PROPOSTE EMENDATIVE DELLA
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI ACCORDO
RECANTE INTESA INTER-ISTITUZIONALE TRA GOVERNO, REGIONI ED ENTI
LOCALI.
Nota bene:
Il documento elaborato nel corso della seduta della Conferenza
dei Presidenti del 9 maggio 2002 è stato presentato e discusso
con il Governo e con le rappresentanze delle Autonomie locali,
in sede di Conferenza Unificata convocata per lo stesso giorno.
A seguito del confronto, che ha
visto l’accoglimento di alcune delle seguenti proposte
emendative, considerata la necessità di meglio precisare alcuni
singoli aspetti – ed in particolare quelli relativi al punto 4)
della parte II dello schema di Accordo - si è stabilito di
procedere ad un ulteriore approfondimento per pervenire nella
prossima seduta della Conferenza Unificata, alla stesura
definitiva del testo.
Legenda:
Il testo riporta in carattere grassetto le modifiche proposte
dalla Conferenza dei Presidenti, in carattere barrato le
richieste di abrogazione.
VISTO
l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281 che prevede accordi tra il Governo, le
Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune.
CONSIDERATA
la necessità di garantire un processo armonico di adeguamento
dell'ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione,
introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
CONSIDERATO
che la riforma del Titolo V della Costituzione configura un
nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali,
collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come
elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari
dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze ed
essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle
Regioni e riconoscendosi a Comuni, Province e Città
metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti
poteri e funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 114
della Costituzione.
RITENUTA la
necessità di individuare i principi informatori comuni
dell'azione dei soggetti istituzionali.
RITENUTA
l'esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che
compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione
concertata dei più delicati temi e profili istituzionali.
Tra il
Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane
si conviene il seguente accordo:
I) Finalità
1 Tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a
prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare,
nell'ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di
armonizzazione dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato
costituzionale, nel rispetto del principio di unità ed
indivisibilità della Repubblica, sancito, dell'articolo 5 della
Costituzione.
2. Il nuovo
modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune
impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni
dell'unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione
politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove
disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la
separazione delle competenze comporta la valorizzazione del
principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono
la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia
convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle
rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste
dalla riforma costituzionale del Titolo V
3. In tale ottica, è auspicabile che sia quanto prima attuata
l'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni
regionali, come consentito dall'articolo 11 della legge
costituzionale n.3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate
e rese operative le altre sedi di confronto, quali la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo n.281 del 1997 ed i Consigli regionali delle
Autonomie, previsti dal nuovo articolo 123 della Costituzione.
II) Principi dell'azione comune ed argomenti di approfondimento
1. Costituiscono principi essenziali dell'azione comune:
a.
privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge
costituzionale, la più ragionevole ed aderente alla
logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma
costituzionale;
b. prestare particolare attenzione al considerare il
principio di sussidiarietà, principio elemento
fondante della riforma, unitamente ai principi di
differenziazione ed adeguatezza;
c. garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di
continuità e completezza dell'ordinamento giuridico.
+
2. In relazione
ai poteri legislativi assegnati allo Stato e alle Regioni, si
rende necessario individuare e delimitare i rispettivi ambiti di
operatività per un corretto esercizio delle competenze
legislative. Tale delimitazione si rende necessaria anche al
fine di dare certezza dell'ambito delle materie rimesse in
competenza residuale regionale e per l’individuazione di
soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso
costituzionale.
3. Lo Stato e
le Regioni, nell'esercizio delle loro potestà legislative,
assumono, altresì, l'impegno di verificare, in fase di
predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto
degli ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella
costituzionale. La verifica riguarda anche i provvedimenti già
in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la
modifica o il ritiro. A questi fini, il Presidente del
Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti i
Ministri per orientare l’iniziativa legislativa del Governo, in
ogni sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto
costituzionale delle competenze.
4.Una
condivisa delimitazione individuazione delle
materie rimesse alla competenza legislativa delle Regioni è
indispensabile anche per poter procedere al trasferimento delle
risorse dallo Stato alle autonomie territoriali, che segna
l’avvio del federalismo fiscale. A tal fine, si conviene
sulla necessità di un confronto che consenta ‑ a decorrere dalla
finanziaria 2003 ‑ il trasferimento delle risorse finanziarie e
strumentali, a partire dalle materie di legislazione esclusiva
regionale, al sistema delle autonomie. Il trasferimento, da
attuare mediante decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, presuppone l'approvazione della relativa disciplina
contenuta nel disegno di legge di attuazione della riforma del
titolo V della Costituzione.
Ai fini della predisposizione
del DPEF, che deve costituire il principale snodo per la
verifica annuale dell’attuazione dei principi federalisti
introdotti dalla riforma, si deve prevedere la definizione di
uno o più Accordi, per individuare, a partire dalle materie di
competenza esclusiva regionale, priorità, modalità procedurali e
tempi per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e
strumentali agli Enti territoriali. Ciò costituirà la base per
il progressivo adeguamento delle manovre finanziarie e di
bilancio, al mutato quadro istituzionale.
Si conviene
altresì sulla necessità di un confronto che consenta la
costruzione da parte di Stato e Regioni di un coerente sistema
di federalismo fiscale per Comuni Province e Città
metropolitane, in applicazione dell’articolo 119 della
Costituzione.
5. Per quanto
riguarda l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari ed
amministrative spettanti alle Istituzioni locali, occorre dare
piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114,
117 e 118 della Costituzione. In tale fase, vanno determinate le
funzioni fondamentali delle suddette istituzioni ai sensi
dell’articolo 117 secondo comma lettera p) e vanno osservati i
principi di sussidiarietà di differenziazione ed adeguatezza
nell’attribuzione delle funzioni amministrative, il cui
esercizio e organizzazione compete ai Comuni, singoli o
associati, anche nelle forme delle unioni di comuni e
di comunità montane e, qualora lo richiedano esigenze di
unitarietà, alle Province, alle Città metropolitane, alle
Regioni ed allo Stato. Tale obiettivo è raggiunto attraverso
l'adozione delle necessarie leggi statali e regionali.
6. Modalità
operative di coordinamento e di collaborazione tra il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata saranno
individuate al fine di realizzare le opportune sinergie tra i
medesimi organismi.
III Modalità organizzative
1. La sede istituzionale di confronto è individuata nella
Conferenza unificata.
Le riunioni della Conferenza hanno cadenza periodica e
costituiscono il momento di confronto politico, di valutazione
e di indirizzo e di verifica periodica del lavoro
svolto in sede tecnica per l'attuazione della presente
intesa. L'approfondimento e la concertazione degli specifici
argomenti individuati è affidata a tavoli tecnici.
2. I soggetti firmatari si impegnano, altresì, a ricercare
ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali
nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.
3. I
lavori delle Conferenze sono disciplinati sulla base dei
principi della programmazione e della fissazione dell’ordine del
giorno concordati tra i soggetti partecipanti.
Roma, 9
maggio 2002