 dell'articolo 28 della legge 448/2001, come del resto desumibile dal comma 10 dello stesso articolo, riguarda anche le operazioni di conferimento di beni della Regione o dei propri enti in sede di trasformazione o costituzione di società o altri soggetti con personalità giuridica.

. La nota dell’Agenzia delle Entrate del  24/5/2002 è un passo avanti  ma occorre ottenere per le Regioni un trattamento analogo a quello che lo Stato riserva in operazioni del genere per se e per le proprie agenzie come ad esempio per Ferrovie dello Stato Spa.


 

 

 

Entrate e flussi finanziari

 

 

 

 

Sanità

 

 

 

7

FSN in conto capitale

€ 77,469 milioni (150 mld  di lire)

Incluso nel d.lgs.56/00

L’importo previsto per il 2001 è stato ridotto di 100 mld rispetto all’anno 2000. (Dal 2001 il trasferimento è sostituito con compartecipazioni erariali  - d.lgs.56/00).

Tenere conto del maggiore importo previsto nel 2003 in finanziaria €219.494.182,11 (425 mld) in fase di rideterminazione delle aliquote del d.lgs.56/00

8

Modifiche del regime fiscale in sanità

Non deducibilità dell'IVA sugli acquisti;

applicazione dell'IVA sulla locazione degli immobili strumentali;

regime fiscale del trasferimento dei beni e dell'esternalizzazione dei servizi.

Solo per le sperimentazioni gestionali è stato previsto un regime fiscale agevolato art.90, legge 388/00.

Può trarsi ispirazione dall'art.90 della legge 23/12/2000 n.388 (legge finanziaria 2001) per rendere permanente ed esteso un regime fiscale agevolato, ossia non limitato al 31/12/2001, non limitato alle sperimentazioni gestionali, non limitato alle sole imposte ivi menzionate.

Per favorire il contenimento della spesa sanitaria e le operazioni riorganizzative evitando aggravi di costi, occorre quindi:

verificare i profili fiscali connessi prevedendo una disciplina di esenzione dall'IVA delle operazioni a carattere sanitario sopra indicate;

b) rendere fiscalmente neutro il trasferimento di beni e l'esternalizzazione di servizi in capo a nuovi soggetti costituiti nell'ambito di riorganizzazioni del Servizio sanitario.

 

Trasporti

 

 

 

9

IVA su contratti di servizio per il  trasporto pubblico.

 

Pubblicazione del decreto (22/12/00) del Ministero dell’Interno.

Operata la riduzione del 10% per l'IVA UE e del 38,55% per l'IVA compartecipazione regioni con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 20/12/01

Richiesto più volte al Governo di riesaminare l’intera questione modificando la L.472/99 o comunque assicurando alle regioni e EELL la totale copertura degli oneri IVA sui contratti.

Definire inequivocabilmente che dai rimborsi IVA sui contratti di trasporto pubblico non deve essere scorporata, almeno nel periodo transitorio, la quota di compartecipazione IVA, 38,55%, riconosciuta alle Regioni ai sensi del D.lgs.56/00, finalizzata a compensare le soppressioni dei trasferimenti statali relativi a materie che non attengono ai trasporti. È stato proposto un emendamento alla legge 472/99.

È stato ribadito dalle Regioni la non applicabilità della decurtazione nella riunione tecnica del 14 maggio 2002. In attesa di risposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze. A parere della Presidenza del Consiglio è una questione politica.

Anche tali contributi erariali aggiuntivi dovrebbero a regime essere completamente fiscalizzati nel 56/2000.

‘E stata assicurata da parte dello Stato la sistemazione della pendenza relativa alla trattenuta del 38,55%. Occorre che seguano atti formali per consentire alle Regioni di procedere alla sistemazione della partita nei loro bilanci e assicurare la rapidità e l’efficienza gestionale


 

 

 

Entrate e flussi finanziari

 

 

 

10

Trasporti – spese contrattuali auto-ferro-tranvieri 2000-2003

La copertura prevista dal Governo per il 2001 è solo parziale (art.145, comma 30 legge 388/00). La quota a carico delle Regioni per il 2001 è di € 41,833 milioni (81 mld di lire).

Per gli anni 2002 – 2003, venendo a mancare l’intervento dello Stato  l’onere complessivo è stimato in oltre € 211,747 milioni (410 mld . di lire) (effetti del I biennio). Questo importo non tiene conto dei maggiori oneri legati alla rinegoziazione economica del II biennio del contratto.

 

 

Necessità di individuare, anche nell’ambito del Tavolo del Federalismo fiscale, nuovi cespiti di autonomia finanziaria a disposizione delle Regioni per la copertura dei maggiori oneri previsti per il biennio 2002 – 2003, quantificati in circa 410 mld., oltre agli effetti del II biennio contrattuale.

 

Questioni pregresse

 

 

 

11

Apprendisti artigiani

 

L’Inail non ha dato il proprio formale nulla osta  sulla ipotesi di schema elaborato dalle Regioni e sul quale c’è l’assenso dell’Inps.

Occorre far fronte immediatamente a questa vertenza  che provoca il ricrearsi di debiti pregressi nei confronti dell’INPS e INAILcon l’aumento ingiustificato  dei residui passivi regionali.

12

Anagrafe tributaria

 

Il D.M. previsto dall’art.23 del d.lgs.446/97, per l’accesso telematico alle informazioni delle dichiarazioni IRAP e altri tributi, è stato approvato dal Dipartimento delle Politiche fiscali ma è fermo per divergenze con l'Agenzia delle Entrate.

Occorre un intervento di carattere politico presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per sbloccare il DM.

Occorre al più presto la disponibilità dei dati per governare il quadro della finanza regionale alla luce del 56/2000.

Al momento sono disponibili i dati dei versamenti ma non sono sufficienti.


 

 


 

 

DPCM Bassanini

 

 

 

 

1

Ambiente

 

Nel parere espresso sul D.P.C.M. chiedono che i 206.582.759,64 € (400 mld di lire) previsti fino al 2002 dalle delibere CIPE sulle aree depresse siano confermati anche per il futuro per gli interventi in campo ambientale.

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

€ 206.582.759,64 (400 mld di lire)

Nel parere al D.P.E.F. 2002/2006, nonché in quello sulla legge  finanziaria 2001 e 2002 e, in sede di accordo ex art. 7 co 8 D.lgs 112/1998 della Conferenza Unificata sullo schema di D.P.C.M. di riferimento, le Regioni hanno richiesto che i 206.582.759,64 euro (400 mld di lire) previsti fino al 2002 dalle delibere CIPE sulle aree depresse siano confermati anche per il futuro per gli interventi in campo ambientale.

 

2

Protezione civile

La Conferenza ha espresso parere favorevole al DPCM condizionandolo alla richiesta di un impegno formale del Governo per la costituzione di un Fondo di 1000 mld per le Regioni e le Autonomie Locali per i compiti di protezione civile da inserire nel prossimo DPEF.

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

€ 516.456.899,09 + €103.291.379,82

(1000 mld + 200 mld di lire) per il reintegro delle risorse in materia di viabilità)

Nel parere al D.P.E.F. 2002/2006, nonchè in quello sulla legge  finanziaria 2001 e, in sede di accordo ex art. 7 co 8 D.lgs 112/1998 della Conferenza Unificata sullo schema di D.P.C.M. di riferimento, le Regioni avevano richiesto un impegno formale del Governo per la costituzione di un Fondo di 516.456.899,09 euro (1000 mld di lire) per le Regioni e le Autonomie Locali per i compiti di protezione civile.

Si rende altresì necessario procedere al reintegro dei 103.291.379,82 euro (200 mld di lire) a favore delle Regioni e delle Autonomie locali Regioni decurtati a valere sulle risorse in materia di viabilità ex art.138 co 17 L. 388/2000.

 

3

Trasporti – sicurezza dei percorsi

È necessario quantificare le risorse finanziarie, strumentali ed umane da adibire all'espletamento delle competenze in materia di sicurezza dei percorsi.

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

Non quantificato

Nel parere al D.P.E.F. 2002/2006, nonché in quello sulla legge  finanziaria 2001 e, in sede di accordo ex art. 7 co 8 D.lgs 112/1998 della Conferenza Unificata sullo schema di D.P.C.M. di riferimento, le Regioni hanno ribadito la necessità di quantificare le risorse finanziarie, strumentali ed umane da adibire all'espletamento delle competenze in materia di sicurezza dei percorsi.

 


 

 


 

 

DPCM Bassanini

 

 

 

4

Trasporti – Demanio marittimo e Porti

Documento Conferenza Unificata del 22/03/2001 (punto 23): si rivendica la gestione del Piano triennale per le Opere marittime predisposto dalla Direzione Generale Opere Pubbliche del Ministero dei Lavori Pubblici.

€ 501.479.649,02 (971 mld di lire) PER LA GESTIONE DEL PIANO.

Per gli anni successivi quote di €23.757.017,36 (46 mld di lire) annui a regime per la manutenzione e il rinnovo investimenti.

 

Per un rapido completamento del processo di devoluzione in materia anche alla luce della legge Costituzionale 3/2001, occorre:

elencare in modo chiaro ed esaustivo tutte le competenze residuate allo Stato in materia di demanio marittimo e disciplinare le modalità di trasferimento;

Riaprire le trattative per una riconsiderazione delle risorse da trasferire a sostegno delle funzioni conferite tenuto conto delle modifiche legislative apportate all’art.105 del d.lgs.112/98;

Modifica dell’art.4 della legge 84/1994 in cui si preveda esplicitamente che i porti non ricadenti sotto la giurisdizione delle autorità portuali, esclusi quelli militari, siano assegnati alla competenza delle regioni che provvederanno autonomamente alla loro classificazione;

Assegnazione alle regioni delle risorse e della gestione del Piano triennale per le opere marittime;

Assegnazione alle regioni dei proventi dei canoni di concessione sul demanio marittimo unitamente alle risorse necessarie alla loro riscossione e riconoscimento di autonomia decisionale in ordine alla determinazione dei canoni di concessione.

Assegnazione alle regioni di autonomia impositiva o quote di fiscalità a sostegno delle funzioni conferite.

Devono essere promossi accordi specifici fra Regioni e Governo per la definizione delle competenze in materia di sicurezza e disciplina delle navigazione interna e corrispondentemente devono essere quantificate le risorse.

5

Viabilità

Già richiesti in sede di predisposizione degli schemi di decreto

Parere Conferenza Unificata 1/6/2000

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

€ 516.456.899,09

(1000 mld di lire) + €103.291.379,82 ( 200 mld di lire)

Nel parere al D.P.E.F. 2002/2006, nonché in quello sulla legge  finanziaria 2001 e, in sede di accordo ex art. 7 co 8 D.lgs 112/1998 della Conferenza Unificata sullo schema di D.P.C.M. di riferimento, le Regioni avevano richiesto l’impegno del governo ad assicurare anche dopo il 2002 adeguata copertura finanziaria per il piano straordinario di intervento e per la messa in sicurezza della rete stradale.

Occorre anche provvedere al reintegro dei 103.291.379,82 euro (200 mld di lire) non erogati causa legge finanziaria 2001 art.138.


 

 


 

 

DPCM Bassanini

 

 

 

 

6

Edilizia residenziale

Già richiesti in sede di predisposizione degli schemi di decreto

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

€1.100.053.195,06 (2130 mld di lire)

Nel parere al D.P.E.F. 2002/2006, nonché in quello sulla legge  finanziaria 2001 e nel parere sull’intesa della Conferenza Unificata di cui all’art. 64 del D.lgs 112/1998, le Regioni avevano richiesto l’impegno del Governo a finanziare per il futuro l’edilizia residenziale pubblica, competenza trasferita alle Regioni dal D.lgs 112/98 con almeno 1.100.053.195,06 euro (2130 mld di lire) l’anno che equivalgono alla media dei finanziamenti assicurati al settore dallo Stato nel triennio di riferimento per la spesa storica 1995/1997.

È in corso la liquidazione delle somme (1999, 2000, 2002) precedentemente individuate.

7

Invalidi civili

 

Già richiesti in sede di predisposizione degli schemi di decreto

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

Non sono state quantificate nei DPCM le risorse per la legittimazione passiva.

E' necessaria l'integrazione delle risorse per la legittimazione passiva (le Regioni a tal proposito avevano presentato un emendamento alla finanziaria 2002) e si ricorda, inoltre,  l’impegno del governo in relazione allo smaltimento delle pratiche pendenti, al trasferimento del personale, all’attività di formazione del personale neo – assunto ed ad assumere tutti i provvedimenti per rendere compatibili i sistemi informatici e telematici tra Prefettura, INPS e nuovi Enti concessori ai fini di un adeguato svolgimento delle funzioni trasferite.

Sono state richieste le integrazioni delle risorse per le predette spese sostenute e per la legittimazione passiva.

In esito a una Conferenza Unificata è stato costituito un tavolo politico presso il Ministero dell'Economia e delle finanze (sottosegretario Vegas) per affrontare la questione; il tavolo fino ad ora non si è mai riunito. Per la convocazione il Ministero ha richiesto oltre la quantificazione delle spese aggiuntive (quantificazione già fatta dalle regioni) anche quella per la legittimazione passiva. È in corso la ricognizione interregionale che si concluderà entro giugno.


 

 


 

 

DPCM Bassanini

 

 

 

 

8

Salute umana e veterinaria

Già richiesti in sede di predisposizione degli schemi di decreto

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

€ 263.393.018,54

(510 mld di lire)

È stata approvato il  DPCM 8 gennaio 2002 per la determinazione delle risorse aggiuntive 263.393.018,54 euro (510 mld di lire) per le somme anticipate dalle Regioni. Il Ministero del Tesoro si è impegnato all'erogazione immediata di un acconto pari alla somma prevista nel DPCM 13 novembre 2000.

È stata approvata una delibera il 18/04/02 della Conferenza Unificata riguardante le modalità di rendicontazione da parte delle Regioni che prevede l'erogazione a conguaglio entro il 15/11/2002.

Resta da predisporre il DPCM di ridefinizione delle risorse "a regime".

Sono inoltre da definire le questioni relative ai ricorsi tutt'ora pendenti e non ancora istruiti presso il Ministero della Salute e le Commissioni Medico Ospedaliere (C.M.O.)

9

Incentivi alle imprese

Carenza già registrata in sede di predisposizione degli schemi di decreto.

Ulteriori 414 - 465 ml di euro (800–900 mld di lire) ai fini di congruità

Richiedere integrazione risorse quantificate

10

Opere pubbliche

Parere Conferenza Unificata 01/06/2000

Da definire sulla base del principio di congruità.

Particolare attenzione alla materia di difesa del suolo nell’ambito del tavolo tecnico - politico di monitoraggio, al fine di ridefinire le risorse in modo congruo.


 

 


 

 

DPCM Bassanini

 

 

 

 

11

Trasferimento del personale statale

Parere alla finanziaria 2001 e 2002

 

Ricordare l’impegno del governo a garantire corrispondenti risorse finanziarie qualora il personale da trasferire – una volta esperite le procedure di mobilità – risulti insufficiente a coprire i contingenti individuati dagli specifici DPCM di conferimento.

Vi è tuttora incertezza sul numero e sulla qualifica del personale che sarà effettivamente trasferito ponendo le amministrazioni destinatarie nell’impossibilità di quantificare esattamente l’organico da prevedere in ruolo.

Non bisogna dimenticare l’aspetto della professionalità del personale che sarà conferito: allo stato attuale non sembra che le procedure messe in atto possano assicurare l’adeguata professionalità del personale per lo svolgimento delle funzioni (carenza di tecnici laureati o qualificati). La risoluzione a tale problema può essere solo una adeguata monetizzazione del personale.

Occorre porre attenzione affinché la monetizzazione del personale corrisponda effettivamente alle risorse finanziarie previste per gli stipendi, gli oneri riflessi e la retribuzione variabile come stabilito nei criteri dei DPCM di individuazione delle risorse e siano calcolate con decorrenza dal trasferimento delle funzioni (generalmente febbraio 2001).

Il segretario generale del CINSEDO, dr. Mochi Onori ha sollecitato la compensazione monetaria  del personale (maggio 2002)