Documento approvato

Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

PRIME CONSIDERAZIONI SUL D.D.L. FINANZIARIA 2003

 

 

Regioni e  Province Autonome hanno esaminato il disegno di legge finanziaria 2003 soffermandosi sui punti che comportano riflessi e criticita’ sul sistema delle regioni.

 

Esse hanno elaborato un documento di taglio istituzionale che non assume  posizioni pregiudiziali o aprioristiche verso il Governo, ma intende garantire le competenze delle Regioni nell’interesse del Paese e dei cittadini.

Regioni e Provincie autonome sono parte della Repubblica a pari dignita’ con lo Stato (pur nella diversita’ nelle rispettive competenze) e intendono collaborare – come sempre hanno fatto – alla crescita complessiva del sistema Paese.

 

La legge finanziaria del 2003 è la prima legge finanziaria che viene predisposta dopo il rinnovato titolo V della Costituzione che configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, e in questo quadro va valutata.

 

Le Regioni confermano la loro convinta adesione ad un percorso di rinnovamento della pubblica amministrazione e di miglioramento della situazione finanziaria nazionale e decentrata, cui d’altra parte hanno concorso negli ultimi anni con circa 25.000 milioni di euro (circa 50.000 miliardi di lire) derivanti dalle manovre finanziarie susseguitesi dal 1994 al 2001 e dal contributo in termini di rallentamento della spese effettuato coerentemente con il rispetto del patto di stabilità interno.

 

Le Regioni, consapevoli, del difficile contesto derivante dalla crisi economica internazionale sostengono che l’obiettivo della riduzione della pressione fiscale, in sé condivisibile, va perseguito salvaguardando comunque i livelli essenziali dei servizi erogati ai cittadini dalle Regioni e dagli enti locali. Esse ritengono indispensabili modifiche sostanziali all’articolato del ddl finanziaria, poiché in diversi articoli,  disegna condizioni insostenibili per le Regioni stesse.

 

Le Regioni si attendevano l’espressione di scelte condivise e orientate alla riforma del sistema tributario impostato sulla base del federalismo fiscale quale segnale concreto dell’attuazione dell’accordo interistituzionale tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, stipulato il 20 giugno.

 

Con la legge finanziaria 2003 avrebbero dovuto essere altresì individuati i primi trasferimenti di risorse al sistema delle autonomie per le materie di legislazione esclusiva regionale.

 

Diversamente da quanto indicato nell’accordo, che prevedeva un confronto per la costruzione di un sistema coerente di federalismo fiscale, la finanziaria attiva unilateralmente la riforma per la parte statale (revisione delle aliquote IRPEF), mentre si rinvia ad un nuovo accordo da definire tra Stato Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, che per le Regioni si deve avviare già dal 2003.

 

Le Regioni segnalano la necessità di svolgere un’azione efficace e profonda per rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, i cui processi di crescita non devono subire i rallentamenti derivanti dal clima di sfiducia tra gli imprenditori.

 

Le Regioni a Statuto Speciale evidenziano che le modifiche tributarie aventi riflessi sui gettiti comportano dirette ripercussioni sul livello di risorse disponibili per lo svolgimento di funzioni e rischiano di introdurre elementi di squilibrio nel sistema non avendo margini di flessibilità in termini di leva tributaria.

 

Esaminiamo ora in dettaglio alcuni singoli capitoli del rapporto Stato Regioni.

 

 

SANITÀ

In merito alla Sanità, di seguito sono articolate proposte di modifica e osservazioni al d.d.l.

 

Proposte :

 

·        Attivazione contratti di formazione per medici specializzandi in attuazione della legge 368/1999 le Regioni, nell’esprimere accordo, richiedono che i costi incrementali derivanti da tale attivazione – pari a circa 100 milioni di euro annui – siano coperti con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’Accordo dell’8 agosto.

 

·        Piano straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (art. 71 l. 448/98):

a seguito della decurtazione del finanziamento assegnato, non si è avuta alcuna assicurazione formale da parte del Governo relativa al ripristino dell’assegnazione complessiva delle somme ripartite a tutte le Regioni con il decreto del 22 marzo 2001. Si chiede pertanto il ripristino delle somme decurtate e si propone l'inserimento del seguente emendamento:

"L'importo di € 1.239.496.557,81 stanziato dall'articolo 71 della Legge 23 dicembre 1998 n. 488 e successive integrazioni e decurtato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, è reintegrato per l'importo di € 209.907.192,70."

Occorre pertanto disporre nella Tabella D della finanziaria, il rifinanziamento dell'intero importo stanziato.

 

·        Previsione finanziamento II fase programmi regionali ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico

Non risultano previste nella tabella D le somme necessarie per la copertura del finanziamento degli Accordi di programma ex art. 5 bis del DLgs 502/92 e successive modificazioni. Peraltro, vi sono Regioni che hanno di recente completato la programmazione sanitaria, anche in applicazione della Legge 405/2001 e che hanno in corso la definizione dell’accordo di programma.

Occorre  prevedere la quota di finanziamento utilizzabile nel 2003 sia per dare attuazione agli accordi di programma  in fase di esecuzione sia per avviare la operatività di quelli la cui sottoscrizione, negli stanziamenti generali già programmati

 

·        Previsione normativa relativa alla costituzione della Struttura interregionale per la negoziazione della disciplina dei rapporti con il personale, medici ed altre professionalità sanitarie, convenzionato con il S.S.N.:

Il comma 9 dell'articolo 4 della legge 412/91 è così sostituito:

" 1. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N..

2. tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al comma precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Welfare e della Salute, designati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41,42,42,46.47,48,49 del Decreto Legislativo 165/2001"

 

·        Proposta di costituzione di un organismo unico, d’intesa tra Governo e Regioni e Province autonome, per il governo della spesa farmaceutica. All’interno di detto organismo confluiranno  le funzioni della CUF, della Commissione nazionale per la Spesa farmaceutica e dell'Osservatorio sui Farmaci, che cesseranno di esistere. In sede di Conferenza Stato Regioni saranno dati gli indirizzi generali per il lavoro di detto organismo.

 

Va assicurato l’accesso al FSN a tutte le Regioni cosi come determinato dall’Accordo dell’8 agosto 2001, ferma restando la successiva verifica del rispetto delle condizioni previste dall’Accordo stesso.

 

Le Regioni, prendendo atto della necessità di non aumentare la pressione fiscale complessiva, rilevano che occorre coerentemente ripristinare le condizioni previste nell’accordo, per assicurare gli obiettivi che il patto si prefigge e cioè, la tenuta del sistema sanitario e l’erogazione dei livelli di qualità nelle prestazioni ai cittadini, individuando, congiuntamente con il Governo, le necessarie  soluzioni.

 

 

DECENTRAMENTO

 

Le Regioni concordano sull’eliminazione dei trasferimenti erariali per la costituzione di un fondo unico di cui però non è prevista la confluenza nel sistema delle compartecipazioni di cui al decreto legislativo n°56/2000; si richiede l’intesa con la Conferenza Stato Regioni per l’individuazione dei trasferimenti erariali correnti da attribuire al fondo.

 

In merito all’attuazione del decentramento amministrativo si ricorda che la fiscalizzazione delle risorse doveva iniziare con il 1° gennaio 2003. La norma contenuta nel ddl prevede lo slittamento di un anno (1° gennaio 2004). Le Regioni chiedono che, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, vengano individuate le partite concluse da includere nel nuovo sistema di finanziamento prevedendo altresì la definizione delle partite aperte relativamente al personale ed alle materie  per le quali sono state richieste le rideterminazioni di tipo finanziario (si evidenzia che per alcune materie manca ancora il DPCM di assegnazione delle risorse – Edilizia residenziale 1.100 ml di euro; Sicurezza dei percorsi- in via di quantificazione;, per altre deve essere attuato – Agricoltura; Istruzione)  senza contare la mancata congruità delle risorse per alcune materie, al fine di completare il processo entro la scadenza del 30 giugno per la rideterminazione definitiva delle aliquote. Resta da chiarire l’esclusione delle risorse per il Trasporto pubblico locale e per la Salute umana e veterinaria dalla fiscalizzazione.

 

L’importo dei trasferimenti assegnati alle Regioni nel 2001 è pari a 4.500 milioni di euro; le Regioni hanno inoltre individuato ulteriori somme, necessarie ai fini di congruità per l’esercizio delle funzioni, ammontanti a 3.200 milioni di euro di cui una quota rilevante è relativa all’Edilizia Residenziale Pubblica il cui fabbisogno è quantificato in 1.100 milioni di euro.

 

 

TAGLI AI  TRASFERIMENTI

 

La norma prevede la riduzione del 2,5% delle dotazioni finanziarie per gli enti previsti in tabella C: tale manovra dovrebbe configurarsi unicamente quale misura di razionalizzazione del comparto statale.

La norma delinea altresì un taglio anche per gli enti pubblici non rientranti nella Tab.C. per cui ne andrebbe precisata la portata ed il riflesso sui trasferimenti alle Regioni in quanto diventerebbe inaccettabile la riduzione unilaterale degli stanziamenti di bilancio destinati alle Regioni.

 

 

ENTRATE

 

Per quanto riguarda le minori entrate accisa / tassa automobilistica,  si concorda sulla previsione inserita in finanziaria  di erogare le risorse in base alle determinazioni della Conferenza Stato regioni. Si rinnova la necessità di prevedere il recupero dell’erogazione che attualmente avviene con due anni di ritardo.

Non vengono adeguate le risorse per la copertura di queste perdite come richiesto dalle Regioni in sede di Conferenza dei Presidenti.

Si ribadisce, inoltre, che anche queste risorse dovrebbero rientrare nel sistema di fiscalizzazione del d.lgs.56/00.

 

La riduzione dell’IRAP (art. 5) attraverso nuove deduzioni e nuove modalità di determinazione della base imponibile nonché la proroga delle agevolazioni per il settore agricolo (art.10), riducono i gettiti regionali senza prevedere le necessarie compensazioni con un altro tributo o quote di compartecipazione; L’IRAP rappresenta un tributo regionale che assicura manovrabilità in termini di determinazione sia della base imponibile che di aliquota la cui sostituzione non può essere fatta attraverso meri trasferimenti statali (fondo di garanzia).

 


 

 

PATTO DI STABILITÀ

 

Si conferma l’adesione agli obiettivi del patto di stabilità interno (articolo 16) previsto per le Regioni e confermato per il triennio 2003-2005; con riferimento al comma 10 si ribadisce la necessità di chiarirne la portata, nel senso di prevedere che il livello annuale di finanziamento della spesa sanitaria sia conforme a quello dell’accordo 8 agosto 2001 senza alcuna decurtazione preventiva.

 

Attualmente il rispetto del raggiungimento degli obiettivi collegati al patto di stabilità interno viene formalmente comunicato dai Presidenti delle Regioni e Province autonome; è, quindi, del tutto impraticabile ed inopportuna la previsione di una certificazione sottoscritta dal responsabile finanziario. 

 

 

BENI E SERVIZI

 

In materia di acquisto di beni e servizi vengono introdotte norme di principio e coordinamento in una competenza strettamente regionale trattandosi di autonomia gestionale oltre a disposizioni che assumono il carattere “ispettivo”; pur condividendo la necessità di recuperare margini di efficienza si fa rilevare che i risparmi derivanti dall’adesione a CONSIP e gli acquisti centralizzati sono solo “attesi” e  dipendono dall’esito delle gare e dalla tempistica delle scadenze dei contratti in corso; d’altro canto le Regioni si sono già attivate autonomamente con sistemi di budgetizzazione delle risorse di funzionamento, con i sistemi di controllo di gestione affinché trovino piena applicazione le manovre di risparmio; anche in questo caso l’autonomia regionale deve essere rispettata.

 

 

PERSONALE

 

Non è prevista alcuna norma per la copertura degli oneri contrattuali degli autoferrotranvieri,  questione più volte ricordata dalle Regioni.

Per gli anni 2002 – 2003, venendo a mancare l’intervento dello Stato  l’onere complessivo per le Regioni è stimato in circa € 212 milioni di euro (410 mld di lire) - effetti del I biennio. Questo importo non tiene conto dei maggiori oneri legati alla rinegoziazione economica del II biennio del contratto.

 

Sono posti a carico delle Regioni tutti gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 anche per il personale del Servizio Sanitario.

 

Si evidenzia che la situazione si presenta estremamente diversificata da Regione a Regione come mostra il tasso di incidenza delle spese di personale sul totale delle riscossioni tributarie (indice calcolato dalla Corte dei Conti) preso in considerazione al comma 8 dell’articolo 21 del disegno di legge.

 

È opportuno infatti non operare indistintamente ma concordare azioni diversificate e mirate alla razionalizzazione della spesa; diversamente si correrebbe il rischio di penalizzare le Regioni che già hanno iniziato un percorso virtuoso in termini di ottimizzazione delle risorse umane ed organizzative.

 

 

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

 

L’articolo 15 tratta unilateralmente della necessità da parte dello Stato di acquisire ogni utile informazione sul comportamento degli enti e organismi pubblici oltre a richiamare l’esigenza di monitoraggio delle informazioni finanziarie tramite apposita codifica uniforme, pena il blocco da parte delle Tesorerie delle disposizioni di pagamento.

Si richiama l’attenzione sull’impostazione di un sistema di scambio di informazioni tra Stato e Regioni rinnovando l’impegno delle Regioni a definire tale materia tramite un accordo.

Sembra inopportuno ribadire con norma statale quanto già stabilito chiaramente  dall’articolo 119 della Costituzione accompagnandolo con l’introduzione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori.

 

 

ISTITUZIONE DI FONDI

 

Nel condividere l’obiettivo di incrementare efficacia ed efficienza al finanziamento degli investimenti, le Regioni sottolineano la necessità di superare la gestione centralizzata dei Fondi, soprattutto nelle materie di competenza regionale.

Centralizzazione che, confliggendo con le autonomie regionali per gli interventi relativi allo sviluppo dei propri territori, determinerebbe un possibile rallentamento delle erogazioni in termini di cassa con riflessi negativi sui flussi finanziari delle Regioni.

Tale peculiarità si enfatizza in ordine alle strategicità degli interventi programmati nelle aree del Mezzogiorno, ove assumono valenza di fattore di sviluppo fondamentale nell’economia di quei territori il cui protagonismo decisionale costituisce garanzia per una migliore allocazione delle risorse anche in termini di complementarietà dei Fondi comunitari.

 


 

FONDO POLITICHE SOCIALI

 

Viene previsto il riversamento del Fondo per le politiche sociali in un Fondo senza vincoli di destinazione. Si concorda con questa scelta precisando che finanziaria prevede un sistema di ripartizione annuale dei fondi alle Regioni a fronte della richiesta regionale di includere anche il fondo politiche sociali tra i trasferimenti da sopprimere e sostituire con compartecipazioni ai tributi.

È prevista la definizione tramite intesa dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale e modalità per il loro monitoraggio.

 

 

FONDO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE

 

Vengono introdotte norme di principio e coordinamento (art. 36, 3c.) che comportano la necessità di adeguare anche le leggi regionali in materia di incentivi alle imprese. La concessione di contributi dovrà basarsi sull’utilizzo di fondi rotativi che prevedano:

la quota di rimborso non inferiore al 50%;

la decorrenza del rimborso dal primo quinquennio fino ad un massimo di 10 anni;

tasso non inferiore allo 0,5% annuo.

 

Considerando che sulla base del nuovo Titolo V la materia “incentivi alle imprese” è in parte materia a legislazione esclusiva regionale (es. commercio, turismo…) è evidente l’incursione statale nel disciplinare anche materie spettanti alle Regioni.

L’introduzione di regole rigide a livello centrale perpetuerebbe le criticità e l’inefficacia evidenziate dalle procedure statali impedendo di conseguenza alle Regioni di esplicare delle politiche mirate sulle esigenze imprenditoriali espresse in ciascuna realtà territoriale.

Per quanto riguarda le competenze del CIPE si ribadisce che sui programmi pregressi può essere previsto il suo intervento purché accompagnato dall’intesa con le Regioni mentre sui nuovi programmi di competenza regionale in base al nuovo titolo V il CIPE non può più dare indicazioni di carattere amministrativo procedurale.

 

 

 

Roma, 3 Ottobre 2002