09/05/2002

Conferenza dei Presidenti

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI ACCORDO RECANTE INTESA INTER-ISTITUZIONALE TRA GOVERNO, REGIONI ED ENTI LOCALI.

 

 

Nota bene: Il documento elaborato nel corso della seduta della Conferenza dei Presidenti del 9 maggio 2002 è stato presentato e discusso con il Governo e con le rappresentanze delle Autonomie locali, in sede di Conferenza Unificata  convocata per lo stesso giorno.

A seguito del confronto, che ha visto l’accoglimento di alcune delle seguenti proposte emendative, considerata la necessità di meglio precisare alcuni singoli aspetti – ed in particolare quelli relativi al punto 4) della parte II dello schema di Accordo - si è stabilito di procedere ad un ulteriore approfondimento per pervenire nella prossima seduta della Conferenza Unificata, alla stesura definitiva del testo.

 

Legenda: Il testo riporta in carattere grassetto le modifiche proposte dalla Conferenza dei Presidenti, in carattere barrato le richieste di abrogazione.

 

 

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che prevede accordi tra il Governo, le Regioni, le Province,  i Comuni e le Comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

 

CONSIDERATA la necessità di garantire un processo armonico di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

 

CONSIDERATO che la riforma del Titolo V della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze ed essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle Regioni e riconoscendosi a Comuni, Province e Città metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti poteri e funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 114 della Costituzione.

 

RITENUTA la necessità di individuare i principi informatori comuni dell'azione dei soggetti istituzionali.

 

RITENUTA l'esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione concertata dei più delicati temi e profili istituzionali.

 

Tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane si conviene il seguente accordo:

 

 

I) Finalità

 

1 Tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel rispetto del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sancito, dell'articolo 5 della Costituzione.

 

2. Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell'unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle rilevanti questioni  interpretative  e  di attuazione poste dalla riforma costituzionale del Titolo V

 

 

3. In tale ottica, è auspicabile che sia quanto prima attuata l'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali, come consentito dall'articolo 11 della legge costituzionale n.3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate e rese operative le altre sedi di confronto, quali la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.281 del 1997 ed i Consigli regionali delle Autonomie, previsti dal nuovo articolo 123 della Costituzione.

 

II) Principi dell'azione comune ed argomenti di approfondimento

 

1. Costituiscono principi essenziali dell'azione comune:

a. privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge costituzionale, la più ragionevole ed aderente alla logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma costituzionale;

b. prestare particolare attenzione al considerare il principio di sussidiarietà, principio elemento fondante della riforma, unitamente ai principi di differenziazione ed adeguatezza;

c. garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di continuità e completezza dell'ordinamento giuridico.

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2. In relazione ai poteri legislativi assegnati allo Stato e alle Regioni, si rende necessario individuare e delimitare i rispettivi ambiti di operatività per un corretto esercizio delle competenze legislative.  Tale  delimitazione  si rende necessaria anche al fine di dare certezza dell'ambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e per l’individuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale.

 

3. Lo Stato e le Regioni, nell'esercizio delle loro potestà legislative, assumono, altresì, l'impegno di verificare, in fase di predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto  degli  ambiti  di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale. La verifica riguarda anche i provvedimenti già in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la modifica o il ritiro. A questi fini, il Presidente del Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti i  Ministri per orientare l’iniziativa legislativa del Governo, in ogni sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto costituzionale delle competenze.

 

4.Una condivisa delimitazione individuazione delle materie rimesse alla competenza legislativa delle Regioni è indispensabile anche per poter procedere al trasferimento delle risorse dallo Stato alle autonomie territoriali, che segna l’avvio del federalismo fiscale. A tal fine, si conviene sulla necessità di un confronto che consenta ‑ a decorrere dalla finanziaria 2003 ‑ il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali, a partire dalle materie di legislazione esclusiva regionale, al sistema delle autonomie. Il trasferimento, da attuare mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, presuppone l'approvazione della relativa disciplina contenuta nel disegno di legge di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione.

Ai fini della predisposizione del DPEF, che deve costituire il principale snodo per la verifica annuale dell’attuazione dei principi federalisti introdotti dalla riforma, si deve prevedere la definizione di uno o più Accordi, per individuare, a partire dalle materie di competenza esclusiva regionale, priorità, modalità procedurali e tempi per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali agli Enti territoriali. Ciò costituirà la base per il progressivo adeguamento delle manovre finanziarie e di bilancio, al mutato quadro istituzionale.

Si conviene altresì sulla necessità di un confronto che consenta la costruzione da parte di Stato e Regioni di un coerente sistema di federalismo fiscale per Comuni Province e Città metropolitane, in applicazione dell’articolo 119 della Costituzione.

 

5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari ed amministrative spettanti alle Istituzioni locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione. In tale fase, vanno determinate le funzioni fondamentali delle suddette istituzioni ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera p) e vanno osservati i principi di sussidiarietà di differenziazione ed adeguatezza nell’attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio e organizzazione compete ai Comuni, singoli o associati, anche nelle forme delle unioni di comuni e di comunità montane e, qualora lo richiedano esigenze di unitarietà, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato. Tale obiettivo è raggiunto attraverso l'adozione delle necessarie leggi statali e regionali.

 

6. Modalità operative di coordinamento e di collaborazione tra il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata saranno individuate al fine di realizzare le opportune sinergie tra i medesimi organismi.

 

III Modalità organizzative

 

1. La sede istituzionale di confronto è individuata nella Conferenza unificata.

Le riunioni  della  Conferenza  hanno  cadenza  periodica  e costituiscono il momento di confronto politico, di valutazione  e  di indirizzo e di verifica periodica  del lavoro svolto in sede tecnica per l'attuazione della presente intesa. L'approfondimento e la concertazione degli specifici argomenti individuati è affidata a tavoli tecnici.

 

2. I soggetti firmatari si impegnano, altresì, a ricercare ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.

 

3. I lavori delle Conferenze sono disciplinati sulla base dei principi della programmazione e della fissazione dell’ordine del giorno concordati tra i soggetti partecipanti.

 

Roma, 9 maggio 2002